Contratto di leasing, quale importo si può iscrivere al passivo?

In caso di mancato scioglimento può essere richiesta l’insinuazione al passivo anche dei canoni a scadere che corrispondono alla continuata utilizzazione del bene.

In tema di effetti del fallimento su preesistente rapporto di leasing , il concedente, in caso di fallimento dell'utilizzatore e di opzione del curatore per lo scioglimento del vincolo contrattuale, non può richiedere subito, mediante l'insinuazione al passivo anche il pagamento dei canoni residui che l'utilizzatore avrebbe dovuto corrispondere nell'ipotesi di normale svolgimento del rapporto di locazione finanziaria, poiché con la cessazione dell'utilizzazione del bene viene meno l'esigibilità di tale credito, ma ha esclusivamente diritto alla restituzione immediata del bene ed un diritto di credito eventuale, da esercitarsi mediante successiva insinuazione al passivo, nei limiti in cui, venduto il bene o altrimenti allocato a valori di mercato, dovesse verificarsi una differenza tra il credito vantato alla data del fallimento e la minor somma ricavata dalla allocazione del bene cui è tenuto il concedente stesso – Cass. n. 17577/2015 . Il caso. Un istituto di credito ed una società stipulavano un contratto di leasing avente ad oggetto un bene. La società veniva dichiarata fallita. La banca depositava istanza per ammissione al passivo per importo pari ai canoni scaduti ed a scadere oltre interessi. Il tribunale ammetteva i soli canoni scaduti prima della dichiarazione di fallimento ed escludeva i restanti canoni ex art. 72- quater L.F. . Il giudice chiariva che non sussisteva alcun diritto all’indennizzo. L’istituto di credito ha proposto ricorso per cassazione. Fallimento e scioglimento del contratto di leasing. La S.C. ha chiarito che anche al contratto di leasing si applica il disposto dell’art. 72 L.F., quindi, il contratto si scioglie se il curatore ne fa istanza. Più precisamente Se un contratto è ancora ineseguito o non compiutamente eseguito da entrambe le parti quando, nei confronti di una di esse, è dichiarato il fallimento, l'esecuzione del contratto, fatte salve le diverse disposizioni della presente Sezione, rimane sospesa fino a quando il curatore, con l'autorizzazione del comitato dei creditori, dichiara di subentrare nel contratto in luogo del fallito, assumendo tutti i relativi obblighi, ovvero di sciogliersi dal medesimo salvo che, nei contratti ad effetti reali, sia già avvenuto il trasferimento del diritto. Si può chiedere il pagamento anche dei canoni a scadere. La S.C., richiamando orientamento consolidato, ha spiegato che, in caso di mancato scioglimento del contratto di leasing , possono essere insinuati al passivo fallimentare tanto i canoni scaduti prima della dichiarazione di fallimento quanto i canoni a scadere successivamente. Tale indirizzo tiene conto del fatto che in caso di mancato scioglimento del contratto il bene resta nella disponibilità della curatela fallimentare. Il credito verso la curatela. L’art. 72- quater L.F. chiarisce che in caso di scioglimento del contratto, il concedente ha diritto alla restituzione del bene ed è tenuto a versare alla curatela l'eventuale differenza fra la maggiore somma ricavata dalla vendita o da altra collocazione del bene stesso avvenute a valori di mercato rispetto al credito residuo in linea capitale. Il concedente ha diritto ad insinuarsi nello stato passivo per la differenza fra il credito vantato alla data del fallimento e quanto ricavato dalla nuova allocazione del bene. Ciò significa che l’insinuazione al passivo sarà effettuata in due momenti e per due importi differenti il primo composto dai canoni maturati al momento della dichiarazione di fallimento ed il secondo, possibile ma non certo, rappresentato dalla differenza tra il credito vantato e quanto ricavato dalla vendita del bene. Quindi, l’insinuazione relativa al secondo importo sarà effettuata soltanto dopo la vendita. Soddisfazione del credito sull’importo ricavato dalla vendita. In tema di effetti del fallimento su preesistente rapporto di leasing , ai sensi dell'art. 72- quater L.F., il concedente, in caso di fallimento dell'utilizzatore e di opzione del curatore per lo scioglimento del vincolo contrattuale, può soddisfarsi sul bene oggetto del contratto di locazione finanziaria al di fuori del concorso, previa ammissione del credito al passivo fallimentare essendo egli destinato ad essere soddisfatto al di fuori del riparto dell'attivo, mediante vendita del bene analogamente al creditore pignoratizio e a quello garantito da privilegio speciale ex art. 53 L.F. , con esenzione dal concorso sostanziale, ma non dal concorso formale Cass. n. 15701/2011 . In definitiva, accogliendo le istanze del ricorrente, la Cassazione ha affermato il seguente principio Il concedente, in caso di fallimento dell'utilizzatore e di opzione del curatore per lo scioglimento del vincolo contrattuale, non può richiedere subito, mediante l'insinuazione al passivo ed anche il pagamento dei canoni residui che l'utilizzatore avrebbe dovuto corrispondere nell'ipotesi di normale svolgimento del rapporto di locazione finanziaria, poiché con la cessazione dell'utilizzazione del bene viene meno l'esigibilità di tale credito, ma ha esclusivamente diritto alla restituzione immediata del bene ed un diritto di credito eventuale, da esercitarsi mediante successiva insinuazione al passivo, nei limiti in cui, venduto il bene o altrimenti allocato a valori di mercato, dovesse verificarsi una differenza tra il credito vantato alla data del fallimento e la minor somma ricavata dalla allocazione del bene cui è tenuto il concedente stesso, secondo la nuova regolazione degli interessi fra le parti direttamente fissata dalla legge – Cass. n. 17577/2015.

Corte di Cassazione, sez. I Civile, sentenza 13 giugno – 13 settembre 2017, numero 21213 Presidente Ambrosio – Relatore Genovese Fatti di causa 1. ICCREA Banca Impresa S.p.A da qui ICCREA ricorre per cassazione nei confronti del Fallimento omissis s.r.l. articolando tre motivi avverso il decreto con il quale il Tribunale di Bergamo ha rigettato l’opposizione al passivo fallimentare proposta da ICCREA, così confermando il provvedimento del Giudice Delegato che aveva accolto la rivendica e ammesso al passivo in via chirografaria i soli interessi sui canoni scaduti rideterminati secondo le norme codicistiche dichiarando, invece, inammissibile, allo stato, la domanda di ammissione al passivo per la quota capitale dei canoni scaduti e a scadere. 2. Il Tribunale, infatti, con decreto numero 10934/2010, ha ritenuto sussistere, nell’articolo 72-quater della legge fallimentare LF , una disciplina speciale dello scioglimento dei contratti, prevalente su quella dell’articolo 72 LF. Di talché, il concedente, in caso di scioglimento del contratto di leasing, avrebbe diritto alla restituzione del bene restando, tuttavia, tenuto a versare alla curatela l’eventuale differenza tra la maggior somma ricavata dalla vendita, o da altra collocazione del bene, e il credito residuo in linea capitale. In caso contrario, laddove la somma ottenuta con la ricollocazione non soddisfacesse il suo credito, avrebbe diritto a insinuarsi nello stato passivo per la differenza. Condizione per l’insinuazione, sia per i canoni scaduti che per quelli a scadere, sarebbe, appunto, l’avvenuta collocazione dei beni. Inoltre, non sussisterebbe alcun diritto all’indennizzo atteso lo scioglimento del contratto, la non individuazione dei suoi presupposti e l’inapplicabilità dell’articolo 80 l.f. in quanto relativo alla locazione immobiliare. 3. Il Fallimento resiste con controricorso. 4. ICCREA ha depositato memoria illustrativa del proprio ricorso. Ragioni della decisione 1. Con il primo motivo di ricorso omessa, insufficiente, contradditoria motivazione su un punto decisivo della controversia in relazione agli articolo 72 e 72-quater LF, nonché violazione e falsa applicazione di legge ex art 360, comma 1, numero 3 c.p.c. in relazione agli articolo 72 e 72-quater LF il ricorrente censura la decisione impugnata nella parte in cui, nell’applicare le norme fallimentari, pertinenti alla vicenda, interpreta male i concetti che gli articolo 72 e 72 quater LF richiamano, assimilando e confondendo il credito per canoni maturati alla data del fallimento con il credito residuo in linea capitale. 2. Con il secondo motivo di ricorso violazione e falsa applicazione di legge ex art 360, comma 1, numero 3 c.p.c. in relazione agli articolo 72 e 72-quater LF il ricorrente censura la decisione impugnata, nella parte in cui avrebbe considerato derogato l’articolo 72 LF, benché espressamente richiamato al I comma dell’articolo 72-quater LF, sulla base di un presunto rapporto di specialità fra le due norme, negando che l’intero credito per canoni scaduti si sarebbe dovuto ammettere senza limiti al passivo fallimentare. 2.1. Pertanto, viene formulato il seguente quesito di diritto se è vero che l’articolo 72-quater, richiamando l’articolo 72, consente al contraente adempiente, e quindi la società di locazione finanziaria, di far valere nel passivo l’intero credito maturato antecedentemente alla dichiarazione di fallimento ed in costanza di contratto, precedente allo scioglimento disposto dal curatore ai sensi dell’articolo 72-quater, I comma ? . 3. Con il terzo motivo di ricorso violazione e falsa applicazione di legge ex art 360, comma 1, numero 3 cod. proc. civ., in relazione agli articolo 72 e 72-quater LF il ricorrente censura la decisione impugnata per aver indebitamente rinviato parte del credito maturato prima della dichiarazione di fallimento ad una futura ed incerta valutazione del rapporto di credito residuo, composto da ulteriori e diversi elementi, e valore di allocazione. 3.1. Al fine di una maggiore chiarezza è, altresì, formulato il seguente quesito di diritto precisi la Suprema Corte se è vero che l’articolo 72-quater e l’articolo 72 LF, non prevedano che la banca concedente debba attendere la vendita del bene per poter insinuare al passivo tutto il proprio credito, ivi compreso quello integralmente maturato sino alla data di fallimento e relativo a prestazioni scadute, se altresì le norme in commento prevedano che il credito maturato sino alla data di fallimento e relativo a prestazioni scadute debba o possa essere ammesso al passivo in sede di verifica dei crediti, e che l’eventuale ulteriore credito derivante da una non sufficiente vendita dei beni rispetto al valore residuo in linea capitale possa essere ammesso al passivo - a quel punto in via tardiva atteso che i beni non possono che essere rivenduti dopo l’accoglimento della rivendica e quindi a stato passivo chiuso -, possa essere oggetto per la differenza di domanda di ammissione tardiva ex articolo 101 LF . 4. Tutti i motivi sono fondati e, data la loro interconnessione, possono essere trattati congiuntamente. 4.1. Nel novero dei contratti pendenti al momento della dichiarazione di fallimento e che restano sospesi, secondo la regola generale di cui all’articolo 72, I comma, LF, rientra anche il leasing, rispetto al quale lo scioglimento si pone come una facoltà che l’ordinamento riserva al curatore in presenza di una giusta causa che rende impossibile il pagamento, ovvero il fallimento. 4.2.Qualora il curatore opti per lo scioglimento, la determinazione del credito del concedente è regolata dall’articolo 72-quater, II e III comma, LF, norma che, ai fini endoconcorsuali, non tiene più conto della distinzione consolidata tra il leasing traslativo e il leasing di godimento, introducendo una disciplina unitaria, improntata alla causa del contratto di finanziamento. 4.3. La prima questione posta dal ricorso è se l’articolo 72-quater LF, richiamando l’articolo 72 LF, consenta al contraente adempiente, e quindi al concedente, di far valere nel passivo il credito maturato ante dichiarazione di fallimento e in costanza di contratto, precedente allo scioglimento disposto dal curatore ai sensi dell’articolo 72-quater, comma I LF. 4.4. L’argomento è stato già affrontato da questa Corte, in primo luogo ed implicitamente, con la sentenza numero 4862 del 2010, in secondo luogo ed espressamente dalla sentenza numero 15701 del 2011. 4.5. Nella vicenda esaminata dalla prima pronuncia il creditore ricorrente era stato già ammesso al passivo del fallimento dell’utilizzatore per il credito relativo ai canoni scaduti e rimasti insoluti prima della dichiarazione di fallimento e la Corte, nell’interpretare l’articolo 72-quater LF nella parte relativa alla possibilità di soddisfare il credito residuo del concedente fuori dal concorso con gli altri creditori, ha implicitamente confermato la decisione del giudice del merito con la quale era stato già ammesso al passivo il credito per canoni scaduti prima della dichiarazione di fallimento. Per l’effetto, la corretta interpretazione della locuzione canoni residui , utilizzata nella citata sentenza, consisterebbe in tutti quei canoni ancora non corrisposti, e che l’utilizzatore avrebbe dovuto corrispondere, qualora il contratto avesse avuto piena e completa esecuzione sulla base di quanto pattuito. Pertanto, illegittima non sarebbe la pretesa di insinuarsi al passivo per i canoni già scaduti alla data del fallimento, ma quella per i canoni non ancora scaduti al momento della dichiarazione di fallimento, dei canoni cioè la cui maturazione presuppone il permanere della utilizzazione e, quindi, il godimento di un bene, che, invece, con lo scioglimento del contratto, viene restituito al concedente e così rientra nella sua disponibilità, tant’è vero che questi può immediatamente provvedere ad una nuova allocazione dello stesso. 4.6. In senso conforme questa Corte si è espressa con la seconda sentenza sopra citata, la quale ha cassato il provvedimento del giudice di merito per aver dichiarato inammissibile, poiché anteriore alla riallocazione del bene oggetto di contratto, la domanda di insinuazione al passivo avanzata dal concedente per i canoni scaduti e non pagati alla data di fallimento. Alla base della decisione, l’accostamento della disciplina dell’articolo 72-quater LF, laddove consente al creditore di soddisfarsi sul bene oggetto del contratto di locazione finanziaria al di fuori del concorso, a quella dei creditori pignoratizi e di quelli garantiti da privilegio speciale ex articolo 53 LF. Infatti questi ultimi, benché destinati ad essere soddisfatti al di fuori del riparto dell’attivo fallimentare, mediante vendita diretta o indiretta del bene gravato da pegno o privilegio speciale, devono previamente chiedere l’ammissione del credito al passivo, sfuggendo, così, al concorso sostanziale ma non formale. Allo stesso modo il locatore, per il credito per il capitale residuo, a seguito della restituzione del bene, può immediatamente soddisfarsi al di fuori del concorso sostanziale, senza attendere il piano di riparto sulla somma incassata dalla riallocazione dello stesso, solo previa ammissione del credito al passivo. 4.7. Occorre, tuttavia, fare una precisazione. Il credito vantato dal concedente si specifica in due segmenti. Il primo relativo ad una somma certa e determinata già alla data della dichiarazione di fallimento rappresentato dai canoni scaduti e non pagati ed il secondo relativo ad una somma indeterminata, variabile e dipendente dalla reazione del mercato alla nuova allocazione del bene rappresentato dalla differenza tra il valore residuo del bene alla data di fallimento e quanto incassato, che può essere anche negativa . Appare, quindi, evidente che - per il primo segmento di credito - il concedente è legittimato ad insinuarsi ordinariamente al passivo e ad essere soddisfatto in sede fallimentare, indipendentemente dalla vendita o altra allocazione del bene in leasing, mentre l’ulteriore ed eventuale segmento di credito potrà essere insinuato solo a latere della collocazione stessa, da cui strettamente dipende. 4.8. Di pari avviso, del resto, anche l’ordinanza di questa Corte numero 8687 del 2015 che ha ribadito il principio di diritto secondo cui in caso di fallimento dell’utilizzatore e di opzione del curatore per lo scioglimento del vincolo contrattuale il concedente non può richiedere subito, mediante l’insinuazione al passivo ed ex articolo 93 l.fall., anche il pagamento dei canoni residui che l’utilizzatore avrebbe dovuto corrispondere nell’ipotesi di normale svolgimento del rapporto di locazione finanziaria, in quanto con la cessazione dell’utilizzazione del bene viene meno l’esigibilità di tale credito, ma ha esclusivamente diritto alla restituzione immediata del bene ed un diritto di credito eventuale, da esercitarsi mediante successiva insinuazione al passivo, nei limiti in cui, venduto o altrimenti allocato a valori mercato il bene oggetto del contratto di leasing, dovesse verificarsi una differenza tra il credito vantato alla data del fallimento e la minor somma ricavata dalla allocazione del bene cui è tenuto il concedente stesso, secondo la nuova regolazione degli interessi fra le parti direttamente fissata dalla legge . 4.9. In altri termini e così rispondendo all’ulteriore quesito, non sussistendo motivi che permettano di superare l’orientamento consolidatosi cfr. anche Cass. civ., Sez. VI - 1, numero 17577 del 2015 , deve affermarsi che in tema di leasing, in caso di scioglimento del contratto ad opera del curatore fallimentare, il concedente, per i crediti scaduti, insinuandosi al passivo in sede di verifica dei crediti, può soddisfarsi in sede fallimentare, in quanto il credito è sorto anteriormente al concorso e detti crediti andranno pacificamente ammessi, al lordo degli interessi di mora, alla data della dichiarazione di fallimento. Per i canoni a scadere, invece, il creditore ha soltanto diritto alla restituzione del bene, oltre al diritto eventuale per il quale vi è incertezza sul se verrà ad esistenza e su quale eventualmente sarà il preciso ammontare di insinuarsi nello stato passivo, in via tardiva, per la differenza fra il credito vantato alla data del fallimento e quanto ricavato, o meglio la minore somma ricavata rispetto a detto credito dalla nuova allocazione del bene. . 5. Da quanto esposto consegue che la soluzione adottata dal Tribunale di Bergamo non è corretta e i motivi di ricorso devono essere accolti con la conseguente cassazione del provvedimento impugnato ed il rinvio della causa, davanti allo stesso tribunale che, in diversa composizione, deciderà nuovamente la vertenza uniformandosi al principio enunciato e regolando anche le spese di questa fase del giudizio. P.Q.M. Accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e rinvia la causa al Tribunale di Bergamo in diversa composizione, anche per le spese di questa fase del giudizio.