Deliberazioni assembleari: il foglio presenze costituisce “allegato” del verbale solo quando è parte integrante dello stesso

L’art. 2375 c.c. nel richiedere un allegato , esige non solo la presenza del documento scritto che presenti un contenuto idoneo ad integrare le dichiarazioni presenti nel verbale con riferimento alle indicazioni circa i partecipanti, le rispettive quote di capitale rappresentate, soci favorevoli, assenti o dissenzienti , ma, altresì, che tale documento faccia corpo col verbale costituendone parte integrante. Ciò si verifica solo ove il foglio di presenze sia espressamente richiamato nel predetto verbale, o quantomeno materialmente inserito, accluso, allo stesso.

È quanto stabilito dalla Corte di Cassazione nella pronuncia n. 603/17 depositata il 12 gennaio 2017. Il caso. Veniva invocato, innanzi al Tribunale di Trieste, l’annullamento di due delibere assembleari la prima del 22 maggio 2007 avente ad oggetto la nomina dell’amministratore unico e la seconda del 31 maggio 2007 inerente l’approvazione del bilancio di esercizio 2006 per violazione dell’art. 2375 c.c., in quanto nei rispettivi verbali non veniva indicato il nominativo dei soci vi avevano partecipato. La società convenuta, nel costituirsi, affermava la sufficienza, ai fini della identificazione dei soci partecipanti, della sottoscrizione dei fogli di presenza delle due assemblee, conservati presso la società, contestando anche le ulteriori deduzioni secondarie svolte dalla parte attrice. I Giudici di merito e quelli di legittimità procedevano all’annullamento delle delibere. L’elenco dei partecipanti costituisce elemento necessario del verbale. La formulazione originaria dell’art. 2375 c.c. oggetto di modifica nel 2003 con il d.lgs. n. 6 era stata materia di un acceso dibattito in dottrina e in giurisprudenza dibattito che affondava le proprie radici nella ambiguità della disposizione Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal notaio. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni e che aveva portato a conclusioni antitetiche circa l’analiticità o sinteticità della verbalizzazione. Secondo un primo indirizzo, infatti, l’elenco dei soci non doveva essere obbligatoriamente allegato al verbale, essendo sufficiente una conservazione dello stesso presso i documenti della società ex multis Cass. n. 5542/97 diversamente, l’indirizzo contrario sosteneva che l’elenco con i nominativi dei partecipanti fosse parte essenziale del verbale ex multis Cass. n. 8370/00 . Con la modifica intervenuta nel 2003, la nuova formulazione della norma, attualmente in vigore, risolve, a ben vedere, la quaestio sulle modalità di redazione del verbale di assemblea, prescrivendo che lo stesso debba essere redatto in forma analitica, di talché non può essere più condiviso, oggi, l’assunto, fatto proprio dalla società ricorrente in Cassazione, secondo cui la documentazione inerente l’indicazione dei soci possa essere redatto su foglio separato, conservato dalla società. L’art. 2375 c.c. nel richiedere un allegato , esige, difatti, non solo la presenza del documento scritto che presenti un contenuto idoneo ad integrare le dichiarazioni presenti nel verbale con riferimento alle indicazioni circa i partecipanti, le rispettive quote di capitale rappresentate, soci favorevoli, assenti o dissenzienti , ma, altresì, che tale documento faccia corpo col verbale costituendone parte integrante. Ciò si verificherebbe solo ove il foglio di presenze sia espressamente richiamato nel predetto verbale, o quantomeno materialmente unito, accluso, allo stesso. La diversa opinione sarebbe contrastante con la ratio dell’intervento riformatore del 2003, e quindi con un’interpretazione teleologica prima ancora che letterale della disposizione. Portata e funzione del verbale di delibera. La Corte nel rigettare il ricorso, fa perno, quindi, sulla nuova formulazione della disposizione di cui all’art. 2375 c.c., risultante dalla modifica apportata dal d.lgs. n. 6/2003. La norma de qua , infatti, prevedendo, al comma 1, che il verbale debba indicare, anche in allegato, l’identità dei partecipanti ed il capitale rappresentato da ciascuno, non fa altro che esigere ed assicurare, assieme alle altre prescrizioni ivi espressamente indicate risultato delle votazioni, soci dissenzienti, soci favorevoli , la concreta ed immediata conoscenza di quanto avvenuto in assemblea da parte del socio assente. Come noto, infatti, il verbale delle deliberazioni assembleari è uno strumento a tutela dei soci assenti, i quali, solo attraverso esso, sono posti nelle condizioni di rilevare e valutare se ricorrano o meno le condizioni per impugnare la delibera assunta. Occorre una precisazione l’art. 2377, comma 4, n. 3, c.c. sancisce che la deliberazione non può essere annullata per incompletezza od inesattezza del verbale, salvo che tali situazioni impediscano l’accertamento del contenuto, degli effetti e della validità della deliberazione. Ciò significa che, alla luce del nuovo dettato dell’art. 2375 c.c., le carenze della deliberazione prive di influenza e che quindi non comportano l’annullabilità della stessa , sono solo quelle che non pregiudicano la verifica circa il contenuto, la validità e gli effetti della deliberazione. È il caso, a meri fini esemplificativi, della indicazione della modalità di voto viceversa, l’indicazione dei votanti e dei partecipanti alla delibera, come nel caso di specie, costituisce indicazione necessaria al fine di ricostruire l’intero procedimento deliberativo, con la conseguenza che, la loro mancanza, costituisce causa di annullamento delle delibere.

Corte di Cassazione, sez. I Civile, sentenza 7 ottobre 2016 – 12 gennaio 2017, n. 603 Presidente Ragonesi – Relatore Falabella Svolgimento del processo Con atto di citazione notificato il 25 settembre 2007, C.S. evocava in giudizio C. & amp Co. s.p.a. innanzi al Tribunale di Trieste, domandando l’annullamento di due delibere assembleari assunte in data 22 maggio 2007 e 31 maggio 2007 e aventi rispettivamente ad oggetto la nomina dell’amministratore unico e l’approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2006. L’attrice fondava la sua pretesa sulla violazione dell’art. 2375, 1 co. c.c. e sull’art. 13, 3 co. dello statuto sociale e rilevava che nei verbali di entrambe le assemblee non era stato indicato il nominativo dei soci partecipanti. Con riguardo alla delibera di approvazione del bilancio, eccepiva poi la violazione del termine di centoventi giorni, previsto dall’art. 2364, 2 co. c.c., contemplato per la convocazione annuale dell’assemblea ordinaria dei soci. Osservava, inoltre, che non era stata posta nella condizione di controllare la documentazione costituita dal bilancio e dai suoi allegati, in violazione di quanto prescritto dall’art. 2429 c.c Denunciava pure la contrarietà del bilancio ai principi di chiarezza e veridicità, esaminando, nello specifico, le operazioni commerciali che avevano determinato l’anomalo risultato economico dell’esercizio 2006. Chiedeva quindi la declaratoria di nullità o l’annullamento delle delibere impugnate, con vittoria di spese. La società convenuta, nel costituirsi, affermava essere sufficiente, ai fini della corretta indicazione dei nominativi dei soci, la sottoscrizione dei fogli di presenza allegati ai verbali delle due assemblee contestava poi il fondamento delle ulteriori deduzioni svolte da parte attrice. Il Tribunale di Trieste accoglieva la domanda e annullava le delibere impugnate. Era proposto appello dalla società convenuta, mentre l’attrice spiegava impugnazione incidentale autonoma. La Corte di appello di Trieste, con sentenza pubblicata il 10 gennaio 2012, respingeva i due gravami. Contro quest’ultima pronuncia ricorre per cassazione la società C. & amp Co. l’impugnazione è basata su tre motivi. Resiste con controricorso C.S. . Motivi della decisione Preliminarmente deve darsi atto che l’intervenuto fallimento della società ricorrente non spiega effetto ai fini che qui interessano. In particolare, l’apertura della procedura concorsuale non integra una causa di interruzione del giudizio in sede di legittimità posto che in quest’ultimo, che è dominato dall’impulso d’ufficio, non trovano applicazione le comuni cause di interruzione del processo previste in via generale dalla legge per tutte Cass. 17 luglio 2013, n. 17450 Cass. 5 luglio 2011, n. 14786 Cass. 13 ottobre 2010, n. 21153 . Con il primo motivo è lamentata violazione e falsa applicazione dell’art. 2375 c.c., nonché omessa o insufficiente motivazione. Secondo la ricorrente era del tutto pacifico che in occasione di ogni assemblea venisse redatto un foglio presenze con indicazione dei singoli soci e che tale documento fosse sottoscritto dall’interessato, dai membri del consiglio di amministrazione e da quelli del collegio sindacale. La Corte di merito aveva erroneamente ritenuto che il foglio presenze, in quanto non menzionato nel verbale, non potesse considerarsi un allegato di questo sul punto la ricorrente richiama un precedente di questa S.C., secondo cui l’elenco dei soci ammessi e partecipanti, anche se non allegato al verbale, costituisce fonte primaria di prova della composizione dell’assemblea, e quindi, indirettamente, delle assenze dei soci chiamati a integrarla. Peraltro soggiunge lo stesso art. 2375 c.c., nell’imporre la formazione, anche sul foglio separato, dell’elenco dei soci, intende consentire l’identificazione di quelli favorevoli, astenuti o dissenzienti la norma, quindi, esigerebbe solo che, nel caso in cui l’elenco dei soci intervenuti sia stato redatto sul foglio separato, questo sia conservato agli atti societari, a disposizione dei soci ciò che era pacificamente avvenuto nel caso di specie. Il secondo motivo lamenta violazione e falsa applicazione dell’art. 100 c.p.c. in relazione agli artt. 2375, 2377 e 2378 c.c., nonché omessa motivazione. La censura investe quanto affermato dalla Corte di merito con riguardo all’eccepita inesistenza dell’interesse ad agire dell’odierna controricorrente con particolare riferimento al verbale di assemblea mancante dell’indicazione dei soci e quindi affetto da un vizio solo formale . Rileva l’istante che C.S. era stata ritualmente convocata in assemblea che gli atti societari erano stati posti per tempo a sua disposizione che entrambe le determinazioni assembleari erano state assunte con un’ampia maggioranza che la ricorrente sapeva quali soci fossero intervenuti, essendo i medesimi suoi familiari che il suo diritto di ispezione si estendeva dunque a tutti gli atti relativi all’assemblea, ivi compreso l’elenco dei soci che erano a questa intervenuti. La Corte territoriale lamenta l’istante aveva nondimeno ritenuto l’eccezione infondata, riconoscendo in capo all’appellata l’interesse ad agire per ottenere l’invalidazione di delibere che le recavano danno. Con il terzo mezzo si censura la sentenza per violazione e falsa applicazione dell’art. 2375 c.c., in relazione all’art. 2377, 5 co. c.c., n. 3, oltre che per omessa motivazione. Evidenzia parte ricorrente come secondo tale disposizione la deliberazione non possa essere annullata per l’incompletezza o inesattezza del verbale, salvo che tali carenze impediscano l’accertamento del contenuto, degli effetti e della validità delle deliberazioni. Nel caso di specie, il verbale, così come redatto, era chiaro nel suo contenuto e l’omissione dell’indicazione dei nominativi dei soci intervenuti non impediva l’accertamento sopra indicato. La Corte distrettuale aveva invece ritenuto che la controparte avesse interesse a conoscere chi dei cinque probabili soci avesse partecipato e se personalmente o per delega, un tanto non per valutare un ipotetico conflitto di interesse . ma per valutare il processo di formazione della volontà dell’assemblea, impedito dalla rilevante omissione del verbale assembleare . Osserva in proposito l’istante che la delibera era stata adottata all’unanimità dei presenti portatori di una schiacciante maggioranza, pari al 90%, per cui non si comprendeva in quale modo l’asserita incompletezza del verbale con riferimento all’elenco dei soci intervenuti avesse potuto impedire l’accertamento della validità della deliberazione. I tre motivi, in quanto connessi, possono essere esaminati congiuntamente. Vanno disattesi. La Corte distrettuale ha osservato che dei tre fogli di presenza solo uno di essi aveva una qualche attinenza con l’assemblea svoltasi il 31 maggio 2007 avente ad oggetto l’approvazione del bilancio , mentre gli altri due erano del tutto estranei all’assemblea del 22 maggio 2007 relativa alla nomina del nuovo amministratore unico infatti, uno di essi riguardava un’assemblea tenutasi il 22 giugno, mentre l’altro recava le firme dei partecipanti all’altra assemblea tenutasi lo stesso giorno, ma con oggetto ed orario diverso da quella in cui era stata assunta la delibera impugnata. Ne ha tratto la conclusione che, in assenza di alcun foglio di presenze, l’annullamento della delibera del 22 maggio doveva essere senz’altro confermata. Quanto all’assemblea del 31 maggio 2007, la Corte di merito ha osservato che il foglio di presenze, che si pretendeva allegato al verbale, non era menzionato in esso tale carenza redazionale si poneva, secondo il giudice dell’impugnazione, in insanabile contrasto con il dettato dell’art. 2375 c.c., che impone l’identificazione, anche per allegato, dei soggetti partecipanti all’assemblea. L’art. 2375 c.c., nel testo modificato dal d.lgs. n. 6/2003, prescrive, al primo comma Le deliberazioni dell’assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal notaio. Il verbale deve indicare la data dell’assemblea e, anche in allegato, l’identità dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno deve altresì indicare le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l’identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all’ordine del giorno . La norma costituisce superamento del dibattito dottrinale e giurisprudenziale vertente sul contenuto del verbale delle deliberazioni dell’assemblea della società per azioni dibattito originatosi dall’ambiguità della precedente versione della disposizione, la quale aveva autorizzato opposte conclusioni con riferimento alla questione circa l’analiticità o sinteticità della verbalizzazione. Sul punto vale solo la pena di ricordare che ad un primo indirizzo, secondo cui l’elenco dei soci non doveva essere obbligatoriamente allegato al verbale, essendo solo necessario che esso facesse parte dei documenti che la società ha l’obbligo di conservare Cass. 30 ottobre 1970, n. 2263 cfr. pure Cass. 20 giugno 1997, n. 5542 , se ne contrapponeva altro, per il quale l’elenco nominativo dei partecipanti rappresentava un elemento essenziale della verbalizzazione Cass. 20 giugno 2000, n. 8370 Cass. 17 luglio 2007, n. 15950, in motivazione . La norma vigente richiede espressamente che l’identità dei partecipanti all’assemblea risulti dal verbale o da un allegato allo stesso. La previsione, unitamente a quella che esige l’indicazione, nel verbale, delle modalità e del risultato delle votazioni, oltre che l’indicazione, pure per allegato, dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti, è diretta ad assicurare la concreta e immediata conoscenza di quanto avvenuto in sede di assemblea da parte del socio assente e rappresenta lo strumento attraverso cui quest’ultimo è posto delle condizioni di apprezzare se ricorrano le condizioni per impugnare la delibera assunta perché, ad esempio, essa è stata approvata in mancanza della maggioranza richiesta o con il voto determinante di un socio in conflitto di interessi . Ciò posto, l’art. 2377, 4 co., n. 3 c.c. stabilisce che la deliberazione non possa essere annullata per l’incompletezza o inesattezza del verbale, salvo che tali mancanze impediscano l’accertamento del contenuto, degli effetti e della validità della delibera. Questo significa che, avendo riguardo agli elementi che l’art. 2375 c.c. impone di documentare, le carenze della verbalizzazione prive di influenza, ai fini dell’annullabilità della delibera, sono solo quelle che non pregiudicano la verifica circa il contenuto, gli effetti e la validità di essa così e, ad esempio, per l’indicazione delle modalità di voto, quando esse non siano imposte dalla legge o dallo statuto. L’indicazione dei partecipanti e dei votanti è di contro necessaria per ricostruire la genesi del processo deliberativo e accertare la validità delle determinazioni assunte, sicché la mancanza della relativa documentazione anche in allegato al verbale giustifica l’annullamento della delibera. In particolare, l’identificazione nominativa dei soci consente di verificare se i voti siano stati validamente espressi dai soggetti a ciò legittimati in quanto soci, o in quanto delegati dai medesimi . Si spiega, quindi, come il socio abbia un sicuro interesse all’impugnativa della delibera che risulti carente nella verbalizzazione concernente l’identificazione dei partecipanti all’assemblea e dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti. Tale interesse trova infatti fondamento nel fatto che la mancata identificazione può in sé determinare l’invalidità della delibera diversamente da quanto poteva affermarsi nel regime anteriore al d.lgs. n. 6/2003 cfr. infatti Cass. 24 luglio 2007, n. 16393 . La Corte territoriale ha escluso che con riferimento all’assemblea svoltasi il 22 maggio 2007 fosse stato prodotto alcun foglio di presenze, mentre per l’assemblea del 31 maggio 2007 essa ha evidenziato che il documento avesse una qualche attinenza con tale adunanza, ma che esso non era ivi menzionato. Con riferimento alla prima adunanza, dunque, il ricorso è sicuramente infondato, avendo la Corte di merito dato atto, attraverso un giudizio che sfugge al sindacato del giudice di legittimità, della totale mancanza di un foglio di presenze atto a rendere possibile l’indicazione nominativa dei partecipanti. Ma nemmeno con riguardo alla successiva assemblea del 31 maggio 2007 l’impugnazione merita accoglimento. L’assunto della ricorrente, secondo cui la documentazione inerente all’indicazione dei soci possa essere redatto su foglio separato, conservato presso la società, a disposizione dei soci, non può essere condiviso. Infatti, l’art. 2375 c.c., nel richiedere un allegato , esige non solo la presenza del documento scritto che presenti un contenuto idoneo a integrare le dichiarazioni presenti nel verbale con riferimento alle indicazioni circa i partecipanti, le rispettive quote di capitale rappresentate e i dati riferiti ai soci favorevoli, assenti o dissenzienti , ma, altresì, che tale documento faccia corpo col verbale, costituendone parte integrante e ciò si verifica ove il foglio di presenze sia espressamente richiamato nel predetto verbale, o quantomeno materialmente unito, accluso, allo stesso. La diversa opinione è non solo contrastante col significato letterale del termine impiegato dal legislatore, ma risulta, altresì, non congruente col senso dell’intervento normativo, che nell’esigere la presenza del suddetto allegato , si pone in linea di discontinuità con quell’orientamento di giurisprudenza che ammetteva, secondo quanto si è sopra accennato, che l’elenco dei soci potesse non essere, per l’appunto, allegato al verbale, purché fosse formato dagli organi della società e conservato ai suoi atti. Poiché nella fattispecie non si fa questione di un foglio di presenze richiamato nel verbale o accluso, e cioè materialmente congiunto, allo stesso, la delibera deve ritenersi annullabile. Il ricorso deve essere dunque respinto. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza. Parte ricorrente è tenuta per legge al versamento del contributo aggiuntivo contemplato dall’art. 13 co. 1 quater d.p.r. n. 115/2002. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali, che liquida in Euro 5.000,00, oltre Euro 200,00 per esborsi, rimborso spese generali e oneri di legge dà atto dell’obbligo, da parte della ricorrente, di procedere al versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale a norma dell’art. 1 bis dello stesso art. 13.