Escluse le misure protettive del patrimonio del debitore prima della presentazione di una proposta di accordo

L’ordinanza del Tribunale di Torino emessa il 18 agosto 2017 nell’ambito di un procedimento di nomina di un professionista attivato da un debitore per avviare una procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento si segnala per aver preso posizione espressa su un tema delicato e discusso la possibilità per il debitore di ottenere misure cautelari protettive per il proprio patrimonio nelle more della presentazione del piano.

La richiesta di misure cautelari. Nel caso di specie era accaduto che un’impresa agricola avesse proposto istanza al Tribunale competente perché nominasse un professionista facente funzioni di organismo di composizione della crisi per poi poter proporre ai creditori un piano di composizione per poter uscire da quella che si chiama crisi da sovraindebitamento. Ed infatti, la legge n. 3/2012 consente al debitore, a seconda della sua qualità e della sua specifica situazione un piano del consumatore, un accordo di composizione della crisi e, infine, la liquidazione del patrimonio. Capita assai spesso, però, che il debitore non fallibile nel momento in cui presenta la domanda, proprio perché in stato di sovraindebitamento e, cioè, uno stato che non consente più di adempiere regolarmente le proprie obbligazioni, ad esempio, per crisi di liquidità ha già subito o sta per subire azioni cautelari o esecutive da parte di alcuni creditori. Questa situazione determina una certa difficoltà in vista della predisposizione della proposta e del successivo deposito in Tribunale al fine di avviare quella che viene definita procedura concorsuale da qui la necessità o l’aspirazione di avere a disposizione misure protettive del patrimonio in vista della successiva presentazione della proposta. Non sono previste misure ante causam. Senonché, il Tribunale di Torino – che segue un orientamento presente, ma non univoco sul tema – ritiene di dover rigettare quella richiesta con alcune argomentazioni. Un’argomentazione è quella secondo cui il legislatore non ha previsto la concessione di misure protettive del patrimonio prima del deposito dell’accordo . L’affermazione è vera il legislatore ha previsto misure protettive come la sospensione di alcune procedure esecutive pendenti per il consumatore ovvero l’impossibilità di avviare o proseguire azioni cautelari ed esecutive per l’accordo e la liquidazione come misure automatiche, ma soltanto dopo la presentazione del piano già redatto, ma perfettibile al Tribunale. Tuttavia, il punto è che l’esigenza non presa in considerazione dal legislatore è avvertita dalla prassi ed appare meritevole di considerazione nel senso che sarà - prima dell’auspicata modifica legislativa - pur sempre il giudice, volta per volta, a valutare i presupposti di concedibilità in concreto . Nessuna incostituzionalità. Questa mancanza di una disposizione normativa secondo il Tribunale di Torino è una precisa scelta del legislatore che non può neppure dare luogo ad una questione di legittimità costituzionale atteso che la mancata previsione di misure di tutela del patrimonio anticipate appare frutto di una precisa scelta compiuta dal legislatore . Mutuando le parole dalla decisione del Tribunale di Cuneo del 25 marzo 2017 il chiaro disposto della legge [è] diretto ad evitare strumentalizzazioni dell’istituto e coerente del resto con le sue finalità, non ammette diverse interpretazioni che sarebbero evidentemente contra legem . Nessuna estensione delle misure fallimentari. Da ultimo e anche in relazione alla prospettata questione di legittimità costituzionale il Tribunale motiva anche sulla ritenuta l’inapplicabilità in via analogica alla fattispecie in esame sia dell’art. 15 l. fall. sia dell’art. 161, comma 6, l. fall. pure invocate dal ricorrente. Quelle norme, come noto, prevedono la concessione di misure cautelari prefallimentari art. 15 e nella nota ipotesi certamente prestatasi ad abusi, ma pur sempre presente e non modificata dal legislatore del concordato preventivo c.d. in bianco art. 161 l. fall. . Norma, quest’ultima, dalla quale si potrebbe viceversa argomentare non solo che l’esigenza cautelare esiste, ma anche che può essere concessa una misura protettiva in un momento in cui vi è soltanto l’intenzione dell’imprenditore di presentare un concordato preventivo salvo poi vederne eventuali limiti temporali . La riforma delle procedure concorsuali. Infine, oltre a ricordare provvedimenti di segno positivo che hanno ammesso la concessione di misure cautelari già in sede di ricorso per la nomina del professionista cfr. Trib. Urbino del 6 dicembre 2016 , si può richiamare l’attenzione su quanto previsto dall'art. 9, comma 1, lett. e dello Schema di disegno di legge recante Delega al Governo per la riforma organica delle discipline della crisi di impresa e dell'insolvenza in corso di esame in Parlamento e cioè l’indicazione al futuro delegato di introdurre misure protettive simili a quelle previste nel concordato preventivo, revocabili su istanza dei creditori, o anche d'ufficio in presenza di atti in frode ai creditori .

Tribunale di Torino, sez. VI Civile – Fallimentare, ordinanza 18 agosto 2017 Giudice Nosengo Vista l’istanza presentata da Azienda Agricola F.lli G. e Figli volta ad ottenere la concessione anticipata di misure protettive del patrimonio, al fine di consentire la redazione della prospettata proposta di accorso di composizione della crisi vista la nomina in pari data dell’OCC dott. F.F.L. ritenuta l’impossibilità di concedersi misure cautelari ante deposito della proposta di piano o di accordo in difetto di qualsivoglia disposizione normativa al riguardo ritenuta l’inapplicabilità in via analogica alla fattispecie in esame sia dell’art. 15 l. fall. sia dell’art. 161 comma 6 l. fall. invocati dall’istante ritenuto che l’art. 700 c.p.c. non sia applicabile alla fattispecie in esame, atteso che il legislatore non ha previsto la concessione di misure protettive del patrimonio prima del deposito dell’accordo ritenuto che non sussistano i presupposti per l’invocata rimessione alla Corte Costituzionale atteso che la mancata previsione di misure di tutela del patrimonio anticipate appare frutto di una precisa scelta compiuta dal Legislatore, P.T.M. Rigetta le istanze proposte dall’Azienda Agricola F.lli G. e Figli.