Ancora sull’impugnazione autonoma del decreto di inammissibilità del concordato

Le Sezioni Unite si vedono rimesse ulteriori questioni relative al ricorso in Cassazione avverso il decreto d’inammissibilità del concordato preventivo.

Con l’ordinanza interlocutoria n. 18558/16 del 22 settembre vengono rimesse alle Sezioni Unite ulteriori questioni relative al ricorso in Cassazione avverso il decreto d’inammissibilità del concordato preventivo. Qualora le SS.UU., esprimendosi sulla questione sollevata dalla precedente ordinanza n. 3472/16, dovessero stabilire che tale decreto non è autonomamente impugnabile per cassazione, sarà necessario precisare anche quale debba essere la sorte di un eventuale ricorso già proposto qualora sopraggiunga una successiva dichiarazione di fallimento. Se, invece, il decreto di inammissibilità venisse ritenuto ricorribile per cassazione, bisognerà chiarire il rapporto tra tale giudizio d’impugnazione e quello avverso la dichiarazione di fallimento. La vicenda. La Corte d’appello di Genova dichiarava, a seguito di reclamo dell’INPS avverso il decreto di omologazione del concordato preventivo proposto da una s.r.l., l’inammissibilità della proposta del concordato stesso, ritenuta non conforme al disposto dell’art 182- ter l. fall La decisione veniva impugnata in Cassazione, dove la ricorrente si doleva della non corretta interpretazione, realizzata in appello dal giudice, del citato articolo. All’udienza di discussione venne reso noto che la s.r.l. nel frattempo, era stata dichiarata fallita, e che tale decisione era stata impugnata. I rapporti tra decreto d’inammissibilità e dichiarazione di fallimento. Nonostante il legislatore abbia precisato che non sussiste un automatismo tra il decreto d’inammissibilità della proposta di concordato e la dichiarazione di fallimento, lo stesso giudice che ha emesso il primo può, in presenza dei presupposti di legge, pronunciare contestualmente la seconda. In queste ipotesi, un passato intervento delle SS.UU. sent. n. 9935/2015 aveva stabilito che è possibile proporre esclusivamente reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento, anche qualora il contenuto dell’impugnazione sia riferibile al decreto d’inammissibilità della domanda di concordato. Ulteriori quesiti sul ricorso. Nel caso di specie, la dichiarazione di fallimento è intervenuta in un momento successivo alla proposizione e notificazione del ricorso in Cassazione, facendo sorgere il problema di quale sorte spetti a tale ricorso ai sensi dell’art. 111 Cost La possibilità di esercitare ricorso autonomo avverso un decreto d’inammissibilità della proposta di concordato, qualora non si sia dichiarato contestuale fallimento della società proponente, è questione che l’ordinanza n. 3472/2016 ha già rimesso alle S.U., e sulla quale si sta attendendo una pronuncia. Il caso in esame permette di aggiungere ulteriori dubbi a tale quesito di base. Se si riterrà possibile esercitare autonomo ricorso avverso il decreto di inammissibilità della proposta concordataria, bisognerà specificare quali saranno i rapporti intercorrenti tra tale giudizio di impugnazione e quello differente proposto avverso la successiva sentenza di fallimento. Se, invece, tale autonomia non dovesse essere riconosciuta sarà opportuno stabilire quali saranno le sorti del ricorso già proposto ove sopravvenga la dichiarazione di fallimento, la cui impugnazione potrebbe includere anche le contestazioni avverso il decreto d’inammissibilità. Fonte www.ilfallimentarista.it

Corte di Cassazione, sez. I Civile, ordinanza interlocutoria 13 luglio – 22 settembre 2016, n. 18558 Presidente Nappi – Relatore Di Virgilio Svolgimento del processo Con decreto depositato il 17 luglio 2014, la Corte d'appello di Genova, in accoglimento del reclamo proposto dall'Inps, in riforma del decreto di omologazione del concordato preventivo proposto dalla s.r.l. Forniture Tecniche e Industriali, ha dichiarato l'inammissibilità della proposta, in quanto non conforme al disposto dell'articolo 182 ter l.f., novellato dal d.l. 185/2008, convertito con modificazioni con la 1. 2/2009, per non avere rispettato i limiti della falcidia dei crediti previdenziali dettati dal decreto interministeriale 4/8/2009, che, avendo valore di regolamento adottato in forza di norma di legge, ex articolo 32, 6° comma del d.l. 185 cit., integra l'articolo 182 ter. Ricorre avverso detta pronuncia la F.T.I.- Forniture Tecniche Industriali s.r.l., con ricorso strutturato su di un complesso motivo, specificato su tre profili. L'Inps ha depositato controricorso. La ricorrente ha depositato memoria ex articolo 378 c.p.c. Motivi della decisione 1.1.- Con l'unico articolato motivo, la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 160, 2° comma, 180, 4° comma, 182 ter l.f. anche in combinato disposto con gli artt.l2 e 14 disp. sulla legge in generale, nonché artt. 2740, 2741, 2777-2778 c.c. La ricorrente si duole della non corretta esegesi da parte della Corte d'appello del dettato di legge, rilevando di contro che i principi del sub procedimento facoltativo ex articolo 182 ter 1.f. non possono necessariamente applicarsi al procedimento principale, né possono derogare i principi obbligatori ed imperativi ex articolo 160, 2° comma, l.f. del procedimento principale con i quali contrastano. Né l'interpretazione della Corte del merito è conforme alla volontà del legislatore e presta il fianco a rilievi di costituzionalità, atteso che la deroga al regime concorsuale disciplinato dagli artt. 2777 e 2778 c.c. è possibile solo ricorrendo allo strumento eccezionale della transazione fiscale. Infine, il decreto ministeriale del 4 agosto 2009, che ha introdotto un regime particolare per la cd. transazione contributiva, quale fonte secondaria, non può derogare alla regola imperativa di cui all'articolo 160 l.f. né alle norme che disciplinano la graduazione dei privilegi, fondate su principi di matrice costituzionale. 2.1.- All'udienza di discussione, su specifica domanda del P.G., il difensore della ricorrente ha confermato che la società è stata dichiarata fallita con sentenza del 19/11/2014, gravata d'impugnazione. Ora, il legislatore della riforma, pur eliminando l'automatismo della dichiarazione di fallimento a seguito dell'esito negativo del giudizio di omologazione, ha privilegiato una soluzione unitaria, ritenendo che il tribunale, che in sede di omologazione respinge il concordato, ricorrendone i presupposti, dichiara il fallimento con separata ordinanza contestualmente al decreto, e tale unitarietà è stata ribadita nell'articolo 183, stabilendosi che con il reclamo contro il decreto del tribunale è impugnabile la sentenza di fallimento contestualmente resa. E, quindi, come ribadito tra le ultime nella pronuncia delle S.U. 9935/2015, quando in conseguenza della ritenuta inammissibilità della domanda di concordato preventivo il tribunale dichiara il fallimento dell'imprenditore, su istanza di un creditore o su richiesta del P.M., può essere impugnata con reclamo solo la sentenza dichiarativa di fallimento e l'impugnazione può essere proposta anche formulando soltanto censure avverso la dichiarazione di inammissibilità della domanda di concordato preventivo. Ciò posto, va rilevato che nella specie il ricorso per cassazione avverso il provvedimento del 17/7/2014 è stato proposto il 15/9/2014 in tale data è iniziato il procedimento notificatorio e le notifiche si sono poi perfezionate il 18/9/2014 , mentre la sentenza di fallimento è sopravvenuta dopo la notifica del ricorso. Si pone dunque la questione della sorte del ricorso ex articolo 111 Cost. proposto contro il decreto di inammissibilità del concordato, ove risulti impugnata anche la sopravvenuta sentenza di fallimento. In realtà, con ordinanza 3472/2016 è stata rimessa alle Sezioni unite la questione della impugnabilità per cassazione del decreto di inammissibilità della proposta di concordato preventivo, senza contestuale dichiarazione di fallimento. Tuttavia, quale che sarà la decisione in proposito delle Sezioni unite, rimane comunque problematica la definizione del caso in esame. Se si riterrà che il decreto di inammissibilità del concordato non è autonomamente impugnabile, occorrerà infatti stabilire quale sia la sorte del ricorso già eventualmente proposto ove sopravvenga la dichiarazione del fallimento, la cui impugnazione potrebbe includere anche la contestazione della dichiarata inammissibilità del concordato. Se si riterrà che il decreto di inammissibilità del concordato è autonomamente impugnabile per cassazione, occorrerà chiarire il rapporto tra tale giudizio di impugnazione e quello distintamente proposto per censurare la dichiarazione di fallimento. Sembra pertanto opportuno che su tale complesso quadro problematico si pronuncino le Sezioni unite, già investite della connessa questione di impugnabilità del decreto dichiarativo di inammissibilità del concordato preventivo. P.Q.M. La Corte rimette gli atti al Primo Presidente per l'eventuale assegnazione alle Sezioni Unite.