Partecipazione agli utili: presupposto indispensabile per l’esistenza della società occulta

La mancata esteriorizzazione del rapporto societario costituisce il presupposto indispensabile perché possa legittimamente predicarsi l’esistenza di una società occulta, ma ciò non toglie che si richieda pur sempre la partecipazione di tutti i soci all’esercizio della attività societaria in vista di un risultato unitario e che i conferimenti siano diretti a costituire un patrimonio comune .

Tale il principio ribadito dalla S.C. con l’ordinanza n. 17925/2016 depositata il 12 settembre. La vicenda . Vedendosi rigettata l’impugnazione proposta avverso la pronuncia del Tribunale di Mantova che aveva respinto la sua domanda di accertamento dell’esistenza di una società occulta costituita tra lui e il fratello, l’appellante propone ricorso per cassazione, chiedendo un riesame delle risultanze processuali e una diversa valutazione della pertinenza delle prove, in quanto la Corte territoriale aveva ritenuto non provato l’esercizio di una comune attività sorretta dall’ affectio societatis . Il ricorso è manifestamente infondato. Ciò anche perché l’utilizzo della collaborazione del fratello nell’ambito di un rapporto di co.co.co., con conseguente remunerazione, erano inconciliabili con la richiesta di partecipazione agli utili, inoltre mancava la prova del conferimento di capitale iniziale e, poi, come affermato dalla S.C., la mera prestazione di una garanzia fideiussoria non è indice di affectio societatis . La partecipazione agli utili . Il Giudice di merito si è dunque correttamente attenuto ad un principio di diritto espresso già con la sentenza n. 366/98 dalla stessa Suprema Corte secondo cui La mancata esteriorizzazione del rapporto societario costituisce il presupposto indispensabile perché possa legittimamente predicarsi, da parte del giudice, la esistenza di una società occulta, ma ciò non toglie che si richieda pur sempre la partecipazione di tutti i soci all’esercizio della attività societaria in vista di un risultato unitario, secondo le regole dell’ordinamento interno, e che i conferimenti siano diretti a costituire un patrimonio comune , sottratto alla libera disponibilità dei singoli partecipi art. 2256 c.c. ed alle azioni esecutive dei loro creditori personali art. 2270 e 2305 stesso codice , l’unica particolarità della peculiare struttura collettiva de qua consistendo nel fatto che le operazioni sono compiute da chi agisce non già in nome della compagine sociale vale a dire del gruppo complessivo dei soci , ma in nome proprio . Fonte www.ilsocietario.it

Corte di Cassazione, sez. VI Civile 1, ordinanza 1 luglio 12 settembre 2016, n. 17925 Presidente Ragonesi Relatore Genovese Fatto e diritto Ritenuto che il consigliere designato ha depositato, in data 20 luglio 2015, la seguente proposta di definizione, ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ. Con sentenza in data 2 aprile 2014, la Corte d’appello di Brescia ha rigettato l’impugnazione proposta dal sig. B.M. contro la sentenza del Tribunale Ordinario di Mantova, che aveva respinto la sua domanda di accertamento dell’esistenza di una società occulta, fra costituita tra l’attore ed il fratello B.L. , e di accesso alla documentazione contabile amministrativa dell’impresa, con ordine al medesimo B.L. di presentare il conto della gestione 2001 e quello di chiusura. Secondo la Corte territoriale, gli elementi probatori emersi nel giudizio di primo grado non permettevano di ritenere provato l’esercizio di una comune attività sorretta dall’ affectio societalis . Avverso la sentenza del giudice distrettuale ha proposto ricorso il soccombente sig. B.L. , con atto notificato il 15 aprile 2015, sulla base di un unico motivo, con cui denuncia la violazione o falsa applicazione di terze sostanziale artt. 2727, 2729 e 2697 c.c., in relazione all’art. 115 c.p.c. , ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c Il sig. B.M. resiste con controricorso. Il ricorso appare manifestamente infondato, giacché, anche sotto le apparenti spoglie della violazione dei menzionati dispositivi di legge, chiede a questa Corte un sostanziale riesame delle risultanze processuali ed una diversa valutazione della pertinenza delle prove precostituite e semplici compiuta dal giudice di secondo grado, dopo che allo stesso risultato era pervenuto anche il primo giudice. Infatti, nell’impianto motivazionale della decisione impugnata, non sono ravvisabili i sostanziali vizi motivazionali oltre che quelli di violazione di legge ipotizzati dal ricorrente con i due mezzi di ricorso, atteso che la Corte ha incisivamente motivato in ordine a Al fatto che 1 l’utilizzo della collaborazione del sig. B.L. nell’ambito di un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, con conseguente remunerazione, erano inconciliabili con la richiesta di partecipazione agli utili, 2 era mancata la prova del conferimento del capitale iniziale 3 diverse prove erano generiche, inidonee o richieste in via esplorativa 4 la mera prestazione di una garanzia fideiussoria non sarebbe indice di affectio societatis 5 le deposizioni testimoniali esaminate non avevano il valore probatorio ipotizzato. b Inoltre, le censure mosse dalla ricorrente, anche in ordine alla presunta violazione di legge, mirano sostanzialmente alla inammissibile ripetizione del giudizio di merito attraverso il riesame di fatti e documenti oggetto di apprezzamento dai primi e secondi giudici merito e, con riferimento alle sentenze come quella oggetto del presente giudizio pubblicate oltre il termine di trenta giorni successivo all’entrata in vigore della legge n. 134 del 2012 che ha convertito il D.L. n. 83 del 2012 , si infrangono sull’interpretazione così chiarita dalle SU civili nella Sentenza n. 8053 del 2014 la riformulazione dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., disposta dall’art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, con in legge 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettali dall’art. 12 delle preleggi, come riduzione al minimo costituzionale del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in tassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico, nella motivazione apparente, nel contrailo irriducibile tra affermazioni nella motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di sufficienza della motivazione. c Infine, questa Corte Cass. Sez. 1, Sentenza n. 366 del 1998 , ha affermato il principio di diritto, a cui si è sostanzialmente attenuto - con giudizio logico ed immune da vizi giuridici - il giudice di merito, anche nella valutazione delle emergenze probatorie e dei mezzi istruttori richiesti dall’attore, e secondo cui La mancata esteriorizzazione del rapporto societario costituisce il presupposto indispensabile perché possa legittimamente predicarsi, da parte del giudice, la esistenza di una società occulta, ma ciò non toglie che si richieda pur sempre la partecipazione di tutti i soci all’esercizio della attività societaria in vista di un risultato unitario, secondo le regole dell’ordinamento interno, e che i conferimenti siano diretti a costituire un patrimonio comune, sottratto alla libera disponibilità dei singoli partecipi art. 2256 cod. civ. ed alle azioni esecutive dei loro creditori personali art. 2270 e 2305 stesso codice , l’unica particolarità della peculiare struttura collettiva de qua consistendo nel fatto che le operazioni sono compiute da chi agisce non già in nome della compagine sociale vale a dire del gruppo complessivo dei soci , ma in nome proprio . In conclusione, sì deve disporre il giudizio carnevale ai sensi degli artt. 380-bis e 375 n. 5 c.p.c. . Considerato che il Collegio condivide la proposta di definizione contenuta nella relazione di cui sopra, alla quale risultano essere state mosse osservazioni critiche con memoria e nel corso della discussione orale, da parte della difesa della ricorrente che, tuttavia, tali osservazioni non appaiono idonee a far discostare il convincimento del Collegio dalla Relazione già notificata alle parti, poiché le deduzioni difensive - ancora una volta - sono del tutto interne alle già esplicitate ragioni di inammissibilità/infondatezza delle deduzioni svolte con il ricorso per cassazione e sopra illustrate nella relazione del Consigliere incaricato che, perciò, il ricorso, manifestamente infondato, deve essere respinto, in applicazione dei richiamati ed enunciati principi di diritto che, alla reiezione del ricorso, consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali di questa fase, in favore del resistente, liquidate come da dispositivo, oltre che il raddoppio del contributo unificato. P.Q.M. La Corte, respinge il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di questa fase del giudizio, che liquida in complessivi Euro 3.100,00, di cui Euro 100,00 per esborsi, oltre alle spese generali ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater,del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dichiara che sussistono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.