Il decorso del periodo sospetto ancorato alla dichiarazione d’insolvenza

Nelle procedure concorsuali di liquidazione coatta amministrativa ed amministrazione straordinaria il decorso del periodo sospetto è ancorato alla dichiarazione di insolvenza della società. Diversamente l’esito delle azioni revocatorie, in una situazione di accertata insolvenza, sarebbe compromesso dal ritardo nell’emanazione di un provvedimento amministrativo.

Così si sono espresse le Sezioni Unite Civili della Corte di Cassazione con sentenza n. 5054/17 depositata il 28 febbraio. Il caso. La società Industriale s.p.a. in amministrazione straordinaria, dichiarata insolvente dal Tribunale di Brindisi nel 1995, conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Bologna, la società Sardelli s.r.l., poi incorporata dalla T.S.M. s.r.l., per sentir dichiarare inefficaci i pagamenti e le cessioni di credito a scopo solutorio eseguiti nel periodo sospetto. Quest’ultima costituitasi in giudizio eccepiva la prescrizione del credito e l’improponibilità della domanda ai sensi dell’art. 49 d.lgs. n. 270/1999, Nuova disciplina dell’amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza , per carenza di autorizzazione del programma di cessione dei complessi aziendali. Il Tribunale accoglieva la domanda di revoca della società attrice. La Corte d’appello rigettava il gravame proposto della T.S.M. s.r.l. e accoglieva la domanda incidentale dell’Industriale s.p.a. in amministrazione straordinaria volta ad ottenere anche la condanna alla restituzione delle somme pagate, poiché in ordine ai mezzi anomali di pagamento, tramite cessioni di credito, la creditrice non aveva dato prova della propria inscientia decoctionis. La T.S.M. s.r.l. ricorre per Cassazione. La legittimazione passiva in ordine alla domanda di ripetizione di una somma pagata nel periodo sospetto. Tra le doglianze sollevate dalla ricorrente vi è quella relativa alla ritenuta legittimazione passiva in ordine alla domanda di ripetizione di una somma pagata, nel periodo sospetto, non a sé o alla società incorporata, bensì all’imprenditore individuale, autore del conferimento dell’azienda. In merito a questa deduzione, la Corte affronta la questione dell’interpretazione dell’art. 2560 c.c. affermando che la chiara dizione Debiti relativi all’azienda ceduta e il tenore stesso della norma, non consentono di ritenere estensivamente inclusa nel trasferimento dell’azienda commerciale anche una situazione non di debito, bensì di soggezione ad una successiva azione revocatoria promossa dal fallimento del solvens . L’unico limite che incontra tale ambito applicativo è quello relativo alla carenza di un’effettiva alterità soggettiva delle parti titolari dell’azienda, come nelle ipotesi di trasformazione della forma giuridica del soggetto e di conferimento dell’azienda di un’impresa individuale in una società unipersonale . Il decorso del periodo sospetto è ancorato alla dichiarazione di insolvenza della società. La Suprema Corte afferma, poi, il principio di diritto secondo cui nelle procedure concorsuali di liquidazione coatta amministrativa ed amministrazione straordinaria il decorso del periodo sospetto è ancorato alla dichiarazione di insolvenza della società . Diversamente l’esito delle azioni revocatorie riuscirebbe compromesso dal ritardo nell’emanazione di un provvedimento amministrativo , in una situazione non più sospetta ma di accertata insolvenza. Tale assunto è in linea con il requisito della scientia decoctinis del creditore che deve correlarsi alla data in cui è stata accertata giudizialmente l’insolvenza. La conferma di ciò è collocata nel tenore dell’art. 49, comma 2, d.lgs. n. 270/1999 secondo cui I termini stabiliti dalle disposizioni indicati nel comma 1 si computano a decorrere dalla dichiarazione dello stato di insolvenza. Tale disposizione si applica anche in tutti i casi in cui alla dichiarazione dello stato di insolvenza segue la dichiarazione di fallimento . Pertanto la Corte, ritenendo il ricorso infondato, lo respinge e condanna alla rifusione delle spese di giudizio.

Corte di Cassazione, sez. Unite Civili, sentenza 22 novembre 2016 – 28 febbraio 2017, numero 5054 Presidente Rodorf – Relatore Bernabai Svolgimento del processo Con atto di citazione notificato il 24 settembre 2000 la Leucci Industriale s.p.a. in amministrazione straordinaria, dichiarata insolvente con sentenza 27 luglio 1995 del Tribunale di Brindisi, conveniva dinanzi al Tribunale di Bologna la S. s.r.l. - più tardi incorporata dalla Trattamenti Superficiali Metalli-T.S.M. s.r.l. - per sentir dichiarare inefficaci ex articolo 67, primo comma, numero 2, e secondo comma, della legge fallimentare pagamenti e cessioni di credito a scopo solutorio eseguiti nel periodo sospetto, per complessivi Euro 258.391,83. Costituitasi ritualmente, la S s.r.l. eccepiva, in via pregiudiziale, l’incompetenza territoriale e la carenza di legittimazione passiva, quale mera conferitaria dell’azienda dell’imprenditore individuale S.T. , in ordine ad un preteso debito eventualmente derivato da rapporti contrattuali da questo antecedentemente intrattenuti, non desumibile dalle scritture contabili, ex articolo 2560, secondo comma, cod. civile. Eccepiva altresì, in via gradata, la prescrizione del credito e l’improponibilità della domanda, ai sensi dell’articolo 49 del decreto legislativo 8 luglio 1999, numero 270 Nuova disciplina dell’amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza , in carenza di autorizzazione del programma di cessione dei complessi aziendali e nel merito chiedeva il rigetto per infondatezza della domanda. Dopo l’interruzione del processo, per intervenuta fusione per incorporazione della S. s.r.l. nella T.S.M. s.r.l. e la successiva riassunzione, veniva espletata prova per interrogatorio formale e testi. Con sentenza 10 settembre 2009, il Tribunale di Bologna accoglieva la domanda di revoca, con la conseguente condanna alla rifusione delle spese di lite. Il successivo gravame della T.S.M. s.r.l. era rigettato dalla Corte d’appello di Bologna, con sentenza 25 giugno 2014 mentre, veniva accolta l’impugnazione incidentale della Leucci Industriale s.p.a. in amministrazione straordinaria, volta ad ottenere anche la condanna alla restituzione delle somme pagate. La corte territoriale motivava - che l’imprenditore individuale S.T., originario accipiens dei pagamenti revocati, aveva conferito con atto pubblico 31 dicembre 1996 la propria azienda, in , con tutti i relativi rapporti attivi e passivi, nella S. s.r.l. - che andava affermata, quindi, la legittimazione passiva di quest’ultima, succeduta anche nel debito restitutorio derivante dall’azione revocatoria - che sussisteva la prova presuntiva che gli atti solutori fossero stati annotati nelle scritture contabili obbligatorie, a fronte di fatture regolarmente emesse - che, in ordine ai mezzi anomali di pagamento, tramite cessioni di credito, la creditrice non aveva offerto la prova della propria inscientia decoctionis mentre, per quanto riguardava i pagamenti eseguiti in contanti e mediante bonifici bancari, si doveva ritenere conosciuta dal S. ’appartenenza della società debitrice al cd. gruppo F. l , la cui insolvenza era stata resa nota dalla stampa, non solo locale e comunque emergeva, nei rapporti diretti con il creditore, da ritardi nei pagamenti di fatture di ammontare considerevole e dalla concessione di plurime proroghe dei termini di pagamento - che, in particolare, premessa l’irrilevanza della data di scadenza del debito della Leucci Industriale s.p.a., il relativo pagamento, seppur andasse riportato - come pretendeva la T.S.M. s.r.l. - alla data dell’addebito della valuta 31 agosto 1994 , anziché a quella dell’operazione bancaria 5 settembre 1994 , non esulava dal periodo sospetto annuale, decorrente, a ritroso, dalla dichiarazione giudiziale dello stato di insolvenza della Leucci industriale S.p.A. 27 luglio 1995 Avverso la sentenza, non notificata, la Trattamenti Superficiali Metalli s.r.l. proponeva ricorso per cassazione, articolato in tre motivi e notificato il 18 settembre 2014. Deduceva 1 la violazione degli articoli 1346, 1362-1366, 1371 e 2560, secondo comma, 2697, 2727 e 2729 cod. civile, e 41, primo comma, della Costituzione, nella ritenuta legittimazione passiva in ordine alla domanda di ripetizione di una somma pagata, nel periodo sospetto, non a sé o alla propria incorporata S. s.r.l., bensì all’imprenditore individuale S.T., autore del conferimento di azienda 2 la violazione degli articoli 2697, 2727, 2729 cod. civile, 115 e 116 cod. proc. civile, 67, primo comma, numero 2, e secondo comma legge fallimentare, nonché la carenza di motivazione nell’accertamento dell’elemento psicologico della fattispecie revocatoria 3 la violazione dell’articolo 1, ultimo comma, legge 95/1979 e degli articoli 67 e 203 legge fallimentare, ed inoltre il vizio di motivazione, per l’erronea collocazione temporale dei termini di decorrenza del cd. periodo sospetto. Resisteva, con controricorso, la Leucci industriale s.p.a. in amministrazione straordinaria. La causa, assegnata alla prima sezione civile, veniva rimessa dal collegio al Primo Presidente, ai fini dell’eventuale assegnazione alle sezioni unite, considerata la particolare importanza delle questioni di diritto sollevate e l’esigenza di prevenire un possibile contrasto giurisprudenziale, in ordine all’applicazione dell’articolo 2560 cod. civ. ai debiti restitutori da accoglimento di azione revocatoria fallimentare. Dopo il conforme provvedimento presidenziale, la causa passava in decisione all’udienza del 22 novembre 2016, sulle conclusioni in epigrafe riportate. Motivi della decisione Il thema decidendum consta di una questione di massima di particolare importanza, concernente l’interpretazione dell’articolo 2560 cod. civ. articolo 374, secondo comma, cod. proc. civ. cui fa seguito, nella motivazione della sentenza impugnata, un accertamento di fatto, in ordine all’oggetto del conferimento, sindacabile in questa sede entro i ristretti limiti di cui all’articolo 360, primo comma, numero 5 cod. proc. civile. Sotto il primo profilo, la premessa maggiore del ragionamento sillogistico seguito dalla corte territoriale è che la legittimazione passiva in tema di azione revocatoria fallimentare avente ad oggetto pagamenti eseguiti in favore di un imprenditore che abbia poi conferito la propria azienda in una società - ma il problema si porrebbe negli stessi termini in caso di cessione - vada riconosciuta alla stessa società conferitaria o cessionaria dell’azienda essendo sufficiente, ai fini dell’insorgere della responsabilità solidale prevista dalla norma, la conoscibilità, tramite i libri contabili obbligatori, del precedente rapporto contrattuale intrattenuto dal dante causa con un imprenditore, divenuto poi insolvente alla data del pagamento pur se il concreto debito restitutorio maturi solo all’esito dell’accoglimento della domanda di revoca, in epoca successiva al trasferimento aziendale Cass., sez.1, 28 luglio 2010, numero 17668 . Tale tesi interpretativa non può essere seguita. Essa, infatti, dilata a dismisura l’ambito di applicazione dell’articolo 2560, secondo comma, cod. civ., includendo nella previsione di solidarietà obbligazioni non ancora venute alla luce, sulla sola base di un documentato fatto genetico mediato e dunque, un mero rischio di sopravvenienza passiva, anziché un debito già maturato ed annotato nei libri contabili, come testualmente previsto dalla norma. In contrario, si deve ricondurre la responsabilità dell’avente causa nell’alveo dell’evidenza diretta, risultante dai libri contabili obbligatori dell’impresa, a tutela del suo legittimo affidamento, essenziale per il corretto svolgimento della circolazione di beni di particolare rilievo commerciale. La chiara dizione della rubrica Debiti relativi all’azienda ceduta e del testo dell’articolo 2560 cod. civile non consente, infatti, di ritenere estensivamente inclusa nel trasferimento dell’azienda commerciale anche una situazione non già di debito, bensì di soggezione ad una successiva azione revocatoria promossa dal curatore del fallimento del solvens. A questi rilievi - che valorizzano non solo il dato letterale della norma parametro ermeneutico prioritario e poziore articolo 12 disposizioni sulla legge in generale , ma pure la ratio protettiva summenzionata - piuttosto che ad implicazioni legate alla natura costitutiva dell’azione, va ricondotto il principio di diritto testé enunciato. La natura costitutiva e non dichiarativa dell’azione revocatoria - lungamente dibattuta in giurisprudenza e dottrina ed affermatasi infine nella giurisprudenza di legittimità Cass. sez.1, 21 marzo 2013 numero 7182 Cass., sez.1 30 luglio 2012 numero 13560, sulla scia di Cass. sez. unite, 15 giugno 2000 numero 437 , soprattutto in considerazione della sua irriducibilità all’illecito aquiliano il che non eccettua, peraltro, il carattere antidoveroso del comportamento dell’accipiens rivelato, già prima facie, dal requisito psicologico del consilium fraudis, o scientia fraudis - non escluderebbe, infatti, di per sé sola, la possibile retroattività ex tunc degli effetti normale, anzi, in talune azioni costitutive tipiche, quali quelle di risoluzione articolo 1458 cod. civ. o di annullamento di un contratto Cass., sez.2, 11 febbraio 1998 numero 1395 . La ricostruzione ermeneutica così delineata dell’ambito applicativo dell’articolo 2560, cpv., cod. civ. incontra un limite - del resto, evidente - solo nella carenza di un’effettiva alterità soggettiva delle parti titolari dell’azienda come nell’ipotesi di trasformazione, anche eterogenea, della forma giuridica del soggetto artt. 2498 e segg. cod. civ. - stante la continuità dei rapporti giuridici pendenti - ed in quella di conferimento dell’azienda di un’impresa individuale in una società unipersonale che non costituisce una trasformazione in senso tecnico in cui, pure, è ravvisabile una perdurante identità soggettiva - sostanziale, se non formale - significativa di una conoscenza diretta dei rapporti giuridici in fieri, estranea alla ratio protettiva del successore a titolo particolare nell’azienda, sottesa all’articolo 2560 cod. civile. Così corretto il principio di diritto enunciato dalla Corte d’appello di Bologna, si osserva però che ad esso ha fatto seguito, nella sentenza impugnata, l’accertamento di fatto, congruamente motivato, e come tale sottratto a riesame nel merito, che con la dichiarazione resa nel corso dell’assemblea straordinaria della S. l l l s.r.l. e raccolta nel verbale steso a ministero del notaio I.V., in data 31 dicembre 1996, l’imprenditore S.T. che aveva ricevuto i pagamenti, in parte con mezzi anomali, oggetto dell’azione revocatoria svolta in seguito dalla Leucci Industriale s.p.a. in amministrazione straordinaria aveva inteso conferire nel capitale della predetta società la totalità dei rapporti attivi e passivi rientranti nell’universitas juris aziendale considerata nella complessità dei beni che della stessa fanno parte, materiali ed immateriali, nessuno escluso o eccettuato e cioè, anche i debiti futuri, derivanti dall’esercizio dell’azione revocatoria di pagamenti risultanti dalla contabilità aziendale. A tal fine, la corte territoriale ha valorizzato espressioni testuali dell’atto pubblico, senza incorrere in violazioni di norme sull’interpretazione dei contratti artt. 1362 e segg. cod. civ. . La diversa ricostruzione ermeneutica operata dalla ricorrente si risolve, dunque, in un sindacato di merito, che non può trovare ingresso in questa sede. Eguale, ed ancor più evidente, ragione di inammissibilità si ravvisa nel secondo motivo nel quale, richiamando perfino deposizioni testimoniali sottoposte ad una lettura diretta di questa Corte, si riafferma la tesi della inscientia decoctionis del S. alla data dei pagamenti ricevuti dalla Leucci Industriale s.p.a., facente parte del gruppo insolvente F. l . Il terzo motivo ripropone, con argomentazioni promiscue, la questione dell’anteriorità dell’atto solutorio, oggetto di revoca, al periodo sospetto sotto il duplice profilo che la sua data andrebbe identificata con quella di scadenza del debito 31 agosto 1994 , piuttosto che con quella dell’operazione bancaria di pagamento 5 settembre 1994 , e che il dies a quo del computo a ritroso decorrerebbe dal decreto di ammissione alla procedura concorsuale, e non dalla precedente sentenza dichiarativa dell’insolvenza. La duplice censura è inammissibile. La prima, per irrilevanza dal momento che la corte felsinea ha statuito che, anche a voler considerare corretta la data del 31 Agosto 1994, prospettata dalla T.M.S. s.r.l., egualmente l’operazione sarebbe rientrata nel periodo sospetto annuale decorrente dalla sentenza 27 luglio 1995 del Tribunale di Brindisi, dichiarativa dello stato di insolvenza della Leucci Industriale s.p.a. identificata dal Tribunale di Bologna come termine iniziale del relativo decorso retrospettivo, con statuizione non impugnata in parte qua cfr. sent. Corte d’appello di Bologna, pag. 9 . È pertanto preclusa, ob rem judicatam, la seconda doglianza con cui si contesta tale ultima statuizione in punto di diritto, assumendo che il dies a quo andrebbe ricondotto, piuttosto, alla data di apertura della procedura concorsuale d.m. 5 settembre 1995 . È appena il caso di aggiungere, peraltro, che la tesi difensiva appare anche infondata, alla luce della giurisprudenza consolidata di questa Corte, che nelle procedure concorsuali di liquidazione coatta amministrativa ed amministrazione straordinaria ancora il decorso del periodo sospetto alla dichiarazione di insolvenza della società giacché, diversamente opinando, l’esito delle azioni revocatorie riuscirebbe compromesso dal ritardo nell’emanazione di un provvedimento amministrativo, in una situazione non più di sospetta, ma di già accertata insolvenza Cass., sez. 1, 19 gennaio 2016 numero 803 Cass., sez. 1, 9 aprile 2008 numero 9177 . Tale principio di diritto, appare in linea, del resto, con il requisito psicologico della scientia decoctionis del creditore, che non può non correlarsi, temporalmente, alla data in cui l’insolvenza è giudizialmente accertata e trova ulteriore conferma sistematica nel tenore dell’articolo 49 Azioni revocatorie del d.lgs. 8 luglio 1999, numero 270 Nuova disciplina dell’amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, a norma dell’articolo 1 della l. 30 luglio 1998, numero 274 - prodi bis , che, al secondo comma, recita I termini stabiliti dalle disposizioni indicate nel comma 1 e cioè, per l’esercizio delle azioni per la dichiarazione di inefficacia e la revoca degli atti pregiudizievoli ai creditori previste dalle disposizioni della sezione III del capo III del titolo II della legge fallimentare si computano a decorrere dalla dichiarazione dello stato di insolvenza. Tale disposizione si applica anche in tutti i casi in cui alla dichiarazione dello stato di insolvenza segua la dichiarazione di fallimento . Cosa diversa, poi, è che le azioni revocatorie degli atti compiuti in frode dei creditori divengano esperibili, in concreto, solo con la nomina del commissario liquidatore, cui compete il loro esercizio articolo 203, secondo comma, l. fall. . Il ricorso è dunque infondato e va respinto con la conseguente condanna alla rifusione delle spese di giudizio, liquidate come in dispositivo, sulla base del valore della causa e del numero e complessità delle questioni svolte. P.Q.M. - Rigetta il ricorso - Condanna la ricorrente alla rifusione delle spese di giudizio, liquidate in complessivi Euro 6.200,00, di cui Euro 6.000,00 per compenso, oltre le spese forfettarie e gli accessori di legge - Si dà atto della sussistenza dei presupposti di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, numero 115 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia - T.U. spese di giustizia , articolo 13 Importi , comma 1 quater, introdotto dall’articolo 1, comma 17, l. 24 dicembre 2012, numero 228 Legge di stabilità 2013 .