L’istanza di fallimento può essere notificata alla PEC della società anche se già cancellata

La Suprema Corte torna a ribadire che, in caso di società già cancellata dal registro delle imprese, il ricorso per la dichiarazione di fallimento può essere notificato, ai sensi dell’art. 15, comma 3, l. fall., all’indirizzo di posta elettronica certificata in precedenza comunicato al registro medesimo.

Così l’ordinanza della Corte di Cassazione n. 26276/17, depositata il 6 novembre. Il caso. A seguito della dichiarazione di fallimento di una s.r.l., la società stessa proponeva - inutilmente - reclamo dinanzi alla Corte d’Appello di Bologna. I Giudici del gravame confermavano infatti la pronuncia sostenendo che la notifica dell’istanza di fallimento doveva ritenersi perfezionata in capo al liquidatore della società, essendo quest’ultima cancellata, che la sequenza delle udienze si era svolta regolarmente, che l’istante era legittimato a chiedere il fallimento e che infine non sussistevano dubbi sullo stato di insolvenza. La società, in persona del legale rappresentante, ricorre dunque in Cassazione deducendo la violazione dell’art. 15 l. fall. Procedimento per la dichiarazione di fallimento sotto diversi profili. Società cancellata. Il Collegio rileva in primo luogo che la notifica a mezzo PEC dell’istanza di fallimento diretta alla società risulta non essere andata a buon fine per l’intervenuta cancellazione della stessa, mentre si è conclusa positivamente la notifica in capo al liquidatore. La doglianza circa l’erroneità del procedimento notificatorio risulta dunque inammissibile in quanto è stata assicurata la corretta instaurazione del contraddittorio. Sul tema la Corte richiama l’orientamento secondo cui in caso di società già cancellata dal registro delle imprese, il ricorso per la dichiarazione di fallimento può essere notificato, ai sensi dell’art. 15, comma 3, l. fall., nel testo successivo alle modifiche apportate dall’art. 17 d.l. n. 179/2012, conv. con modif. nella l. n. 221/2012, all’indirizzo di posta elettronica certificata della società cancellata in precedenza comunicato al registro delle imprese, ovvero, nel caso in cui non risulti possibile – per qualsiasi ragione – la notifica a mezzo PEC, direttamente presso la sua sede risultante dal registro delle imprese . Ugualmente consolidato è il principio secondo cui nel caso in cui il ricorso introduttivo del procedimento per la dichiarazione di fallimento sia stato regolarmente notificato al debitore, non devono essergli notificati i successivi ricorsi che si inseriscono nel medesimo procedimento in quanto egli ha l’onere di seguire l’ulteriore sviluppo della procedura e di assumere tutte le opportune iniziative a tutela dei propri diritti. Ben potrebbe dunque il fallimento essere dichiarato su istanza di un creditore diverso da quello che ha notificato il primo ricorso, non sussistendo in tal caso alcuna violazione del diritto di difesa, salvo che il debitore dimostri di non essere stato in grado di allegare tempestivamente circostanze idonee a paralizzare l’ulteriore istanza. In conclusione la Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 1, ordinanza 10 ottobre – 6 novembre 2017, n. 26276 Presidente Scaldaferri – Relatore Ferro Fatti di causa Rilevato che 1. omissis s.r.l., in persona del l.r.p.t. e B.G. impugnano la sentenza App. Bologna 14.9.2016, n. 1563 in R.G. 1776/2016 con cui è stato rigettato il loro reclamo, interposto ex articolo 18 l.f. avverso la sentenza dichiarativa del fallimento sociale, resa da Trib. Parma con sentenza 20.6.2016 su istanza dei creditori in epigrafe, il secondo ora controricorrente 2. per la corte la correttezza della sentenza reclamata procedeva dalle seguenti circostanze e valutazioni a la notifica della istanza di fallimento, nei confronti della società in liquidazione cancellata, non era andata a buon fine a mezzo PEC e verso la società stessa, dove pure era stata tentata, risultando invece correttamente perfezionata alla società in capo al liquidatore, applicati i principi sull’articolo 10 l.f. b altrettanto valida era la sequenza delle udienze, iniziate con quella del 21.12.2015 regolarmente notificata , cui ne erano seguite altre alle quali la società non si era presentata e con nel frattempo ulteriori istanze di fallimento, per le quali non esisteva alcun obbligo di nuova notiziazione del debitore c la delibazione sommaria della istanza correttamente aveva condotto il tribunale ad affermarne la legittimazione a chiedere il fallimento d lo stato d’insolvenza risultava pienamente dagli esiti dello stato passivo, oltre che da esecuzioni pendenti 3. il ricorso è su quattro motivi, ai quali resiste con controricorso il creditore Lube Industries s.r.l Motivi della decisione Considerato che 1. viene dedotta la violazione dell’articolo 15 l.f. sotto molteplici profili e cioè a la mancata notifica alla debitrice di entrambe le istanze di fallimento, a prescindere dalla costituzione o meno della società , tanto più nel caso di anticipazione di una delle udienze già fissate b la notifica delle istanze di fallimento anticipata a carico di società cancellata doveva avvenire direttamente in capo al liquidatore e non alla società c il giudice delegato non aveva il potere di abbreviare i termini di comparizione d la Lube Industries s.r.l. si era inammissibilmente costituita oltre il termine perentorio dei 10 giorni prima dell’udienza fissata sul reclamo, senza più poter svolgere attività 2. il ricorso è inammissibile sul primo motivo, la sentenza impugnata dà atto che la notifica a mezzo PEC verso la società non è andata a buon fine e che comunque è stata attuata positivamente la notifica dell’istanza di fallimento per essa ed in capo al liquidatore, il che toglie pregio alla doglianza, apparendo pienamente rispettato il procedimento d’instaurazione del contraddittorio e divenendo, per tali sole ragioni, carenti d’interesse sul punto i ricorrenti, oltre che esponenti doglianze del tutto generiche va invero menzionato, sotto il primo profilo, il principio per cui in caso di società già cancellata dal registro delle imprese, il ricorso per la dichiarazione di fallimento può essere notificato, ai sensi dell’articolo 15, comma 3, l. fall., nel testo successivo alle modifiche apportate dall’articolo 17 del d.l. n. 179 del 2012, conv. con modif. nella I. n. 221 del 2012, all’indirizzo di posta elettronica certificata della società cancellata in precedenza comunicato al registro delle imprese, ovvero, nel caso in cui non risulti possibile - per qualsiasi ragione - la notifica a mezzo PEC, direttamente presso la sua sede risultante dal registro delle imprese Cass. 17946/2016, 26333/2016, 602/2017 3. in fatto, la società è stata dunque destinataria di una cura istruttoria più ampia di quanto pur consentito dalla lezione corrente formatasi sull’articolo 15 l.f. e sulla notifica tramite PEC alle società cancellate da meno di un anno si osserva che la società non specifica quale vizio nell’iter notificatorio in capo alla società abbia riguardato tale vicenda, ai sensi dell’articolo 15 co. 3 l.f., avendo del tutto genericamente per un verso invocato un inesistente principio di inidoneità della società cancellata a ricevere qualsiasi notifica nell’anno e per altro verso omesso di contestare l’affermazione di corretta esecuzione della notifica alla società in persona di B.G. , liquidatore 4. la stessa ratio appena esposta sorregge l’inammissibilità del secondo motivo, che peraltro s’imbatte nel principio, parimenti consolidato, per cui anche a seguito delle modifiche apportate dal d.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5 e dal d.lgs. 12 settembre 2007, n. 169, nel procedimento per dichiarazione di fallimento al debitore, cui sia stato regolarmente notificato il ricorso nel rispetto delle forme previste dalla legge, non devono essere necessariamente notificati i successivi ricorsi che si inseriscano nel medesimo procedimento, avendo egli l’onere di seguire l’ulteriore sviluppo della procedura e di assumere ogni opportuna iniziativa in ordine ad essa, a tutela dei propri diritti. Pertanto, la circostanza che il fallimento venga dichiarato su istanza di un creditore diverso rispetto a quello da cui proviene la notificazione del ricorso non lede il diritto di difesa, a meno che il debitore non deduca di non essere stato in grado di allegare tempestivamente circostanze idonee a paralizzare l’istanza ulteriore e diversa rispetto a quella che gli era stata tempestivamente notificata Cass. 24968/2013, 98/2016 5. con il terzo motivo, da un lato, la parte omette di allegare la decisività del dedotto vizio, così contravvenendo al principio - regolatore dell’interesse pubblicistico all’ordinata gestione dell’insolvenza dell’impresa secondo le regole della concorsualità, tuttora tutelato dalla dichiarazione di fallimento - per cui la particolare natura dell’istruttoria prefallimentare, non riducibile ad un processo tra parti contrapposte, in quanto idonea a dar luogo nel caso di accoglimento della domanda ad un accertamento costitutivo valevole erga omnes . Cass. 24968/2013 e la natura del vizio del relativo procedimento esigono la deduzione della specifica incidenza che la supposta violazione processuale di tipo organizzativo avrebbe recato alla parte, impedendole di esercitare e in quali ambiti il proprio diritto di difesa, onere non assolto d’altro lato, la specifica anticipazione dell’udienza, adottata con provvedimento del giudice delegato e parimenti oggetto di notifica alla società in un’istruttoria di cui la parte era stata avvisata, fanno presumere che nella delega all’attività di conduzione del procedimento rientrasse altresì l’esercizio degli stessi poteri, di anticipazione e di abbreviazione, previsti dall’articolo 15 l.f. in capo al presidente del tribunale delegante, né sul punto la parte ha anche solo esposto un dubbio di esorbitanza da tale delega tanto più che il decreto di anticipazione, nell’allegazione non contestata del controricorrente, proveniva dallo Ufficio del giudice delegato ai fallimenti”, ove il magistrato svolgeva funzioni di presidenza del collegio 6. l’inammissibilità del quarto motivo consegue alla genericità del vizio dedotto, avendo i ricorrenti omesso di precisare quale attività difensiva di Lube Industries s.r.l., penalizzata in ipotesi dalla tardiva costituzione in sede di reclamo, avrebbe implicato un diverso e decisivamente alternativo esito in capo alla corte d’appello sul punto, va ripetuto che nel giudizio di reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento, quale disciplinato dall’articolo 18 legge fall. nel testo novellato dal d.lgs. 12 settembre 2007, n. 169 , il termine per la costituzione della parte nella specie, la resistente curatela fallimentare è perentorio, anche in mancanza di un’espressa dichiarazione normativa, senza che tuttavia il suo mancato rispetto implichi decadenza della parte che vi sia incorsa dal diritto di opporsi al predetto reclamo, potendo dunque essa intervenire nel relativo procedimento con le limitazioni che la tardività determina per la formulazione di determinate difese . Cass.12986/2009, 2235/2017 7. ne consegue la inammissibilità del ricorso e la condanna alle spese del procedimento secondo la regola della soccombenza e con liquidazione come da dispositivo. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese del procedimento, liquidate in Euro 7.100 di cui 100 Euro per esborsi , oltre al 15% a forfait sul compenso e agli accessori di legge ai sensi dell’articolo 13, co. 1-quater, d.P.R. 115/02, come modificato dalla l. 228/12, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso a norma del co. 1-bis dello stesso articolo 13.