La proposizione di insinuazioni tardive impedisce la chiusura del fallimento?

Il decisum in commento offre lo spunto per esaminare le ipotesi di chiusura del fallimento di cui all’art. 118, comma 1, nn. 1 e 2, l. fall

Nello specifico si tratta di stabilire se la mancata presentazione di domande tempestive determini, o meno, la chiusura della procedura di fallimento. E, i giudici della Prima Sezione Civile di piazza Cavour, con la sentenza numero 4021 deposita il 15 febbraio 2017, precisano che l’art. 118, comma 1, numero 1, non pone un termine di preclusione per eventuali domande tardive e cioè, come se, in assenza di ammissione di alcun credito in sede di verifica dello stato passivo, automaticamente non fosse più consentito ai creditori di insinuarsi onde, al termine anzidetto dovesse riconoscersi, dunque, natura decadenziale. In realtà, essa configura una fattispecie di normale inutilità della pendenza della procedura, in carenza di domande ma non esclude affatto la possibilità della prosecuzione, ove queste siano comunque presentate prima del decreto di chiusura purché non sussistano, beninteso, altre condizioni per la cessazione della procedura concorsuale, contestualmente previste dalla norma quale, ad esempio l’impossibilità di soddisfare, neppure in parte, i creditori concorsuali e le spese di procedura. Il che non significa, come ovvio, che il curatore possa indugiare in attesa del deposito di eventuali domande tardive, più o meno prevedibili quanto, piuttosto, che le domande stesse, una volta presentate, non debbano intendersi, ipso jure , precluse, se destinate ad un’utile collocazione. Il fatto. Sul ricorso dell’Immobiliare Alfa s.r.l., il Tribunale di Treviso, con sentenza del 22 luglio 2011, dichiarava il fallimento della Beta s.r.l. in liquidazione, concedendo termine di trenta giorni prima dell’adunanza, ai creditori ed ai terzi che avanzassero diritti, per la presentazione delle relative domande. Entro il suddetto termine presentavano istanza di insinuazione al passivo quattro creditori, tre dei quali venivano, invero, soddisfatti prima dell’udienza di verifica dello stato passivo e rinunciavano quindi alle relative domande, mentre il quarto, Gamma s.p.a., depositava a sua volta atto di rinunzia entro il termine concesso dal giudice delegato. La Beta s.r.l. in liquidazione depositava quindi istanza per la chiusura del fallimento, ai sensi dell’art. 118 l. fall., ma pochi giorni dopo il fallimento Immobiliare Alfa s.r.l., nel frattempo intervenuto, depositava istanza di insinuazione tardiva di un credito di euro 371.964,50. E, con decreto il giudice trevigiano rigettava l’istanza di chiusura, ritenendo ostativa la predetta domanda tardiva. In seguito, però, in accoglimento del successivo reclamo, la Corte d’appello di Venezia disponeva la chiusura del fallimento, con sospensione della liquidazione e della distribuzione dell’attivo. In particolare, la Corte territoriale della Serenissima specificava che tutti i crediti tempestivi erano stati soddisfatti e sussistevano quindi le condizioni di cui all’art. 118, comma 1, numero 1, l. fall., dovendosi equiparare alla mancanza di domande la desistenza da quelle depositate e, che, in ogni caso, sussistevano anche le condizioni di cui all’art. 118, primo comma, numero 2, l. fall., in quanto tutti i crediti tempestivi erano stati soddisfatti, così come le spese in prededuzione, e non sussisteva alcuna discrezionalità nel decidere l’immediata chiusura del fallimento, stante la chiara dizione della norma. Avverso quest’ultima decisione proponevano distinti ricorsi il fallimento Beta s.rl., in un unico motivo, nonché il fallimento Immobiliare Alfa s.r.l. in tre motivi. In particolare, entrambi i ricorrenti deducevano la violazione dell’art. 118, primo comma, nnumero 1 e 2, l. fall., che veniva accolta dalla Suprema Corte. Difatti, gli Ermellini, chiariscono che nella pronuncia impugnata sono state trattate promiscuamente le ipotesi di chiusura di cui al numero 1 se nel termine stabilito dalla sentenza dichiarativa di fallimento non sono state proposte domande di ammissione al passivo ed al numero 2 quando, anche prima che sia compiuta la ripartizione finale dell’attivo, le ripartizioni ai creditori raggiungono l’intero ammontare dei crediti ammessi, o questi sono in altro modo estinti e sono pagati tutti i debiti e le spese da soddisfare in prededuzione . E, pertanto, il decreto della Corte d’appello di Venezia deve essere cassato senza rinvio. L’istituto della chiusura del fallimento. Essa è disciplinata dagli artt. 118, 119 e 120, l. fall. e va distinta, sia concettualmente che per gli effetti che ne derivano, dalla revoca, regolata ante riforma dall’art. 21 ed ora dall’art. 18, l. fall. la prima, difatti, presuppone che il fallimento sia stato legittimamente dichiarato e la procedura validamente instaurata e comporta la cessazione della stessa con effetti ex nunc la revoca, invece, implica l’accertamento che il fallimento è stato dichiarato illegittimamente, cioè in assenza dei presupposti di legge. La disciplina della chiusura del fallimento è stata rimodellata, come testé precisato, dagli artt. 118, 119 e 120 l. fall., senza discostarsi troppo dalla precedente normativa, introducendo però delle precisazioni frutto della passata esperienza, nonché dell’elaborazione dottrinale e giurisprudenziale. I casi di chiusura sono quattro, ed è rimasto inalterato quello previsto dal numero 3 dell’art. 118, l. fall., operante quando è compiuta la ripartizione finale dell’attivo. La novella, se ha eliminato l’iniziativa di ufficio per la dichiarazione di fallimento, non ha fatto altrettanto circa la possibilità di proseguire d’ufficio la procedura ove il tribunale ritenga non sussistenti i presupposti della chiusura, anche nell’inerzia delle parti private, e non ponendosi un problema di estinzione della procedura per inattività delle parti, come avviene per la esecuzione forzata individuale. La mancata proposizione di domande di ammissione al passivo nel termine stabilito nella sentenza dichiarativa di fallimento , ex art. 118, numero 1. Le domande che precludono la chiusura riguardano esclusivamente i crediti concorsuali, cioè anteriori all’apertura del concorso, mentre i crediti prededucibili, sorti dopo l’apertura del concorso, non dovrebbero impedire la chiusura per questo motivo. Invero, anche i creditori in prededuzione potrebbero presentare domanda nel termine stabilito nella sentenza dichiarativa di fallimento, nel caso in cui il credito sia sorto all’inizio della procedura, posto che, in certi casi, anch’essi hanno l’obbligo di insinuarsi al passivo. Tuttavia, in nessun caso il fallimento può restare aperto per i soli creditori che vantano ragioni prededucibili anteriori all’apertura del concorso, come quelli sorti durante una procedura concorsuale minore consecutiva, che non siano tempestivamente insinuati al passivo. Le domande tardive dei crediti. Le domande di ammissione al passivo di un credito, di restituzione o di rivendicazione di beni mobili e immobili, depositate in cancelleria oltre il termine di trenta giorni prima dell’udienza fissata per la verifica del passivo e non oltre dodici mesi dal deposito del decreto di esecutività dello stato passivo sono considerate tardive in caso di particolare complessità della procedura, il tribunale con la sentenza che dichiara il fallimento può prorogare quest’ultimo termine fino a diciotto mesi. Dunque, scaduti i termini per proporre domanda di ammissione allo stato passivo, è sempre possibile proporre domanda tardiva di insinuazione ma questa possibilità non si ha per tutta la durata della procedura fallimentare ma solo per un anno dal deposito del decreto di esecutività dello stato passivo. Invero, un credito per essere insinuato tardivamente deve essere necessariamente nuovo, ovvero differente da quanto fatto valere in sede ordinaria, sia nel petitum che nella causa petendi . Ciò perché l’insinuazione ordinaria assume il valore di giudicato interno”, sia per evitare che il ricorso all’insinuazione tardiva divenga facile strumento giuridico di elusione del rispetto dei termini imposti dalla legge per proporre opposizione allo stato passivo. Del resto, come precisano gli Ermellini nel decisum che qui ci occupa, appare ormai superata l’interpretazione che presupponeva la proponibilità incondizionata sine die, di domande di ammissione tardive fino a che non siano esaurite tutte le ripartizioni dell’attivo fallimentare, ai sensi dell’art. 101, l. fall. nel testo previgente ante novella. La possibilità di proporre insinuazioni tardive quando la procedura deve essere chiusa, ex art. 118, comma 1, numero 1, l. fall Controversa è la possibilità di proporre insinuazioni tardive nell’ipotesi in cui, non essendo state presentate domande di ammissione tempestiva, la procedura debba essere chiusa ai sensi dell’art. 118, primo comma, numero 1, l. fall. La previgente giurisprudenza di merito riteneva che la mancata presentazione di domande tempestive determinasse la chiusura del fallimento, a nulla rilevando eventuali insinuazioni tardive. Tuttavia, a seguito dell’intervento della Suprema Corte in rassegna, si deve ritenere infondata questa tesi. Difatti, gli Ermellini chiariscono che l’art. 118, primo comma, numero 1, l. fall., non pone un termine di preclusione per eventuali domande tardive e, pertanto, non gli si deve attribuire alcuna natura decadenziale. La predetta norma configura, invece, una fattispecie di normale inutilità della pendenza della procedura, in carenza di domande ma non esclude affatto la possibilità di prosecuzione, ove queste siano comunque presentate prima del decreto di chiusura e purché non sussistano altre condizioni per la cessazione della procedura concorsuale.

Corte di Cassazione, sez. I Civile, sentenza 9 novembre 2016 – 15 febbraio 2017, numero 4021 Presidente Nappi – Relatore Bernabai Svolgimento del processo Sul ricorso dell’ omissis S.r.l., il Tribunale di Treviso, con sentenza 22 luglio 2011, dichiarava il fallimento della omissis s.r.l. in liquidazione, concedendo termine di 3o giorni prima dell’adunanza, ai creditori ed ai terzi che avanzassero diritti, per la presentazione delle relative domande. Entro il suddetto termine presentavano istanza di insinuazione al passivo quattro creditori tre dei quali venivano, però, soddisfatti prima dell’udienza di verifica dello stato passivo e rinunziavano quindi alle domande, mentre il quarto, Equitalia Nord s.p.a., depositava a sua volta atto di rinunzia entro il termine concesso dal giudice delegato. L’ omissis s.r.l. in liquidazione depositava quindi istanza per la chiusura del fallimento, ex articolo 118 legge fallimentare, ma pochi giorni dopo il fallimento omissis s.r.l., nel frattempo intervenuto, depositava istanza di insinuazione tardiva di un credito di Euro 371.964,50. Con decreto 7 marzo 2012 il Tribunale di Treviso rigettava l’istanza di chiusura, ritenendo ostativa la predetta domanda tardiva. In accoglimento del successivo reclamo, la Corte d’appello di Venezia, con decreto 15 giugno 2012, disponeva la chiusura del fallimento, con sospensione della liquidazione e della distribuzione dell’attivo. Motivava - che tutti i crediti tempestivi erano stati soddisfatti e sussistevano quindi le condizioni di cui all’articolo 118, primo comma, numero i, legge fallimentare, dovendosi equiparare alla mancanza di domande la desistenza da quelle depositate - che, in ogni caso, sussistevano anche le condizioni di cui all’articolo 118, primo comma, numero 2, legge fallimentare, in quanto tutti i crediti tempestivi erano stati soddisfatti, così come le spese in prededuzione, e non sussisteva alcuna discrezionalità nel decidere, o no, l’immediata chiusura del fallimento, stante la chiara dizione della norma. Avverso il provvedimento, comunicato il 15 giugno 2012, proponevano distinti ricorsi il fallimento omissis s.r.l. in liquidazione, in unico motivo, ed il fallimento omissis S.r.l., in tre motivi rispettivamente notificati il 5 luglio 2012 ed il 12-3 luglio 2012. Resisteva con controricorso l’ omissis Srl in liquidazione. Il Fallimento omissis depositava memoria ex articolo 378 cod. proc. civile. All’udienza del 9 novembre 2016 il Procuratore generale e i difensori precisavano le rispettive conclusioni come da verbale, in epigrafe riportate. Motivi della decisione Con motivo sostanzialmente identico il fallimento omissis s.r.l. ed il fallimento s.r.l. deducono la violazione dell’articolo 118, primo comma, nnumero i e 2, legge fallimentare, e comunque la carenza di motivazione, nella ritenuta sussistenza dei presupposti per l’immediata chiusura del fallimento, nonostante la pendenza di una domanda tardiva di insinuazione da parte del fallimento s.r.l Il motivo è fondato. Nella sentenza sono trattate promiscuamente le ipotesi di chiusura di cui al numero 1 se nel termine stabilito dalla sentenza dichiarativa di fallimento non sono state proposte domande di ammissione al passivo ed al numero 2 quando, anche prima che sia compiuta la ripartizione finale dell’attivo, le ripartizioni ai creditori raggiungono l’intero ammontare dei crediti ammessi, o questi sono in altro modo estinti e sono pagati tutti i debiti e le spese da soddisfare in prededuzione . Sotto il primo profilo, la norma non pone, peraltro, un termine di preclusione per eventuali domande tardive e cioè, come se, in assenza di ammissione di alcun credito in sede di verifica dello stato passivo, automaticamente non fosse più consentito ai creditori di insinuarsi onde, al termine anzidetto dovesse riconoscersi, dunque, natura decadenziale. In realtà, essa configura una fattispecie di normale inutilità della pendenza della procedura, in carenza di domande ma non esclude affatto la possibilità della prosecuzione, ove queste siano comunque presentate prima del decreto di chiusura purché non sussistano, beninteso, altre condizioni per la cessazione della procedura concorsuale, contestualmente previste dalla norma quale, ad esempio l’impossibilità di soddisfare, neppure in parte, i creditori concorsuali e le spese di procedura ibidem, numero 4 . Il che non significa, come ovvio, che il curatore possa indugiare in attesa del deposito di eventuali domande tardive, più o meno prevedibili quanto, piuttosto, che le domande stesse, una volta presentate, non debbono intendersi, ipso jure, precluse, se destinate ad un’utile collocazione. Al riguardo, appaiono pertinenti i rilievi sulla diversità di disciplina vigente rispetto al testo originario soprattutto nella presente previsione di termini stringenti e modalità semplificate per l’ammissione dei crediti articolo 101 l. fall. , che rende non più attuale la ratio della esigenza di speditezza nello svolgimento dell’iter concorsuale, sottesa all’interpretazione dell’articolo 118 l. fall. fatta propria dalla corte territoriale, sulla scorta di precedenti arresti che presupponevano la probabilità incondizionata, sine die, di domande di ammissione tardive, fino a che non siano esaurite tutte le ripartizioni dell’attivo fallimentare articolo 101, l. fall., testo previgente . Tanto meno può invocarsi l’articolo 118, secondo comma, l. fall., che presuppone, comunque, che la procedura di ammissione dei crediti sia completata, allo stato cosicché il riparto riguardi tutti i creditori utilmente collocati, tempestivi e tardivi, secondo il rispettivo rango di graduazione e non certo solo i primi, ammessi in sede di verifica dello stato passivo articolo 96 legge fallimentare . Il decreto deve essere quindi cassato senza rinvio. L’obbiettiva incertezza della fattispecie, priva di precedenti specifici, nella vigenza del testo novellato della legge fallimentare, giustifica la compensazione delle spese di giudizio. P.Q.M. Cassa il decreto impugnato senza rinvio, con compensazione delle spese di giudizio.