Concorrenza sleale compiuta dal terzo: necessario dimostrare il collegamento con l’imprenditore avvantaggiato

In tema di illecito concorrenziale, nel caso di condotta posta in essere da un soggetto terzo diverso dagli imprenditori concorrenti non è necessaria la dimostrazione della colpa nella commissione della condotta stessa. Al contrario, in simile ipotesi, affinché la commissione del fatto lesivo della concorrenza da parte del terzo abbia rilievo ex artt. 2598 c.c. e seguenti, è necessario dimostrare l’esistenza di una relazione di interessi tra l’autore dell’atto e l’imprenditore avvantaggiato, mentre non trova applicazione l’inversione dell’onere della prova previsto dall’art. 2600 c.c

Così ha deciso la Corte di Cassazione con sentenza n. 7476/17 depositata il 23 marzo. Il caso. La società Alfa s.r.l. agiva in giudizio nei confronti di Beta s.r.l. accusandola di concorrenza sleale ex art. 2598 n. 1 e n. 3 c.c. a causa di un’inserzione pubblicitaria nell’elenco telefonico. In tale inserzione Alfa era stata impropriamente denominata Alfa-Beta” e ciò avrebbe cagionato grave danno all’attività commerciale dell’attrice. Beta si costituiva protestando la propria estraneità alla vicenda e citando la società responsabile della pubblicazione sull’elenco telefonico. Il Tribunale respingeva la domanda attorea ritenendo la convenuta estranea ai fatti ed escludendo un nesso eziologico tra la pubblicazione e il calo del fatturato lamentato da Alfa a titolo di danno. La decisione veniva confermata anche dalla Corte d’appello. Alfa ricorreva allora in Cassazione. L’illecito concorrenziale. In tema di concorrenza sleale i principi cardine ben evidenziati dalla Corte territoriale nella sentenza impugnata e riepilogati nella decisione in commento sono la sussistenza di una condotta dolosa o colposa di un soggetto, un evento dannoso lamentato, il nesso di causa tra la menzionata condotta e il danno provocato, nonché la relazione concorrenziale tra l’agente e il danneggiato. Tutti questi elementi devono sussistere affinché si possa integrare un’ipotesi di concorrenza sleale e devono essere dimostrati dal soggetto che lamenta il danno salva l’inversione dell’onere delle prova ex art. 2600 c.c. su cui infra . Peraltro la differenza tra concorrenza lecita e sleale non è legata allo scopo perseguito, di solito identico cioè conquistare fette di mercato, bensì dalla natura dei mezzi adoperati. La concorrenza è sleale infatti quando vi sono condotte volte ad appropriarsi in modo illegittimo dello spazio di mercato o della clientela del concorrente concretizzandosi nella confusione dei segni prodotti, nella diffusione di notizie e apprezzamenti su prodotti e sull’attività del concorrente o in atti non conformi alla correttezza professionale Cass. n. 6887/1996 . Tuttavia la fattispecie in commento può essere definita complessa” perché interviene sulla scena un terzo rispetto a Alfa e Beta, cioè la società che ha curato l’inserzione pubblicitaria. In altri termini la condotta sleale” è stata posta in essere da un soggetto diverso dai due imprenditori in concorrenza. Anche in questo caso è possibile un’ipotesi rilevante ex art. 2598 c.c. a patto che il soggetto interposto” agente, pur non avendo i requisiti soggettivi cioè il rapporto concorrenziale , ha agito per conto o in collegamento con un concorrente del danneggiato. In simili circostanze il terzo va considerato responsabile in solido con l’imprenditore che si sia giovato della sua condotta Cass. n. 9117/2012 . Il collegamento tra il terzo e l’imprenditore può essere istituito direttamente allo scopo di compiere l’illecito, oppure può consistere in un rapporto in forza del quale il terzo è inserito stabilmente o occasionalmente nell’organizzazione economica o giuridica dell’imprenditore, oppure ancora può trattarsi di relazioni della natura più disparata che comunque vincolano o legittimano il terzo a porre in essere atti di concorrenza sleale a vantaggio dell’imprenditore Cass. n. 2634/1983 e Cass. n. 2098/1970 . Essenziale è che l’atto lesivo sia riconducibile alla volontà e all’interesse del soggetto avvantaggiato, mentre non rileva la condotta tenuta dal terzo nel proprio esclusivo e autonomo interesse. Secondo il ricorrente l’inserzione pubblicitaria doveva essere certamente considerata idonea a confondere la clientela provocando un vero e proprio sviamento non consentito. Appurato l’atto sleale, ai sensi dell’art. 2600 c.c., la colpa del soggetto danneggiante si considera presunta. Era quindi onere di Beta dimostrare che l’errore nella pubblicazione non era a lei imputabile, né a lei riferibile, ma la società non aveva dimostrato nulla sul punto. In merito ai rapporti tra la società che aveva curato l’inserzione e Beta, la ricorrente riteneva non necessario dimostrare l’esistenza di un vero e proprio pactum sceleris essendo sufficiente una relazione di interessi tra l’autore dell’atto e l’imprenditore avvantaggiato Cass. n. 13071/2003 . La ricorrente riteneva di aver adempiuto a tale onere probatorio nei gradi di merito. La Cassazione invece stronca” il ricorso di Alfa. In primo luogo gli Ermellini, ripercorrendo i principi sopra brevemente riepilogati, condividono la tesi della Corte d’Appello secondo la quale nessuna dimostrazione concreta del collegamento tra i due soggetti era stato fornita. La ricostruzione di Alfa in altre parole si basava solo su illazioni e presunzioni deboli e i Giudici di secondo grado avevano motivato in modo congruo le loro perplessità impedendo il sindacato di legittimità in argomento. Con riferimento invece all’inversione dell’onere della prova invocato da Alfa, gli Ermellini spiegano che la tesi è inammissibile poiché l’art. 2600 c.c. non trova applicazione nell’ipotesi in cui l’asserita condotta anticoncorrenziale è compiuta dal terzo cioè la società che aveva predisposto l’inserzione errata . Peraltro l’art. 2600 c.c. prevede la presunzione solo in ordine all’elemento psicologico, mentre non esime il soggetto che lamenta la concorrenza sleale dal dimostrare tutti gli altri elementi costituitivi relativamente agli atti di concorrenza, alla slealtà dei medesimi Cass. n. 2602/1976 e, in questo caso, al rapporto tra il terzo e Beta. La Cassazione quindi rigetta il ricorso di Alfa.

Corte di Cassazione, sez. I Civile, sentenza 18 gennaio – 23 marzo 2017, numero 7476 Presidente Ragonesi – Relatore Bisogni Fatto e diritto Rilevato che 1. Con citazione 28 gennaio 2004 Vallaggia Autogru s.r.l. ha proposto nei confronti di Agostinetto s.r.l. domanda di risarcimento danni da concorrenza sleale ex art. 2598 nnumero 1 e 3 c.c., a causa di una inserzione pubblicitaria, contenuta nell’edizione cartacea 2003 dell’elenco telefonico delle province di Novara e Vercelli, in cui la ditta Vallaggia era stata impropriamente denominata Vallaggia-Agostinetto. La società convenuta ha protestato la propria estraneità e chiamato in causa SEAT Pagine Gialle s.p.a. quale responsabile dell’erronea e ingannevole pubblicazione. La società chiamata in causa ha eccepito l’improponibilità della domanda di garanzia per essere intervenuto un accordo con la s.r.l. Agostinetto che prevedeva il risarcimento da parte di SEAT per ogni conseguenza derivante dalla pubblicazione. Ha contestato comunque la fondatezza della domanda risarcitoria sotto il profilo della mancanza di una prova in ordine alla sussistenza e all’ammontare del danno. 2. Il Tribunale di Novara, con sentenza dell’il aprile 2007, ha respinto la domanda ritenendo estranea la società convenuta a una qualsiasi azione lesiva nei confronti dell’attrice e rilevando la mancata prova di un nesso eziologico fra la pubblicazione e il lamentato decremento del fatturato. 3. La Corte di appello di Torino, con sentenza numero 234/2010, ha confermato la sentenza di primo grado. Nel motivare tale decisione la Corte distrettuale ha rilevato che la concorrenza sleale, al pari degli altri fatti illeciti, prevede una condotta, dolosa o colposa, un evento dannoso e il nesso di causalità ma richiede anche la cd. relazione concorrenziale fra soggetto attivo e danneggiato. Non è esclusa però la configurabilità dell’illecito concorrenziale quando l’atto lesivo venga compiuto da un soggetto interposto che pur non possedendo personalmente i requisiti soggettivi necessari agisca per conto o comunque in collegamento con un concorrente del danneggiato. Riportando questi principi alla fattispecie la Corte distrettuale ha affermato che né il contratto di commissione pubblicitaria né alcun altro elemento acquisito nel corso dell’istruttoria dimostra che la Agostinetto abbia richiesto di eseguire la commissione pubblicitaria in danno della concorrente Valloggia. E tale esecuzione errata e lesiva, per essere imputabile esclusivamente a SEAT, non può che risultare inidonea a concretizzare una condotta concorrenziale illecita a carico della società Agostinetto. 4. Ricorre per cassazione Valloggia Autogru s.r.l. affidandosi a quattro motivi di impugnazione. 5. Si difende con controricorso Agostinetto s.r.l. 6. Non svolge difese SEAT Pagine Gialle s.p.a Ritenuto che 7. Con il primo motivo di ricorso si deduce violazione dell’art. 2598 comma 1 numero 3 c.c., in relazione all’art. 360 numero 5 c.p.c., omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un fatto controverso e decisivo per il giudizio. La ricorrente rileva che non è stata valutata l’idoneità del lamentato atto di concorrenza sleale a creare confusione tra aziende e ad agevolare storno di clientela. Secondo la ricorrente la Corte di appello ha erroneamente ritenuto il dolo o la colpa come elementi costitutivi della fattispecie legale di cui all’art. 2598 c.c. e non ha tenuto conto della giurisprudenza di legittimità Cass. civ. 13071/2003 che afferma il principio per cui la concorrenza sleale deve ritenersi fattispecie tipicamente riconducibile ai soggetti del mercato in concorrenza, non configurabile, quindi, qualora non sussista il cosiddetto rapporto di concorrenzialità, non esclude la sussistenza di un atto di concorrenza sleale anche nel caso in cui un tale atto sia posto in essere da colui il quale si trovi con il soggetto avvantaggiato in una particolare relazione, in grado di far ritenere che l’attività sia stata oggettivamente svolta nell’interesse di quest’ultimo peraltro, a detto fine è insufficiente la mera circostanza del vantaggio arrecato all’imprenditore concorrente, ma neppure occorre che sia stato stipulato con questi un pactum sceleris, essendo invece sufficiente il dato oggettivo consistente nell’esistenza di una relazione di interessi tra autore dell’atto ed imprenditore avvantaggiato, in carenza del quale l’attività del primo può integrare un illecito ex art. 2043, cod. civ., non anche un atto di concorrenza sleale. 8. Con il secondo motivo di ricorso erroneamente numerato come terzo motivo si deduce violazione dell’art. 2600 c.c. in relazione all’art. 360 nnumero 3 e 5 c.p.c. Secondo la ricorrente era onere della società Agostinetto provare che l’errore in fase di trasmissione, ricezione ed attuazione dell’ordine di pubblicazione non fosse a essa imputabile perché a mente dell’art. 2600 c.c., comma 3, accertati gli atti di concorrenza sleale la colpa è presunta essendo l’illecito concorrenziale oggetto di criteri repressivi più rigorosi rispetto a quelli normalmente previsti per l’azione aquiliana. 9. Con il terzo motivo di ricorso erroneamente numerato come quarto motivo si deduce la violazione dell’art. 345 c.p.c. in relazione all’art. 360 comma 1 numero 5 c.p.c. omessa, insufficiente, contraddittoria motivazione su di un fatto decisivo. La ricorrente ritiene che la Corte di appello, avendo erroneamente interpretato e applicato gli artt. 2598 e 2600 c.c., ha altresì erroneamente escluso la rilevanza delle prove testimoniali e della CTU richieste dalla odierna ricorrente per provare l’esistenza di un nesso eziologico fra la condotta concorrenziale illecita e la produzione del danno nonché per quantificare l’entità del danno. 10. Con il quarto motivo di ricorso erroneamente indicato come quinto motivo si deduce la violazione dell’art. 91 c.p.c. in relazione all’art. 360 comma 1, nnumero 3 e 5 violazione di legge e omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su fatto controverso e decisivo. La ricorrente ritiene che la Corte di appello, trascurando dato per cui l’illecito concorrenziale deve essere valutato secondo criteri oggettivi ha costruito un giudizio di soccombenza del tutto erroneo. Ritenuto che 11. I quattro motivi di ricorso possono essere esaminati congiuntamente. 12. La Corte di appello ha correttamente ricostruito i principi basilari in tema di illecito concorrenziale e non ha affatto ritenuto necessaria la prova della colpa nella commissione della condotta anticoncorrenziale ma, trattandosi, nella specie, di condotta posta in essere esclusivamente da un terzo, ha richiamato quella stessa giurisprudenza secondo cui perché la commissione del fatto lesivo della concorrenza da parte di un terzo abbia rilievo è necessaria l’esistenza di una relazione di interessi tra l’autore dell’atto e l’imprenditore avvantaggiato. A differenza della ricorrente però la Corte di appello ha ritenuto mancante la prova di una tale relazione di interessi fra società Agostinetto e SEAT e per tale ragione ha respinto la domanda. La fondatezza nel merito di tale esclusione è una valutazione preclusa al sindacato di legittimità che può operare solo nei limiti del controllo di esaustività e logicità della motivazione che, nella specie, non risulta in discussione se si ha presente la ricostruzione dei fatti prospettata dalla ricorrente che si basa su mere presunzioni quanto meno opinabili e che non sono state ritenute dalla Corte di appello così convincenti da escludere l’ipotesi di un mero errore di fatto nella pubblicazione, addebitabile esclusivamente alla SEAT. Risultano inoltre inconferenti le censure relative alla mancata applicazione dell’art. 2600 c.c. quanto all’inversione dell’onere probatorio ivi prevista dato che l’operatività di tale norma resta esclusa nel caso di commissione della condotta anticoncorrenziale da parte del terzo e di mancata riferibilità della stessa all’imprenditore involontariamente beneficiato. La doglianza relativa alla mancata ammissione della prova testimoniale è inammissibile perché dedotta genericamente e senza alcun riferimento alle ragioni che hanno condotto la Corte di appello alla non ammissione. Ragioni che con evidenza consistono nell’aver escluso l’addebito della erronea e fuorviante pubblicazione alla società convenuta anche sotto il profilo della esistenza di una relazione di interessi con la società editrice responsabile della pubblicazione erronea. Infine la decisione sulle spese è conseguente all’esito della lite. 13. Il ricorso va pertanto respinto con condanna della ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Condanna la società ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione liquidate in complessivi 7.900 Euro di cui 200 Euro per spese, oltre accessori di legge e spese forfettarie.