Se le valigie hanno lo stesso nome…

La Cassazione si pronuncia in tema di registrazione di marchi in merito ad una controversia tra due società dall’omonimo marchio distintivo.

La Cassazione con la sentenza n. 20715/17, depositata il 4 settembre decide circa una controversia tra due società dall’omonimo marchio distintivo. Il caso. Una s.p.a., attiva nel settore della valigeria, conveniva in giudizio dinnanzi al Tribunale di Venezia una s.r.l. con omonimo nome, al fine di vederne inibito l’uso in qualsiasi forma del marchio, soprattutto in Spagna paese in cui l’attrice è attiva , con relativa richiesta di risarcimento danno e pubblicazione della sentenza. La convenuta resisteva in giudizio e proponeva domanda riconvenzionale di nullità del marchio comunitario della controparte. Tribunale e Corte d’Appello rigettavano il ricorso. Avverso tale pronuncia la società attrice ricorreva in Cassazione con molteplici motivi di doglianza. Titolarità del marchio. La titolarità del marchio tra le parti appare controversa. Emerge dai fatti in causa, infatti, che l’attrice aveva registrato il marchio a livello comunitario già dal 1999. La s.r.l. convenuta, però, utilizzava il medesimo marchio, già da molto tempo prima, sia nel nostro paese sia in Francia e in Germania, godendo di piena tutela giuridica in Italia. La mala fede. La Cassazione, nel caso di specie, richiamando quando statuito dalla Corte di Giustizia Europea nella sentenza Lindt sentenza 11 giugno 2009 afferma che nella valutazione della validità della registrazione del marchio va effettuata una valutazione in ordine alla mala fede della società registrante, ogni qual volta si richieda la registrazione di un marchio già utilizzato in almeno un altro stato membro. Sulla base di tali circostanze andrà, quindi, valutata l’intenzione del richiedente al momento della registrazione. In particolare dovrà indagarsi sull’intenzione di impedirne l’uso a terzi, il grado di tutela giuridica di cui godono i segni altrui e quella richiesta. Nel caso di specie, la Cassazione ha ritenuto che il ricorrente fosse a conoscenza dell’esistenza dell’altra società, avendo già sottoscritto nel 1996 un accordo con la stessa, con il quale le parti si impegnavano a non fare confusione tra i marchi. La Corte rileva, inoltre sussistere mala fede nella registrazione del marchio effettuata dalla ricorrente avendo questa l’intenzione di inibire l’uso del marchio della concorrente sia nel mercato nazionale sia negli altri. Per questi motivi la Cassazione rigetta il ricorso.

Corte di Cassazione, sez. I Civile, sentenza 18 gennaio 4 settembre 2017, n. 20715 Presidente Ragonesi – Relatore De Chiara Fatti di causa 1. La Valigeria R. s.p.a. convenne davanti al Tribunale di Venezia la R. s.r.l. Premesso di essere titolare della registrazione per marchio comunitario n. , depositato il omissis e registrato il omissis , relativo alla dicitura R. , di essere attiva da anni sul mercato spagnolo e di aver constatato che la R. s.r.l. aveva iniziato ad usare marchi e segni distintivi con la medesima dicitura, chiese disporsi a carico della convenuta l’inibizione dell’uso in qualsiasi forma del marchio R. , soprattutto in Spagna, con previsione di penale per ogni violazione, risarcimento del danno e pubblicazione della sentenza. La convenuta resistette sostenendo di essere titolare di un marchio di fatto con diffusione nazionale, costituente titolo anteriore rispetto a quello azionato dall’attrice propose quindi domanda riconvenzionale di nullità del marchio comunitario di controparte sia per tal motivo, sia comunque perché registrato in malafede. Soggiunse, quanto alla contraffazione dedotta dall’attrice, che non era confondibile il marchio-logo da essa usato omissis in cui la parola R. era assolutamente secondaria rispetto alla prima . Il Tribunale respinse le domande attore avendo accertato la nullità del marchio comunitario R. per avvenuta registrazione in malafede. Infatti la richiedente Valigeria R. s.p.a., consapevole che la R. s.r.l. utilizzava in Italia da molto tempo il comune nome R. , di certo fruente di tutela giuridica nel nostro paese, era intenzionata ad impedirne alla stessa l’utilizzazione. Tale intenzione, inoltre, era accompagnata da circostanze oggettive, quali la decisione di registrare il marchio a soli sette giorni di distanza da quella di estendere a 41 stati la registrazione del marchio internazionale R. , originariamente registrato nel 1995 con rivendicazione per la sola Cina e la violazione del patto di non concorrenza stipulato nel 1996 tra le due società di cui erano titolari i fratelli R. . 2. La Corte d’appello di Venezia ha respinto il gravame della società soccombente, confermando le considerazioni del Tribunale e osservando, in risposta alle censure dell’appellante, quanto segue a che il marchio R. godeva di espansione territoriale almeno nazionale, in Italia, ed anche maggiore, come si rileva dalla stessa convenzione tra le parti del gennaio 1996 in cui si pattuiva la fornitura esclusiva del prodotto , della R. srl, alla Valigeria R. in funzione dei mercati tedesco e francese e che di una tale espansione la Valigeria era ben consapevole, come appunto si ricava dalle espressioni usate della convenzione che esplicitamente fa riferimento, quanto alla produzione R. , ai citati mercati b che una simile espansione, nazionale o sovranazionale, poteva essere considerata tale da impedire la registrazione c che l’intenzione della Valigeria R. s.p.a. di impedire l’utilizzazione del marchio alla R. s.r.l. era viepiù corroborata dalla circostanza oggettiva, trascurata dall’appellante, della richiesta di registrazione del marchio in 41 paesi, oltre che in Cina, ciò che denota il fine di impedire l’utilizzazione del segno all’altra società, essendo intuitivo che lo sforzo economico sotteso alla contemporanea utilizzazione del marchio in tutti i 41 paesi di cui alla richiesta era assai difficilmente sostenibile e che, pertanto, era assai verosimile l’intenzione di registrare il marchio non al fine di usarlo, ma al solo scopo di ostacolare i concorrenti d che la malafede della richiedente era confermata definitivamente dalla violazione del patto in data 22 febbraio 1996, con cui le due società si erano impegnate si legge nella sentenza a non farsi concorrenza sino al saldo integrale dei prezzi di cessione delle quote ed in particolare a non creare confusione nei prodotti e nei marchi commercializzati in dipendenza del nome comune il tentativo di bloccaggio del mercato Europeo posto in essere dalla Valigeria è all’evidenza contrastante con detto impegno perché proprio il vincolo assunto nella citata convenzione dava per presupposto che entrambe le società potessero usare o stessero usando il patronimico comune, con pari dignità . 3. La Valigeria R. s.p.a. ha proposto ricorso per cassazione con sette motivi. L’intimata R. s.r.l. ha resistito con controricorso. Entrambe le parti hanno anche presentato memorie. Ragioni della decisione 1. Con il primo motivo di ricorso si denuncia, ai sensi dell’art. 360, n. 5, cod. proc. civ., omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio fatto consistente in ciò, che l’attività di R. s.r.l. in mercati diversi da quello italiano, ossia quello tedesco e francese, cui fa riferimento la Corte d’appello nella statuizione sopra riportata in narrativa sotto la lett. a del paragrafo 2 , seppure sussistente, non implicava certo l’uso del marchio R. , bensì l’uso del diverso marchio . 1.1. Il motivo è inammissibile essendo il fatto indicato privo di decisività, come eccepito dalla società controricorrente. Infatti la Corte di giustizia dell’Unione Europea nella sentenza 11 giugno 2009, Lindt, ha statuito che Ai fini della valutazione dell’esistenza della malafede del richiedente, ai sensi dell’art. 51, n. 1, lett. b , del regolamento CE del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario, il giudice nazionale deve prendere in considerazione tutti i fattori pertinenti propri del caso di specie ed esistenti al momento del deposito della domanda di registrazione di un segno come marchio comunitario, in particolare il fatto che il richiedente sappia o debba sapere che un terzo utilizza, in almeno uno Stato membro, un segno identico o simile per un prodotto identico o simile e confondibile con il segno di cui viene chiesta la registrazione l’intenzione del richiedente di impedire a tali terzi di continuare ad utilizzare un siffatto segno, nonché il grado di tutela giuridica di cui godono il segno del terzo ed il segno di cui viene chiesta la registrazione . Ai fini della nullità in questione, dunque, rileva anche l’uso altrui del medesimo segno in un solo Stato membro. La contestazione della ricorrente relativa all’uso del segno R. , da parte della controricorrente, in altri paesi Europei è perciò priva di decisività, non essendo contestato anche l’uso di quel segno nel territorio italiano. 1.1.1. Nella memoria la ricorrente contrappone a detta tesi una interpretazione restrittiva della richiamata sentenza Lindt, che a suo avviso configurerebbe la malafede di chi richieda la registrazione di un marchio pur nella consapevolezza dell’uso in atto da parte di un terzo, nel solo caso che il richiedente abbia l’intenzione di impedire al terzo la continuazione dell’uso in quello stesso paese nel quale già lo eserciti sicché nella specie l’uso del segno in Italia da parte della R. s.r.l. sarebbe irrilevante, avendo la controversia ad oggetto l’espansione dell’uso del segno in Spagna, non già la continuazione dell’uso dello stesso in Italia , e ciò in considerazione del fatto che nel dispositivo della sentenza figura il verbo continuare continue nel testo originale inglese , nonché in considerazione della fattispecie concreta all’attenzione della Corte di giustizia, in cui la società che deduceva la nullità del marchio per malafede della società depositante faceva uso di un segno simile nel solo mercato austriaco. 1.1.2. Detta tesi, però, è smentita dal testo della motivazione della sentenza Lindt, nella quale la Corte di giustizia, dopo aver chiarito che la sola consapevolezza dell’uso altrui anche in uno solo degli Starti membri non comporta di per sé stessa la malafede di chi richieda la registrazione del marchio e che a tal fine è necessario prendere in considerazione anche l’intenzione del richiedente al momento della richiesta, osserva che l’intenzione di impedire ad un terzo di commercializzare un prodotto può, in talune circostanze, caratterizzare la malafede del richiedente par. 43 e che ciò si verifica in particolare qualora in più si dia il caso che il richiedente ha fatto registrare come marchio comunitario un segno senza l’intenzione di utilizzarlo, unicamente al fine di impedire che un terzo entri enfasi nostra nel mercato par. 44 to prevent a third party from entering the market nel testo originale inglese . Il verbo continuare , che figura nel dispositivo della sentenza, non è dunque indicativo del riferimento alla sola intenzione del richiedente non di usare il marchio, bensì di impedire la protrazione dell’uso del segno, da parte del terzo, nel medesimo ambito nazionale in cui già sia presente, ma indica piuttosto l’intenzione di impedire comunque al terzo la prosecuzione dell’uso del segno, anche eventualmente entrando nei mercati di paesi diversi. Anche in tale ipotesi, invero, non diversamente che nell’altra, il marchio non adempirebbe la sua funzione primaria consistente nel garantire al consumatore o all’utente finale l’identità d’origine del prodotto o servizio di cui trattasi perché possa distinguersi con sicurezza questo prodotto o servizio da quelli provenienti da terzi par. 45 della sentenza . 2. Con il secondo motivo, denunciando violazione dell’art. 8, par. 4, Regolamento U.E. n. 207/2009 del Consiglio del 26 febbraio 2009 sul marchio comunitario RMC , si censura nuovamente la statuizione della Corte d’appello sopra riportata sub a al par. 2 della narrativa in fatto. Secondo la ricorrente la norma suindicata sarebbe stata violata in quanto, ai sensi della stessa, la portata invalidante dell’uso anteriore nazionale del segno presuppone che siano stati acquisiti diritti a detto contrassegno come recita la lett. a del richiamato art. 8, par. 4 il che non deriva di per sé da un impegno di fornitura in esclusiva, per un certo mercato, in relazione a un certo prodotto il riferimento è all’accordo del 1996 e, soprattutto, nella specie non vi era affatto la prova che l’uso riguardasse il medesimo contrassegno, posto che, come evidenziato con il primo motivo, l’uso della R. s.r.l. riguardava il segno , e non R. . 2.1. Il motivo è inammissibile perché, ancora una volta, ha riguardo all’uso del marchio, da parte della R. s.r.l., nei mercati tedesco e francese, mentre ai fini della nullità per malafede è rilevante, come si è visto, anche l’uso nel solo territorio italiano. 3. Con il terzo motivo si denuncia violazione dell’art. 8, par. 2, lett. c , e par. 4 e dell’art. 52, par. 1, lett. b , RMC, nonché dell’art. 4, par. 2, lett. d , della direttiva 89/104/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1988 sul ravvicinamento delle legislazioni degli stati membri in materia di marchi di impresa. Sempre a proposito della espansione commerciale della R. s.r.l., assunta dalla Corte d’appello a criterio di valutazione della sussistenza della malafede della Valigeria R. nel deposito del marchio comunitario, si sottopone a censura l’affermazione di cui alla lett. b della motivazione della Corte d’appello come sintetizzata sopra in narrativa. Va premesso che la Corte d’appello ha fatto riferimento in proposito alle conclusioni dell’Avvocato Generale nella causa davanti alla Corte di giustizia C 328/06, Alfredo Nieto Nuilo contro Lonci Monlleò Franquet, che richiamano appunto l’art. 4, par. 2, lett. d , della direttiva sopra citata. La ricorrente osserva che tale disposizione è del tutto estranea alla presente controversia, caratterizzata dall’uso anteriore di un marchio in ambito italiano, che tuttavia non presentata la caratteristica pacificamente assente, invece, nella specie di essere notoriamente conosciuto, ai sensi dell’art. 6-bis della Convenzione di Parigi. Inoltre, ai sensi dell’art. 51, par. 1, lett. b , RMC, come interpretato dalla Corte di giustizia Europea nella richiamata sentenza Lindt, la circostanza che il richiedente sappia o debba sapere che un terzo utilizza, in almeno uno Stato membro, da molto tempo un segno identico o simile per un prodotto identico o simile e confondibile con il segno di cui viene richiesta la registrazione non è sufficiente, di per sé, perché sia dimostrata l’esistenza della malafede del richiedente . 3.1. Il motivo non può essere accolto. Il riferimento all’art. 4, par. 2, lett. d , della richiamata direttiva è soltanto un aspetto, non decisivo, della complessiva argomentazione in diritto della sentenza impugnata, con la quale la Corte d’appello ha inteso in defintiva affermare che, se poteva rilevare, ai fini della malafede, un uso in un ambito inferiore a quello nazionale, a maggior ragione rilevava un uso a carattere nazionale. Del resto la rilevanza dell’uso in uno degli Stati membri dell’Unione è stata confermata, come si è visto, dalla sentenza Lindt sicché la censura mossa dalla ricorrente a quel passaggio della motivazione della sentenza impugnata è inammissibile per difetto di decisività. È invece esatto che la Corte di giustizia, nella sentenza Lindt, come si è visto, esclude che la consapevolezza dell’uso in uno Stato membro sia di per sé sufficiente per affermare la malafede di chi richiede la registrazione del marchio, e prevede il concorso di altre circostanze riferite all’intenzione del richiedente, come, in particolare, l’intenzione di impedire al terzo di usare il marchio, piuttosto che di usarlo egli stesso. La Corte d’appello non si è discostata, però, da tali principi, avendo appunto accertato in fatto che tale era l’intenzione che animava la Valigeria R. nel richiedere la registrazione del marchio comunitario. 4. Con il quarto motivo, denunciando violazione dell’art. 52, par. 1, lett. b , RMC, si censura l’accertamento della malafede della Valigeria R. in quanto basato sul mancato uso del segno oggetto di registrazione. Tale circostanza, ad avviso della ricorrente, non era però mai venuta in causa ed anzi era contraddetta da prove documentali non meglio indicate , mentre il deposito del segno con riferimento a 41 paesi era irrilevante, discutendosi in causa del solo marchio comunitario. 4.1. Il motivo è inammissibile, sostanziandosi in una critica dell’accertamento di fatto relativo all’intenzione della Valigeria R. di non utilizzare per sé il marchio comunitario che andava a depositare, ma soltanto di impedirne l’uso alla controparte intenzione dedotta dai giudici di appello da circostanze diversamente valutate, invece, dalla ricorrente. 5. Anche con il quinto motivo si denuncia violazione dell’art. 52, par. 1, lett. b , RMC, censurando la sentenza impugnata nella parte in cui trae argomenti a sostegno della malafede della richiedente dagli accordi intervenuti con la R. s.r.l. Si critica l’affermazione riportata sopra in narrativa alla lett. d del par. 2, sostenendo che gli accordi richiamati dalla Corte d’appello nulla hanno a che vedere con il mercato comunitario, risolvendosi in pattuizioni sull’esistenza o no del diritto di R. s.r.l. di ampliare merceologicamente, non territorialmente, la propria attività col marchio di cui si tratta . 5.1. Il motivo è inammissibile perché si sostanzia nella contestazione dell’interpretazione data dalla Corte d’appello alla convenzione intercorsa tra le parti, senza peraltro denunciare la violazione delle norme sull’interpretazione dei contratti né il vizio di cui al n. 5 dell’art. 360 cod. proc. civ 6. Con il sesto motivo si denuncia omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio, ai sensi della norma appena richiamata. Tale fatto consisterebbe in ciò, che gli accordi tra le parti del 22 febbraio 1996 non significavano né supponevano che il reciproco riconoscimento del diritto d’uso del nome R. non avesse limitazioni territoriali e non si riferisse all’ambito comunitario. 6.1. Il motivo è inammissibile perché quello indicato dalla ricorrente non è un fatto, bensì una interpretazione del contenuto degli accordi di cui trattasi. 7. Anche con il settimo motivo, infine, si denuncia il vizio di cui al n. 5 dell’art. 360 cod. proc. civ. Il fatto controverso e decisivo trascurato dai giudici di appello sarebbe, in questo caso, la circostanza che gli accordi di cui sopra non potevano avere la portata prospettata dal Tribunale ossia il riconoscimento del diritto di uso del medesimo nome per contraddistinguere i medesimi prodotti da parte di due diversi produttori Valigeria R. s.p.a. e R. s.r.l. perché ciò sarebbe stato contrario alla legge e al sistema di tutela deì segni distintivi. 7.1. Anche tale motivo è inammissibile, perché quella indicata dalla ricorrente non è una circostanza di fatto, bensì una valutazione in diritto. 8. Il ricorso va in conclusione respinto. Le spese processuali, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 12.000,00 per compensi, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall’art. 1, comma 17, l. 24 dicembre 2012, n. 228, dichiara la sussistenza dei presupposti dell’obbligo di versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.