Le società sono imprenditori commerciali a prescindere dal concreto esercizio dell’attività

Le società regolari di tipo commerciale con oggetto commerciale sono istituzionalmente imprenditori commerciali ed acquistano la veste imprenditoriale in dipendenza del mero fatto della loro costituzione, anche se in concreto lo svolgimento della loro attività di impresa non ha ancora avuto inizio.

È quanto affermato dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 17848/17 depositata il 19 luglio 2017. Il caso. Un avvocato chiedeva ed otteneva dal Tribunale territorialmente competente ingiunzione di pagamento nei confronti di una s.r.l. per un certo importo quale compenso rimasto insoluto e maturato per l’attività professionale svolta su in carico e per conto di una s.r.l. nell’ambito di due giudizi. Avverso il decreto ingiuntivo la società ingiunta proponeva opposizione eccependo, in via preliminare l’incompetenza ratione loci del Tribunale adito e la competenza di altro Tribunale quale foro del consumatore ex art. 33, comma 2, lett. u , d.lgs. n. 206/2005. L’opposto si costituiva contestando l’applicabilità dell’art. 33 del d.lgs. cit. in dipendenza dell’operatività dei criteri di individuazione del giudice competente ex art. 637 c.p.c. ed eccependo il difetto della qualità di consumatore in capo alla società opponente. Il Tribunale adito dichiarava la propria incompetenza ratione loci e la competenza di diverso Tribunale individuandolo nel foro del consumatore, revocava il decreto opposto compensando le spese di lite. In particolare, il Giudice chiamato a decidere l’opposizione evidenziava che nel rapporto tra il foro adito ex art. 637, comma 3, c.p.c. ed il foro del consumatore era da attribuire prevalenza a quest’ultimo sia perché esso è esclusivo sia perché trattandosi di due previsioni speciali l’art. 637, comma 3 e l’art. 33 del d.lgs. cit. la norma successiva ha una portata imitatrice di quella precedente. Inoltre, per l’organo giudicante era preclusa qualsivoglia determinazione in ordine alla qualità della s.r.l. trattandosi di questione sollevata per la prima volta nelle memorie di replica, essendosi il professionista limitato in comparsa e nella memoria ex art. 183 c.p.c. ad eccepire che il rapporto tra avvocato e cliente non poteva considerarsi di consumo. Il professionista proponeva ricorso per regolamento di competenza avverso la sentenza di primo grado. Gli ermellini, hanno ritenuto fondati tutti e due i motivi di ricorso proposti dal ricorrente rappresentando in primo luogo che la qualifica di consumatore di cui all’art 3 del d.lgs. n. 206/2005, rilevante ai fini della identificazione del soggetto legittimato ad avvalersi della tutela di cui all’art. 33 del cit. d.lgs. spetta alle sole persone fisiche allorché concludano un contratto per il soddisfacimento di esigenze della vita quotidiana estranee all’attività imprenditoriale o professionale eventualmente esercitata. In secondo luogo, il Collegio evidenzia che quando una società costituita, come nella specie, in forma diversa dalla società semplice, abbia per oggetto, secondo le scelte effettuate dai soci con il patto sociale, un’attività che rientri tra quelle integranti l’impresa commerciale, alla società medesima deve necessariamente riconoscersi la qualità di imprenditore a prescindere da ogni indagine sul concreto esercizio di quell’attività. Società regolare di tipo commerciale. I Giudici concludono affermando che la qualità di imprenditore commerciale permea le società regolari anzidette di già nella loro pura e semplice dimensione soggettiva. La s.r.l. opponente, società regolare di tipo commerciale con oggetto commerciale si configura come tale, imprenditore privato, collettivo e commerciale per effetto e sin dall’atto della sua costituzione e, pertanto, non può essere definita consumatore.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 2, ordinanza 4 aprile – 19 luglio 2017, n. 17848 Presidente Manna – Relatore Abete Ragioni in fatto e diritto L’avvocato M.O. chiedeva ed otteneva dal tribunale di Cosenza ingiunzione di pagamento n. 1412/2014 nei confronti della Set Up Live s.r.l. per l’importo di Euro 87.926,43, oltre interessi e spese, quale compenso rimasto insoluto, maturato per attività professionale svolta su incarico e per conto dell’ingiunta nell’ambito di due giudizi, l’uno innanzi al t.a.r. Calabria, l’altro innanzi al Consiglio di Stato. Avverso il decreto ingiuntivo la Set Up Live proponeva opposizione. Eccepiva in via preliminare l’incompetenza ratione loci del tribunale di Cosenza e la competenza per territorio del tribunale di Torino, quale foro del consumatore ex art. 33, 2° co., lett. u , dec. lIgs. n. 206/2005. Si costituiva l’avvocato M.O. . Contestava l’applicabilità dell’art. 33, 2 co., lett. u , cit. in dipendenza dell’operatività dei criteri di individuazione del giudice competente ex art. 637 cod. proc. civ. e del difetto della qualità di consumatore in capo alla società opponente. Con sentenza n. 1752/2016 il tribunale di Cosenza dichiarava la propria incompetenza ratione loci e la competenza per territorio del tribunale di Torino revocava il decreto opposto e compensava le spese di lite. Evidenziava il tribunale che nel rapporto tra il foro di cui all’art. 637, 3 co., cod. proc. civ. ed il foro di cui all’art. 33, 2 co., lett. u , dec. lgs. n. 206/2005 era da attribuir prevalenza a tal ultimo foro ovvero al foro del consumatore, sia perché esso è esclusivo sia perché, trattandosi di due previsioni speciali, la norma successiva ha una portata limitatrice di quella precedente così sentenza impugnata, pag. 2 . Evidenziava altresì che era preclusa qualsivoglia determinazione in ordine alla qualità della Set Up Live s.r.l., trattandosi di questione sollevata per la prima volta nelle memorie di replica, essendosi il professionista limitato in comparsa e nella memoria ex art. 183 c.p.c. ad eccepire che il rapporto tra avvocato e cliente non poteva considerarsi di consumo così sentenza impugnata, pag. 2 . Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per regolamento di competenza l’avvocato M.O. ha chiesto sulla scorta di due motivi dichiararsi la competenza del tribunale di Cosenza con ogni susseguente statuizione anche in ordine alle spese. La Set Up Live s.r.l. ha depositato scrittura difensiva ex art. 47, u.c., cod. proc. civ. ha chiesto rigettarsi l’avverso ricorso con il favore delle spese. Il pubblico ministero ha formulato conclusioni scritte. Con il primo motivo il ricorrente denuncia la violazione degli artt. 637 e 645 cod. proc. civ Deduce che non vi è ragione per dubitare della piena operatività del 3 co. dell’art. 637 cod. proc. civ Con il secondo motivo il ricorrente denuncia la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 3 e 33, 2 co., dec. lgs. n. 206/2005. Deduce che ai sensi dell’art. 3 del dec. lgs. n. 206/2005 la qualifica di consumatore spetta esclusivamente alle persone fisiche e la Set Up Live , in quanto s.r.l., tale non è che dalla documentazione allegata in sede di opposizione e dallo stesso atto di opposizione emergeva, ictu oculi, che aveva prestato la sua attività su incarico e per conto della s.r.l. Set Up Live con riferimento ad un appalto - lavori del valore di Euro 3.203.806,00 che dunque l’attività professionale espletata si correlava alla veste di imprenditore della società committente, società che pertanto non è qualificabile in guisa di consumatore . Deduce al contempo che non ha valenza alcuna l’assunto del giudice a quo circa la presunta tardiva determinazione sulla qualità del cliente che invero gravava sull’opponente l’onere, per nulla assolto, della dimostrazione dei fatti determinativi dell’incompetenza territoriale. Il ricorso per regolamento di competenza è fondato e va accolto. I motivi addotti sono strettamente connessi. Il che ne giustifica la disamina contestuale. Si rappresenta in primo luogo che la qualifica di consumatore di cui all’art. 3 del dec. lgs. n. 206/2005 - rilevante ai fini della identificazione del soggetto legittimato ad avvalersi della tutela di cui all’art. 33 del citato d.lgs. - spetta alle sole persone fisiche, allorché concludano un contratto per la soddisfazione di esigenze della vita quotidiana estranee all’attività imprenditoriale o professionale eventualmente esercitata cfr. Cass. ord. 12.3.2014, n. 5705 Cass. ord. 29.3.2013, n. 21763 . È ben evidente quindi che la s.r.l. Set Up Live , siccome persona giuridica, consumatore non è. Si rappresenta in secondo luogo che le società regolari di tipo commerciale con oggetto commerciale sono istituzionalmente imprenditori commerciali ed acquistano la veste imprenditoriale in dipendenza del mero fatto della loro costituzione, pur se in concreto lo svolgimento dell’attività d’impresa non abbia avuto inizio cfr. Cass. 10.8.1979, n. 4644, secondo cui, qualora una società, costituita in forma diversa dalla società semplice, abbia come oggetto, secondo le scelte effettuate dai soci con il patto sociale, un’attività che rientri fra quelle integranti l’impresa commerciale, alla società medesima deve necessariamente riconoscersi la qualità di imprenditore a prescindere da ogni indagine sul concreto esercizio di quell’attività . La qualità di imprenditore commerciale perciò permea le società regolari anzidette di già nella loro pura e semplice dimensione soggettiva. È ben evidente di conseguenza che la s.r.l. Set Up Live , società regolare di tipo commerciale con oggetto commerciale è da escludere che svolga attività d’impresa agricola ovvero attività professionale intellettuale protetta o non protetta , è, come tale, imprenditore privato, collettivo e commerciale per effetto della sua costituzione e sin dall’atto della sua costituzione e pertanto consumatore non è. Si rappresenta in terzo luogo che la veste di imprenditore privato, collettivo e commerciale della s.r.l. Set Up Live e dunque il difetto in capo alla stessa società della qualità di consumatore era rilevabile de plano ed ab origine dal giudice a quo alla stregua delle iniziali prospettazioni ed allegazioni delle parti. È ben evidente quindi che del tutto ingiustificata è la preclusione, assunta dal tribunale di Cosenza, in relazione al riscontro della qualità della Set Up Live s.r.l Si rappresenta in quarto luogo che l’istanza di regolamento di competenza ha la funzione di investire la Corte di Cassazione del potere di individuare definitivamente il giudice competente, onde evitare che la sua designazione sia ulteriormente posta in discussione nell’ambito della stessa controversia conseguentemente, i poteri di indagine e di valutazione, anche in fatto, della Corte possono esplicarsi in relazione ad ogni elemento utile acquisito sino a quel momento al processo, senza essere limitati dal contenuto della sentenza impugnata né dalle difese delle parti, e possono conseguentemente riguardare anche questioni di fatto non contestate nel giudizio di merito e che non abbiano costituito oggetto del ricorso per regolamento di competenza cfr. Cass. sez. un. 11.10.2002, n. 14569 Cass. ord. 29.9.2004, n. 19591 . Si rappresenta in conclusione che nella fattispecie in nessun modo viene in rilievo il foro del consumatore ex art. 33, 2 co., lett. u , dec. lgs. n. 206/2005 e perciò nessuno ostacolo si prefigura all’operatività del foro di cui al 3° co. dell’art. 637 cod. proc. civ Il buon esito del ricorso per regolamento di competenza giustifica la cassazione della sentenza impugnata e contestualmente la declaratoria della competenza per territorio del tribunale di Cosenza, tribunale dinanzi al quale le parti vanno rimesse nel termine di legge anche ai fini della regolamentazione delle spese del presente giudizio. Il ricorso è da accogliere. Non sussistono perciò i presupposti perché, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, d.p.r. n. 115/2002 comma 1 quater introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24.12.2012, n. 228 , il ricorrente sia tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma del comma 1 bis dell’art. 13 del medesimo d.p.r P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza n. 1752/2016 del tribunale di Cosenza e contestualmente dichiara la competenza per territorio del tribunale di Cosenza, dinanzi al quale rimette le parti nel termine di legge anche per la regolamentazione delle spese del presente giudizio dà atto che non sussistono i presupposti perché, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, d.p.r. n. 115/2002, il ricorrente sia tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma del comma 1 bis dell’art. 13 del medesimo d.p.r