Cancellazione ed estinzione della società: attenzione agli effetti successori in capo agli ex soci

Dalla cancellazione dal registro delle imprese deriva l'estinzione della società, sia di persone, sia di capitali. Tale evento produce un duplice effetto sul piano sostanziale e sul piano processuale.

E’ ciò di cui si è occupata la Corte di Cassazione nella sentenza n. 13290/16 del 28 giugno. La Corte ha ribadito come, secondo l'interpretazione fornita dalle Sezioni Unite della Cassazione sentenze n. 6070/2013 e 6071/2013 dell'art. 2495 c.c. - come modificato dal d.lgs. n. 6/2003 - dalla cancellazione dal registro delle imprese deriva l'estinzione della società, sia di persone, sia di capitali. Pertanto la sopravvivenza dei rapporti giuridici facenti capo alla società estinta si traduce in una sorta di rapporto successorio tra la società che si estingue e le persone a loro volta fisiche o giuridiche che ne erano state socie. Questo fenomeno di tipo successorio investe sia i crediti, sia i debiti. In ordine a questi ultimi gli ex soci ne rispondono nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente, a seconda che, pendente societate, fossero limitatamente o illimitatamente responsabili per i debiti sociali. Dal punto di vista processuale invece l’estinzione determina l’interruzione del grado di giudizio pendente con facoltà per i soci di prosecuzione o riassunzione quali successori ex art. 110 c.p.c. Analogamente nel caso in cui l’evento interruttivo si verifichi a grado concluso, l’impugnazione del provvedimento emesso dovrà invece provenire o essere indirizzata, a pena di inammissibilità, dai soci o nei confronti dei soci. Il caso. Una s.r.l. nel 2001 aveva convenuto il proprio commercialista dinanzi al Tribunale di Roma per chiedere il risarcimento dei danni patiti conseguenti al pagamento di imposte rivelatesi in realtà non dovute. Il Tribunale con sentenza nel 2004 respingeva la richiesta per difetto di prova in ordine ai danni lamentati. La s.r.l. proponeva appello, ma la Corte adita rigettava nel 2011 il gravame dichiarandolo inammissibile per carenza di legittimazione attiva. Risultava infatti che la s.r.l. era cancellata ed estinta dal registro delle imprese sin dal 1996 e pertanto la società, a seguito delle riforma del diritto societario nel 2004, aveva perso la capacità di agire in giudizio e di impugnare. Nelle more del giudizio di secondo grado, le socie della s.r.l. iniziavano una nuova causa in primo grado dinanzi al Tribunale di Roma avanzando le stesse pretese risarcitorie sopra descritte. Il Tribunale nel 2009 respingeva anche tale richiesta per carenza di legittimazione attiva e la decisione veniva confermata in appello nel 2013. Avverso tale sentenza le socie propongono ricorso in Cassazione. La decisione della Corte. Gli Ermellini respingono il ricorso in Cassazione delle socie, confermano la sentenza impugnata, ma, ex art. 384 c.p.c. ultimo comma, modificano completamente la motivazione che la Corte territoriale aveva posto a sostegno della pur confermata decisione. In buona sostanza per i Giudici di seconde cure le socie avrebbero dovuto far valere un diritto autonomo da quello della s.r.l. intervenendo nello stesso giudizio di appello deciso nel 2011 dato che l'estinzione della società - decorrente dal primo gennaio 2004 cioè data di entrata in vigore del nuovo art. 2495 c.c. - aveva fatto perdere alla persona giuridica la legittimazione ad impugnare. Così le socie non avevano fatto e sul giudizio instaurato dalla s.r.l. era calato il giudicato con la sentenza del 2011 non impugnata. Le socie contestano tale assunto affermando che la decisione della Corte d'appello del 2011 aveva respinto la domanda per difetto di legittimazione attiva senza entrare nel merito. Pertanto il giudicato di rito non influiva sulla posizione delle singole persone fisiche. Sotto altro profilo le ricorrenti rilevano che secondo la tesi della Corte d'appello, la società avrebbe perso la legittimazione attiva fin dal primo grado con conseguente inammissibilità del gravame. La Cassazione, come anticipato sopra, rigetta le censure delle ricorrenti e perviene alla stessa conclusione della Corte d'appello, ma con motivazione completamente diversa. Le conseguenze della cancellazione della società dal registro delle imprese. In primo luogo gli Ermellini rilevano che le pronunce delle Sezioni Unite n. 6070 e 6071 del 2013 hanno chiarito la reale portata dell'art. 2495 c.c. come modificato dalla riforma del diritto societario entrata in vigore il primo gennaio 2014. Secondo le sentenze citate, la cancellazione della società dal registro delle imprese comporta l'estinzione della stessa, sia essa di persone, sia di capitali. Tale evento produce un duplice effetto sul piano sostanziale e sul piano processuale. In ordine al primo l'estinzione determina conseguenze di natura successoria tra la società e le persone che ne erano socie. In particolare sopravvivono non solo i crediti, ma anche i debiti della società e i soci ne rispondono nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o senza limiti se erano soci illimitatamente responsabili manente societate . Dal punto di vista processuale invece l'estinzione della società determina l'effetto interruttivo sui giudizi pendenti con facoltà per i soci di prosecuzione o riassunzione ex art. 110 c.c., quali successori della persona giuridica stessa. Se invece il grado di giudizio è concluso e sono pendenti i termini per l'impugnazione, l'estinzione comporta la facoltà per i soci successori - e solo per loro - di proporre il gravame o di essere destinatari dello stesso il tutto a pena di inammissibilità dell'impugnazione. Da quanto illustrato si evince che l'intervento delle socie nel primo giudizio di appello promosso dalla s.r.l. non avrebbe per nulla salvaguardato la posizione delle stesse. Nel caso di specie l'evento interruttivo non fu denunciato durante il giudizio di primo grado conclusosi con la sentenza del 2004 di rigetto per mancanza di prova. Tale decisione fu impugnata, ma la Corte d'appello rigettò per carenza di legittimazione attiva della s.r.l. con decisione solo in rito . Tale decisione non è stata impugnata e di conseguenza è passata in giudicato anche la sentenza di merito contro la quale l'impugnazione era stata proposta, cioè la decisione del Tribunale che nel 2004 aveva respinto la pretesa della s.r.l. per carenza di prova dei danni lamentati. Tale giudicato di merito, secondo la Cassazione, investe oggi le socie, successori della società estinta. E' per tale omessa impugnazione quindi - e non per il mancato intervento nel giudizio di appello - che la domanda nel successivo ulteriore giudizio promosso nelle more dalle socie e conclusosi con la sentenza del Tribunale nel 2009 facendo valere la medesima pretesa avanzata nel 2001 dalla s.r.l. non può essere accolta in quanto ormai coperta dal giudicato.

Corte di Cassazione, sez. III, sentenza 3 maggio – 28 giugno 2016, numero 13290 Presidente Travaglino – Relatore Graziosi Svolgimento del processo 1. Avendo nel 2001 RICAM Srl convenuto davanti al Tribunale di Roma per responsabilità professionale il suo commercialista F.L. che le aveva fatto pagare imposte non dovute - commercialista il quale a sua volta aveva chiamato in causa per garanzia Axa Assicurazioni S.p.A. - l'adito Tribunale, con sentenza del 15 aprile 2004, respingeva la domanda per difetto di prova del danno che la società avrebbe subito in conseguenza. Avendo la società proposto appello, la Corte d'appello di Roma, con sentenza numero 2668/2011, poi passata in giudicato, lo dichiarava inammissibile - a seguito di una eccezione di difetto di legittimazione di RICAM Srl proposta dalla compagnia assicurativa in secondo grado - per avere la società perso la capacità di agire in giudizio e di impugnare essendo stata cancellata dal registro delle imprese dal 21 ottobre 1996. Dopo la proposizione della eccezione da parte di Axa, peraltro, cioè nelle more del giudizio di secondo grado le ex socie di RICAM Sri, L.F., G.F., L.F. e A.D.S., citavano il commercialista davanti al Tribunale di Roma, chiedendo lo stesso risarcimento per responsabilità professionale che era stato chiesto nell'altro giudizio promosso dalla società estinta. II Tribunale, con sentenza del 4 marzo 2009, dichiarava inammissibile la domanda per difetto di legittimazione attiva le ex socie appellavano, e davanti alla Corte d'appello di Roma si costituiva anche la compagnia assicuratrice, restando invece contumace il Lami. La corte territoriale rigettava l'appello con sentenza del 10 maggio 23 giugno 2013. 2. Hanno presentato ricorso L.F., G.F., L.F. e A.D.S., sulla base di due motivi, il primo denunciante violazione degli articoli 2495 e 2909 c.c. nonché vizio motivazionale e il secondo violazione degli articoli 110, 299, 300, 302 e 344 c.p.c. nonché ancora vizio motivazionale. Axa Assicurazioni S.p.A., si difende con controricorso. Motivi della decisione 3. Il ricorso non è accoglibile. 3.1 Per comprendere appieno il contenuto dei due motivi, è opportuno dare atto, anzitutto, di come la corte territoriale è pervenuta al rigetto dell'appello proposto dalle attuali ricorrenti. La corte, constatato il giudicato che si era formato nei giudizio instaurato dalla società, ha affermato che le appellanti non avrebbero potuto far valere un diritto autonomo rispetto a quello esercitato in esso nel 2001 dalla RICAM Sri, potendo soltanto intervenire nel relativo giudizio di appello, perché l'estinzione della società - decorrente dal 1 gennaio 2004 per coincidenza con l'entrata in vigore dell'articolo 2495 c.c. come riformato dal d.lgs. 17 gennaio 2003 numero 6 - aveva fatto perdere alla società la legittimazione ad impugnare. Richiama la corte territoriale S.U. 12 marzo 2013 numero 6071, per affermare che dal momento dell'estinzione della società per cancellazione dal registro delle imprese si attua un fenomeno successorio in capo agli ex soci alla società estinta per i debiti, ma anche, in contitolarità, per i crediti. E poiché l'articolo 2909 c.c. dispone che il giudicato valga per gli aventi causa, essendo appunto le ex socie aventi causa rispetto alla RICAM Srl ai sensi degli articoli 110 c.p.c. e 2495 c.c., la corte ha rigettato l'appello. 3.2 Nel primo motivo, allora, le ricorrenti osservano che la sentenza d'appello pronunciata nella causa avviata dalla società - cioè la sentenza numero 2668/2011 della Corte d'appello di Roma - dichiarò inammissibile la domanda relativa alla responsabilità professionale dei commercialista solo per difetto di legittimazione processuale attiva della società, che sarebbe già stata estinta alla proposizione dell'azione in primo grado, desumendone che tale giudicato di rito non ha inciso sul diritto fatto valere dalle ex socie. Anche la sentenza di primo grado dello stesso processo, risalente al 15-19 aprile 2004, e che rigettò la domanda della società, non avrebbe effetto preclusivo aveva infatti rigettato per difetto di prova dell'esistenza di danno in quanto era all'epoca ancora pendente giudizio tributario essendosi poi questo concluso senza consentire alla società di recuperare nulla di quanto aveva perso per l'errore professionale del commercialista, il danno sarebbe divenuto certo. II secondo motivo non si discosta, in sostanza, da quello precedente, per cui può essere accorpato nel vaglio. Censura infatti il giudice d'appello per avere ritenuto che le ex socie non potessero agire autonomamente, affermando che dovevano intervenire nel grado di appello del giudizio instaurato dalla società, e che il loro mancato intervento avrebbe fatto formare il giudicato anche nei loro confronti. Ma la società, secondo le ricorrenti, non avrebbe avuto legittimazione fin dall'inizio del primo grado, e la sua mancata legittimazione a impugnare avrebbe reso l'intero gravame inammissibile. D'altronde l'estinzione della società non vale, ai fini del difetto di legittimazione processuale, dal 1 gennaio 2004 la società sarebbe estinta dal 1996, per cui sarebbe stata impossibile una successione processuale a essa delle ex socie. Inoltre l'articolo 344 c.p.c. consente l'intervento in appello dei soli soggetti terzi che potrebbero opporsi ex articolo 404 c.p.c., per cui l'unica possibilità rimasta alle ex socie sarebbe stata proprio l'azione autonoma. 3.3 La motivazione su cui la sentenza impugnata fonda il rigetto dell'appello non è, in effetti, condivisibile. II giudice di merito prende le mosse da un noto intervento delle Sezioni Unite di questa Suprema Corte le sentenze nnumero 6070 e 6071 del 12 marzo 2013 in quanto attinente all'interpretazione dell'articolo 2495 c.c. nel testo entrato in vigore dal 1 gennaio 2004 a seguito della riforma attuata dal d.lgs.6/2003. In esso, dato atto che dalla cancellazione dal registro delle imprese deriva l'estinzione della società, sia di persone sia di capitali, si effettua una relativa assimilazione, appunto, tra le società di persone e le società che rivestono personalità giuridica. Anche per queste ultime, infatti, la sopravvivenza dei rapporti giuridici facenti capo alla società estinta si traduce in una sorta di rapporto successorio tra la società che si estingue e le persone a loro volta fisiche o giuridiche che ne erano state socie. E questo fenomeno di tipo successorio , come le Sezioni Unite stesse lo hanno definito, è bifronte, investendo sia i debiti sia i crediti. In particolare, sopravvivono i debiti della società, e ciò a costo di frangere il limes della soggettività distinta, rispetto al quale tradizionale dispositivo giuridico si è evidentemente ritenuto di predominante valore la tutela dei creditori sociali. Pertanto gli ex soci ne rispondono, nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente, a seconda che, pendente societate , fossero limitatamente o illimitatamente responsabili per i debiti sociali Ma sopravvivono anche, a parziale controbilanciamento dell'onere imposto agli ex soci, a favore di questi gli elementi attivi, ovvero si trasferiscono loro, in regime di contitolarità o comunione indivisa, i diritti e i beni non compresi nel bilancio di liquidazione , con esclusione delle mere pretese, pur se azionate o azionabili in giudizio, e dei crediti ancora incerti o illiquidi, la cui inclusione nel bilancio di liquidazione avrebbe richiesto un'ulteriore attività giudiziale o stragiudiziale dei liquidatore, la mancata effettuazione della quale attesta la rinuncia ad essi della società che in tal modo ha optato per una più celere conclusione della procedura estintiva. Il profilo sostanziale disegnato dalle Sezioni Unite si riverbera su quello processuale. La cancellazione della società dal registro delle imprese la estingue e pertanto la priva della capacità di stare in giudizio, realizzando un evento interruttivo che, secondo l'ordinaria disciplina di cui agli articoli 299 ss. c.p.c., può essere superato proprio in considerazione del ravvisato fenomeno successorio. Quindi, sussiste l'eventualità di prosecuzione o riassunzione da parte o nei confronti dei soci, successori della società ex articolo 110 c.p.c. Ma nell'ipotesi in cui questa eventualità non si concretizzi, la stabilizzazione processuale viene meno alla conclusione del grado in cui l'evento interruttivo si è verificato la prosecuzione dei giudizio mediante impugnazione della sentenza che ha concluso il grado venendo pronunciata nei confronti della società più non elude le conseguenze dell'estinzione, dovendo provenire o essere indirizzata, a pena d'inammissibilità, dai soci o nei confronti dei soci sulla stessa linea cfr. pure Cass. sez. 3, 9 aprile 2013 numero 8596 e Cass. sez. 5, 5 novembre 2014 numero 23574 si osserva poi per pura completezza, non rilevando in questa sede, che tale limitazione della stabilizzazione processuale al grado in cui si è verificato l'evento interruttivo è stata parzialmente dismessa dalla successiva giurisprudenza nomofilattica in considerazione dell'ultrattività del mandato ad litem S.U. 4 luglio 2014 numero 15295 Cass. sez. 3, 31 ottobre 2014 numero 23141 Cass. sez. 5, 17 dicembre 2014 numero 26495 Cass. sez.lav.18 gennaio 2016 numero 710 . 3.4 È più che evidente che l'arresto richiamato dalla corte territoriale, qualora le ex socie si fossero costituite nel grado d'appello della causa avviata dalla società estinta per farne valere la successione, non avrebbe, nel caso di specie, salvaguardato le stesse dagli effetti del giudicato, come ritiene invece la corte. La vicenda sostanziale e processuale è infatti diversa. La società, come riconosce la corte territoriale, fu cancellata dal registro delle imprese il 21 ottobre 1996, ma, essendo entrata in vigore la riforma dell'articolo 2495 c.c. il 1 gennaio 2004, solo a partire da tale data si estinse, conseguentemente perdendo ogni capacità processuale. L'evento interruttivo, però, non fu denunciato nel grado in corso, ovvero nel primo grado, che sfociò nella sentenza del 15-19 aprile 2004 numero 12219 del Tribunale di Roma. Questa sentenza, come si è visto, rigettò la domanda della società per difetto di prova dell'esistenza di danni derivanti dalla erronea condotta professionale del commercialista. Fu impugnata dalla società e la Corte d'appello di Roma, con la sentenza del 16 maggio-28 giugno 2011 numero 2868, dichiarò inammissibile l'appello, per la perdita della capacità d'impugnare della RICAM S.r.l. Essendo stata dichiarata inammissibile l'impugnazione con una sentenza di rito che è passata in giudicato, è parimenti passata in giudicato la sentenza di merito contro la quale la impugnazione era stata proposta sul formarsi dei giudicato su quel che è oggetto di una impugnazione risultata inammissibile cfr. p. es Cass. sez. 3, 16 gennaio 2007 numero 840, Cass. sez.2, 25 luglio 2005 numero 15558 e S.U. 9 gennaio 2000 numero 16 . E il giudicato di merito ha investito le attuali ricorrenti, proprio per la loro qualità di ex socie della società estinta, rispetto alla quale, ex articolo 110 c.p.c., hanno subito un fenomeno successorio, come affermato dalle Sezioni Unite nelle sentenze nnumero 6070 e 6071 del 12 marzo 2013 sopra ampiamente richiamate. È dunque per questo, e non per l'omesso intervento come non dei tutto propriamente lo definisce la sentenza impugnata delle ex socie nel grado d'appello dei giudizio avviato dalla società, che la domanda fatta valere nell'ulteriore giudizio da esse stesse attivato non può essere accolta, in quanto coperta dal giudicato, non essendo discusso che le attuali ricorrenti hanno fatto valere lo stesso diritto che era stato esercitato dalla società nel giudizio che aveva avviato nel 2001 nella stessa esposizione nello svolgimento dei processo presente nel ricorso si adduce che le attuali ricorrenti hanno citato il commercialista della società estinta F.L. per ottenerne la condanna al risarcimento dei danni tutti subiti dalla RICAM S.r.l., e per essa dai suoi soci attori ricorso, pagina 2 . Né d'altronde vanta consistenza l'argomento che lo stesso ricorso apporta - nell'evidente consapevolezza dell'essere insorto un giudicato di merito identificabile nella sentenza di primo grado della causa RICAM - , e cioè che non possono dedursi maggiori effetti preclusivi di quelli del giudicato di rito dal giudicato conseguentemente formatosi in ordine alla sentenza di primo grado emessa nel 2004 dal Tribunale di Roma in quanto questa avrebbe rigettato la domanda esclusivamente perché ritenuta - all'atto della emanazione della sentenza - ancora del tutto incerta, e quindi carente sotto il profilo probatorio, l'esistenza dei danno per la pendenza dei giudizio tributario. Riporta al riguardo un breve stralcio della motivazione Non risulta se ed in quale misura il ricorso amministrativo pendente dinanzi la Commissione Tributaria Provinciale di Roma sia stato accolto o meno. In ogni caso il Giudicante rileva che, nell'eventualità di accoglimento integrale dei ricorso amministrativo, la RICAM S.r.l. in liquidazione otterrebbe il recupero dell'importo richiesto e, dunque, non sussisterebbe danno' ricorso, pagina 13 la frase viene riportata anche nella premessa a pagina 5 e a ciò aggiunge che il danno sarebbe divenuto invece certo e pienamente dimostrabile solo successivamente all'emanazione della sentenza emessa dal Tribunale, in conseguenza dell'intervenuto rigetto in via definitivo della richiesta di rimborso della società al giudice tributario. Si tratta, chiaramente, a tacer d'altro, di un argomento privo di autosufficienza, in quanto lo stralcio estrapolato dalla motivazione della sentenza suddetta - che peraltro dichiara che non è provato che il ricorso dinanzi alla CTP sia stato accolto o meno - non è certo sufficiente per escludere che si sia formato un giudicato sull'inesistenza dei danno, tenuto conto, altresì, che il giudicato ontologicamente copre il dedotto e il deducibile. E d'altronde le attuali ricorrenti, come sopra si è visto, hanno dato atto di avere proposto la stessa azione che era stata proposta dalla società nel 2001, senza innovatrici divergenze dal contenuto di questa ancora ricorso, pagina 2 . Se, dunque, deve essere corretta ex articolo 384, ultimo comma, c. p.c. la motivazione dell'impugnata sentenza nel senso esposto, risulta peraltro da confermare il risultato cui è pervenuto il giudice d'appello, cioè il rigetto dell'impugnazione delle attuali ricorrenti. E per quanto appunto si è rilevato neppure il ricorso può essere accolto. Peraltro, la particolarità della vicenda e il suo essersi verificata in un periodo di evoluzione normativa e giurisprudenziale costituiscono giusti motivi per compensare integralmente le spese processuali. Sussistono ex articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2012 i presupposti per il versamento da parte delle ricorrenti dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dei comma i bis dello stesso articolo. P.Q.M. Rigetta il ricorso compensando le spese processuali. Ai sensi dell'articolo 13, comma i quater, d.p.r. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte delle ricorrenti principali, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13.