Le spese per l’auto privata del presidente del c.d.a. possono essere a carico della società

E’ legittima la delibera della società che prevede che le spese sostenute per l’auto privata del presidente del consiglio di amministrazione, utilizzata anche per l’esercizio delle proprie funzioni, siano a carico della società.

La Corte di Cassazione con l’ordinanza numero 543, depositata l’11 gennaio 2017, ha affermato che non presenta vizi di legittimità ed è pertanto valida la delibera dell’assemblea dei soci che prevede che le spese per l’auto personale del presidente del c.d.a. siano a carico della società stessa tali spese sono state sostenute per finalità inerenti l’attività istituzionale del presidente del Consorzio e non è stato dimostrato che la delibera adottata perseguiva finalità fraudolenta in danno della minoranza dei soci. Il contenzioso. La vicenda nasce del 2001 due soci di un consorzio avevano proposto un atto di citazione innanzi al Tribunale per ottenere la declaratoria di nullità della delibera consortile. I due soci esponevano che nel bilancio del 1996 era stata posta a carico dei consorziati la spesa per la riparazione di un’autovettura di proprietà del Presidente del c.d.a. del Consorzio sostenevano, in particolare, l'estraneità della spesa al bilancio del Consorzio. Il Consorzio, costituendosi in giudizio, replicava che il ristoro del danno patito dal Presidente nell'espletamento del suo incarico era stato deliberato ai sensi dell’articolo 1720, comma 2, c.c. eccepiva, inoltre, la tardività dell’impugnazione ai sensi dell'articolo 1109 c.c Il Tribunale rigettava la domanda per tardività dell’impugnazione rispetto al termine di 30 giorni stabilito a pena di decadenza dall'articolo 1109 c.c I due soci hanno proposto appello deducevano che la deliberazione impugnata era da ritenersi radicalmente nulla in ragione del suo oggetto, risultando estranea alle competenze dell'assemblea la tutela dei beni non già comuni ma personali del Presidente, con conseguente inapplicabilità del termine di decadenza previsto per le deliberazioni annullabili. La Corte d’appello chiamata in causa ha rigettato il ricorso, affermando che rientra nelle attribuzioni dell'assemblea consortile la valutazione, in sede di approvazione del consuntivo, della inerenza di una determinata spesa alla gestione dei beni e servizi comuni ove si contesti, poi, che tale valutazione sia effettivamente orientata al perseguimento degli scopi del consorzio e si prospetti, quindi, una deviazione dell'atto di gestione dalla finalità sua propria, si configura un vizio di eccesso di potere, suscettibile come tale di essere denunciato solo nei termini previsti per l'impugnazione delle deliberazioni annullabili, secondo la nozione invalsa nella giurisprudenza . Avverso la sentenza sfavorevole i due soci sono ricorsi in Cassazione. I motivi del ricorso. I ricorrenti in Cassazione sostengono la tesi che la Corte d’appello avrebbe errato nella qualificazione del vizio inficiante la deliberazione consortile, ritenendo sussistente un vizio di eccesso di potere, suscettibile di determinare l'annullamento della delibera e, in quanto tale, non meritevole di accoglimento per tardività della domanda. In particolare viene sostenuto che la delibera è radicalmente nulla per contrarietà alla legge ed ai contratti associativi, nonché per impossibilità dell'oggetto, risultando estranea alle competenze, anche lato sensu , dell'organo collegiale e diretta a realizzare fini estranei alla comunità consortile, che sono la tutela e l'amministrazione delle cose comuni . Pertanto la relativa azione dovrebbe ritenersi svincolata dal termine breve di decadenza dall'impugnazione. L’analisi della Cassazione. I Giudici di legittimità evidenziano, secondo un costante orientamento, che il sindacato dell'autorità giudiziaria sulle delibere di assemblee di soci non può estendersi alla valutazione del merito e al controllo del potere discrezionale che l'assemblea esercita quale organo sovrano della volontà dei soci, ma deve limitarsi al riscontro della legittimità che, oltre ad avere riguardo alle norme di legge o statutarie, deve comprendere anche l'eccesso o abuso di potere, ravvisabile quando la decisione sia deviata dal suo modo di essere, perché in tal caso il giudice non controlla l'opportunità o la convenienza della soluzione adottata dalla delibera impugnata, ma deve stabilire solo che essa sia, o meno, il risultato del legittimo esercizio del potere discrezionale dell'organo deliberante . Posto quindi che rientra nella competenza dell'assemblea decidere se farsi carico, a norma dell’ articolo 1720 c.c., dei danni patiti dal mandatario a causa del’incarico, va rilevato che nel caso di specie l'assemblea ha stabilito che la spesa fosse inerente alla gestione del Consorzio, ritenendola evidentemente connessa al contratto di mandato posto in essere con il Presidente. Al fine di contestare la validità della delibera, e, in particolare, la sussistenza dell'eccesso di potere, il socio ricorrente avrebbe dovuto dimostrare che la delibera, anche se adottata nelle forme legali e con le maggioranze prescritte, era arbitrariamente e fraudolentemente preordinata al perseguimento, da parte dei soci di maggioranza, di interessi divergenti da quelli della società ovvero volutamente lesivi degli interessi degli altri soci , ossia che la delibera non aveva una propria e autonoma giustificazione sulla base dei legittimi interessi dei soci di maggioranza e la finalità fraudolenta in danno della minoranza costituiva l'unica ragione della delibera. Il Collegio evidenzia che i ricorrenti si sono limitati a denunciare il fatto che la vettura del Presidente del Consorzio non era un bene comune e, sulla base di questo assunto, hanno ritenuto che la spesa compiuta sul bene non fosse inerente alla gestione del Consorzio in questione. Il fatto che il bene sia di proprietà esclusiva del Presidente non è dirimente rispetto alla controversia, in quanto non esclude che il presidente del c.d.a. abbia utilizzato lo stesso nell'esercizio dell’incarico ricoperto. In proposito, osserva la Cassazione, dallo stesso ricorso emerge che il Consorzio riconobbe la spesa perché derivata dall'esercizio delle funzioni dell’amministratore. Le conclusioni. La delibera contestata risulta assunta sulla base del principio di inerenza alla gestione del Consorzio e, come correttamente motivato dal Giudice d’appello, anche laddove si contesti che la valutazione di tale inerenza sia effettivamente orientata al perseguimento degli scopi del Consorzio e si prospetti, quindi, una deviazione dell'atto di gestione dalla finalità sua propria, si configura un vizio di eccesso di potere, suscettibile come tale di essere denunciato solo nei termini previsti per l'impugnazione delle deliberazioni annullabili . Ne consegue che parte ricorrente ha impugnato la delibera oltre il termine di legge previsto e che il ricorso, come esposto nella relazione preliminare, non merita accoglimento.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 2, ordinanza 15 settembre 2016 – 11 gennaio 2017, numero 543 Presidente Petitti – Relatore D’Ascola Fatto e ragioni della decisione 1 Con atto di citazione notificato il 9.6.2001, R.P. e la figlia R.N.I. convenivano, dinanzi al Tribunale di Civitavecchia, il Consorzio Poggio delle Ginestre, di cui esse attrici erano partecipi, per ottenere la declaratoria di nullità della delibera consortile del 23.2.1997. Esponevano che nel bilancio del 1996 era stata posta a carico dei consorziati la spesa per la riparazione dell’autovettura Renault Clio tg. omissis di proprietà del Presidente del Cda del Consorzio, Ri.Da. sostenevano l’estraneità della spesa al bilancio del Consorzio. Il Consorzio, costituendosi in giudizio, replicava che il ristoro del danno patito dal Presidente nell’espletamento del suo incarico era stato deliberato ai sensi dell’articolo 1720, comma 2, c.c. eccepiva la tardività dell’impugnazione ai sensi dell’articolo 1109 c.c Il Tribunale di Civitavecchia, sezione distaccata di Bracciano, con sentenza numero 3 del 13.1.2007, rigettava la domanda per tardività dell’impugnazione rispetto al termine di 30 gg. stabilito a pena di decadenza dall’articolo 1109 c.c R.P. e R.N. I. proponevano appello, con atto notificato il 27.10.2007. Deducevano che la deliberazione impugnata era da ritenersi radicalmente nulla in ragione del suo oggetto, risultando estranea alle competenze dell’assemblea la tutela dei beni non già comuni ma personali del Presidente, con conseguente inapplicabilità del termine di decadenza previsto per le deliberazioni annullabili. La Corte di Appello di Roma, con sentenza numero 4258 del 12.9.2012, ha rigettato l’appello, affermando che rientra nelle attribuzioni dell’assemblea consortile la valutazione, in sede di approvazione del consuntivo, della inerenza di una determinata spesa alla gestione dei beni e servizi comuni ove si contesti, poi, che tale valutazione sia effettivamente orientata al perseguimento degli scopi del consorzio e si prospetti, quindi, una deviazione dell’atto di gestione dalla finalità sua propria, si configura un vizio di eccesso di potere, suscettibile come tale di essere denunciato solo nei termini previsti per l’impugnazione delle deliberazioni annullabili, secondo la nozione invalsa nella giurisprudenza . 2 R.N. I., in proprio e quale unica erede della defunta R.P. , ha proposto ricorso per cassazione, articolato su un unico motivo. Il resistente ha resistito con controricorso. Il giudice relatore ha avviato la causa a decisione con il rito previsto per il procedimento in camera di consiglio. Ha proposto il rigetto del ricorso. Parte resistente ha depositato memoria adesiva. 2.1 La ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 112 c.p.c. e 1421 c.c., in relazione al numero 3 dell’articolo 360 c.p.c. . Espone che la Corte di Appello avrebbe errato nella qualificazione del vizio inficiante la deliberazione consortile, ritenendo sussistente un vizio di eccesso di potere, suscettibile di determinare l’annullamento della delibera e, in quanto tale, non meritevole di accoglimento per tardività della domanda. La R. sostiene che la delibera è radicalmente nulla per contrarietà alla legge ed ai contratti associativi, nonché per impossibilità dell’oggetto, risultando estranea alle competenze, anche lato sensu , dell’organo collegiale e diretta a realizzare fini estranei alla comunità consortile, che sono la tutela e l’amministrazione delle cose comuni . Pertanto la relativa azione dovrebbe ritenersi svincolata dal termine breve di decadenza dall’impugnazione. La parte controricorrente resiste deducendo che l’assemblea consortile ha ritenuto di farsi carico degli oneri della riparazione della vettura del Presidente a mente dell’articolo 1720 cpv. c.c., che prevede che il mandante l’Assemblea debba tenere indenne il mandatario il Presidente del Consorzio dei danni da questi patiti a causa dell’incarico e poiché deve ritenersi pacifico che i danni della cui riparazione si tratta il Presidente e mandatario ebbe a subire a causa dell’incarico conferitogli ed in occasione dell’espletamento dello stesso, appare evidente che l’assemblea con la delibera impugnata ha apprezzato che la spesa fosse inerente alla gestione del Consorzio in quanto connessa al contratto di mandato in essere con il Presidente . 3 Il ricorso risulta infondato. Secondo un costante orientamento, il sindacato dell’Autorità giudiziaria sulle delibere di assemblee di soci non può estendersi alla valutazione del merito e al controllo del potere discrezionale che l’assemblea esercita quale organo sovrano della volontà dei soci, ma deve limitarsi al riscontro della legittimità che, oltre ad avere riguardo alle norme di legge o statutarie, deve comprendere anche l’eccesso o abuso di potere, ravvisabile quando la decisione sia deviata dal suo modo di essere, perché in tal caso il giudice non controlla l’opportunità o la convenienza della soluzione adottata dalla delibera impugnata, ma deve stabilire solo che essa sia o meno il risultato del legittimo esercizio del potere discrezionale dell’organo deliberante Cass. 5889/01 . Posto quindi che rientra nella competenza dell’assemblea decidere se farsi carico, a norma dell’articolo 1720 c.c., dei danni patiti dal mandatario a causa dell’incarico, va rilevato che nel caso di specie l’assemblea ha stabilito che la spesa fosse inerente alla gestione del Consorzio, ritenendola evidentemente connessa al contratto di mandato posto in essere con il Presidente. Al fine di contestare la validità della delibera, e, in particolare, la sussistenza dell’eccesso di potere, la R. avrebbe dovuto dimostrare che la delibera, anche se adottata nelle forme legali e con le maggioranze prescritte, era arbitrariamente e fraudolentemente preordinata al perseguimento, da parte dei soci di maggioranza, di interessi divergenti da quelli della società ovvero volutamente lesivi degli interessi degli altri soci , ossia che la delibera non aveva una propria e autonoma giustificazione sulla base dei legittimi interessi dei soci di maggioranza e la finalità fraudolenta in danno della minoranza costituiva l’unica ragione della delibera Cass. 6361/03 Cass. 4923/95 Cass. 2958/93 Cass. 3628/86 . Tale gravità non è stata dimostrata, né il vizio di eccesso di potere contestato. La ricorrente si è limitata a denunciare il fatto che la vettura del Presidente del Consorzio non era un bene comune e, sulla base di questo assunto, ha ritenuto che la spesa compiuta sul bene non fosse inerente alla gestione del Consorzio in questione. Il fatto che il bene sia di proprietà esclusiva del Presidente non è dirimente rispetto alla controversia, in quanto non esclude che il Ri. abbia utilizzato lo stesso nell’esercizio dell’incarico ricoperto. In proposito dallo stesso ricorso emerge che il Consorzio riconobbe la spesa perché derivata dall’esercizio delle funzioni dell’amministratore. In memoria parte resistente ha precisato, ma il rilievo era superfluo, che il danno si era verificato in occasione di un intervento notturno dell’amministratore presso l’impianto di pompaggio dell’acqua, entrato in avaria in orario notturno a causa di forti piogge. Pertanto la delibera contestata dal ricorrente risulta assunta sulla base del principio di inerenza alla gestione del Consorzio, e, come correttamente motivato dal Giudice di Appello, anche laddove si contesti che la valutazione di tale inerenza sia effettivamente orientata al perseguimento degli scopi del Consorzio e si prospetti, quindi, una deviazione dell’atto di gestione dalla finalità sua propria, si configura un vizio di eccesso di potere, suscettibile come tale di essere denunciato solo nei termini previsti per l’impugnazione delle deliberazioni annullabili . Ne consegue che parte ricorrente ha impugnato la delibera oltre il termine di legge previsto e che il ricorso, come esposto nella relazione preliminare, non merita accoglimento. Discende da quanto sopra il rigetto del ricorso e la condanna alla refusione delle spese di lite, liquidate in dispositivo, in relazione al valore della controversia. Sussistono le condizioni per il raddoppio del contributo unificato. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente alla refusione delle spese di lite liquidate in Euro 2.000 per compenso, 200 per esborsi, oltre accessori di legge. Dà atto della sussistenza delle condizioni di cui all’articolo 13 comma 1 quater del d.p.r 30 maggio 2002, numero 115, introdotto dal comma 17 dell’articolo 1 della legge numero 228/12 per il versamento di ulteriore importo a titolo di contributo unificato.