Un socio risponde illimitatamente dei debiti della società

Nelle s.n.c., la responsabilità illimitata dovrà essere rapportata alla partecipazione sociale, dunque, il socio che agisce come creditore potrà invocare la responsabilità illimitata propria del socio di s.n.c., salvo subire azione di regresso per la parte eccedente la quota art. 1229 c.c. . La responsabilità illimitata, nei rapporti interni, è pari alla quota di partecipazione, dunque, la parte eccedente, eventualmente anticipata da un socio, potrà essere recuperata in danno dell'altro socio.

Lo ha affermato la Corte di Cassazione con la sentenza n. 21066/16, depositata il 19 ottobre. Il caso. Un immobile era di proprietà indivisa di due persone fisiche. Le medesime persone fisiche si univano in una società in nome collettivo e stipulavano con la stessa un contratto di locazione dell'immobile, dunque, locatore risultavano essere le persone fisiche e conduttore la società costituita tra le stesse persone fisiche proprietarie del locale . Uno dei proprietari chiedeva ed otteneva decreto ingiuntivo per il pagamento dei canoni scaduti. Il conduttore, in qualità di legale rappresentante della s.n.c. e per se stesso in qualità di comproprietario proponeva opposizione. Tribunale e Corte d'appello, respingevano l'opposizione e confermavano l'ingiunzione. Le parti hanno proposto ricorso per cassazione. Il giudizio collegato. La parte debitrice aveva chiesto la sospensione dell'ingiunzione di pagamento rilevando l'esistenza di un differente giudizio utile a determinare l'effettiva esistenza del diritto di proprietà della parte che, assumendosi creditrice, aveva chiesto ed ottenuto decreto ingiuntivo. Detta eccezione era stata respinta dai giudici di primo e secondo grado che avevano rilevato che il giudizio richiamato verteva solo sulla entità e non sulla esistenza del di proprietà di parte ricorrente. Il giudizio pregiudiziale e la sospensione. Chiarisce la S.C. che la sospensione del processo presuppone che il rapporto di pregiudizialità tra due cause sia concreto ed attuale, nel senso che la causa ritenuta pregiudiziale deve essere tuttora pendente, non giustificandosi diversamente la sospensione, che si tradurrebbe in un inutile intralcio all'esercizio della giurisdizione, sicché, quando una sentenza sia impugnata in Cassazione per non essere stato il giudizio di merito sospeso in presenza di altra causa pregiudiziale, è onere del ricorrente provare che la causa pregiudicante sia pendente e resti presumibilmente tale sino all'accoglimento del ricorso, mancando, in difetto, la prova dell'interesse concreto e attuale all'impugnazione, perché nessun giudice, di legittimità o di rinvio, può disporre la sospensione del giudizio in attesa della definizione di altra causa non più effettivamente in corso - Cass. n. 22878/2015. Pertanto, le ragioni della pregiudizialità devono essere espressamente indicate. La condanna personale del socio. Il socio ingiunto ha impugnato la sentenza nella parte in cui lo ha condannato personalmente al pagamento dei canoni rilevando che, anche la parte ricorrente, in qualità di socia, doveva essere condannata al pagamento del relativo canone. La S.C. ha accolto detto motivo e spiegato che, dinanzi ad una società in nome collettivo, il creditore, quand'anche socio, viene a trovarsi nella stessa posizione di qualsiasi terzo estraneo alla compagine associativa ed è perciò meritevole della garanzia sussidiaria apprestata dall'art. 38 c.c. per chi contratta con un'associazione non riconosciuta ne consegue che egli può far valere i propri diritti, oltre che sul fondo comune, invocando la responsabilità personale e solidale di coloro che hanno agito in nome e per conto dell'associazione - Cass. n. 6554/2001. Tuttavia, la responsabilità illimitata dovrà essere rapportata alla partecipazione sociale. Dunque, il socio che agisce come creditore potrà invocare la responsabilità illimitata propria del socio di s.n.c., salvo subire azione di regresso per la parte eccedente la quota art. 1229 c.c. . Ferma la responsabilità illimitata, nei rapporti interni, la misura della responsabilità è pari alla quota di partecipazione, dunque, la parte eccedente eventualmente anticipata da un socio, potrà essere recuperata in danno dell'altro socio.

Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza 12 luglio – 19 ottobre 2016, n. 21066 Presidente Di Amato – Relatore Tatangelo Fatti e svolgimento del processo Il Tribunale di Como - sezione distaccata di Cantù, rigettò l’opposizione proposta dalla J.A.P. S.n.comma e dal socio di questa P.I.G.L. che aveva agito sia in proprio che nella qualità di legale rappresentante della stessa avverso il decreto ingiuntivo per Euro 15.490,00 ottenuto da V.P. , anch’ella socia della medesima società, a titolo di canoni per la locazione alla società di un immobile di proprietà comune dei due suddetti soci. La Corte di Appello di Milano ha confermato la decisione di primo grado. Ricorrono J.A.P. S.n.comma nonché P.I.G.L. , sulla base di quattro motivi. Resiste con controricorso V.P. . Motivi della decisione 1. Assume carattere pregiudiziale l’esame del secondo motivo di ricorso, con il quale si denunzia violazione ed errata applicazione dell’art. 295 C.D.C. e delle correlate norme. Carenza motiva in ordine alla pregiudizialità . Il motivo è inammissibile. Il ricorrente aveva chiesto la sospensione del presente giudizio in attesa della definizione di quello con il quale aveva impugnato il testamento olografo del fratello P.A. coniuge della V. , il cui esito sarebbe determinante per stabilire se la V. che ha agito per ottenere la propria quota dei canoni di locazione relativi a tale immobile, pari al 50% è effettivamente comproprietaria dell’immobile per la metà o solo per la quota di un terzo. I giudici di merito hanno ritenuto non vi fosse luogo per la sospensione necessaria del processo, in quanto l’esito della causa successoria non inciderebbe comunque sulla qualità della V. di proprietaria dell’immobile locato e quindi sulla sua legittimazione ad agire in giudizio per i relativi canoni ma solo sull’entità della sua quota di comproprietà, onde si tratterebbe di pregiudizialità logica ma non giuridica, senza possibilità di un contrasto di giudicati in senso tecnico. Hanno richiamato in proposito il principio di diritto per cui l’ipotesi della sospensione necessaria del processo, che non sia imposta da una specifica disposizione di legge, ha per fondamento non solo l’indispensabilità logica dell’antecedente, avente carattere pregiudiziale nel senso che la definizione della relativa controversia si ponga come momento ineliminabile del processo logico della causa dipendente, prendendo questa contenuto anche da quanto affermato con la pronuncia sulla controversia pregiudiziale, ma anche l’indispensabilità giuridica, nel senso che l’accertamento dell’antecedente logico venga postulato con effetto di giudicato per modo che possa eventualmente verificarsi conflitto tecnico di giudicati Cass., Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 170 del 11/01/2012, Rv. 620851 . Orbene, il ricorrente non censura specificamente la indicata ratio decidendi della pronunzia impugnata si limita a reiterare la propria istanza di sospensione del giudizio, assumendo che vi sarebbe rapporto di pregiudizialità necessaria tra le due cause, ma non chiarisce perché sarebbe errata la valutazione della corte di appello secondo cui si tratterebbe di pregiudizialità meramente logica ma non giuridica, e come tale non sufficiente a imporre la sospensione di cui all’art. 295 c.p.c È comunque in proposito assorbente la considerazione che non è stata documentata la attuale pendenza del preteso processo pregiudicante di cui viene indicato solo il numero di iscrizione a ruolo presso il Tribunale di Como . Va infatti ribadito che, come già ripetutamente affermato da questa Corte, la sospensione del processo presuppone che il rapporto di pregiudizialità tra due cause sia concreto ed attuale, nel senso che la causa ritenuta pregiudiziale deve essere tuttora pendente, non giustificandosi diversamente la sospensione, che si tradurrebbe in un inutile intralcio all’esercizio della giurisdizione, sicché, quando una sentenza sia impugnata in cassazione per non essere stato il giudizio di merito sospeso in presenza di altra causa pregiudiziale, è onere del ricorrente provare che la causa pregiudicante sia pendente e resti presumibilmente tale sino all’accoglimento del ricorso, mancando, in difetto, la prova dell’interesse concreto e attuale all’impugnazione, perché nessun giudice, di legittimità o di rinvio, può disporre la sospensione del giudizio in attesa della definizione di altra causa non più effettivamente in corso Cass., Sez. 3, Sentenza n. 22878 del 10/11/2015, Rv. 638037 conf. Sez. L, Sentenza n. 18026 del 19/10/2012, Rv. 623875 Sez. 1, Sentenza n. 16992 del 01/08/2007, Rv. 600279 . 2. Con il primo motivo del ricorso si denunzia violazione ed errata applicazione delle norme di cui agli artt. 1362 e segg. c.comma e delle norme processuali correlate alla clausola arbitrale. Contraddittoria motivazione su fatti decisivi . Il ricorrente P. aveva posto tra l’altro a fondamento dell’opposizione al decreto ingiuntivo ottenuto dalla V. sia nei confronti della JAP S.n.c., sia in suo danno quale socio illimitatamente responsabile della stessa, la questione della sussistenza della competenza arbitrale per tutti i rapporti tra soci e società prevista dalla clausola compromissoria di cui all’art. 12 dello Statuto sociale. La corte di merito ha ritenuto la clausola non applicabile al di fuori dei rapporti derivanti dal contratto di società, e quindi inoperante nella fattispecie, dal momento che la V. pur essendo effettivamente succeduta al proprio coniuge deceduto nella posizione di socio della JAP S.n.c. aveva agito non quale socia, ma quale terza locatrice dell’immobile locato alla società stessa. Secondo il ricorrente, invece, poiché la società aveva sempre utilizzato l’immobile di proprietà dei suoi unici due soci anche prima della formalizzazione del rapporto a mezzo del contratto di locazione per cui è causa , il rapporto locatizio non potrebbe ritenersi estraneo al contratto di società. Avrebbe poi certamente natura societaria il rapporto tra la V. ed esso ricorrente, quale persona fisica, derivando la sua dedotta responsabilità personale proprio dalla posizione di socio illimitatamente responsabile. Il motivo è infondato. Non è contestato che la clausola compromissoria contenuta nello Statuto sociale avesse ad oggetto esclusivamente i rapporti sociali, e cioè quelli derivanti dal contratto di società. Il rapporto obbligatorio relativo ai canoni di locazione dovuti per l’immobile detenuto dalla società, oggetto dell’azione della V. , non deriva però dal contratto di società, che non risulta affatto prevederlo, ma dal distinto e autonomo contratto di locazione, stipulato tra la società e i soci proprietari dell’immobile stesso è quindi corretta la decisione impugnata, che lo ha ritenuto escluso dal perimetro di operatività della clausola compromissoria. Per quanto poi attiene alla posizione del P. , ai fini della competenza valgono le medesime considerazioni, dal momento che la responsabilità di questi viene dedotta sulla base del medesimo titolo azionato contro la società, quale socio illimitatamente responsabile per le obbligazioni di quest’ultima. 3. Con il quarto motivo del ricorso si denunzia violazione ed errata applicazione dei Principi sulla responsabilità dei soci di una s. n. comma correlati alle norme di cui agli artt. 1299 ccomma e 2304 c.comma - Carenza di motivazione . Il ricorrente censura la decisione impugnata nella parte in cui ha riconosciuto anche la sua responsabilità personale per l’obbligazione della società nei confronti dell’altro socio, condannandolo al pagamento del relativo importo in favore di questi sostiene che anche egli è locatore e quindi anche l’attrice sarebbe debitrice in quanto anch’essa socia illimitatamente responsabile nei propri confronti, e dunque le reciproche pretese dei soci almeno tra di loro si eliderebbero a vicenda, anche in base alla sussistenza delle azioni di regresso. Il motivo è fondato, nei limiti che si esporranno. Va premesso che è pacifico in fatto che il ricorrente P. e la controricorrente V. sono gli unici soci illimitatamente responsabili, in quote uguali, della JAP S.n.c., e che nella medesima proporzione l’immobile a questa locato è in comunione tra loro. Il P. viene chiamato a rispondere dell’obbligazione fatta valere dalla V. in quanto socio illimitatamente responsabile della società debitrice, in base ad espressa previsione di legge art. 2291 c.c. . Orbene, ritiene la Corte che nei rapporti tra i soci di una società in nome collettivo e a prescindere dal titolo dell’azione fatta valere nei confronti della società debba escludersi l’applicazione del principio della responsabilità solidale illimitata di ciascuno di essi per le obbligazioni sociali di cui all’art. 2291 c.c., principio dettato esclusivamente a tutela dei terzi estranei alla società e quindi solo nei riguardi di questi operante. Ciò in conseguenza della stessa struttura delle società di persone, cui l’ordinamento riconosce mera soggettività, ma non personalità giuridica perfetta, cioè una autonomia patrimoniale limitata, sancita da regole che hanno il precipuo scopo di garantire la tutela degli interessi dei terzi che hanno con essa contrattato, e che, di conseguenza, non avrebbero ragione di operare e non possono trovare applicazione nei rapporti tra i soci stessi. Il principio è consolidato nella giurisprudenza di questa Corte con riguardo alle associazioni non riconosciute, enti che, come le società di persone, non sono dotati di personalità giuridica ma di limitata soggettività, per le cui obbligazioni rispondono solidalmente ed illimitatamente alcuni degli associati in particolare, quelli che hanno agito In concreto , e per le quali si afferma infatti che la responsabilità personale e solidale con quella dell’associazione, senza il beneficio dell’escussione, di colui o di coloro che hanno agito in nome e per conto dell’associazione non riconosciuta, si configura come una forma di fideiussione ex lege, disposta a tutela dei terzi che possono ignorare la consistenza economica del fondo comune e fare affidamento sulla solvibilità di chi ha negoziato con loro la norma contenuta nell’art. 38 c.comma che sancisce la responsabilità personale e solidale delle persone che hanno agito in nome e per conto dell’associazione, si applica unicamente rispetto ai terzi estranei all’associazione medesima e non può giovare agli associati creditori dell’associazione, i quali, per il fatto stesso di esserne membri, non possono non essere a conoscenza della consistenza patrimoniale dell’ente così Cass., Sez. 1, Sentenza n. 3502 del 25/10/1969, Rv. 343652 in precedenza, nel medesimo senso Cass., Sez. 3, Sentenza n. 617 del 27/03/1962, Rv. 250952 Sez. 1, Sentenza n. 2707 del 29/08/1962, Rv. 254025 successivamente Sez. L, Sentenza n. 5020 del 29/08/1980, Rv. 408877 Sez. 1, Sentenza n. 354 del 16/01/1991, Rv. 470495 e, implicitamente, Sez. 1, Sentenza n. 6554 del 11/05/2001, Rv. 546598 . Il medesimo principio deve peraltro ritenersi applicabile anche alle società di persone, che con le associazioni non riconosciute condividono la struttura associativa non personificata, il riconoscimento di una limitata soggettività giuridica, l’esistenza di un fondo comune che può essere aggredito dai terzi titolari di crediti nei confronti dell’ente e al tempo stesso la illimitata responsabilità degli associati o di alcuni di essi nei confronti dei terzi, per le relative obbligazioni. Sotto questo aspetto, la differenza meramente funzionale del modo di operare della responsabilità degli associati essenzialmente consistente nell’esistenza del beneficio di escussione, nei diversi termini previsti dagli artt. 2268 e 2304 c.c., solo per i soci di società di persone non sembra poter assumere alcun rilievo, con riguardo ai rapporti tra gli associati. Strutturalmente, infatti, non vi è differenza. In entrambi i casi, in mancanza del riconoscimento di personalità giuridica perfetta dell’ente, l’ordinamento, all’evidente scopo di favorire l’operatività e agevolare l’attività dell’ente stesso con il quale i terzi evidentemente potrebbero avere comprensibili remore ad entrare in rapporti giuridici, data la sua incerta, o quanto meno difficilmente verificabile, consistenza soggettiva e patrimoniale , prevede che nei confronti dei terzi per le obbligazioni ad esso imputabili rispondano tutti gli associati o alcuni di essi , illimitatamente e solidalmente. La ratio di tale previsione sta sia nell’opportunità che i terzi possano fare affidamento sul patrimonio personale degli associati e non solo su quello dell’ente, di consistenza difficile da valutare, sia nell’esigenza che ai terzi sia garantita l’indifferenza di ogni questione attinente ai rapporti interni tra gli associati e, in ultima analisi, al modo e alla misura in cui l’obbligazione deve essere tra questi ripartita. Ne consegue che nei rapporti tra soci - non sussistendo nessuna delle suddette esigenze - non opera il principio di illimitata responsabilità per le obbligazioni della società, ma deve esclusivamente tenersi conto dei reciproci obblighi di proporzionale contribuzione per gli oneri sociali. Laddove un socio eserciti un’azione nei confronti della società e pretenda di estenderla anche ad altro socio illimitatamente responsabile, quest’ultimo risponde dunque nei suoi confronti non illimitatamente, come avverrebbe laddove agisse un terzo estraneo alla società - salvo il successivo regresso tra i soci stessi - ma solo nei limiti dei reciproci obblighi di contribuzione per gli oneri sociali. In altri termini, una volta esclusa la responsabilità illimitata del socio nei confronti degli altri soci per le obbligazioni contratte dalla società verso i soci stessi per un titolo estraneo al contratto sociale, l’estensione agli altri soci dell’azione promossa dal socio creditore contro la società è confiqurabile solo qualora sussista un effettivo squilibrio tra i soci stessi nei reciproci obblighi di contribuzione per il pagamento dei debiti sociali. E la suddetta conclusione risulta perfettamente compatibile con il principio generale espresso dall’art. 1299 c.c., che limita l’azione di regresso tra obbligati solidali alla sola quota del debito gravante su ciascuno di essi, principio applicabile, secondo il costante indirizzo di questa Corte, anche al socio illimitatamente responsabile che abbia pagato con danaro proprio un debito sociale e agisca in rivalsa nei confronti degli altri soci cfr. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 4380 del 21/02/2013, Rv. 625161 Sez. 1, Sentenza n. 18185 del 18/08/2006, Rv. 591944 Sez. 1, Sentenza n. 5947 del 14/12/1978, Rv. 395771 . L’applicazione di tale principio nei rapporti tra i soci presuppone infatti, da un lato, che il socio abbia provveduto al pagamento o comunque determinato l’estinzione dello specifico rapporto obbligatorio imputabile alla società per un importo eccedente la propria quota e sussista cioè uno squilibrio nell’onere di contribuzione relativo a tale specifico rapporto , e d’altro canto che in relazione ai rapporti sociali non vi siano altri fattori di squilibrio. Nella specie è in primo luogo da escludere uno squilibrio negli oneri di contribuzione relativi allo specifico rapporto extrasociale fatto valere in giudizio, in quanto i due unici soci della JAP S.n.comma sono al tempo stesso - e nella medesima proporzione - i due unici proprietari dell’immobile a questa locato. D’altra parte, la questione dell’eventuale squilibrio nei rapporti sociali non risulta neanche posta e d’altra parte la sua deduzione avrebbe reso operativa la clausola compromissoria , dal momento che l’attrice si è limitata a prospettare una automatica, ma per quanto sin qui osservato insussistente, responsabilità illimitata dell’altro socio per il titolo estraneo al rapporto sociale. Il motivo di ricorso in esame può pertanto trovare accoglimento, limitatamente all’azione esercitata dalla V. nei confronti del P. non invece con riguardo a quella esercitata nei confronti della società . Per quanto attiene alla sola posizione del P. , dunque, la sentenza impugnata va cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, l’opposizione va accolta, ai sensi dell’art. 384, comma 2, c.p.c., con la revoca del decreto ingiuntivo opposto. 4. Con il terzo motivo del ricorso si denunzia violazione ed errata applicazione delle norme di cui agli artt. 1325 e segg. c.comma e di cui agli artt. 1571 e sego. cc Carenza o insufficienza motiva in ordine alla non rilevanza della documentazione prodotta ed in ordine alla mancata ammissione delle prove orali . Il motivo, articolato in più profili di censura, è assorbito in relazione alla posizione del P. e va, pertanto, esaminato solo in relazione alla posizione della società ricorrente. Quest’ultima sostiene punto 3/A di aver dedotto l’invalidità del contratto di locazione, in quanto stipulato dai soci della società con sé stessi, eccezione non delibata dalla corte di merito. Deduce inoltre che avrebbero dovuto considerarsi le scritture contabili della società, le quali dimostrerebbero che i canoni di locazione erano stati pagati fino a febbraio 2006 e che i soci erano debitori verso la JAP S.n.comma di circa Euro 77.000,00 debito opposto in compensazione . Sostiene infine che avrebbero dovuto ammettersi i mezzi istruttori specie l’interrogatorio formale della V. articolati in proposito punto 3/B . Il motivo è in parte inammissibile ed in parte infondato. È inammissibile nella parte in cui con esso si denunzia vizio di carenza o insufficienza motiva , sotto il profilo dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., in quanto la formulazione della norma, che prevedeva la possibilità di prospettare in sede di legittimità una siffatta censura, non è applicabile, essendo stata la sentenza impugnata pronunziata e pubblicata in data successiva all’11 settembre 2012, onde va applicato il nuovo testo dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., come riformulato dall’art. 54 del D.L. 22 giugno 2012 n. 83, convertito in legge 7 agosto 2012 n. 134 sul quale, cfr. Cass., Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014, Rv. 629830 e 629831 . È inammissibile, per quanto attiene alla mancata ammissione dei mezzi di prova e alla mancata valutazione delle scritture contabili, anche perché la società ricorrente non ha indicato specificamente in quale fase processuale e in quale atto difensivo erano state avanzate le istanze di prove orali non accolte, nonché, ai sensi degli artt. 366, comma 1, n. 6 e 394, comma 2, n. 4, c.p.c., perché non viene indicata specificamente l’allocazione nel fascicolo processuale dei documenti richiamati, non prodotti unitamente al ricorso si indicano gli stessi come docomma 5 e 6, ma senza le necessarie ulteriori specificazioni per il loro reperimento nell’ambito dei fascicoli processuali delle fasi di merito . Per quanto attiene alla censura di violazione di legge, da ricondursi al profilo di cui all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., è evidente che essa difetta di specificità, in conseguenza della assoluta genericità dell’indicazione delle norme violate art. 1325 e ss. e artt. 1571 e ss. c.c. . Inoltre la società ricorrente non chiarisce se e in quale atto processuale era stata sollevata la questione dell’invalidità del contratto di locazione nel corso del giudizio di merito, mentre nella sentenza impugnata si dà conto esclusivamente della diversa eccezione di simulazione del contratto stesso. Va comunque certamente esclusa l’invalidità del contratto di locazione stipulato dalla società con i suoi soci, in quanto la pur limitata soggettività giuridica riconosciuta alla società di persone rende comunque certamente lecita ed efficace una siffatta stipulazione. Vanno altresì escluse le ulteriori violazioni di legge denunziate nell’epigrafe del motivo di ricorso i giudici di merito hanno ritenuto insussistente la prova dell’avvenuto pagamento dei canoni fino a febbraio 2006 e quella del credito opposto in compensazione, e sulla base di tali incensurabili accertamenti di fatto hanno correttamente applicato le norme di cui viene dedotta la non corretta applicazione. 5. In definitiva, va accolto per quanto di ragione il quarto motivo del ricorso, che è rigettato per il resto. La sentenza impugnata va cassata in relazione e la causa decisa nel merito, ai sensi dell’art. 384, comma 2, c.p.c., con l’accoglimento dell’opposizione proposta da P.I.G.L. in proprio, e la conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto nei soli suoi confronti. Le spese del giudizio possono essere integralmente compensate tra tutte le parti, sussistendo motivi sufficienti a tal fine, in virtù della reciproca soccombenza e comunque per la novità e la particolarità delle questioni trattate. P.Q.M. La Corte accoglie per quanto di ragione il quarto motivo del ricorso, rigettando per il resto cassa in relazione e, decidendo nel merito, in accoglimento dell’opposizione proposta da P.I.G.L. in proprio, revoca nei soli suoi confronti il decreto ingiuntivo opposto dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del giudizio. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dichiara la non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.