Fallimento del convenuto e interruzione del processo

L’art. 43, comma 3, legge fallimentare va interpretato nel senso che, dichiarato il fallimento della parte processuale, l’interruzione è sottratta all’ordinario regime dettato dall’art. 300 codice di rito.

Così il Tribunale di Roma con decreto depositato il 5 giugno 2017. La fattispecie. Nel caso in esame, nella fase processuale di opposizione all’ingiunzione di pagamento, a seguito dell’udienza di precisazione delle conclusioni l’opponente ha depositato estratto della sentenza con cui il Tribunale competente aveva accertato lo stato di insolvenza dichiarando il fallimento dell’opponente stesso. Interruzione del giudizio. A dire del Giudice di merito qualora una delle parti processuali fallisca, nelle more del giudizio, trova applicazione l’art. 43, comma 3, legge fallimentare il quale stabilisce l’apertura del fallimento determina l’interruzione del processo e che al principio generale di cui all’art. 300 codice di rito. Pertanto, in tal caso, l’interruzione è automatica e deve essere dichiarata dal Magistrato non appena sia venuto a conoscenza dell’evento fermo restando l’onere della parte non fallita di riassumere il processo nei confronti del curatore indipendentemente dal fatto che l’interruzione sia stata dichiarata. Inoltre non è necessaria la dichiarazione da parte del procuratore di tale parte o la notificazione dell’evento interruttivo alle controparti, secondo quanto disposto dall’art. 300, primo comma, c.p.c., come invece nel regime processuale ante vigente[ Tribunale di Terni, 21 febbraio 2011 . Termine per la riassunzione. Il termine per la riassunzione ai sensi dell’art. 305 codice di rito decorre, nei casi d’interruzione automatica del processo, non già dal giorno in cui l’evento interruttivo è accaduto, bensì dal giorno in cui esso è venuto a conoscenza legale della parte interessata alla riassunzione medesima. L’onere della prova della legale conoscenza dell’evento interruttivo nella data anteriore al trimestre precedente la riassunzione incombe sulla parte che ne eccepisce l’intempestività, non potendo farsi carico all’altra dell’onere di fornire una prova negativa.

Tribunale di Roma, decreto 3 – 5 giugno 2017 rilevato che all'udienza del 1 marzo 2017, la presente controversia veniva trattenuta a decisione, con concessione, alle parti dei termini di legge di giorni sessanta per il deposito di comparse conclusionali e di giorni venti per memorie di replica rilevato che risulta depositata in data 19 maggio 2017 istanza per la dichiarazione di interruzione del processo, con riferimento alla dichiarazione di fallimento della ITP Benelli S.p.A. da parte del Tribunale di Roma in data 16 marzo 2017 ritenuto che risulta depositato, a corredo della dichiarazione in oggetto, estratto della sentenza dichiarativa di fallimento della ITP Benelli Società per Azioni, depositata in data 16 marzo 2017 dal Tribunale di Roma ritenuto, come da giurisprudenza della Suprema Corte, che l'art. 43, comma 3, L.fall. va interpretato nel senso che, intervenuto il fallimento, l'interruzione è sottratta all'ordinario regime dettato in materia dall'art. 300 c.p.c, nel senso, cioè, che è automatica e deve essere dichiarata dal giudice non appena sia venuto a conoscenza dall'evento, ma non anche nel senso che la parte non fallita sia tenuta alla riassunzione del processo nei confronti del curatore indipendentemente dal fatto che l'interruzione sia stata, o meno, dichiarata C.comma 5288/17 ritenuto pertanto che la presente controversia debba essere rimessa sul ruolo e debba essere dichiarata l'interruzione del presente giudizio P.Q.M. Rimette la causa sul ruolo e dichiara l'interruzione del giudizio. Si comunichi.