Il trust costituito all’estero è revocabile?

Il decisum in commento affronta l’istituto del trust. Nello specifico si tratta di stabilire se sussista, o meno, la giurisdizione del giudice italiano nel caso in cui la curatela eserciti un’azione revocatoria, ex art. 66 l. fall., verso gli atti di conferimento in trust, stipulati da parte di soci di nazionalità italiana di una società di fatto - poi fallita - con un istituto di credito avente sede all’estero, nella specie a Malta.

E, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 10233/17, depositata il 26 aprile, conformandosi ad un non lontano precedente di legittimità v. Cass. SS.UU. n. 29420/08 , precisano che nel caso di specie, il curatore ha agito nella qualità di organo della procedura non in sostituzione dei falliti, ma contro” di essi, al fine di recuperare beni asseritamente costituiti in trust con la consapevolezza di arrecare pregiudizio alle ragioni dei creditori. L’azione da lui proposta è prevista espressamente dall’art. 66 l. fall La sua legittimazione non deriva, quindi, da un’applicazione coordinata delle norme di diritto comune, ma da una disposizione specifica, destinata esclusivamente a lui per il caso d’insolvenza. Il fatto che la stessa postuli gli stessi presupposti di quella prevista dall’art. 2901 c.c. e l’esperibilità di quest’ultima anche in assenza di una procedura concorsuale non sono di per sé, neppure in via generale ed astratta, circostanze decisive per escludere la possibilità di riguardare quella di cui all’art. 66 l. fall. come un’azione direttamente derivante dal fallimento. L’esercizio dell’azione di cui all’art. 2901 c.c. da parte di uno dei creditori non preclude agli altri d’intervenire nel giudizio o di proporre altre analoghe azioni. L’esercizio dell’azione di cui all’art. 66 l. fall. impedisce, invece, la proposizione di autonome iniziative da parte dei creditori, che non sono legittimati neppure ad intervenire od a permanere nel giudizio avviato o proseguito dal curatore v. Cass. SS.UU. n. 29420/08 . In ragione di tutto quanto sopra, ritiene il Collegio di poter affermare che la revocatoria ordinaria proposta dal curatore si connota di caratteristiche tali da giustificarne la qualifica di azione direttamente derivante da una procedura d’insolvenza e ad essa strettamente connessa. Simile conclusione non contrasta con quanto ritenuto dalla succitata Cass. SS.UU. n. 29420/08, secondo la quale l’azione revocatoria proposta dal curatore resta pur sempre la medesima prevista dal codice civile , perché tale affermazione dev’essere valutata con riferimento all’oggetto di quel giudizio e delle valutazioni ad esso relative, non sovrapponibili a quelle del caso di specie, in cui si tratta unicamente di vedere se ai fini della competenza internazionale l’azione di cui all’art. 66 esibisca o meno delle particolarità sufficientemente significative. In conclusione, la risposta al quesito non può essere che positiva ove si consideri che, come in precedenza esposto, le due azioni, fermi restando i loro indubbi tratti comuni, presentano però delle altrettanto indubbie differenze che sebbene non fondamentali ai fini del giudizio definito da Cass. SS.UU. n. 29420/08, appaiono invece decisive ai fini della risposta da dare al presente regolamento. Pertanto, considerato che l’inquadrabilità nell’area del Reg. 1346/2000 esclude l’operatività del Reg. 44/2001, dev’essere affermata la giurisdizione del giudice italiano sulla causa promossa contro la Bank of Valletta dal fallimento della società di fatto e dei soci illimitatamente responsabili. Il fatto. Con tre atti del dicembre 2009, Tizio, Caia, Mevio e Sempronia stipulavano con la Bank of Valletta, iscritta nel registro delle imprese di Malta, tre trusts costituiti da un primo atto di dotazione di Euro 30.000,00 e dalla successiva intestazione alla banca delle quote rappresentanti la totalità del capitale sociale della Alfa Consultadoria e Servicios, avente sede a Madeira, in Portogallo. Con sentenza del marzo 2013, tuttavia, il Tribunale di Torre Annunziata dichiarava il fallimento della succitata società di fatto composta, fra gli altri, dai predetti Tizio, Caia, Mevio e Sempronia. Con atto di citazione notificato nel novembre del 2014 alla Bank of Valletta e alla spa UBS finanziaria – che da un’informativa dell’Agenzia delle Entrate risultava aver avuto l’intestazione di una parte delle quote della società Alfa precedentemente al passaggio delle stesse alla Bank of Valletta – il curatore del fallimento promuoveva l’azione di cui all’art. 66 l. fall., chiedendo alla Sezione Fallimentare del Tribunale di Torre Annunziata di voler dichiarare l’inefficacia nei confronti della massa dei creditori degli atti di conferimento in trust, condannando la banca trustee al pagamento del relativo controvalore da determinarsi in esito alle risultanze di causa. Tuttavia, l’istituto di credito maltese si costituiva eccependo il difetto di giurisdizione del giudice italiano, e la curatela attrice chiedeva dunque di condannare la banca maltese al risarcimento del danno subito e subendo dal fallimento per effetto dell’omessa esecuzione dell’ordine di acquisizione, ex art. 25 l. fall. emesso dal giudice delegato ed avente ad oggetto le quote della società Alfa, e comunque per la mancata restituzione alla curatela delle quote della società stessa e dell’intero patrimonio segregato nei tre trusts, in misura da quantificarsi secondo le risultanze di causa. E, con ricorso notificato nel settembre 2016 il fallimento proponeva allora il regolamento di giurisdizione. In particolare, la curatela ricorrente chiedeva l’affermazione della giurisdizione del giudice italiano in ragione della riconducibilità dell’azione revocatoria di cui all’art. 66 l. fall. nell’ambito di applicazione del Regolamento CE n. 1346/2000. E, se la fiduciaria dichiarava di condividere la tesi del fallimento, la Bank of Valletta la contestava, sostenendo la necessità di fare riferimento al Reg. CE n. 44/2001 applicabile ratione temporis e la conseguente sussistenza della giurisdizione del giudice di Malta, nel cui territorio si trovava la sua sede e il domicilio dei trusts. Le Sezioni Unite, invece, dopo aver inquadrato la causa nell’area del Reg. 1346/200 affermano la giurisdizione del giudice italiano. L’azione revocatoria ordinaria nel fallimento. L’esercizio dell’azione revocatoria ordinaria, in pendenza del fallimento, spetta unicamente al curatore che la esercita nell’interesse della massa. Egli può, quindi, subentrare nel giudizio pendente oppure iniziarlo ex novo . L’art. 66 l. fall. sancisce espressamente la possibilità per il curatore fallimentare di proporre l’azione revocatoria ordinaria disciplinata dall’art. 2901 c.c., per ottenere la declaratoria di inefficacia degli atti , posti in essere dal fallito, pregiudizievoli per la massa dei creditori concorsuali. L’azione revocatoria ordinaria verrà in concreto utilizzata dalla curatela allorché non sia possibile esercitare le speciali azioni revocatorie fallimentari, e quindi non sia possibile beneficiare dei più favorevoli regimi presuntivi previsti per dette azioni. L’azione revocatoria ordinaria esercitata dal curatore in base al combinato disposto di cui all’art. 66 l. fall. e all’art. 2901 c.c. si caratterizza, rispetto alla revocatoria ordinaria esperita dal creditore nei confronti del debitore in bonis unicamente per tutelare indistintamente gli interessi di tutti i creditori del fallito, anche se successivi all’atto revocando, anziché l’interesse esclusivo del creditore attore in revocatoria. Ai fini dell’esercizio dell’azione revocatoria ordinaria, in sede fallimentare, si è sostenuto che non occorrerebbe distinguere tra crediti anteriori e posteriori al compimento dell’atto impugnato. In tal caso, infatti, l’azione si fonda sull’unico pregiudizio possibile costituito dall’insolvenza del debitore e presuppone che il curatore fornisca la prova che l’atto impugnato abbia inciso sull’insolvenza dell’imprenditore eventus damni , nonché della scientia damni del debitore e del consilium fraudis del terzo, entrambi consistenti nella consapevolezza della determinazione del pregiudizio. Il Regolamento CE 1346/2000. Il Regolamento istituisce norme comuni all’interno degli Stati membri sulla giurisdizione dello Stato competente ad avviare la procedura di insolvenza, sulla legge applicabile e sul riconoscimento delle decisioni in caso di insolvenza di un debitore situato nel territorio comunitario. In particolare, il Regolamento ripartisce tra gli Stati membri la giurisdizione sulle procedure concorsuali, stabilendo che sono competenti ad aprire la procedura d’insolvenza i giudici dello stato nel cui territorio è situato il centro di interessi del debitore, cosiddetto COMI Centre of Main Interests . Il trust. E’ un istituto giuridico riconducibile al sistema anglosassone di common law, sorto nell'ambito della giurisdizione di equity. È un istituto giuridico polivalente, che può servire a regolare una molteplicità di rapporti giuridici di natura patrimoniale, nell'interesse di uno o più beneficiari o per uno specifico scopo. Il trust crea la possibilità di strutturare in vario modo posizioni giuridiche basate su legami fiduciari ed è caratterizzato da elementi di notevole duttilità funzionale e strutturale che ne consentono l’applicazione a casi e per scopi diversi. I caratteri salienti del trust sono l’affidamento, cioè il trasferimento di parte del patrimonio del settlor ad un trustee il quale riceve i beni per realizzare una finalità che gli è specificatamente indicata dal disponente stesso la segregazione dei beni o dei diritti che sono oggetto del rapporto di trust ai fini della non confusione la perdita, in capo a chi ha istituito il trust del controllo sui beni e sui diritti trasferiti al trustee . La revocabilità dell’atto con cui il settlor dispone dei singoli beni. Il ruolo dell'azione revocatoria non riguarda il riconoscimento degli effetti dei trust nel diritto interno e quindi la validità del negozio dispositivo dei beni da parte del settlor , ma le limitazioni che all'operatività di quegli effetti si pongono, quando si ritiene che il singolo trust unitariamente considerato, costituisca atto di disposizione da parte del debitore, lesivo eventualmente della garanzia patrimoniale del credito. Una delle problematiche più evidenti riguarda sicuramente l'individuazione dell'atto pregiudizievole impugnato con l'azione revocatoria e che costituisce l'oggetto di tale rimedio. L'atto pregiudizievole, impugnabile in sede revocatoria, non è mai un eventuale atto del trustee , ma l'atto con cui il settlor dispone dei singoli beni, poiché, essendo i beni entrati nel patrimonio di quest'ultimo già segregati, non si può mai porre per lui un problema di conservazione della garanzia patrimoniale. L'azione revocatoria non può avere ad oggetto l'atto istitutivo del trust, trattandosi di atto neutro e programmatico, ma i successivi atti di disposizione con cui i beni sono trasferiti al trustee o posti sotto il controllo dello stesso, oppure segregati nel patrimonio del disponente nell'interesse di un beneficiario o per un fine specifico come precisa l'art. 2, comma 2, della Convenzione dell'Aja. Nella specie, appunto, si tratta della revocabilità degli atti di conferimento in trust stipulati con un istituto di credito estero costituiti da un primo atto di dotazione di € 30.000,00 e dalla successiva intestazione alla banca delle quote rappresentanti la totalità del capitale sociale della società di fatto de qua. E, come emerge dal grand arrêt in rassegna, qualora la causa venga inquadrata nell’ambito del Reg. 1346/2000, dev’essere affermata la giurisdizione del giudice italiano.

Corte di Cassazione, sez. Unite Civili, ordinanza 11 – 26 aprile 2017, n. 10233 Presidente Rordorf – Relatore Tirelli Premesso in fatto Con tre atti recanti la data del 16/12/2009, L.G. , B.L. , I.M. e L.M.L. hanno stipulato con Bank of Valletta iscritta nel registro delle imprese di tre trusts costituiti da un primo atto di dotazione di Euro 30.000,00 e dalla successiva intestazione alla banca delle quote rappresentanti la totalità del capitale sociale della Taggia LXII Consultadoria e Servicos, avente sede a omissis . Con sentenza n. 24 del 10/3/2013, il Tribunale di Torre Annunziata ha dichiarato il fallimento della società di fatto composta, fra gli altri, dai predetti L.G. , B.L. , I.M. e L.M.L Con atto di citazione notificato il 28/11/2014 alla Bank of Valletta ed alla spa UBS Finanziaria che da una informativa dell’Agenzia delle Entrate risultava aver avuto l’intestazione di una parte delle quote della Taggia precedentemente al passaggio delle stesse alla Bank of Valletta , il curatore del fallimento ha promosso l’azione di cui all’art. 66 L. Fall. chiedendo alla Sezione Fallimentare del Tribunale di Torre Annunziata di voler dichiarare l’inefficacia nei confronti della massa dei creditori degli atti di conferimento in trust, condannando la banca trustee al pagamento del relativo controvalore da determinarsi in esito alle risultanze di causa. La Bank of Valletta si è costituita eccependo il difetto di giurisdizione del giudice italiano e con dichiarazione a verbale di udienza del 28/10/2015, il fallimento attore ha formulato la seguente ulteriore e testuale domanda Condannarsi Bank of Valletta plc al risarcimento del danno subito e subendo dal fallimento per effetto dell’omessa esecuzione dell’ordine di acquisizione ex art. 25 L. Fall. emesso dal Giudice Delegato e avente ad oggetto le quote della Società Taggia, e comunque per la mancata restituzione alla curatela delle quote della società stessa e dell’intero patrimonio segregato nei tre trusts, in misura da quantificarsi secondo le risultanze di causa o in subordine in via equitativa . Dopo alcuni rinvii per integrazione del contraddittorio, il Tribunale adito ha fissato l’udienza del 13/9/2016 per la precisazione delle conclusioni. Con ricorso notificato il 5/9/2016 il fallimento ha proposto allora regolamento di giurisdizione. La Bank of Valletta e la UBS Fiduciaria hanno depositato controricorso e presentate successivamente memorie, il regolamento è stato deciso all’udienza camerale dell’11/4/2017. Osserva in diritto Premesso che la domanda proposta dal fallimento alla udienza del 28/10/2015 integra una subordinata di cui non deve tenersi conto ai fini della determinazione della giurisdizione C. Cass. 2008/9745 e 2012/2926 , osserva quanto alla principale il Collegio che il ricorrente ha concluso per l’affermazione della giurisdizione del giudice italiano innanzitutto in ragione della riconducibilità dell’azione revocatoria di cui all’art. 66 L. Fall. nell’ambito di applicazione del Regolamento CE n. 1346/2000. La UBS ha dichiarato di condividere la tesi del fallimento, mentre la Bank of Valletta l’ha contestata, sostenendo la necessità di fare riferimento al Regolamento CE n. 44/2001 applicabile ratione temporis e la conseguente sussistenza della giurisdizione del giudice di Malta, nel cui territorio si trovava la sua sede ed il domicilio dei trusts. Ciò posto, giova rammentare che il problema della materia cui ascrivere l’actio pauliana è già stato affrontato da queste Sezioni Unite che con sentenza n. 6899/2003 l’hanno risolto nel senso della sua sussu-mibilità nell’area civile e commerciale e, per l’effetto, dell’applicabilità - a seconda dei casi - della Convenzione di Bruxelles richiamata dall’art. 3, comma 2, della legge n. 218/1995 ovvero del Reg. CE 44/2001 e, più in particolare, della disposizione comune ad entrambi di cui all’art. 5, n. 1, secondo la quale il soggetto domiciliato nel territorio di uno Stato membro può essere convenuto in un altro Stato membro davanti al giudice del luogo in cui l’obbligazione è stata o deve essere eseguita. Tale precedente non è, tuttavia, risolutivo ai fini del presente regolamento perché in quel caso si trattava di revocatoria ordinaria proposta dal creditore in assenza di una procedura d’insolvenza, mentre nella vicenda di cui si discute l’azione è stata proposta dal curatore del fallimento delle persone che avevano costituito i trusts. Il ricorrente - e con esso la UBS - ha sostenuto che tale circostanza varrebbe ad attribuirle la qualifica di azione direttamente derivante da una procedura d’insolvenza e ad essa strettamente connessa. La Bank of Valletta ha sostenuto invece il contrario, sostenendo che anche se proposta dal curatore, si tratterebbe pur sempre dell’ordinaria azione di cui all’art. 2901 cc, accordata in via generale a tutti i creditori e da essi esperibile indipendentemente dall’esistenza di un vero e proprio stato di crisi finanziaria. Così riassunte le rispettive posizioni delle parti, giova rammentare che la Corte di Giustizia UE si è occupata più volte dell’argomento, stabilendo che in base agli artt. 3 e 25 del Reg. CE n. 1346/2000, i giudici dello Stato membro nel cui territorio sia stata avviata una procedura d’insolvenza hanno giurisdizione anche sui convenuti aventi sede o domicilio in un altro Stato membro qualora l’azione contro di essi proposta sia qualificabile come direttamente derivante dalla procedura d’insolvenza e ad essa strettamente connessa v., in particolare, le sentenze in cause 133/78, 339/07, 213/10, 157/13 e 295/13 . A questo proposito, ha però chiarito la Corte che per qualificare come sopra un’azione non basta che la stessa venga esercitata nell’ambito di una procedura d’insolvenza, occorrendo anche - e soprattutto - che la stessa si fondi su disposizioni in deroga alle norme generali del diritto comune. Non si deve cioè trattare di una normale azione che venga occasionalmente esercitata dal curatore solo perché il titolare della stessa è nel frattempo fallito sentenza in causa 157/13 , ma di un’azione che pur se proponibile anche in assenza di una procedura d’insolvenza, tragga da essa titolo e sia dunque fondata su norma costituente deroga alle comuni regole del diritto civile e commerciale v. par. 22 della sentenza in causa 295/13 . Nel caso di specie, il curatore ha agito nella qualità di organo della procedura non in sostituzione dei falliti, ma contro di essi, al fine di recuperare beni asseritamente costituiti in trust con la consapevolezza di arrecare pregiudizio alle ragioni dei creditori. L’azione da lui proposta è prevista espressamente dall’art. 66 della legge fallimentare. La sua legittimazione non deriva, quindi, da un’applicazione coordinata delle norme di diritto comune, ma da una disposizione specifica, destinata esclusivamente a lui per il caso d’insolvenza. Il fatto che la stessa postuli gli stessi presupposti di quella prevista dall’art. 2901 cc e l’esperibilità di quest’ultima anche in assenza di una procedura concorsuale non sono di per sé, neppure in via generale ed astratta, circostanze decisive per escludere la possibilità di riguardare quella di cui all’art. 66 L. Fall. come un’azione direttamente derivante dal fallimento v. par. 24 della sentenza in causa 295/13 . In concreto, poi, le due azioni, pur generando da una comune matrice, presentano delle non trascurabili differenze, innanzitutto perché quella di cui all’art. 2901 cc può essere liberamente esercitata dal creditore, che agisce nel suo esclusivo interesse e beneficio, nel senso che l’eventuale accoglimento dell’azione giova soltanto a lui. Il curatore è invece tenuto ad attivarsi. Egli agisce nell’interesse della massa e l’accoglimento della domanda giova a tutti i creditori. L’esperimento vittorioso dell’azione di cui all’art. 2901 cc consente unicamente al creditore di procedere successivamente all’esecuzione. L’accoglimento dell’azione di cui all’art. 66 L. Fall. ha invece un effetto sostanzialmente recuperatorio dei beni. Il giudice competente a conoscere della domanda ex art. 2901 cc è quello individuato dagli ordinari criteri di collegamento. In deroga a quanto sopra, la domanda di cui all’art. 66 L. Fall. si propone invece al Tribunale fallimentare, all’evidente fine di aumentare la rapidità e l’efficacia della procedura mediante la concentrazione della causa presso il giudice che avendo tutti gli atti e la conoscenza dell’intera vicenda, si trova verosimilmente nelle condizioni di poter pronunciare in maniera più adeguata degli altri. L’azione di cui all’art. 2901 cc è soggetta al solo limite della prescrizione quinquennale, mentre quella di cui all’art. 66 L. Fall. anche alla decadenza di tre anni dalla dichiarazione di fallimento art. 69 bis . L’esercizio dell’azione di cui all’art. 2901 cc da parte di uno dei creditori non preclude agli altri d’intervenire nel giudizio o di proporre altre analoghe azioni. L’esercizio dell’azione di cui all’art. 66 L. Fall. impedisce, invece, la proposizione di autonome iniziative da parte dei creditori, che non sono legittimati neppure ad intervenire od a permanere nel giudizio avviato o proseguito dal curatore C. Cass. SU 2008/29420 . In ragione di tutto quanto sopra, ritiene il Collegio di poter affermare che la revocatoria ordinaria proposta dal curatore si connota di caratteristiche tali da giustificarne la qualifica di azione direttamente derivante da una procedura d’insolvenza e ad essa strettamente connessa. Simile conclusione non contrasta con quanto ritenuto dalla succitata C. Cass. SU 2008/29420, secondo la quale l’azione revocatoria proposta dal curatore resta pur sempre la medesima prevista dal codice civile , perché tale affermazione dev’essere valutata con riferimento all’oggetto di quel giudizio e delle valutazioni ad esso relative, non sovrapponibili a quelle del caso di specie, in cui si tratta unicamente di vedere se ai fini della competenza internazionale l’azione di cui all’art. 66 esibisca o meno delle particolarità sufficientemente significative. E la risposta al quesito non può essere che positiva ove si consideri che come in precedenza esposto, le due azioni, fermi restando i loro indubbi tratti comuni, presentano però delle altrettanto indubbie differenze che sebbene non fondamentali ai fini del giudizio definito da C. Cass. 2008/29420, appaiono invece decisive ai fini della risposta da dare al presente regolamento. Non varrebbe, d’altronde, replicare che quella sopra indicata rappresenterebbe soltanto una delle due possibili letture per cui, nel dubbio, dovrebbe seguirsi l’altra propugnata dalla Bank of Valletta, dato che secondo i principi affermati dalla CGUE, a fronte di due interpretazioni alternative bisogna privilegiare quella che amplia l’accezione di materia civile e commerciale di cui al Reg. CE 44/2001 e non quella che allarga il campo di applicazione del Reg. CE 1346/2000 v. sentt. in C-292/08 e 157/13, par. 22 . Per le considerazioni sopra esposte, infatti, la lettura indicata dal Collegio risulta l’unica consentita dalla legge nazionale e comunitaria e può essere, pertanto, predicata senza necessità di procedere al rinvio pregiudiziale richiesto dalla Bank of Valletta. Come infatti più volte ricordato da questa Corte v., fra le ultime, 2016/6230, 2013/20701 , il rinvio pregiudiziale non costituisce un meccanismo automaticamente attivabile a semplice richiesta delle parti, spettando pur sempre al giudice di valutarne la necessità che, come già detto, nel caso di specie va esclusa, essendosi in presenza di un acte claire in ragione dell’evidenza dell’interpretazione anche alla luce delle precedenti, sia pur non specifiche, pronuncie della Corte sull’argomento C. cass. 2016/8472, 2016/6230, 2015/5514, 2013726924, 2012/4776 . Tenuto dunque conto di ciò e considerato che l’inquadrabilità nell’area del Reg. 1346/2000 esclude l’operatività del Reg. 44/2001, dev’essere affermata la giurisdizione del giudice italiano sulla causa promossa contro la Bank of Valletta dal fallimento della società di fatto OMISSIS e dei soci illimitatamente responsabili I.M. , L.M.L. , I.G. , L.G. , L.L. , B.L. , D.G.A. , D.G.P. e D.G.M. . Il giudice del merito provvederà anche sulle spese del presente regolamento. P.Q.M. La Corte, dichiara la giurisdizione del giudice italiano, al quale rimette anche la regolamentazione delle spese di lite della presente fase.