Un decreto di omologazione che “innovi” la proposta è reclamabile?

Il decisum in commento offre lo spunto per esaminare il tema del reclamo avverso il decreto di omologa del concordato preventivo.

Nello specifico si tratta di stabilire se nella omologazione assunta con il decreto, ex art. 180, comma 3, l. fall., l’oggetto debba per forza essere, o meno, quel concordato, così come pervenuto ai poteri valutativi del Tribunale. E, i giudici della Prima Sezione Civile di piazza Cavour, con la sentenza n. 8632 deposita il 3 aprile 2017, richiamando un non lontano precedente Cass., 2227/2017 , precisano che l’art. 183, comma 1, l. fall. afferma una generale reclamabilità avanti alla Corte d’appello del decreto del Tribunale sull’omologazione del concordato preventivo, dovendosi intendere la preclusione di cui all’art. 180, comma 3, l. fall., di stretta interpretazione, posto che, nell’escludere il gravame, ne circoscrive il presupposto alla mancata proposizione di opposizioni, per come essa si traduce in una concentrazione del controllo giudiziale sulla proposta, circoscritto alla verifica della regolarità della procedura e all’esito della votazione. Se nessuna questione, nella vicenda, si pone quanto all’esito del voto, il dubbio che sia stata integrata pienamente la fattispecie in esame sovviene per due circostanze l’iniziale opposizione dei creditori e il contenuto di merito del decreto omologatorio. Sul primo punto, effettivamente la venuta meno delle opposizioni – perché rinunciate – delimita l’esito decisorio del giudizio, ancorché nel frattempo la contestazione introdotta possa avere, come accaduto nella vicenda, originato acquisizioni istruttorie esplicitamente previste dal comma 4, art. cit Ma in ogni caso, il Tribunale non potrebbe più pronunciare su quei vizi della proposta che attengano ad uno specifico interesse veicolato dalle opposizioni, aggiungendosi cioè alla ordinaria verifica – da compiersi invece e comunque d’ufficio – sulla permanenza delle condizioni di ammissibilità del concordato. Né a maggior ragione il Tribunale potrebbe condurre il cram down ove introdotto da un creditore dissenziente di classe dissenziente o qualificato secondo il regime ratione temporis vigente , ma poi desistente. È, però, altrettanto necessario che il decreto di omologazione, per quanto pronunciato senza più opposizioni pendenti e dunque non anche più su una opposizione”, si estrinsechi in modo diretto e fedele esattamente sulla proposta del debitore, per come da questi aggiornata e successivamente votata, secondo un vincolo già individuato Cass. 4068/1985 . Nella omologazione assunta con il decreto di cui al comma 3 dell’art. 180 l. fall., l’oggetto dunque non può che essere quel concordato proposta, piano , così come pervenuto dalla domanda del debitore ai citati minori poteri valutativi del Tribunale. Per questa ragione, un decreto di omologazione che invece, come avvenuto, innovi nel proprio oggetto esattamente la proposta e dunque integrando altresì una violazione del corrispondente principio della domanda ex art. 112 c.p.c., non appare in grado di integrare appieno la fattispecie di limitata impugnabilità disegnata dal legislatore e manifestamente circoscritta a casi di assenza di conflitto, non solo per difetto di opposizioni di terzi, ma ovviamente ed ancor prima per mancanza di dubbi circa la corrispondenza fra il progetto di ristrutturazione del passivo proposto dal debitore e quello che, omologato dal tribunale, costituirà titolo per il proponente ed altresì i creditori ex art. 184 l. fall Il caso. L’azienda agricola Alfa s.r.l., nonché la Gamma Costruzioni s.p.a. in liquidazione impugnano il decreto della Corte d’appello di Milano e il decreto del Tribunale meneghino, con il primo dei quali era stato dichiarato inammissibile il proprio reclamo avverso il secondo provvedimento succitato, che a sua volta aveva omologato il concordato preventivo proposto dalla Gamma Costruzioni s.p.a. in liquidazione. In particolare il giudice di seconde cure rileva che il Tribunale ambrosiano ha omologato detto concordato con una variante rispetto alla formulazione originaria, in punto di soddisfacimento integrale dei crediti IVA e delle ritenute d’acconto, così stabilendo il termine di 30 giorni dalla comunicazione dell’omologazione stessa perché la predetta azienda agricola assolva all’impegno a versare la somma di euro 330.000 e parimenti disponendo che, in difetto di soluzione nei sessanta giorni dalla pubblicazione del decreto, sia il liquidatore giudiziale a dover agire verso la debitrice principale, altresì escutendo le fideiussioni rilasciate dai soci, così procedendo al recupero del credito. Le due sopramenzionate società hanno impugnato la decisione del primo giudice, tuttavia la Corte d’appello di Milano ritiene che il reclamo sia inammissibile, così accogliendo l’eccezione preliminare dell’Agenzia delle Entrate, non avendo alcun creditore svolto opposizione avverso l’omologazione del concordato preventivo e prevedendo l’art. 183 l. fall. un’impugnativa contro il solo decreto di non omologazione. In opposizione a quest’ultima decisione sia la citata azienda agricola che la Gamma Costruzioni s.p.a. propongono ricorso congiunto, basato su due motivi di gravame, cui resistono con controricorso l’Agenzia delle Entrate ed Equitalia Nord s.p.a In particolare, con il primo motivo si censura la violazione degli artt. 180 e 183 l. fall., avendo erroneamente la Corte territoriale escluso l’ammissibilità del reclamo avverso il decreto di omologazione che invece era stato opposto sia dall’Agenzia delle Entrate che da Equitalia, che poi vi avevano rinunciato prima della decisione. E, gli Ermellini, osservano come, da un lato, nella controversia in esame, l’innovazione sui termini adempitivi della proposta era stata già assunta con il decreto di omologazione e non rinviata ad atti successivi. Dall’altro lato, nel corso del giudizio di omologazione erano state introdotte opposizioni, poi rinunciate, ma il decreto di omologazione aveva espresso già di per sé un contenuto che parte debitrice assumeva sostanzialmente diverso rispetto all’oggetto della sua proposta, sottoposta ad omologazione, dunque ponendo in luce non tanto l’interesse dei creditori a dolersene, bensì al contrario quello del solo debitore a disconoscere, sin da subito, la portata obbligante dell’obbligazione medesima, per deviazione diretta della pronuncia dalla tipologia normativa di cui all’art. 180 l. fall Pertanto, la Suprema Corte accoglie il ricorso con riguardo al decreto della Corte d’appello di Milano, cassando e rinviando alla corte stessa in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese. La provvisoria esecutività del decreto di omologazione. Il testo dell’art. 180 l. fall. per come introdotto dalla novella del 2007 detta un duplice regime a seconda del carattere contenzioso o meno del giudizio omologatorio e, in particolare, precisando espressamente che il decreto di omologazione non è soggetto ad alcun gravame in assenza di opposizioni, ex art. 180, comma 3, l. fall. e che, viceversa, è soggetto a reclamo a norma dell’art. 183 l. fall. – ferma in ogni caso la sua provvisoria esecutività – in caso di proposizione di una o più opposizioni all’omologazione. Poiché, peraltro, l’art. 183, comma 2, l. fall., si premura di precisare che unitamente al reclamo avverso il decreto è altresì impugnabile la eventuale sentenza di fallimento emessa contestualmente al decreto di rigetto, il prescritto regime di reclamabilità del provvedimento del tribunale emesso in sede di omologazione trova applicazione ad ogni decreto che rifiuti l’omologazione della proposta approvata e, cioè, anche in ipotesi di assenza di opposizioni. L’espressa precisazione della provvisoria esecutività del decreto di omologazione emesso in presenza di opposizioni vale anche a chiarire che gli effetti del concordato si producono già dal momento della pubblicazione del decreto, benché il provvedimento camerale non sia passato in giudicato. Gli effetti del concordato omologato. Il legislatore, per disposizione espressa dell’art. 184 l. fall., si è limitato a stabilire l’obbligatorietà del concordato omologato per tutti i creditori anteriori alla pubblicazione nel registro delle imprese del ricorso con il quale si presenta la domanda di concordato. In passato era previsto semplicemente che l’obbligatorietà per i creditori risalisse al decreto di apertura della procedura. La soggezione al concordato è determinata dal dato temporale relativo all’anteriorità del credito rispetto alla pubblicazione nel registro delle imprese del ricorso. I creditori in questo modo non possono pretendere dal debitore più di quanto è stato offerto con la proposta. Costoro, abbiano o meno preso parte al procedimento ed a prescindere dal voto espresso, hanno diritto ad essere soddisfatti unicamente nella percentuale concordataria. Il decreto di omologazione deve rispecchiare in modo diretto e fedele la proposta del debitore. In conclusione, nell’ipotesi in cui nessuno dei soggetti astrattamente legittimati proponga, in concreto, opposizione all’omologazione, il tribunale, secondo quanto stabilito dal terzo comma dell’art. 180, l. fall., deve limitarsi a verificare la regolarità della procedura e l’esito della votazione, essendogli preclusa ogni indagine motu proprio in ordine alla fattibilità del piano dopodiché, in caso di esito positivo della verifica, esso è tenuto ad omologare il concordato ed il relativo decreto non è soggetto a gravame. E’ però altrettanto necessario – come viene ribadito dall’odierno decisum - che il decreto di omologazione, per quanto pronunciato senza più opposizioni pendenti e dunque non anche più su una opposizione”, si estrinsechi in modo diretto e fedele esattamente sulla proposta del debitore, per come da questi aggiornata e successivamente votata. Sicché, nella omologazione assunta con il decreto di cui al comma 3 dell’art. 180 l. fall., l’oggetto non può che essere quel concordato proposta, piano , così come pervenuto dalla domanda del debitore ai citati minori poteri valutativi del tribunale. Nella specie, invero, le clausole aggiuntive fissate d’imperio dal Tribunale meneghino si estrinsecano in addizioni del tutto riconfigurative del progetto di concordato, e non integrano, invece, mere formule organizzative per un più ordinato svolgimento attuativo del concordato.

Corte di Cassazione, sez. I Civile, sentenza 7 febbraio – 3 aprile 2017, n. 8632 Presidente Didone – Relatore Ferro Fatti di causa 1. Azienda Agricola Le Sorgenti s.r.l. Azienda agricola ed Edilfonte Costruzioni s.p.a. in liquidazione Edilfonte impugnano il decreto App. Milano 23.1.2013, n. 312/2013 in R.G. 780/2012 e il decreto Trib. Milano 20.7.2012, n. 8920/2012 in R.G. 28980/2011, con il primo dei quali era stato dichiarato inammissibile il proprio reclamo avverso il secondo provvedimento citato, che a sua volta aveva omologato il concordato preventivo proposto dalla società Edilfonte Costruzioni s.p.a. in liquidazione. 2. Rilevò la corte territoriale che il primo giudice aveva omologato detto concordato con una variante rispetto alla formulazione originaria, in punto di soddisfacimento integrale dei crediti IVA e delle ritenute d’acconto, così stabilendo il termine di 30 giorni dalla comunicazione dell’omologazione stessa perché la società Azienda Agricola assolvesse all’impegno a versare la somma di Euro 330.000 e parimenti disponendo che, in difetto di soluzione nei 60 giorni dalla pubblicazione del decreto, fosse il liquidatore giudiziale a dover agire verso la debitrice principale, altresì escutendo le fidejussioni rilasciate dai soci, così procedendo al recupero del credito. Le due sopramenzionate società avevano impugnato la decisione del primo giudice invocandone l’erroneità per quattro errori ivi ravvisati l’eccessività della obbligazione posta a carico di Azienda agricola, che si era impegnata per la minor somma di 302.694 Euro il riconoscimento ai creditori in classe terza del 25% del soddisfacimento, contro la proposta che lo aveva fissato al 20% la fissazione tout court del termine di 30 giorni dato ad Azienda agricola, omettendo il riferimento all’acquisto del credito cui la proposta era condizionata l’omessa considerazione degli sgravi fiscali, e dunque del minor credito di Agenzia delle Entrate, con conseguente riduzione della somma d’impegno in capo ad Azienda agricola. 3. Ritenne la corte d’appello che il reclamo fosse inammissibile, così accogliendo l’eccezione preliminare della Agenzia delle Entrate, non avendo alcun creditore svolto opposizione avverso l’omologazione del concordato e prevedendo l’articolo 183 l.f. un’impugnativa contro il solo decreto di non omologazione quanto ad eventuali errori materiali o di calcolo , la pronuncia ne aggiunse la possibile correzione, su istanza delle interessate , da parte dello stesso organo giudiziario che aveva proceduto all’omologazione. 4. Il ricorso congiunto di Edilfonte e Azienda agricola è su due motivi, ai quali resistono con controricorso Agenzia delle Entrate ed Equitalia Nord s.p.a Ragioni della decisione 1. Con il primo motivo viene dedotta la violazione degli artt. 180 e 183 l.f., avendo erroneamente la corte escluso l’ammissibilità del reclamo avverso il decreto di omologazione che invece era stato opposto da Agenzia delle Entrate ed Equitalia, che poi vi avevano rinunciato prima della decisione, dopo che in virtù del loro atto era stata attuata un’istruttoria. 2. Con il secondo motivo si censura la violazione degli artt. 180 l. f. e 112 c.p.c., in relazione all’articolo 360 co. 1 nn. 3 e 4 c.p.c., avendo il decreto del tribunale omologato una proposta concordataria modificandola e dunque ciò giustificando l’impugnabilità, stante il relativo contenuto decisorio, posto che l’impegno di Azienda agricola era per somma inferiore, subordinato all’acquisto di un credito di Edilfonte e condizionato nell’ammontare - nel frattempo diminuito dell’effettivo carico fiscale la percentuale attribuita ai creditori di classe terza tra cui Erario ed enti previdenziali era del 20 e non del 25% la dazione della somma da parte di Azienda agricola era sottoposta alla condizione dell’acquisto di un credito di Edilfonte. 3. La trattazione dei motivi va attuata congiuntamente, stante l’indubbia connessione, conducendo essa al loro accoglimento avuto riguardo all’impugnativa avverso il decreto della corte d’appello, mentre è inammissibile - in questa sede - il ricorso svolto contro il decreto del tribunale. Osserva in primo luogo il Collegio che appare pacifico, anche nella ricostruzione del fatto processuale ad opera delle parti, che a nel corso del giudizio di omologazione avanti al Tribunale di Milano vi era stata opposizione di Agenzia delle Entrate e di Equitalia Nord s.p.a., poi rinunciata prima della decisione b lo stesso tribunale omologò una proposta di concordato preventivo, strutturato mediante pagamento dei creditori suddivisi in classi ed aggiunta di impegno di terzo, sovrapponendo - già in quella sede - clausole adempitive di natura sostanziale per entità del debito, tempi di pagamento , così introducendo nuovi obblighi a carico dei proponenti. La corte d’appello ha escluso la reclamabilità di quel decreto perché le opposizioni, in quanto rinunciate, non le risultavano più ai sensi dell’articolo 180 co. 3 l.f., divenendo pertanto il decreto del primo giudice non soggetto a gravame . Contestualmente essa ha ipotizzato di erroneità materiale o di calcolo le citate aggiunte, ma da correggersi da parte del tribunale medesimo. 4. L’articolo 183 co. 1 l.f. afferma una generale reclamabilità avanti alla corte d’appello del decreto del tribunale sull’omologazione del concordato preventivo, dovendosi intendere la preclusione di cui all’articolo 180 co. 3 l.f. di stretta interpretazione, posto che, nell’escludere il gravame, ne circoscrive il presupposto alla mancata proposizione di opposizioni, per come essa si traduce in una concentrazione del controllo giudiziale sulla proposta, circoscritto alla verifica della regolarità della procedura e all’esito della votazione. Se nessuna questione, nella vicenda, si pone quanto all’esito del voto, il dubbio che sia stata integrata pienamente la fattispecie in esame sovviene per due circostanze l’iniziale opposizione dei creditori e il contenuto di merito del decreto omologatorio. Sul primo punto, effettivamente la venuta meno delle opposizioni - perché rinunciate - delimita l’esito decisorio del giudizio, ancorché nel frattempo la contestazione introdotta possa avere, come accaduto nella vicenda, originato acquisizioni istruttorie esplicitamente previste dal co. 4 articolo cit Ma in ogni caso, il tribunale non potrebbe più pronunciare su quei vizi della proposta che attengano ad uno specifico interesse veicolato dalle opposizioni, aggiungendosi cioè alla ordinaria verifica - da compiersi invece e comunque d’ufficio - sulla permanenza delle condizioni di ammissibilità del concordato Cass. 2227/2017 . Né a maggior ragione il tribunale potrebbe condurre il cram down ove introdotto da un creditore dissenziente di classe dissenziente o qualificato secondo il regime ratione temporis vigente , ma poi desistente. È però altrettanto necessario che il decreto di omologazione, per quanto pronunciato senza più opposizioni pendenti e dunque non anche più su una opposizione , si estrinsechi in modo diretto e fedele esattamente sulla proposta del debitore, per come da questi aggiornata e successivamente votata secondo un vincolo già individuato in Cass. 4068/1985 . Nella omologazione assunta con il decreto di cui al co. 3 dell’articolo 180 l.f. l’oggetto dunque non può che essere quel concordato proposta, piano , così come pervenuto dalla domanda del debitore ai citati minori poteri valutativi del tribunale. Per questa ragione, un decreto di omologazione che invece, come avvenuto, innovi nel proprio oggetto esattamente la proposta e dunque integrando altresì una violazione del corrispondente principio della domanda ex articolo 112 c.p.c., non appare in grado di integrare appieno la fattispecie di limitata impugnabilità disegnata dal legislatore e manifestamente circoscritta a casi di assenza di conflitto, non solo per difetto di opposizioni di terzi, ma ovviamente ed ancor prima per mancanza di dubbi circa la corrispondenza fra il progetto di ristrutturazione del passivo proposto dal debitore e quello che, omologato dal tribunale, costituirà titolo per il proponente ed altresì i creditori ex articolo 184 l.f 5. In questo senso, la fattispecie in esame supera altra vicenda, diversamente affrontata in - Cass. 2689/1994, nella quale la Corte disconobbe il carattere decisorio di atti assunti dal giudice dopo la omologazione del concordato e dunque integranti altrettanti atti ordinatori e gestori della fase meramente esecutiva che segue l’omologazione del concordato preventivo , negandone, con la decisorietà, la possibile ricorribilità in cassazione. E parimenti il Collegio ritiene di poter evolvere anche quanto più di recente statuito con riguardo al regime impugnatorio, secondo l’indirizzo per cui il reclamo alla corte d’appello può proporsi allorché l’omologazione sia respinta, ovvero sia accolta nonostante la presenza di opposizioni, mentre, se nessun creditore abbia proposto opposizione . è ammissibile il ricorso immediato per cassazione ai sensi dell’articolo 111, settimo comma, Cost., trattandosi di decreto dotato dei caratteri della decisorietà e della definitività, in quanto obbligatorio per i creditori rispetto ai quali determina una riduzione delle rispettive posizioni creditorie Cass.1237/2013 . Invero, nella controversia in esame, l’innovazione sui termini adempitivi della proposta è stata assunta già con il decreto di omologazione e non rinviata ad atti successivi. Dall’altro lato, e diversamente altresì da quanto presupposto nel secondo precedente citato, nel corso del giudizio di omologazione erano state introdotte opposizioni poi rinunciate , ma il decreto di omologazione aveva espresso già di per sé un contenuto che parte debitrice assumeva sostanzialmente diverso rispetto all’oggetto della sua proposta, sottoposta ad omologazione, dunque - semmai e all’evidenza ponendo in luce non tanto l’interesse dei creditori a dolersene, bensì al contrario quello del solo debitore a disconoscere, sin da subito, la portata obbligante dell’omologazione medesima, per deviazione diretta della pronuncia dalla tipologia normativa del decreto di cui all’articolo 180 l.f 6. Tra le due astratte soluzioni, prevedere che un decreto di omologazione giudiziale di una proposta diversa da quella depositata e modificata dal debitore, nonché votata dai creditori, abbia nel solo ricorso straordinario per cassazione ex articolo 111 Cost. il mezzo giudiziale di controllo ovvero conservi un’impugnazione ancora di merito, destinata a conformare, su quel piano, le definitive obbligazioni oggetto della proposta, è preferibile la seconda soluzione - si aggiunge - anche per ragioni di economia processuale. Infatti, proprio la corte d’appello ha dato atto che gli interessati avrebbero dovuto seguire un iter ancora diverso, mediante un generico procedimento correttivo da esperire davanti al tribunale, per conseguire la rettifica di quegli errori, soluzione che, sulla scorta di Cass. 2689/1994, sarebbe stata acconcia in astratto al caso di modifiche posteriori all’omologazione. 7. Vale la pena allora dare atto, invertendo l’ordine di priorità delle questioni per come affrontate in decreto, che l’esame critico di quelle clausole aggiuntive fissate d’imperio dal Tribunale di Milano, già in sede di omologazione e nel decreto, può condurre ad un apprezzamento diverso, almeno in thesi, trattandosi di addizioni - per come prospettate - non solo in apparenza estranee alla proposta concordataria inclusiva degli obblighi del terzo ma del tutto riconfigurative dello stesso progetto di concordato, senza integrare mere formule organizzative per un più ordinato svolgimento attuativo del concordato. Ed è comunque ad un nuovo dibattito sulla loro dimensione e natura che le parti dovranno avere modo di confrontarsi, come invece erroneamente escluso dalla corte d’appello. Per questa ragione, come anticipato, in questa sede è inammissibile il ricorso avverso il decreto del primo giudice. Il ricorso va dunque accolto, nei limiti di cui in motivazione e cioè quanto al solo decreto della corte d’appello, con cassazione e rinvio alla Corte d’appello di Milano, anche per la liquidazione delle spese. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso avverso il decreto del Tribunale di Milano accoglie il ricorso con riguardo al decreto della corte d’appello, cassa e rinvia alla Corte d’appello di Milano, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese.