Quando riconoscere il privilegio al credito vantato dallo studio legale associato

La domanda di insinuazione al passivo fallimentare proposta da uno studio associato fa presumere l’esclusione della personalità del rapporto d’opera professionale da cui è derivato il credito e, dunque, l’insussistenza dei presupposti per il riconoscimento del privilegio ex art. 2751-bis, n. 2, c.c., salvo che

Lo ha ribadito la Suprema Corte con ordinanza n. 16446/17 depositata il 4 luglio. Il caso. Il Tribunale ammetteva al passivo del fallimento della società il credito vantato in sede di opposizione dallo studio legale associato escludendone, però, il privilegio generale sui beni mobili previsto dall’art. 2751- bis , n. 2, c.c. le retribuzioni dei professionisti e di ogni altro prestatore d'opera intellettuale dovute per gli ultimi due anni di prestazione . Lo studio associato ha proposto ricorso per cassazione. Privilegio. Relativamente alla doglianza circa l’esistenza del rapporto professionale tra lo studio e il cliente e non di un rapporto diretto tra quest’ultimo e il singolo professionista esecutore delle prestazioni, gli Ermellini affermano che il giudice a quo non si è attenuto all’orientamento già espresso dalla Corte di Cassazione. In particolare, la S.C. ha potuto stabilire che la domanda di insinuazione al passivo fallimentare proposta da uno studio associato fa presumere l’esclusione della personalità del rapporto d’opera professionale da cui quel credito è derivato, e, dunque, l’insussistenza dei presupposti per il riconoscimento del privilegio ex art. 2751- bis , n. 2, c.c., salvo però che l’istante dimostri che il credito si riferisca a una prestazione svolta personalmente dal professionista, in via esclusiva o prevalente e sia di pertinenza dello stesso professionista, pur se formalmente richiesto dall’associazione . Nella fattispecie, la Cassazione accoglie il ricorso e cassa la sentenza rinviando al Tribunale di Varese, il quale dovrà attenersi al principio di diritto sopra esposto.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 1, ordinanza 7 giugno – 4 luglio 2017, n. 16446 Presidente Nappi – Relatore Terrusi Fatto e diritto Rilevato che il tribunale di Varese ammetteva al passivo del fallimento di omissis s.r.l. il credito vantato in sede di opposizione dallo studio legale associato degli avvocati S. e S. , escludendo il privilegio di cui all’art. 2751-bis, n. 2, cod. civ. in quanto la provenienza della domanda dallo studio associato era da considerare inequivoca nel dedurre l’esistenza del rapporto professionale tra lo studio e il cliente, e non già del rapporto diretto col singolo professionista materiale esecutore delle prestazioni contro il decreto, lo studio associato ha proposto ricorso per cassazione in base a due motivi il fallimento non ha svolto difese il ricorrente ha depositato una memoria. Considerato che col primo motivo, deducendo la violazione o falsa applicazione dell’art. 2751-bis, n. 2, cod. civ. e l’omesso esame di fatto decisivo, il ricorrente censura la decisione, da un lato, perché la questione del privilegio era stata sollevata dalla curatela solo in comparsa di costituzione e, dall’altro, perché non sarebbe stato considerato l’accordo tra gli associati, in forza del quale i crediti per l’attività svolta personalmente dai singoli dovevano essere considerati di competenza dell’associazione il motivo è manifestamente fondato in quanto il tribunale, in esito all’assunzione di una prova per testimoni, ha esplicitamente affermato che la prestazione professionale era stata svolta personalmente dall’avv. S. la ragione per la quale il privilegio è stato escluso è che la domanda di insinuazione proveniva dallo studio associato, che nel ricorso in opposizione era stato definito come l’ente che aveva svolto su incarico della fallita l’attività professionale tale prospettazione della domanda, a dire del tribunale, doveva ritenersi inequivoca nel senso dell’esistenza del rapporto tra lo studio e il cliente e non di un rapporto diretto col singolo professionista, donde il carattere impersonale dell’incarico e della conseguente prestazione, ostativo al riconoscimento del privilegio tuttavia, in disparte il contrasto esistente tra le due affermazioni, avendo il tribunale preventivamente stabilito che l’istruttoria aveva dato contezza di una prestazione complessivamente eseguita dal solo avv. S. , il giudice a quo si è posto in contrasto con l’orientamento di questa Corte secondo il quale la domanda di insinuazione al passivo fallimentare proposta da uno studio associato fa presumere l’esclusione della personalità del rapporto d’opera professionale da cui quel credito è derivato, e, dunque, l’insussistenza dei presupposti per il riconoscimento del privilegio ex art. 2751-bis, n. 2, cod. civ., salvo però che l’istante dimostri che il credito si riferisca a una prestazione svolta personalmente dal professionista, in via esclusiva o prevalente, e sia di pertinenza dello stesso professionista, pur se formalmente richiesto dall’associazione v. Cass. n. 628516 in pratica, il tribunale non avrebbe potuto escludere il privilegio sul mero fatto che la domanda era stata proposta dall’associazione professionale, volta che l’istruttoria, per quel che pare, aveva consentito di affermare eseguita la prestazione personalmente dal singolo avvocato il tribunale avrebbe dovuto stabilire se tale fatto, tenuto conto delle specifiche circostanze allegate in giudizio e in particolare dell’essere stata la fatturazione eseguita solo dall’associazione per la mancanza nei soci finanche di partita Iva e dell’essere stata prevista per patto costitutivo la gestione dei compensi da parte dell’associazione , consentisse di ritenere la natura personale dell’opera prestata e, quindi, la natura privilegiata del credito corrispondente e v. già Cass. n. 443-16 pertanto il primo motivo di ricorso va accolto, mentre il secondo motivo, sulle spese processuali, resta assorbito il provvedimento va cassato con rinvio al medesimo tribunale di Varese che, diversamente composto, provvederà a rivalutare il materiale istruttorio uniformandosi al principio di diritto sopra esposto il tribunale provvederà anche sulle spese del giudizio svoltosi in questa sede di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il primo motivo, assorbito il secondo, cassa l’impugnata sentenza e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, al tribunale di Varese.