Il CUD può aiutare il lavoratore ad ottenere gli stipendi e il TFR non pagati dal datore fallito

I modelli CUD di provenienza pubblica integrano i requisiti di prova documentale richiesta al fine dell’opponibilità della prova scritta di un credito al fallimento anche in ordine al parametro di cui all’art. 2704 c.c. rubrica data della scrittura privata nei confronti dei terzi .

Così si è espressa la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 10041/17 depositata il 20 aprile. Il caso. Un operaio proponeva opposizione allo stato passivo della società datrice di lavoro per un credito retributivo di due mensilità e il TFR. Il Tribunale di Napoli, però, rigettava, per il motivo che l’opponente non aveva fornito il certificato contributivo INPS, non rendendo desumibile l’esistenza e l’effettiva durata del rapporto di lavoro subordinato. L’idonea prova documentale. Avverso questa pronuncia il lavoratore proponeva ricorso in Cassazione, per violazione dell’art. 2697 c.c., avendo egli fornito idonea prova documentale, avendo prodotto oltre a 29 buste paga anche i modelli CUD relativi all’intera durata del rapporto, nonché la lettera di licenziamento. Secondo la Corte di Cassazione, la censura è manifestamente fondata. I documenti forniti dal ricorrente comprovano sia l’esistenza, sia la durata, sia la retribuzione relativa al rapporto lavorativo. Per altro, i modelli CUD di provenienza pubblica integrano i requisiti di prova documentale richiesta al fine dell’opponibilità della prova scritta di un credito al fallimento anche in ordine al parametro di cui all’art. 2704 c.c. data della scrittura privata nei confronti dei terzi . L’efficacia probatoria della buste paga. La Suprema Corte, richiamando la sentenza n. 17413/15, ricorda infine che le copie delle buste paga rilasciate al lavoratore dal datore di lavoro, ove munite, alternativamente, della firma, della sigla o del timbro di quest’ultimo, hanno piena efficacia probatoria del credito insinuato alla stregua del loro contenuto, obbligatorio e penalmente sanzionato, né la sottoscrizione per ricevuta” apposta dal lavoratore implica, in modo univoco, l’intervenuto pagamento delle somme indicate nei menzionati prospetti . Il ricorso viene quindi accolto e il provvedimento del Tribunale napoletano è cassato.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile - 1, ordinanza 20 gennaio – 20 aprile 2017, n. 10041 Presidente Ragonesi – Relatore Acierno Fatto e diritto In ordine al procedimento recante il numero di R.G. 11428 del 2014 si osserva Il Tribunale di Napoli ha rigettato l’opposizione allo stato passivo proposto da Carmine Bonario in ordine ad un suo credito retributivo due mensilità ed il Tfr per Euro 7.662. per aver lavorato come operaio di quinto livello per la società fallita s.r.l. omissis dal 2002 al 2006. Secondo il giudice del merito l’opponente non ha fornito idonea prova documentale avendo prodotto le buste paga ed i CUD ma non il certificato contributivo INPS da quale desumere l’esistenza e l’effettiva durata del rapporto di lavoro subordinato. Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione il Bonario deducendo violazione dell’art. 2697 cod. civ. sul rilievo di aver provato adeguatamente l’esistenza e la durata del rapporto oltre che l’ammontare del credito avendo prodotto oltre a 29 buste paga anche i modelli CUD dal 2003 al 2007 relativi all’intera durata del rapporto ed alla lettera di licenziamento. La censura è manifestamente fondata dal momento che effettivamente la documentazione prodotta comprova l’esistenza, la durata e la retribuzione relativa al rapporto. In particolare i modelli CUD di provenienza pubblica integrano i requisiti di prova documentale richiesta al fine dell’opponibilità della prova scritta di un credito al fallimento anche in ordine al parametro di cui all’art. 2704 cod. civ In ordine alla efficacia probatoria delle buste paga si segnala infine la recente pronuncia di questa sezione così massimata In tema di accertamento del passivo fallimentare, le copie delle buste paga rilasciate al lavoratore dal datore di lavoro, ove munite, alternativamente, della firma, della sigla o del timbro di quest’ultimo, hanno piena efficacia probatoria del credito insinuato alla stregua del loro contenuto, obbligatorio e penalmente sanzionato, né la sottoscrizione per ricevuta apposta dal lavoratore implica, in modo univoco, l’intervenuto pagamento delle somme indicate nei menzionati prospetti . Cass. 17413 del 2015 . P.Q.M. In conclusione il ricorso deve essere accolto e il provvedimento impugnato cassato con rinvio al Tribunale di Napoli in diversa composizione.