La trasmissione della notitia decoctionis al PM non mina l’imparzialità del giudice

Non sussiste alcun dubbio di legittimità costituzionale in merito all’art. 7 l. fall. nella parte in cui consente che il fallimento sia dichiarato dallo stesso tribunale che in sede prefallimentare ha disposto la trasmissione degli atti al PM istante per il fallimento.

Così si è espressa la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 15131/17 depositata il 19 giugno. La vicenda. A seguito del rigetto del reclamo proposto da una società avverso la sua dichiarazione di fallimento, la stessa propone ricorso in Cassazione deducendo la nullità della pronuncia d’appello e dubbi sulla costituzionalità dell’art. 7 l. fall. nella parte in cui consente che il fallimento sia dichiarato dallo stesso tribunale che in sede prefallimentare ha disposto la trasmissione degli atti al PM istante per il fallimento. Il ruolo del PM nella dichiarazione di fallimento. Il ricorso si presenta manifestamente infondato posto che correttamente la Corte territoriale ha applicato il principio già affermato dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 9409/13. La trasmissione della notitia decoctionis al PM infatti è infatti priva di contenuto decisorio e dunque non essendovi alcuna coincidenza tra il contenuto della segnalazione e l’oggetto della successiva istruttoria conseguente all’iniziativa del PM, non è neppure astrattamente configurabile una violazione dei principi di terzietà e imparzialità del giudice, intesi come sua equidistanza dall’oggetto del giudizio e dalle parti . Infine il Collegio sottolinea che eventuali disfunzioni di tale sistema, riconducibili a specifiche anomalie” quali un eccessivo appiattimento del PM o del tribunale sulle posizione assunte dall’altro organo in ragione della intervenuta segnalazione di insolvenza e delle successive iniziative non possono formare oggetto di doglianza e sono dunque escluse dal sindacato di legittimità. Per questi motivi, la Corte rigetta il ricorso.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 1, ordinanza 16 maggio – 19 giugno 2017, n. 15131 Presidente Scaldaferri – Relatore Sambito Fatto e diritto rilevato che la omissis S.P.A. IN LIQUIDAZIONE ha proposto ricorso per cassazione della sentenza n. 859, depositata in data 24 febbraio 2015, con la quale la Corte di appello di Milano ha rigettato il reclamo da essa interposto ai sensi dell’articolo 18 della legge fallimentare avverso la sentenza del Tribunale di Lecco del 29 settembre 2014 con cui era stato dichiarato il suo fallimento che gli intimati UNICREDIT S.P.A. e Curatela del FALLIMENTO omissis S.P.A. IN LIQUIDAZIONE si sono costituiti con distinti controricorsi considerato che con l’unico motivo di ricorso la omissis S.P.A. IN LIQUIDAZIONE lamenta la nullità della sentenza impugnata e sollecita comunque il rilievo della incostituzionalità dell’articolo 7 della legge fallimentare laddove consente che il fallimento sia dichiarato dallo stesso tribunale che in sede prefallimentare ha disposto la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero istante per il fallimento che i controricorrenti hanno concluso per la declaratoria di inammissibilità e infondatezza del ricorso che, fissata adunanza camerale sulla proposta di manifesta infondatezza, parte ricorrente ha depositato memoria ritenuto che il motivo di ricorso è manifestamente infondato atteso che la Corte di appello, nel richiamare l’applicabilità alla fattispecie della sentenza delle Sezioni Unite di questa Corte n. 9409 del 2013, ha fatto integrale rinvio al suo contenuto che la citata sentenza si è posta il problema sollevato dall’odierna ricorrente e lo ha espressamente risolto affermando che il rilievo di maggiore consistenza risulta essere quello individuato nell’esigenza di privilegiare una interpretazione della normativa che consenta di assicurare il rispetto del principio del giusto processo, esigenza che risulterebbe del tutto insoddisfatta per violazione del requisito della terzietà del giudice, ove si permettesse a quest’ultimo di decidere nuovamente nei confronti di soggetti già destinatari della iniziativa di fallimento, a seguito di richiesta del P.M. conseguente alla relativa segnalazione da parte dello stesso giudice. In proposito si osserva tuttavia che se è incontestabilmente condivisibile l’affermazione secondo la quale il legislatore della riforma della legge fallimentare ha inteso escludere, in modo assoluto, qualunque dubbio sulla posizione di terzietà del giudice chiamato a rendere la decisione, non altrettanto può dirsi per le conclusioni che dall’applicazione di tale principio sono state tratte in relazione ai fallimenti dichiarati su istanza del P.M., a seguito di segnalazione dell’organo giudiziario. Ed infatti al riguardo occorre innanzitutto evidenziare che la trasmissione al P.M. della notitia decoctionis non ha alcun contenuto decisorio, nemmeno come esito di una delibazione sommaria sicché, non essendovi alcuna coincidenza fra il contenuto della segnalazione e l’oggetto della successiva istruttoria conseguente all’iniziativa del P.M., non è neppure astrattamente configurabile una violazione dei principi di terzietà e imparzialità del giudice, intesi come sua equidistanza dall’oggetto del giudizio e dalle parti. A voler ragionare diversamente si dovrebbe viceversa ritenere la segnalazione di insolvenza del giudice, la richiesta di fallimento del P.M. e la successiva decisione di accoglimento del tribunale come atti facenti parte di un unico procedimento, caratterizzato da una limitazione dei poteri decisionali sia dell’organo requirente che di quello giudicante, per effetto delle iniziative precedentemente adottate da uno di essi dapprima il P.M. per effetto della segnalazione del tribunale, e quindi di quest’ultimo a causa della iniziativa del primo . Tale prospettazione non trova tuttavia alcun conforto nella disciplina vigente, poiché la sollecitazione al P.M. interviene nel corso o all’esito di una procedura fallimentare più verosimilmente in questa seconda ipotesi, non essendovi ragione di dare corso alla detta sollecitazione ove persistente la relativa pendenza , l’iniziativa del P.M. è del tutto autonoma ed è conseguente alla sua libera determinazione adottata sul punto, altrettanto libero ed autonomo risulta infine il successivo giudizio del tribunale emesso in un nuovo e diverso procedimento. Eventuali disfunzioni riconducibili a patologie del sistema, quali quelli di un eccessivo appiattimento del P.M. o del tribunale sulle posizioni assunte dall’altro organo in ragione della intervenuta segnalazione di insolvenza e delle successive iniziative adottate, non possono essere oggetto di attenzione in questa sede e si sottraggono all’esame del giudizio di legittimità che da tale orientamento peraltro ribadito più volte anche dalle sezioni semplici cfr. ex multis Sez. 1 n. 17903/15 Sez. 6 - 1 n. 18277/15 , cui va data continuità non emergendo dal ricorso elementi per una modifica, discende anche la manifesta infondatezza della questione di costituzionalità prospettata nel motivo in esame che le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo. P.Q.M. rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al rimborso in favore delle parti controricorrenti delle spese di questo giudizio di cassazione, che liquida per ciascuna di esse in Euro 4.100,00 di cui Euro 100,00 per esborsi oltre spese generali forfetarie e accessori di legge. Dà inoltre atto, ai sensi dell’articolo 13 comma 1 quater D.P.R. n. 115/2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13.