Se è scritto sui giornali (o sui mezzi di stampa in generale), c’è indizio di scientia decoctionis

Al fine di ritenere provata la scientia decoctionis, i principi delle prove presuntive sarebbero violati se si escludesse, aprioristicamente, rilievo ai numerosi articoli di giornale e alle notizie riportate dalla stampa, relativi alla situazione di crisi finanziaria in cui verte un soggetto giuridico.

Così si è espressa la Corte di Cassazione con la sentenza n. 3299/17 depositata l’8 febbraio. Il caso. La Corte d’appello di Roma riformava la decisione di prime cure con cui si dichiaravano inefficaci alcuni pagamenti effettuati dalla Cirio Del Monte Italia spa nei confronti di una snc. Avverso questa sentenza ricorreva l’AS. Quest’ultima si duole della ratio decidendi posta a base del rigetto della sua domanda nella sentenza d’appello, secondo la quale sarebbe da escludere che la prova della grave e irreversibile crisi in cui verteva il Gruppo Cirio potesse ricavarsi dalla mera pubblicazione degli articoli di stampa . La stampa e la scientia decoctionis. La Corte di Cassazione, invece, ha affermato la piena idoneità del summenzionato elemento a costituire indizio da cui – assieme ad altri – poter trarre la prova della sussistenza della scientia decoctionis da parte dell’ accipiens , elencando, a tal riguardo, una serie di sentenze in tal senso ex plurimis la sentenza n. 4762/07 . Nonostante non esista un dovere di lettura della stampa , non può escludersi che buona parte della popolazione e quindi anche i dirigenti o i collaboratori delle società sia solita consultare la stampa e informarsi , anche per propria curiosità o utilità. Principi fondamentali delle prove desuntive. La decisione del giudice d’appello quindi, non è condivisibile, essendo in violazione dei principi relativi al fondamento delle prove presuntive. Non si può escludere in generale e senza deroga, una volta per tutte , la deduzione del fatto ignoto dal fatto noto , senza finire per entrare in contrasto con i principi della prova presuntiva. Per questi motivi, la Corte accoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile - 1, sentenza 19 settembre 2016 – 8 febbraio 2017, n. 3299 Presidente Ragonesi – Relatore Genovese Fatto e diritto Ritenuto che il consigliere designato ha depositato, in data 20 luglio 2015, la seguente proposta di definizione, ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ. Con sentenza in data 2 settembre 2015, la Corte d’Appello di Roma, ha accolto l’impugnazione proposta da Pack Sistem snc ora Pack Sistem sas contro la sentenza del Tribunale di quella stessa città, con la quale - a sua volta - era stata accolta la domanda di inefficacia, proposta da Cirio Del Monte Italia SpA in AS, ai sensi dell’art. 67 LF, in ordine ai pagamenti di alcune somme di denaro, nel gennaio 2013, con la conseguente condanna di quest’ultima al pagamento della somma introitata, oltre accessori e spese processuali. Di conseguenza, la Corte territoriale, ha riformato la decisione di prime cure che aveva dichiarato inefficaci quei pagamenti condannando la società resistente al pagamento di quelle somme, oltre accessori e spese ed ha posto a carico di Pack Sistem le spese del doppio grado. Avverso la sentenza della Corte d’Appello ha proposto ricorso Cirio Del Monte Italia SpA in AS, con atto notificato il 26 febbraio 2016, sulla base di un unico motivo, con cui denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 67, II co., LF, e 2729 c.c La società di persone ha resistito con controricorso. Il ricorso appare manifestamente fondato atteso che con le censure svolte l’AS ricorrente giustamente si duole della ratio decidendi posta a base della reiezione sostanziale della sua domanda e secondo cui sarebbe da escludere che, dalla mera pubblicazione degli articoli di stampa potesse ricavarsi la prova sia pure a livello indiziario di una precisa percezione, da parte della accipiens, della irreversibilità della crisi finanziaria in cui versava il Gruppo Cirio. Infatti, questa Corte, contrariamente a quanto affermato nella sentenza impugnata, ha affermato la piena idoneità di quell’elemento nella specie svalutato, una volta e per tutte, in astratto dal giudice a quo, sulla base dell’inesistenza di un dovere di lettura a costituire indizio da cui - assieme ad altri - poter trarre la prova della sussistenza della scientia decoctionis da parte dell’accipiens a Cass. Sez. 1, Sentenza n. 4762 del 2007 la circostanza che esso rivesta la qualità di istituto bancario non è di per sé determinante, neppure se correlata al parametro del tutto teorico del creditore avveduto, ma viene in considerazione solo in collegamenti con i sintomi d’insolvenza, quali notizie bilancio, protesti, procedure presenza di concreti conoscibili dello stato di stampa, risultanze di esecutive, etc. b Cass. Sez. 1, Sentenza n. 1719 del 2001 Nella specie la S.C., nell’enunciare il principio di cui in massima, ha respinto lo specifico motivo di ricorso, osservando che la sentenza impugnata aveva correttamente fondato la prova della scientia decoctionis , non sulla mera qualità professionale della banca, ma sulla esistenza di segni esteriori dello stato di insolvenza - notizie di stampa risultati del bilancio protesti - e sulla percezione di tali sintomi da parte di quel soggetto professionalmente qualificato c Cass. Sez. 1, Sentenza n. 699 del 1997 Nella specie, la sentenza confermata dalla S.C. aveva accolto l’azione revocatoria evidenziando le imponenti manifestazioni dell’insolvenza del debitore, quali le numerose procedure ingiunzionali, le notizie di stampa, il ritiro del credito bancario, la sospensione dei lavori da parte delle imprese subfornitrici . Infine, l’inesistenza di un dovere di lettura della stampa come posto a fondamento del ragionamento svolto dal giudice di merito non esclude che, in concreto, secondo l’id quod plerumque accidit, una notevole parte della popolazione ivi inclusa quella che dirige o collabora all’attività d’impresa sia solita consultare la stampa ed informarsi da quanto essa pubblica, anche per propria utilità, oltre che per curiosità. In conclusione, il ricorso è fondato e deve essere accolto. In conclusione, si deve disporre il giudizio camerale ai sensi degli artt. 380-bis e 375 n. 5 c.p.c. . Considerato che il Collegio condivide la proposta di definizione della controversia contenuta nella relazione sopra riportata , alla quale sono state mosse osservazioni critiche da parte della resistente che, tuttavia, tali rilievi non sono condivisibili in quanto, contrariamente a quanto affermato a p. 2 della memoria , la motivazione del giudice distrettuale propugna proprio quella censurata inidoneità in assoluto della prova fornita dagli articoli di stampa prodotti dalla procedura che, invero, la decisione impugnata non è condivisibile e viola i principi relativi al fondamento delle prove presuntive in quanto afferma in astratto ed in generale ossia non già con riferimento allo specifico caso concreto che a al fine della verifica della sussistenza del requisito soggettivo della scientia decoctionis non può attribuirsi specifico rilievo ai pur numerosi articoli di giornale che . riportavano notizie sulle difficoltà in cui si dibattevano le società del Gruppo p. 6 b le informazioni riportate dalla stampa non possono ritenersi di per sé rivelatrici di una sicura conoscenza del dissesto ivi c è da escludere che, dalla mera pubblicazione di questi ultimi potesse trarsi la prova sia pure a livello indiziario di una precisa percezione, da parte della accipiens, della irreversibilità della crisi finanziaria in cui versava il Gruppo ivi d l’accipiens era un normale operatore commerciale e non un operatore finanziario in grado di poter cogliere dalle informazioni diffuse dalla stampa una chiara percezione dello stato di dissesto delle imprese ivi che le prime tre affermazioni sono erronee perché escludono, in generale e senza nessuna deroga, la deduzione del fatto ignoto dal fatto noto che, viceversa, come espresso dalle massime elaborate da questa Corte e surriportate, conduce all’affermazione del suo contrario, e cioè che tale esclusione non può essere affermata in via generale e astratta, una volta per tutte, senza porsi in contrasto con i principi della prova presuntiva relativa alle diffuse notizie di stampa richiamati nella Relazione, sopra riportata che la quarta affermazione, infine, non ha pregio in quanto essa tende, ancora una volta in via generale ed astratta, a ricavare un’esclusine dell’efficacia della fonte di conoscenza e quindi dle suo valore probatorio con riferimento alla categoria dei non operatori finanziari , ossia anche di tutti gli operatori commerciali o dei risparmiatori ecc. Interessati alle notizie del mercato e delle imprese che, perciò, il ricorso, manifestamente fondato, deve essere accolto, con la cassazione del decreto impugnato e il rinvio della causa, anche per le spese di questa fase, alla Corte d’appello di Roma che, in diversa composizione, nel decidere nuovamente della vertenza si atterrà ai principi di diritto relativi alla prova presuntiva sopra richiamati. P.Q.M. La Corte, accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata, e rinvia la causa, anche per le spese di questa fase, alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione.