Il fallimento è responsabile per i debiti maturati sino alla retrocessione dell’azienda?

Il decisum in commento offre lo spunto per esaminare il tema dell’affitto di azienda, o di rami della stessa, concluso nel corso della procedura fallimentare, c.d. endofallimentare, ex art. 104-bis, l. fall Nello specifico si tratta di stabilire se, in caso di retrocessione dell’azienda affittata al fallimento si realizzi, o meno, la solidarietà solidale della procedura per i debiti maturati durante l’affitto, con deroga esplicita agli artt. 2112 e 2560 c.c

E, i Giudici della I sezione Civile di piazza Cavour, con la sentenza n. 23581 deposita il 9 ottobre 2017, conformandosi ad un precedente di qualche anno addietro v., Cass., 16724/03 , precisano che la cessazione dell’affitto e la conseguente retrocessione dell’azienda devono ricollegarsi direttamente alla volontà contrattuale delle parti o ad un fatto da queste espressamente previsto nel contratto precedentemente stipulato, tuttavia, mentre il congegno di successione nei rapporti contrattuali, quale disciplinato dall’art. 2558 c.c., presuppone che il trasferimento dell’azienda sia il prodotto della volontà contrattuale, la successione nei rapporti di credito, art. 2559 c.c., e di debito, art. 2560 c.c., nonché nei rapporti di lavoro subordinato, art. 2112 c.c., relativi alla stessa azienda, costituisce conseguenza necessaria ed ineliminabile del trasferimento di questa, intendendo la nozione di trasferimento come riferita alla restituzione dell’azienda dall’affittuario al concedente a seguito di cessazione dell’affitto. Tale lettura dell’art. 2560 c.c. trova indiretta conferma nell’ultimo comma dell’art. 104- bis l. fall., il quale stabilisce oggi che la retrocessione al fallimento di aziende o rami di aziende, non comporta la responsabilità della procedura per i debiti maturati sino alla retrocessione, in deroga a quanto previsto dagli artt. 2112 e 2560 c.c. il che val quanto dire, per l’appunto, che, nell’ipotesi di affitto di azienda attuato nell’ambito della procedura concorsuale, in mancanza di detta norma di contenuto derogatorio, si applicherebbe l’art. 2560 c.c. il quale determinerebbe, all’esito della retrocessione dell’azienda affittata, la responsabilità per i debiti sorti a carico dell’affittuario. Il fatto. Con il decreto del maggio 2012 il Tribunale di Roma respingeva l’opposizione allo stato passivo proposta da Beta s.p.a. nei confronti del Fallimento Alfa s.p.a. in conseguenza del diniego di ammissione al passivo fallimentare del credito di Euro 187.200,00, in chirografo per la sorte capitale ed in privilegio per l’IVA, quale corrispettivo maturato in conseguenza dell’esecuzione, in veste di appaltatrice, di un contratto di appalto di servizi stipulato con l’appaltante Gamma Enterprise s.p.a., società affittuaria dell’azienda della società poi fallita, alla quale l’ultima azienda medesima era stata infine retrocessa all’esito del fallimento ed a seguito di recesso del curatore dal contratto. In particolare, il giudice di prime cure osservava che il debito era stato contratto dall’affittuaria e non dalla concedente, ed aveva ad oggetto prestazioni interamente rese a favore della prima, non potendo in proposito configurarsi alcuna responsabilità della Gamma s.p.a. ai sensi del comma 2 dell’art. 2560 c.c., non essendo l’ipotesi in questione riconducibile ad alcuna delle vicende traslative in relazione alle quali la norma è posta cfr. Cass. n. 3027/1981 . Avverso quest’ultima pronuncia la Beta s.p.a. proponeva ricorso in Cassazione facendo valere un unico motivo di gravame, cui resisteva il Fallimento con controricorso. Nello specifico, la società ricorrente censurava la sentenza impugnata per aver escluso l’applicabilità del secondo comma dell’art. 2560 c.c. all’ipotesi di retrocessione al concedente dell’azienda in precedenza affittata, ove si verta in ipotesi di debiti in sé soli considerati, ossia non ricollegati a posizioni contrattuali non ancora definite. E, gli Ermellini, accogliendo il ricorso, puntualizzano che la retrocessione al fallimento di aziende o rami di aziende, non comporta la responsabilità della procedura per i debiti maturati sino alla retrocessione, anche in applicazione dell’art. 104- bis , ultimo comma, l. fall Pertanto, il decreto impugnato va cassato e rinviato anche per le spese al Tribunale capitolino in diversa composizione. L’affitto di azienda nel fallimento. Il curatore ai sensi dell’art. 104- ter l. fall., anche prima della presentazione del programma di liquidazione propone al giudice delegato, previo parere del comitato dei creditori, l’affitto dell’azienda del fallito a terzi la scelta dell’affittuario è compito del curatore che ai sensi dell’art. 107 l. fall. dovrà dare ampia pubblicità e informazione ai possibili interessati. Il contratto di affitto sarà stipulato nel rispetto della forma prevista ai sensi dell’art. 2556 c.c. e secondo le prescrizioni dell’art. 2562 c.c. e salvo il diritto di recesso del curatore la durata del contratto sarà determinata tenuto conto della liquidazione dei beni. Il contratto de quo , stipulato nel corso del fallimento, deve prevedere il diritto del curatore di procedere all’ispezione dell’azienda, la prestazione di idonee garanzie quali la fideiussione bancaria o assicurativa ed il diritto di recesso del curatore, previo parere del comitato dei creditori e corresponsione all’affittuario di un giusto indennizzo. Anche se, ai sensi dell’art. 104- bis l. fall., il curatore può disporre l’affitto di azienda prima della presentazione del programma di liquidazione, è necessario evidenziare che il legislatore con la nuova legge fallimentare ha voluto attribuire al curatore detto strumento per disporre un valido programma di realizzazione dell’attivo da distribuire ai creditori. Inoltre, l’art. 104- bis , comma 5, l. fall. dispone che convenzionalmente possa essere concesso il diritto di prelazione a favore dell’affittuario dell’azienda o di un ramo della stessa condotto in affitto. Il giudice delegato, secondo la disposizione in parola, previo parere favorevole del comitato dei creditori può autorizzare la prelazione a favore dell’affittuario. La sorte dei debiti maturati sino alla retrocessione del complesso aziendale al fallimento. Invero, l’affitto di azienda può non essere seguito dall’acquisto della stessa da parte dell’affittuario, per mancato esercizio del diritto di prelazione spettante a quest’ultimo, per risoluzione per inadempimento, per recesso del curatore o per scadenza del termine pattuito tra le parti. In tali ipotesi si verifica la retrocessione dell’azienda, o di una ramo di essa, al fallimento. Diversi problemi sorgono al momento della cessazione del contratto, legati al fatto che l’azienda nel corso dell’affitto è un soggetto economicamente attivo. In riferimento ai debiti sorti nel corso dell’affitto, il legislatore della Riforma, con l’introduzione dell’art. 104- bis , ultimo comma, l. fall., ha esplicitamente sancito una deroga agli artt. 2112 e 2560 c.c., escludendo così qualunque responsabilità della procedura per i debiti aziendali maturati dal momento della sottoscrizione del contratto di affitto sino alla retrocessione dell’azienda stessa. Sul punto, quindi, la Riforma ha inteso colmare la lacuna normativa consistente, soprattutto, nella più precisa individuazione degli effetti sulla procedura concorsuale della retrocessione dai terzi affittuari di aziende o di suoi rami. La soluzione è stata trovata nella previsione di non responsabilità del patrimonio acquisito all’attivo per i debiti maturati sino alla retrocessione, in deroga, come detto, agli artt. 2112 e 2560 c.c La deroga trova giustificazione nel bisogno di assicurare che i creditori anteriori, in funzione della cui tutela l’affitto è stato disposto, non vengano ad essere penalizzati dalla condotta dissennata dell’affittuario, a carico del quale resteranno, quindi, i debiti dallo stesso contratti. La successione nei contratti dell’azienda ceduta. Peraltro, la norma dettata dall’art. 2558 c.c., in tema di subentro dell’affittuario dell’azienda nei contratti stipulati per l’esercizio dell’azienda stessa che non abbiano carattere personale, trova applicazione anche con riguardo agli aspetti collegati alla restituzione dell’azienda dall’affittuario al concedente a seguito di cessazione dell’affitto v., Cass. n. 11318/14 . Difatti, la solidarietà del cessionario dell’azienda per i debiti concernenti l’esercizio dell’azienda ceduta è posta parimenti a tutela dei creditori di questa, e non dell’alienante.

Corte di Cassazione, sez. I Civile, sentenza 5 luglio – 9 ottobre 2017, n. 23581 Presidente Didone – Relatore Di Marzio Fatti di causa 1. - Con decreto del 15 maggio 2012 il Tribunale di Roma ha respinto l’opposizione allo stato passivo proposta da Almaviva Contact S.p.A. nei confronti del Fallimento omissis S.p.A. in conseguenza del diniego di ammissione al passivo fallimentare del credito del complessivo importo di Euro 187.200,00, in chirografo per la sorte ed in privilegio per l’Iva, quale corrispettivo maturato in conseguenza dell’esecuzione, in veste di appaltatrice, di un contratto di appalto di servizi stipulato con l’appaltante omissis S.p.A., società affittuaria dell’azienda della società poi fallita, alla quale ultima l’azienda medesima era stata infine retrocessa all’esito del fallimento ed a seguito di recesso del Curatore dal contratto. A fondamento della decisione il Tribunale ha osservato che il debito era stato contratto dall’affittuaria e non dalla concedente, ed aveva ad oggetto prestazioni interamente rese a favore della prima, non potendo in proposito configurarsi alcuna responsabilità di omissis S.p.A. ai sensi del secondo comma dell’articolo 2560 c.c., non essendo l’ipotesi in questione riconducibile ad alcuna delle vicende traslative in relazione alle quali la norma è posta, secondo quanto affermato da questa Corte con sentenza numero 3027 del 1981. 2. - Per la cassazione della sentenza Almaviva Contact S.p.A. ha proposto ricorso affidato ad un solo motivo. Il Fallimento omissis S.p.A. ha resistito con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memorie. Ragioni della decisione 1. - Il ricorso contiene un solo motivo con cui la società ricorrente ha denunciato Violazione dell’articolo 2560, comma secondo, c.c., anche alla luce dell’articolo 104 bis, ultimo comma, legge fallimentare articolo 360, comma 1, numero 3, c.p.c. , censurando la sentenza impugnata per aver escluso l’applicabilità del secondo comma dell’articolo 2560 c.c. all’ipotesi di retrocessione al concedente dell’azienda in precedenza affittata, ove si verta in ipotesi di debiti in sé soli considerati, ossia non ricollegati a posizioni contrattuali non ancora definite. 2. - Il motivo è fondato. L’articolo 2558 c.c. stabilisce che se non è pattuito diversamente, l’acquirente dell’azienda subentra nei contratti stipulati per l’esercizio dell’azienda stessa che non abbiano carattere personale . Il che vuol dire che i contratti strumentali all’esercizio dell’azienda transitano automaticamente in capo al cessionario, in deroga all’articolo 1406 c.c., secondo cui un contraente può sostituire a sé un terzo nei rapporti negoziali purché l’altra parte vi consenta. Secondo l’articolo 2560 c.c., poi, l’alienante non è liberato dai debiti, inerenti l’esercizio dell’azienda ceduta anteriori al trasferimento, se non risulta che i creditori vi hanno consentito , con la precisazione dettata dal secondo comma secondo cui nel trasferimento di un’azienda commerciale risponde dei debiti suddetti anche l’acquirente dell’azienda, se essi risultano dai libri contabili obbligatori . Dal combinato disposto delle due norme emerge che la successione nei contratti di cui all’articolo 2558 c.c. trova applicazione in caso di negozi a prestazioni corrispettive non integralmente eseguiti da entrambe le parti al momento del trasferimento dell’azienda, mentre, ove il terzo contraente abbia già eseguito la propria prestazione, residua un mero debito la cui sorte è regolata dall’articolo 2560. È dunque principio condiviso in questo senso espressamente Cass. 16 giugno 2004, n. 11318 , quello in forza del quale il congegno stabilito dall’articolo 2560, secondo comma, c.c., con riferimento ai debiti relativi all’azienda ceduta, è destinato ad essere applicato quando si tratti di debiti in sé soli considerati, e non anche quando, viceversa, essi si ricolleghino a posizioni contrattuali non ancora definite, in cui il cessionario sia subentrato a norma dell’articolo 2558 Cass. 20 luglio 1991, n. 8121 Cass. 8 maggio 1981, n. 3027 , posizioni, queste, che seguono la sorte del contratto. La previsione dettata dal primo comma dell’articolo 2560 c.c., concernente la permanente responsabilità dell’alienante ordine ai debiti inerenti l’esercizio dell’azienda maturati anteriormente al trasferimento, è completata nel secondo comma, che cumula alla responsabilità del cedente anche quella del cessionario, sempre che il debito risulti dai libri contabili obbligatori. Si realizza in tal modo una responsabilità del cessionario sotto forma di accollo cumulativo ex lege, con conseguente solidarietà tra cedente e cessionario dell’azienda commerciale, solidarietà peraltro sui generis, dal momento che, nei rapporti tra loro, il debito rimane a carico del cedente, senza che questi possa ripetere dal secondo, neppure in parte, quanto versato al terzo creditore Cass. 3 marzo 1994, n. 2108 Cass. 25 febbraio 1987, n. 1990 Cass. 4 ottobre 2010, n. 20577 . Ne discende, sul piano della ratio della norma, che la solidarietà del cessionario dell’azienda per i debiti concernenti l’esercizio dell’azienda ceduta è posta a tutela dei creditori di questa, e non dell’alienante per questo essa non determina alcun trasferimento della posizione debitoria sostanziale, secondo l’indirizzo giurisprudenziale di cui si è appena dato conto. Perseguendo una finalità di tutela dei creditori aziendali, la norma è perciò dalla dottrina giudicata inderogabile in conformità ad un accordo fra alienante e acquirente, mentre si riconosce ammissibile l’esclusione della sua operatività in forza di un accordo fra acquirente e terzi creditori. Tale essendo il quadro complessivo della disciplina da applicarsi, questa Corte ha già avuto modo di osservare che la norma dettata dall’articolo 2558 c.c., in tema di subentro dell’affittuario dell’azienda nei contratti stipulati per l’esercizio dell’azienda stessa che non abbiano carattere personale, trova applicazione anche con riguardo agli aspetti collegati alla restituzione dell’azienda dall’affittuario al concedente a seguito di cessazione dell’affitto Cass. 16 giugno 2004, n. 11318 . Con quest’ultima decisione, sulla scia di Cass. 7 novembre 2003, n. 16724, questa Corte ha stabilito, per i fini dell’applicazione dell’articolo 2558 c.c., che la cessazione dell’affitto e la conseguente retrocessione dell’azienda devono ricollegarsi direttamente alla volontà contrattuale delle parti o ad un fatto da queste espressamente previsto nel contratto precedentemente stipulato ma ha precisato che, mentre il congegno di successione nei rapporti contrattuali, quale disciplinato dall’articolo 2558 c.c., presuppone che il trasferimento dell’azienda sia il prodotto della volontà contrattuale, la successione nei rapporti di credito articolo 2559 c.c. e di debito articolo 2560 c.c. nonché nei rapporti di lavoro subordinato articolo 2112 c.c. relativi alla stessa azienda, costituisce conseguenza necessaria ed ineliminabile del trasferimento di questa , intendendo come si è detto la nozione di trasferimento come riferita alla restituzione dell’azienda dall’affittuario al concedente a seguito di cessazione dell’affitto. Tale lettura dell’articolo 2560 c.c. trova indiretta conferma nell’ultimo comma dell’articolo 104 bis della legge fallimentare, il quale stabilisce oggi che la retrocessione al fallimento di aziende o rami di aziende, non comporta la responsabilità della procedura per i debiti maturati sino alla retrocessione, in deroga a quanto previsto dagli articoli 2112 e 2560 c.c. il che vai quanto dire, per l’appunto, che, pur nell’ipotesi di affitto di azienda attuato nell’ambito della procedura concorsuale, in mancanza di detta norma di contenuto derogatorio, si applicherebbe l’articolo 2560 c.c. il quale determinerebbe, all’esito della retrocessione dell’azienda affittata, la responsabilità della procedura per i debiti sorti a carico dell’affittuario. Va da sé che il Tribunale, nel denegare l’ammissione del credito insinuato da Almaviva Contact S.p.A. è incorso in violazione dei principi appena esposti, sicché il decreto impugnato va cassato e rinviato anche per le spese al Tribunale di Roma in diversa composizione. P.Q.M. accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e rinvia anche per le spese al Tribunale di Roma in diversa composizione.