“I Cugini di Campagna” si contendono l’utilizzo esclusivo della denominazione

In tema di confondibilità dei marchi il Giudice di merito ha l’onere di motivare dettagliatamente la scelta di escludere la violazione dell’uso esclusivo del marchio. La vicenda oggetto di ricorso per cassazione trova come protagonista la famosa band I Cugini di Campagna , i quali una volta divisi lamentano il diritto all’utilizzo del nome del gruppo originario.

Sulla questione la Cassazione con ordinanza n. 9013/18, depositata l’11 aprile. La vicenda. Il Tribunale di Lucera accoglieva la domanda di alcuni componenti del famoso gruppo I Cugini di Campagna volta ad ottenere il diritto degli istanti all’uso esclusivo della denominazione e del marchio identificativo della band musicale e a vietare ai convenuti, altri due ex componenti del gruppo, l’uso di tale marchio, nonché condannarli al risarcimento del danno arrecato per effetto della condotta di concorrenza sleale. I soccombenti proponevano ricorso davanti alla Corte d’Appello di Bari, la quale accoglieva il gravame ritenendo che il prodotto artistico offerto dagli appellanti, fuori dal gruppo musicale, fosse chiaramente distinguibile dal prodotto artistico offerto dal gruppo nell’attuale formazione . Avverso la decisione di merito ricorrono per cassazione i componenti del gruppo soccombenti nel secondo grado di giudizio. Nessuna confondibilità del marchio. I ricorrenti lamentano in Cassazione che la Corte d’Appello abbia erroneamente escluso la concorrenza sleale per imitazione del marchio recante la denominazione del gruppo musicale in quanto i comportamenti degli ex membri del gruppo non erano idonei a generare un erroneo convincimento nel pubblico di trovarsi in presenza dell’originale quartetto e non di un nuovo duo. La Suprema Corte ha ritenuto inammissibile la doglianza in quanto è consolidato principio giurisprudenziale che l’apprezzamento del giudice di merito sulla confondibilità, o meno dei marchi – ai sensi degli artt. 2564 e 2598 c.c. – costituisce un giudizio di fatto, incensurabile in Cassazione se sorretto da motivazione immune da vizi logici e giuridici . Nella specie, rileva la Corte, correttamente i Giudici di merito hanno accertato che l’uso della denominazione del duo”, attraverso l’apposizione dell’avverbio già messo in evidenzia rispetto al nome Cugini di Campagna fosse effettuato in modo da evitare qualsiasi confusione con la denominazione del gruppo originaria, con lo scopo di indicare esclusivamente le origini dell’attività musicale dei due artisti . Gli istanti, secondo il Giudice di legittimità, hanno prospettato una diversa ricostruzione del fatto inammissibile in sede di legittimità. In Conclusione il Supremo Collegio, ritenendo inammissibili anche le restanti censure, ha dichiarato inammissibile il ricorso e compensato le spese di giudizio.

Corte di Cassazione, sez. I Civile, ordinanza 6 dicembre 2017 – 11 aprile 2018, n. 9013 Presidente Tirelli – Relatore Valitutti Fatti di causa 1. Con atto di citazione notificato il 24 giugno 1999, la ICDC s.n.c. di M.S. & amp C., nonché M.I. , M.S. e S.G. , in proprio e nella qualità di componenti del gruppo musicale I cugini di campagna , convenivano in giudizio, dinanzi al Tribunale di Lucera, B.G. e P.F. , già componenti dello stesso gruppo, chiedendo dichiararsi il diritto di essi istanti all’uso esclusivo della denominazione e del marchio I Cugini di Campagna e vietarne l’uso da parte dei convenuti, con condanna dei medesimi al risarcimento dei danni arrecati per effetto della loro condotta di concorrenza sleale, ai sensi degli artt. 2564 e 2598 cod. civ., e con conseguente pubblicazione della sentenza ex art. 2600 cod. civ Il Tribunale adito, con la decisione n. 18/2007, accoglieva la domanda. 2. Con sentenza n. 179/2013, depositata il 13 marzo 2013, la Corte d’appello di Bari accoglieva l’appello proposto dal B. e dal P. avverso la decisione di prime cure. La Corte territoriale riteneva che il prodotto artistico offerto dal duo degli appellanti, al di fuori dell’originario gruppo musicale, fosse chiaramente distinguibile dal prodotto artistico offerto dal gruppo nell’attuale formazione. Di conseguenza rigettava la domanda di inibitoria, di risarcimento del danno e di pubblicazione della sentenza, proposta dagli attori in primo grado. 3. Per la cassazione di tale sentenza hanno proposto ricorso M.I. e M.S. , in proprio e quali legali rappresentanti della IDC s.n.c. di M.S. & amp C., nonché S.G. , sulla base di cinque motivi, ai quali i resistenti B.G. e P.F. hanno replicato con controricorso, contenente, altresì, ricorso incidentale affidato a due motivi. 4. Le parti hanno depositato memorie ex art. 378 cod. proc. civ Ragioni della decisione 1. Con il primo motivo di ricorso, M.I. e M.S. , in proprio e quali legali rappresentanti della IDC s.n.c. di M.S. & amp C., nonché S.G. , denunciano la violazione e falsa applicazione dell’art. 22 del d.lgs. n. 30 del 2005 e degli artt. 7 e 2598 cod. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ 1.1. I ricorrenti si dolgono del fatto che la Corte d’appello abbia escluso la concorrenza sleale per imitazione del marchio recante la denominazione del gruppo musicale I Cugini di Campagna , a loro dire posta in essere da B.G. e P.F. , per avere i medesimi utilizzato per le loro serate manifesti pubblicitari recanti la dicitura F. P. & amp G. B. già Cugini di Campagna . Il risalto dato al nome del gruppo, scritto in carattere maiuscolo, e le foto raffiguranti il P. e il B. nella vecchia formazione del complesso, come appariva nelle vecchie copertine dei dischi, costituirebbero, invero, elementi idonei a ingenerare nel pubblico l’erroneo convincimento di trovarsi in presenza - non del duo in questione - bensì dell’originario quartetto. Il giudizio di non confondibilità di tale denominazione con il marchio recante il nome del complesso musicale de quo, operato dalla Corte territoriale, sarebbe, pertanto, da considerarsi palesemente erroneo. 1.2. Il motivo è inammissibile. 1.2.1. Deve, invero, osservarsi - al riguardo che l’apprezzamento del giudice del merito sulla confondibilità, o meno, dei marchi - ai sensi degli artt. 2564 e 2598 cod. civ. - costituisce un giudizio di fatto, incensurabile in Cassazione se sorretto da motivazione immune da vizi logici e giuridici Cass., 13/03/2017, n. 6382 Cass. 05/02/1979, n. 756 . 1.2.2. Nel caso di specie, la Corte d’appello ha accertato pp. 6 e 7 dell’impugnata sentenza - con giudizio in fatto incensurabile in questa sede, in presenza di una motivazione non illogica o apparente - che l’utilizzo della denominazione del duo summenzionato, con l’apposizione sul manifesto dell’avverbio di tempo già , messo in evidenza al centro, ben distinto dal nome Cugini di Campagna , collocato al rigo sottostante, fosse stato effettuato in modo da non ingenerare confusione con la denominazione del gruppo dal quale il B. ed il P. erano fuoriusciti. L’utilizzazione di tale denominazione si esauriva, pertanto, ad avviso del giudice di seconde cure, evidentemente ed inequivocabilmente soltanto nel richiamo alla cessata appartenenza e alle origini dell’attività musicale dei due artisti . Con il motivo in esame, per contro, sub specie della violazione di legge, gli istanti prospettano, in sostanza, una diversa ricostruzione del fatto, del tutto inammissibile in questa sede di legittimità. Deve essere, invero, dichiarato inammissibile il motivo di ricorso, formulato ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., con il quale venga proposta una lettura alternativa delle risultanze di causa rispetto a quella fatta propria dal giudice di merito, in assenza di qualsivoglia censura dei criteri ermeneutici asseritamene violati o di specifica indicazione di un preciso error in iudicando cfr., ex plurimis, Cass., 13/10/2017, n. 24155 Cass., 11/01/2016, n. 195 . 2. Con il secondo, terzo e quarto motivo di ricorso, M.I. e M.S. , in proprio e quali legali rappresentanti della IDC s.n.c. di M.S. & amp C., nonché S.G. , denunciano l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5 cod. proc. civ 2.1. Gli esponenti lamentano che la Corte territoriale abbia inteso escludere la confondibilità tra i marchi sulla base di un’incongrua o addirittura omessa valutazione sull’istruttoria , statuendo su circostanze del tutto divaganti ed estranee alla materia del contendere - anche per quanto concerne l’esclusione della responsabilità dei resistenti per la diffusione dei volantini recanti il nome del gruppo - e senza tenere conto delle deposizioni rese dai testi assunti. 2.2. Orbene - premesso che il vizio di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione non è più deducibile, a seguito della novella dell’art. 360, primo comma, n. 5 cod. proc. civ., introdotta dall’art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito in legge 7 agosto 2012, n. 134 - è del tutto evidente che le doglianze in esame si traducono in una totale rivisitazione del merito della causa, mediante la riproposizione delle questioni di fatto ivi proposte, e con l’implicita sollecitazione a riesaminare le risultanze probatorie in atti, del tutto inammissibile in questa sede di legittimità. 3. Con il quinto motivo di ricorso, M.I. e M.S. , in proprio e quali legali rappresentanti della IDC s.n.c. di M.S. & amp C., nonché S.G. , denunciano la violazione dell’art. 7 cod. civ., nonché l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5 cod. proc. civ 3.1. I ricorrenti lamentano che la Corte d’appello abbia ritenuto peraltro con motivazione del tutto incongrua - di consentire al duo B. -P. di adoperare lo pseudonimo collettivo costituito dal nome del complesso, in violazione dell’art. 7 cod. civ 3.2. La censura è inammissibile. 3.2.1. Il ricorso per cassazione deve contenere, invero, a pena di inammissibilità, l’esposizione dei motivi per i quali si richiede la cassazione della sentenza impugnata, aventi i requisiti della specificità, completezza e riferibilità alla decisione impugnata Cass., 25/02/2004, n. 3741 Cass., 23/03/2005, n. 6219 Cass., 17/07/2007, n. 15952 Cass., 19/08/2009, n. 18421 . 3.2.2. Nel caso concreto, per contro, il motivo non coglie la ratio decidendi dell’impugnata sentenza, che non ha affatto ritenuto legittimo il comportamento dei resistenti affermando la titolarità della denominazione del gruppo in capo ai medesimi - che ha, anzi, escluso, affermando che l’uso del nome del gruppo resta di esclusiva pertinenza dell’organizzazione, anche quando taluno degli originari componenti se ne va o venga escluso -, ma ha riconosciuto loro solo il diritto - ritenuto compatibile con la titolarità della denominazione in capo al gruppo ancora esistente - di evocare le radici della propria attività artistica attuale . E su tale punto della motivazione gli istanti non hanno mosso censura alcuna. 3.3. La doglianza, poiché inammissibile, non può, pertanto, trovare accoglimento. 4. Dall’inammissibilità del ricorso principale deriva l’inefficacia del ricorso incidentale tardivo art. 334, secondo comma, cod. proc. civ. Cass., 26/03/2015, n. 6077 Cass., 06/04/2006, n. 8105 , poiché proposto dal B. e dal P. - con ricorso notificato il 3 giugno 2014, mentre la sentenza di appello è stata depositata il 13 marzo 2013 - ben oltre il termine di cui all’art. 327 cod. proc. civ., considerando anche la sospensione feriale. 5. Concorrono giusti motivi, tenuto conto della reciproca soccombenza delle parti, per dichiarare interamente compensate fra le stesse le spese del presente giudizio. Il doppio contributo unificato va posto esclusivamente a carico del solo ricorrente principale, e non anche a carico del controricorrente, il cui ricorso incidentale tardivo è stato dichiarato inefficace a seguito di declaratoria di inammissibilità del ricorso principale, trattandosi di sanzione conseguente alle sole declaratorie di infondatezza nel merito ovvero di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione, ex art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 Cass., 25/07/2017, n. 18348 . P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso principale dichiara inefficace il ricorso incidentale compensa le spese del presente giudizio. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.