E se il debitore fallisce? Quale sorte per il debito garantito?

La Corte afferma che in caso di fallimento del debitore principale, il debito garantito, ma non ancora scaduto, dovrà intendersi tale alla data di dichiarazione del fallimento, con la conseguenza che il creditore, per far salvi i sui diritti verso il fideiussore, dovrà proporre le sue istanze entro questa data ai sensi dell’art. 1957, comma 1, c.c.

Così la Cassazione con l’ordinanza n. 24296/17, depositata il 16 ottobre. Il caso. La cessionaria di un credito nei confronti di una società, garantito da fideiussioni rilasciate da dei soci, otteneva un decreto ingiuntivo nei confronti di questi ultimi. Gli ingiunti proponevano opposizione verso il provvedimento, opposizione che veniva rigettata in primo e secondo grado. Avverso tale diniego i soccombenti ricorrevano in Cassazione, lamentando tra le doglianze il fatto che la cessionaria non avesse coltivato le proprie istanze nei confronti della società, successivamente fallita, così decadendo dalla garanzia. I ricorrenti deducono, quindi, la violazione o falsa applicazione dell’art. 1957 c.c. Scadenza dell’obbligazione principale . Il credito. La Cassazione afferma che per dirimere il caso di specie saranno da applicarsi alcuni principi di diritto. La Corte afferma, infatti, che in caso di fallimento del debitore principale, il debito garantito, ma non ancora scaduto, dovrà intendersi tale alla data di dichiarazione del fallimento, con la conseguenza che il creditore, per far salvi i sui diritti verso il fideiussore, dovrà proporre le sue istanze entro questa data ai sensi dell’art. 1957, comma 1, c.c Fideiussione con pattuizione di beneficio di escussione. La Corte prosegue affermando che nei casi di fideiussione con pattuizione del beneficio di escussione, se fallisce il debitore principale, il creditore garantito, per evitare la decadenza della fideiussione, non potendo più assumere iniziative individuali, dovrà proporre istanza di insinuazione la passivo fallimentare nel termine semestrale indicato all’art. 1957 c.c., il quale decorre dalla data di apertura della procedura concorsuale. Al contrario nelle procedure senza tale beneficio, cd. Fideiussione solidale il creditore esercitando la facoltà di scelta potrà liberamente proporre le priorie istanze nei confronti del debitore principale fallito, attraverso una domanda di ammissione al passivo del fallimento, ovvero nei confronti del garante, attraverso le forme ordinarie. Nel casi di specie, la Cassazione rileva che la Corte d’Appello non aveva, erroneamente, verificato la tempestività dell’iniziativa intrapresa dalla cessionaria nei confronti dei garanti, pertanto cassa la sentenza impugnata.

Corte di Cassazione, sez. III Civile, ordinanza 14 settembre – 16 ottobre 2017, n. 24296 Presidente Vavaldi – Relatore D’Arrigo Ritenuto in fatto T.A.R. , cessionaria di un credito nei confronti della s.r.l., garantito da fideiussioni rilasciate dai soci B.P. e C.G. , ha ottenuto un decreto ingiuntivo nei confronti di questi ultimi. Gli ingiunti hanno proposto opposizione avverso il provvedimento monitorio, rigettata in primo grado con sentenza confermata dalla Corte d’appello di Firenze. Contro tale decisione la B. e il C. hanno proposto congiuntamente ricorso articolato in tre motivi illustrati da successive memorie. La T. ha resistito con controricorso. Considerato in diritto 1. Con il primo motivo i ricorrenti deducono la violazione o falsa applicazione dell’art. 1957 cod. civ. Osservano, in particolare, che la T. non avrebbe coltivato le proprie istanze nei confronti della s.r.l., successivamente fallita, così decadendo dalla garanzia. Il motivo è fondato nei termini che seguono. 2. La questione era stata già sottoposta all’attenzione della Corte d’appello, la quale ha rigettato il gravame osservando che, nelle obbligazioni con pagamento rateale, il termine semestrale previsto dall’art. 1957 cod. civ. inizia a decorrere con la scadenza dell’ultima rata. Tale affermazione risulta conforme ai principi affermati da questa Corte Sez. 3, Sentenza n. 2301 del 06/02/2004, Rv. 569940 Sez. 3, Sentenza n. 17798 del 30/08/2011, Rv. 619370 v. pure Sez. 3, Sentenza n. 15902 del 11/07/2014, Rv. 632722 . I ricorrenti tuttavia osservano che, nella specie, è intervenuto il fallimento della s.r.l., con la conseguenza che l’obbligazione principale si sarebbe dovuta considerare scaduta alla data della dichiarazione di fallimento, ai sensi dell’art. 55 legge fall. Pertanto la T. , per far salve le proprie ragioni nei confronti dei garanti, si sarebbe dovuta insinuare al passivo fallimentare. 3. Effettivamente, l’art. 55, secondo comma, legge fall. prevede che i debiti pecuniari del fallito si considerano scaduti, agli effetti del concorso, alla data di dichiarazione del fallimento. La previsione costituisce attuazione, nell’ambito fallimentare, dell’istituto della decadenza dal beneficio del termine, di cui all’art. 1186 cod. civ. ed è volta ad assicurare la par condicio creditorum, ossia a consentire il concorso fra tutti i creditori del fallito, anche se titolari di crediti che altrimenti, secondo la fonte da cui traggono origine, non sarebbero scaduti e quindi azionabili. La giurisprudenza di legittimità richiamata dalla corte d’appello non considera tale ipotesi le citate sentenze avevano tutte ad oggetto un piano di ammortamento di un mutuo e la fa implicitamente salva. Infatti, è stato osservato che il debito non può considerarsi scaduto prima della scadenza dell’ultima rata soltanto a condizione che l’obbligazione sia unica e la divisione in rate costituisca solo una modalità di pagamento per agevolare una delle parti, senza conseguire l’effetto di frazionare il debito in una serie di autonome obbligazioni. Nel caso di fallimento viene meno una delle condizioni sopra indicate, perché il pagamento rateale non è più possibile. La scadenza immediata e automatica dei debiti pecuniari del fallito riguarda anche l’obbligazione del fideiussore, sebbene la previsione di cui all’art. 55, secondo comma, legge fall., sia dettata agli effetti del concorso . Infatti, è ancora attuale quanto ritenuto da questa Corte con una risalente pronuncia la scadenza automatica dei debiti del fallito determinata dall’art. 55 legge fall. che opera tanto per le obbligazioni soggette a termine ma non ancora scadute, quanto per le obbligazioni per le quali non è previsto un termine - spiega ogni effetto proprio di essa, ivi compreso quello di cui all’art. 1957 cod. civ., poiché la detta disposizione, con la dizione ai tini del concorso , ha voluto specificare lo intento di raggiungere una omogeneità della massa passiva, quanto alla esigibilità dei crediti concorrenti, ma non ha voluto affatto limitare le conseguenze connaturali al fatto giuridico della scadenza di una obbligazione Sez. 1, Sentenza n. 2393 del 10/07/1968, Rv. 334757 . L’effetto previsto dall’art. 55 legge fall., pertanto, si estende anche al fideiussore, in quanto la sua obbligazione è accessoria rispetto a quella principale l’apertura del fallimento determina una modifica legale dell’obbligazione principale che si estende all’intero rapporto e quindi produce effetti pure nei confronti dell’obbligato in solido. Come già detto, l’art. 55, secondo comma, legge fall. costituisce la specificazione, in sede concorsuale, della regola posta dall’art. 1186 cod. civ., a mente del quale la prestazione diviene immediatamente esigibile, benché sia previsto un termine, se il debitore è divenuto insolvente. Il combinato disposto delle due norme determina l’estensione degli effetti della disposizione fallimentare anche al di fuori del concorso, poiché la dichiarazione di fallimento costituisce una causa evidente e oggettiva di insolvenza conclamata, che determina l’opponibilità anche al fideiussore della scadenza anticipata dell’obbligazione ai sensi dell’art. 1186 cod. civ Consegue che, quando l’obbligazione principale diviene immediatamente esigibile ex lege, com’è previsto in materia fallimentare, contemporaneamente inizia a decorrere il termine semestrale di decadenza dalla fideiussione previsto dall’art. 1957 cod. civ Pertanto, la sentenza impugnata è erronea nella parte in cui afferma che l’obbligazione principale non era ancora scaduta al momento del ricorso per decreto ingiuntivo, depositato il 31.10.08, e non lo è neppure ad oggi la rateazione, di complessiva durata decennale, decorreva dal 1.11.07, in forza della proroga pattuita il 5.9.07 . La corte d’appello, infatti, ha omesso di considerare che gli effetti della rateazione e della successiva proroga erano venuti meno per effetto della dichiarazione di fallimento del debitore principale. 4. Ritenuto, dunque, che l’obbligazione principale deve considerarsi scaduta alla data di apertura del fallimento della s.r.l. e che da quel momento è iniziato a decorrere il termine di cui all’art. 1957, primo comma, cod. civ., occorre verificare qual era l’onere al quale la T. era tenuta entro tale termine per non perdere il diritto nei confronti dei fideiussori. Giova considerare, anzitutto, che l’art. 1957 cod. civ., nell’imporre al creditore di proporre la sua istanza contro il debitore entro sei mesi dalla scadenza per l’adempimento dell’obbligazione garantita dal fideiussore, tende a far sì che il creditore stesso prenda sollecite e serie iniziative contro il debitore principale per recuperare il proprio credito, in modo che la posizione del garante non resti indefinitamente sospesa Sez. 2, Sentenza n. 1724 del 29/01/2016, Rv. 638531 . Lo scopo della norma è far sapere al fideiussore se egli sia tenuto o meno alla garanzia. Diversamente, il fideiussore resterebbe incerto, fino alla definitiva prescrizione dell’obbligazione principale, sul fatto se il debitore garantito sia inadempiente oppure no. La ratio dell’art. 1957, primo comma, cod. civ., pertanto, è limitare il periodo di incertezza a sei mesi. Sotto questo profilo, la disposizione in commento prevede un termine di decadenza in senso proprio una volta intraprese serie iniziative nei confronti del debitore principale, tali da far chiarezza sull’inadempienza dello stesso, i diritti del creditore nei confronti del fideiussore sono fatti salvi e restano soggetti al termine di prescrizione ordinario. 5. La menzionata situazione di incertezza, tuttavia, viene meno anche nel caso in cui il creditore si renda parimenti diligente, agendo direttamente nei confronti del fideiussore. Com’è noto, infatti, il fideiussore è obbligato in solido con il creditore principale, ai sensi dell’art. 1944 cod. civ., a meno che le parti non pattuiscano il beneficio dell’escussione. Pertanto, per il combinato disposto degli artt. 1944 e 1957 cod. civ., deve ritenersi che nel termine semestrale di decadenza previsto dalla seconda norma, il creditore possa, a sua scelta, promuovere le sue istanze nei confronti del debitore principale o del fideiussore. Con la conseguenza che, qualora il creditore abbia tempestivamente proposto l’istanza contro il fideiussore, esercitando la facoltà di scelta spettantegli in base ai principi della solidarietà passiva, non è tenuto ad agire, prima della scadenza del suddetto termine, anche nei confronti del debitore principale Sez. 3, Sentenza n. 19300 del 03/10/2005, Rv. 585159 Sez. 1, Sentenza n. 7345 del 01/07/1995, Rv. 493165 Sez. 2, Sentenza n. 8444 del 20/08/1990, Rv. 468936 Sez. 1, Sentenza n. 4868 del 06/08/1988, Rv. 459687 . In sostanza, possono darsi due ipotesi se le parti hanno pattuito il beneficio di escussione, il creditore deve agire nei confronti del debitore principale entro sei mesi dalla scadenza dell’obbligazione garantita, ai sensi dell’art. 1957, comma primo, cod. civ., se non vuole perdere il diritto nei confronti del fiudeiussore se, invece, le parti non hanno stabilito nulla al riguardo cosiddetta fideiussione solidale , l’istanza giudiziale, da proporre entro sei mesi dalla scadenza dell’obbligazione principale, può essere rivolta, a scelta del creditore, contro l’uno o l’altro dei condebitori solidali. In altri termini, nella fideiussione solidale, entro sei mesi dalla scadenza dell’obbligazione garantita, il creditore può chiedere l’adempimento indifferentemente al garante o al debitore principale in mancanza, perderà l’azione nei confronti del garante e potrà agire unicamente verso il debitore, entro i termini di prescrizione. L’equipollenza fra le istanze rivolte nei confronti del debitore principale testualmente previste dall’art. 1957 cod. civ. e le analoghe iniziative intraprese direttamente nei confronti del fideiussore discende direttamente dal principio di solidarietà posto dall’art. 1944 cod. civ Ragionando diversamente, il creditore sarebbe costretto ad escutere il debitore principale - peraltro nel breve termine di sei mesi dalla scadenza dell’obbligazione garantita - anche se nel frattempo avesse già agito, addirittura in sede giudiziaria, nei confronti del fideiussore. Una tale conclusione non può essere condivisa perché, per un verso, imporrebbe al creditore un onere accessorio che frustrerebbe il principio della solidarietà presuntiva che impronta il regime legale della garanzia fideiussoria, facendo venire meno il diritto del creditore di agire anche solo verso il fideiussore per altro verso, perché non avrebbe senso logico né giuridico ipotizzare l’esistenza un onere di decadenza in relazione ad una azione giudiziaria già avviata. 6. Tali conclusioni non mutano nel caso in cui il debitore principale fallisca. Questa Corte ha già affermato che la decadenza di cui all’art. 1957 cod. civ. non è resa inoperante dall’apertura, a carico del debitore principale, di una procedura concorsuale, in quanto tale evenienza non implica l’impossibilità giuridica di proporre istanze contro il debitore e di coltivarle diligentemente, ma comporta soltanto che la diligenza del creditore sia valutata in relazione alle possibilità concesse dall’ordinamento in tali casi, consistenti nella richiesta di accertamento del credito nelle forme dell’insinuazione al passivo Sez. 1, Sentenza n. 16807 del 17/07/2009, Rv. 609293 Sez. 1, Sentenza n. 24060 del 10/11/2006, Rv. 592724 . In altri termini, il creditore, per non perdere la garanzia fideiussoria, ha l’onere di proporre nei confronti del debitore principale, nel termine fissato dall’art. 1957 cod. civ., una iniziativa giudiziale, ovvero un’azione di cognizione o esecutiva che consenta l’accertamento o il soddisfacimento della sua pretesa creditoria. Qualora sopravvenga la dichiarazione di fallimento del debitore principale, ciò non impedisce il decorso del citato termine, in quanto il creditore, se non può più assumere iniziative giudiziali individuali, può comunque impedire la decadenza presentando domanda di ammissione al passivo fallimentare Sez. 3, Sentenza n. 21524 del 12/11/2004, Rv. 578578 . Ovviamente, tali principi vanno coordinati con quanto osservato nel paragrafo precedente in tema di fideiussione solidale. L’insinuazione al passivo fallimentare è l’unica via per evitare di perdere l’azione contro il fideiussore, solamente se a favore di questi sia stato pattuito il beneficium excussionis. Diversamente, se il debitore principale fallito e il fideiussore ancora in bonis sono in regime di solidarietà passiva, il creditore potrà indifferentemente scegliere insinuarsi al passivo del fallimento del primo, così facendo salvi i diritti nei confronti del secondo, che poi potrà esercitare nell’ordinario termine di prescrizione ovvero agire direttamente nei confronti di quest’ultimo, realizzando con un unico atto l’ottemperanza all’onere di decadenza e l’interruzione della prescrizione. 7. Devono quindi essere affermati i seguenti principi di diritto In caso di fallimento del debitore principale, il debito garantito da fideiussione che non sia ancora scaduto deve intendersi tale, ai sensi dell’art. 55, secondo comma, legge fall., alla data di dichiarazione del fallimento, con la conseguenza da questa data decorre il termine entro cui il creditore deve proporre le sue istanze contro il debitore, ai sensi dell’art. 1957, primo comma, cod. civ., per fare salvi i suoi diritti nei confronti del fideiussore . In caso di fideiussione con pattuizione del beneficio di escussione art. 1944, secondo comma, cod. civ. , se il debitore principale fallisce, il creditore garantito, per evitare la decadenza dalla fideiussione prevista dall’art. 1957, primo comma, cod. civ., non potendo più assumere iniziative individuali, deve proporre istanza di insinuazione al passivo fallimentare nel termine semestrale previsto dallo stesso art. 1957 cod. civ., decorrente dalla data di apertura della procedura concorsuale. Viceversa, in ipotesi di fideiussione senza beneficio di escussione c.d. fideiussione solidale - art. 1944, primo comma, cod. civ. , il creditore, esercitando la facoltà di scelta che è propria delle obbligazioni solidali, potrà promuovere le sue istanze indifferentemente nei confronti del debitore principale fallito mediante domanda di ammissione al passivo del fallimento ovvero nei confronti del garante nelle forme ordinarie . 8. Facendo applicazione dei predetti principi nel caso di specie, si deve anzitutto rilevare che la corte d’appello ha accertato che la fideiussione non prevedeva il beneficio di escussione. Dunque, la T. , per far salvi i suoi diritti nei confronti del C. e della B. , ben avrebbe potuto limitarsi - come effettivamente ha fatto - ad agire giudizialmente nei loro confronti, purché le istanze di cui all’art. 1957, primo comma, cod. civ. fossero proposte entro il termine di sei mesi dall’apertura del fallimento della omissis s.r.l., debitore principale. Tuttavia, la corte d’appello, partendo dall’erronea premessa che detto termine non era neppure iniziato a decorrere, non ha verificato la tempestività dell’iniziativa intrapresa dalla T. nei confronti dei garanti. La sentenza impugnata, pertanto, deve essere cassata con rinvio, in relazione al primo motivo, essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto. 9. Il secondo motivo, con il quale si deduce la violazione o falsa applicazione dell’art. 1955 cod. civ., è assorbito dall’accoglimento del primo. 10. Con il terzo motivo si afferma l’illegittimità costituzionale dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che prevede il versamento, da parte dell’impugnante soccombente, di un ulteriore importo pari a quello dovuto a titolo di contributo unificato. Tale previsione si porrebbe, secondo la prospettazione dei ricorrenti, in contrasto con l’art. 24 Cost., determinando un ingiustificato ostacolo alla tutela giurisdizionale dei diritti. L’eccezione di legittimità costituzionale va respinta, ai sensi degli artt. 23 e 24 legge 11 marzo 1953, n. 87, poiché, a seguito della cassazione della sentenza di appello contenente la condanna al raddoppio del contributo unificato, è divenuta manifestamente irrilevante. P.Q.M. accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbito secondo e respinge, in quanto manifestamente irrilevante, l’eccezione di legittimità costituzionale prospettata nel terzo motivo cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto rinvia alla Corte di appello di Firenze in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.