L’ordinanza di inammissibilità dell’appello è soggetta ad un termine breve di impugnazione?

La pronuncia in commento affronta il tema dell’impugnabilità dell’ordinanza, ex art. 348-bis c.p.c

Nello specifico, si tratta di stabilire se la comunicazione di cancelleria del deposito dell’ordinanza di inammissibilità dell’appello, ai sensi dell’art. 348- bis , c.p.c., sia, o meno, idonea a far decorrere il termine breve per l’impugnazione in cassazione della stessa. E, i giudici della Sesta Sezione Civile di piazza Cavour, con l’ordinanza n. 1349, depositata il 19 gennaio 2017, precisano che l’art. 348- ter , c.p.c., sebbene con riferimento all’impugnazione della sentenza di primo grado, prevede che l’esercizio del diritto di impugnazione avvenga in primo luogo nel termine di 60 giorni dalla comunicazione. Peraltro – chiariscono ulteriormente gli Ermellini – Cass. SS.UU. n. 1914/2016 ha ammesso una limitata impugnabilità dell’ordinanza di cui all’art. 348- bis c.p.c., ed è stato già affermato che quel termine riguarda anche l’eventuale impugnazione di detta ordinanza, Cass. n. 18827/2015 . Il caso. Tizio proponeva ricorso per cassazione contro il Fallimento Alfa s.r.l., Caia, Sempronia e Mevio, nonché avverso l’ordinanza del 1° ottobre 2014, con cui, ai sensi dell’art. 348- bis , c.p.c., la Corte di appello di Milano dichiarava inammissibile l’appello avanzato da Tizio stesso avverso la sentenza resa in primo grado dal Tribunale di Varese il 5 settembre 2013. Essendosi ravvisate le condizioni per la trattazione ai sensi dell’art. 380- bis c.p.c., applicabile al ricorso nel testo anteriore alle modifiche apportate dalla l. n. 197 del 2016, di conversione, con modificazioni, del d.l. n. 168/2016, era stata redatta relazione ai sensi di detta norma. Nella relazione de qua , in particolare, emergeva che il predetto ricorso, affidato a cinque motivi, poteva essere deciso in camera di consiglio in quanto appariva manifestamente inammissibile. Nello specifico, il ricorrente non aveva allegato se l’ordinanza ex art. 348- bis gli fosse, o meno, stata comunicata e quando. Tuttavia, a seguito di richiesta formulata dalla cancelleria della Suprema Corte a quella del giudice di appello di Milano, quest’ultima aveva precisato con un messaggio di posta elettronica che l’ordinanza era stata comunicata alle parti costituite ed in particolare al ricorrente il 1° ottobre 2014 e aveva trasmesso le attestazioni telematiche delle avvenute notificazioni. Ne segue che, essendo stata effettuata al ricorrente la comunicazione del deposito dell’ordinanza ai sensi dell’art. 348- bis c.p.c., il ricorso avrebbe dovuto notificarsi entro i sessanta giorni da detta comunicazione e, dunque, entro il 30 novembre 2014. Poiché quel giorno cadeva di domenica, il termine risultava prorogato al successivo lunedì primo dicembre 2014, e non l’otto dicembre, come avvenuto. Il ricorso è dunque dichiarato inammissibile e le spese del giudizio seguono la soccombenza. L’inammissibilità viene dichiarata quando Il nuovo art. 348- bis c.p.c., introdotto con il d.l. n. 83/2012, convertito in legge n. 134/2012, stabilisce che il giudice di appello procede alla valutazione dell’inammissibilità, che viene dichiarata quando l’impugnazione non ha una ragionevole probabilità di essere accolta l’inammissibilità è dichiarata con ordinanza e sono salvi tutti gli altri casi in cui la legge prevede la dichiarazione di inammissibilità da dichiarare con sentenza, per espressa previsione di legge. L’art. 348- bis c.p.c., poi, esclude, l’applicabilità del giudizio di inammissibilità a due casi a alle cause elencate all’art. 70 c.p.c., cioè in quelle in cui è previsto l’intervento del p.m., in particolare in tutte le cause relative allo status delle persone, ad esempio, separazione, divorzio, filiazione b nelle cause di appello nel procedimento sommario di cognizione di cui all’art. 702- quater c.p.c Il termine per l’impugnazione dell’ordinanza, ex art. 348-bis c.p.c Il ricorso per cassazione avverso la sentenza di primo grado che avviene in seguito a pronuncia di inammissibilità dell’appello resa ai sensi degli artt. 348- bis e 348- ter c.p.c. deve essere proposto nel termine breve di 60 giorni decorrenti dalla comunicazione dell’ordinanza medesima. Comunicazione che deve però contenere il testo integrale di suddetta ordinanza ovvero individuare con certezza il tipo di provvedimento, nella specie inammissibilità resa ai sensi dell’art. 348- bis , c.p.c., facendo in questo modo decorrere i termini suddetti. La comunicazione integrale dei provvedimenti del giudice tramite PEC. Nelle ipotesi in cui il giudice depositi un provvedimento su supporto cartaceo, è necessario che la cancelleria ne acquisisca copia informatica al fine di adempiere all’obbligo di cui all’art. 45, disp. att. c.p.c., così come modificato dall’art. 16, d.l. n. 179/2012. Difatti, solo l’integrale acquisizione di copia informatica del provvedimento del giudice laddove questo sia nativamente cartaceo consente l’invio del biglietto telematico di cancelleria contenente copia integrale del provvedimento, in modo da far decorrere i termini per l’impugnazione. A tal proposito, l’art. 45, lett. b , d.l. n. 90/2014, ha modificato la formulazione dell’art. 133, comma 2, c.p.c., introducendo l’obbligo di dare notizia alle parti del deposito della sentenza mediante biglietto contenente non più il solo dispositivo, ma il testo integrale della sentenza medesima, così armonizzando le due disposizioni in questione. In particolare, il cancelliere dà atto del deposito in calce alla sentenza e vi appone la data e la firma, ed entro cinque giorni, mediante biglietto di cancelleria contenente il testo integrale della sentenza, ne dà notizia alle parti che si sono costituite. La comunicazione di cancelleria non è idonea a far decorrere i termini per le impugnazioni di cui all’art. 325 c.p.c A seguito della predetta modifica una parte della dottrina si chiedeva se la comunicazione di cancelleria de qua, inviata tramite PEC, contenente la versione integrale della sentenza, fosse idonea, o meno, a far decorrere il termine breve per l’impugnazione della stessa, anche in considerazione del fatto che l’art. 16bis, d.l. n. 179/2012, consentiva di effettuare non solo comunicazioni ma anche notificazioni. E, sul punto, la legge n. 114/2014, di conversione del d.l. n. 90/2014, ha espressamente previsto che la comunicazione di cancelleria non è idonea a far decorrere il termine breve ad impugnare. L’art. 133 c.p.c. nella nuova formulazione non si applica ove norme speciali stabiliscano diversamente. La novella dell’art. 133, comma 2, c.p.c., è, dunque, finalizzata a neutralizzare gli effetti della generalizzazione della modalità telematica della comunicazione, se integrale, di qualunque tipo di provvedimento, ai fini della normale decorrenza del termine breve per le impugnazioni, solo nel caso di atto di impulso di controparte, ma non incide sulle norme derogatorie speciali, che ancorino la decorrenza del termine breve di impugnazione alla mera comunicazione di un provvedimento da parte della cancelleria come, appunto, nel caso che qui ci occupa dell’ordinanza che dichiara l’inammissibilità dell’appello ai sensi dell’art. 348- bis c.p.c Di conseguenza, concludendo, nel caso de quo, essendo stata effettuata al ricorrente la comunicazione del deposito dell’ordinanza ai sensi dell’art. 348- bis , c.p.c., il ricorso in Cassazione si sarebbe dovuto notificare entro i 60 giorni da detta comunicazione.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 3, ordinanza 17 novembre 2016 – 19 gennaio 2017, n. 1349 Presidente Amendola – Relatore Frasca Fatto e diritto Ritenuto quanto segue § 1. Q.S. ha proposto ricorso per cassazione contro il Fallimento omissis s.r.l., Q.A. , D.N.G. , Qu.Sa. , R.P.A. e D.N.C. , sia avverso l’ordinanza del 1 ottobre 2014, con cui, ai sensi dell’art. 348- bis c.p.c., la Corte di Appello di Milano ha dichiarato inammissibile l’appello da esso ricorrente proposto avverso la sentenza resa in primo grado inter partes dal Tribunale di Varese del 5 settembre 2013. § 2. Ha resistito al ricorso con controricorso il Fallimento omissis s.r.l., mentre gli altri intimati non hanno svolto attività difensiva. § 3. Essendosi ravvisate le condizioni per la trattazione ai sensi dell’art. 380- bis c.p.c., applicabile al ricorso nel testo anteriore alle modifiche apportate dalla l. n. 197 del 2016, di conversione, con modificazioni, del d.l. n. 168 del 2016, è stata redatta relazione ai sensi di detta norma e ne è stata fatta notificazione agli avvocati delle parti costituite unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza della Corte. § 4. Parte ricorrente ha inviato memoria a mezzo PEC, ma, non essendo prevista tale forma di deposito nel processo di cassazione, il deposito è irrituale ed il contenuto della memoria non può essere considerato. Considerato quanto segue § 1. Nella relazione ai sensi dell’art. 380- bis c.p.c. sono state svolte le seguenti considerazioni § 3. Il ricorso, affidato a cinque motivi, può essere deciso in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380- bis c.p.c., in quanto appare manifestamente inammissibile. Queste le ragioni. § 4. Il ricorso è stato notificato l’8 dicembre del 2014 ed il ricorrente non ha allegato se l’ordinanza ex art. 348- bis gli sia stata comunicata e quando. Tuttavia, a seguito di richiesta formulata dalla cancelleria di questa Corte a quella della Corte di Appello di Milano, quest’ultima ha precisato con un messaggio di posta elettronica che l’ordinanza venne comunicata alle parti costituite ed in particolare al ricorrente il 1 ottobre 2014 ed ha trasmesso le attestazioni telematiche delle avvenute notificazioni, dalle quali la circostanza effettivamente si riscontra. Ne segue che, essendo stata effettuata al ricorrente la comunicazione del deposito dell’ordinanza ai sensi dell’art. 348- bis c.p.c., il ricorso avrebbe dovuto notificarsi entro i sessanta giorni da detta comunicazione e, dunque, entro il 30 novembre 2014. Poiché quel giorno cadeva di domenica, il termine risultava prorogato al successivo lunedì 1 dicembre 2014. Infatti, l’art. 348- ter c.p.c., sebbene con riferimento all’impugnazione della sentenza di primo grado, prevede che l’esercizio del diritto di impugnazione avvenga in primo luogo nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione. Cass. sez. un. n. 1914 del 2016 ha ammesso una limitata impugnabilità dell’ordinanza di cui all’art. 348- bis c.p.c. ed è stato già affermato che quel termine riguarda anche l’eventuale impugnazione di detta ordinanza Cass. ord. n. 18827 del 2015 . Ne segue l’evidenza della tardiva proposizione del ricorso . § 2. Il Collegio condivide le argomentazioni e le conclusioni della relazione. Il ricorso è, pertanto, dichiarato inammissibile. Le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo, ai sensi del d.m. n. 55 del 2014. Ai sensi dell’art. 13 comma 1- quater del d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1- bis del citato art. 13. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna parte ricorrente alla rifusione al resistente delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in Euro cinquemilaottocento, di cui duecento per esborsi, oltre spese generali ed accessori come per legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1- quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1- bis del citato art. 13.