È possibile la compensazione di un credito illiquido?

La Cassazione fa chiarezza sulle differenze tra compensazione legale e compensazione giudiziale, distinguendo gli elementi della liquidità, esigibilità e certezza del credito.

Così la Corte di Cassazione con la sentenza n. 13244/2016, depositata il 27 giugno. Il caso. Con citazione, il 19 novembre 1998 un condominio proponeva opposizione avverso il precetto di intimazione di pagamento da parte di una società, deducendo l’estinzione parziale del suo credito per effetto di compensazione legale. La società intimante resisteva sostenendo che il credito eccepito in compensazione era fondato su un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo, ex art. 63 disp. att. c.c., e che il precetto stesso era fondato di un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo ex art. 648 c.p.c Sosteneva dunque che i due crediti non erano egualmente liquidi ed esigibili e il credito eccepito in compensazione era contestato e oggetto di un giudizio di opposizione già radicato. Intervenuto, il Tribunale di Sassari rilevava che, nel frattempo, il decreto opposto in compensazione era divenuto definitivo – in quanto dichiarata improcedibile l’opposizione – e che era irrilevante il fatto che il condominio avesse eccepito in compensazione il medesimo credito in altro procedimento pendente fra le parti. Dichiarava quindi il Tribunale estinto il credito dell’attore sino a concorrenza del credito dell’opposta. Avverso tale sentenza proponeva appello la società, lamentando il fatto che, ancora pendendo il relativo giudizio, il proprio credito era sfornito del requisito della certezza e che, inoltre, la sentenza impugnata non aveva considerato il fatto che il condominio avesse eccepito lo stesso credito in compensazione in un altro procedimento ancora in corso. La Corte d’appello ha dunque accolto l’impugnazione, rigettando l’opposizione del condominio. Tale esito deriva dal fatto che la stessa riteneva che il credito vantato dall’appellante era controverso e suscettibile di accertamento negativo o di modificazioni quantitative, mancando dunque il requisito della certezza richiesto per la compensazione. Proponeva dunque ricorso per cassazione il condominio. L’art. 1243 c.c L’unico motivo di doglianza proposto dal condominio è imperniato sull’illegittimità della sentenza ex art. 360 n. 3 c.p.c. in relazione all’art. 1243 c.c Secondo il ricorrente è infatti erronea l’affermazione secondo la quale sarebbe impedita la compensazione con il credito del condominio per il fatto che il credito della società non sia certo e liquido. Infatti, il requisito della certezza del credito opposto in compensazione non risulta previsto dall’art. 1243 c.c., che richiede solo la liquidità e l’esigibilità del credito come elementi necessari. La Corte accoglie il ricorso per fondatezza del motivo. La compensazione legale . La compensazione presuppone che ricorrano i requisiti di cui all’art. 1243 c.c., cioè che si tratti di crediti certi, liquidi ed esigibili. Infatti, come affermato dalla stessa Cassazione con la sentenza n. 22324/2014, la compensazione legale opera di diritto per effetto della sola coesistenza dei debiti, cosicché la sentenza che lo accerti è meramente dichiarativa di un effetto estintivo già verificatosi e questo automatismo non resta escluso dal fatto che la compensazione non possa essere rilevata d’ufficio poiché ciò comporta solo che l’effetto suddetto sia nella disponibilità del debitore che se ne avvale, senza necessaria autorizzazione della controparte. Tuttavia, va detto che la compensazione non può operare qualora il credito addotto in compensazione sia contestato nell’esistenza o nell’ammontare, in quanto la contestazione esclude la liquidità del credito medesimo , e la liquidità, insieme alla certezza e all’esigibilità, sono elementi imprescindibili del credito Cass., sentenza n. 13208/2010 . E quella giudiziale. Diversa è invece la compensazione giudiziale, prevista dall’art. 1243, comma 2, c.c Essa può essere disposta dal giudice quando il credito – illiquido - opposto in compensazione sia di facile e pronta liquidazione. L’apprezzamento di queste caratteristiche necessarie – facile e pronta liquidazione – va intesa in senso ampio e costituisce un giudizio di merito non sindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato. Il giudice che non riconosca la facile e pronta liquidità del credito opposto in compensazione deve disattendere la relativa eccezione e il convenuto potrà far valere il credito in un autonomo giudizio Cass., sentenza n. 21923/2009 . Va detto, però, che la compensazione giudiziale non può fondarsi di un credito la cui esistenza dipenda dall’esito di un separato giudizio in corso, proprio perché tale credito non è liquidabile se non in quella sede. Se invece il credito illiquido sia oggetto di una autonoma domanda riconvenzionale, il giudice dovrà pronunciarsi anche in merito a tale credito, senza potersi spogliare della cognizione della controversia. Nella specie, il credito vantato dal ricorrente è senz’altro liquido ed esigibile. Il credito opposto in compensazione è poi stato definitivamente accertato a seguito del passaggio in giudicato della sentenza di rigetto dell’opposizione. E anche il credito opposto in compensazione è senz’altro liquido ed esigibile, come richiesto dall’art. 1243 c.c Parimenti, lo è il credito che aveva formato oggetto della richiesta di esecuzione forzata da parte della società, in quanto contenuto in un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo, e che altrimenti non avrebbe potuto dar luogo all’esercizio dell’azione esecutiva. La pendenza dell’opposizione. Peraltro, la Corte ritiene irrilevante la circostanza che fosse pendente l’opposizione avverso il decreto ingiuntivo, poiché la compensazione giudiziale richiede solo che il credito sia di facile e pronta liquidazione. Sarebbe infatti paradossale richiedere che entrambi i crediti siano oggetto di un accertamento definitivo con valore di giudicato, perché si arriverebbe alla situazione in cui il credito azionato, non definitivo, sarebbe suscettibile di esecuzione, mentre quello certo non potrebbe essere opposto in compensazione. D’altronde pare connaturale allo stesso istituto della compensazione giudiziale, che il credito che si pretende di estinguere sia un credito sub iudice , posto che la valutazione sui presupposti è rimessa al giudice chiamato a pronunciarsi sulla domanda di condanna. Non vi è invece interferenza con la questione rimessa alle SS.UU . a seguito dell’ordinanza n. 18001/2015, poiché in detta questione si trattava di una fattispecie fondata su sentenza non ancora passata in giudicato. a cura di D.T.

Corte di Cassazione, sez. II Civile, sentenza 10 maggio – 27 giugno 2016, n. 13244 Presidente Bianchini – Relatore Criscuolo Ritenuto in fatto 1. Con atto di citazione notificato il 19 novembre 1998, il condominio Eurotel CapoCaccia proponeva opposizione avverso il precetto del 9 novembre 1998, col quale la M, G. S.r.l. gli aveva intimato il pagamento della somma di L. 262.365.481. Deduceva l'opponente che l'intimante società non aveva diritto di procedere ad esecuzione forzata, essendosi il suo credito, quanto meno parzialmente, estinto, per effetto di compensazione legale con il credito vantato nei suoi confronti dal condominio in ordine alla somma di L. 249,000,000, di cui al decreto ingiuntivo n. 219/1998, emesso in data 25,91998 dai Tribunale di Sassari. L'opponente, inoltre, offriva banco iudicis la somma equivalente alla differenza fra i due crediti. La M.G. S.r.l. resisteva all'opposizione rilevando che il credito eccepito in compensazione era fondato su decreto ingiuntivo solo provvisoriamente esecutivo ex art. 6 disp, att. c.c, e che il precetto, parimenti, era fondato su decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo ex art. 648 c.p.comma 1 due crediti, pertanto, non erano egualmente liquidi ed esigibili e il credito eccepito in compensazione era contestato e oggetto di un giudizio di opposizione già radicato. Con sentenza depositata il 16 settembre 2004, il 'Tribunale di Sassari rilevava che, Tedio tempore, il decreto ingiuntivo opposto in compensazione, pari a -, 246,474.005, era divenuto definitivo, per essere stata dichiarata improcedibile l'opposizione, e che l'avere il condomino eccepito in compensazione il medesimo credito in altro procedimento pendente fra le parti era fatto irrilevante. Quindi, considerato che il condominio, nel corso del giudizio, aveva versato la somma di £.13M8.586, il Tribunale dichiarava estinto sino alla concorrenza di L. 246.474.005 il credito vantato dalla società attrice e accertava che. il residuo credito dell'opposta era di 1.018,91 condannava, inoltre, la medesima società alla rifusione della metà delle spese di lite sostenute dal condominio. 2. Avverso detta sentenza ha proposto appello la M.G. S.r.l., lamentando che erroneamente il primo giudice aveva dichiarato la compensazione, atteso che, seppure il credito vantato dal Condominio era divenuto, in corso di giudizio, definitivo, quello dell'appellante era sfornito del requisito della certezza, ancora pendendo il relativo giudizio. La società evidenziava, inoltre, che la sentcn7a impugnata. aveva omesso di considerare che il condominio aveva eccepito il medesimo credito in compensazione in altro procedimento tuttora in corso, e che la sentenza era ingiusta anche relativamente alla statuizione sulle spese, atteso che il credito eccepito in compensazione era diventato certo successivamente al precetto ed all'opposizione. Il condominio ha resistito all'appello. La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto, ha accolto l'impugnazione e, in riforma della sentenza di prime cure, ha rigettato l'opposizione a precetto proposta dal Condominio Eurotel Capocaccia. Secondo la corte d'appello, poiché la compensazione è configurata dall'ordinamento quale mezza di estinzione delle obbligazioni, non può dubitarsi che essa postuli, di necessità, il definitivo e non più discutibile accertamento di entrambe le obbligazioni da estinguere. Nella specie, il credito vantato dall'appellante, quantunque consacrato in un titolo avente provvisoria esecuzione, era sub iz dice e, quindi, controversi e suscettibile dì accertamento negativo ovvero eli modificazioni quantitative. Difettando il requisito della certezza, tale credito non era, dunque, suscettibile di compensazione. Le spese del doppio grado di giudizio venivano poste a carico della parte soccombente. 3. Per la cassazione della sentenza d'appello ha proposto ricorso il Condominio Eurotel CapoCaccia sulla base di un unico motivo. La MG. S.r.l., pur regolarmente intimata, non si é costituita in giudizio. Considerato in diritto l. In via preliminare va riconosciuta la legittimazione processuale alla proposizione del ricorso, essendo stata prodotta, con la memoria del 28 aprile 2016, la delibera di ratifica da parte dell'assemblea condominiale, che autorizza 1'amministratore a promuovere il giudizio Cass, 4 febbraio 2010, n. 2584 . 2. Con runico motivo dì doglianza si censura l'illegittimità della sentenza ex art. 360 n, 3 c.p.comma in relazione all'art. 1243 c.comma Secondo parte ricorrente, è del tutto irragionevole ed erronea l'affermazione del giudice d'appello secondo cui il credito della società 1V, & amp & amp r.1_ non sarebbe certo e liquido e quindi impedirebbe la compensazione con un credito certo vantato dal condominio. I1 requisito della certezza del credito opposto in compensazione non risulta, infatti, previsto dall'art. 1243 c.c., il quale richiede espressamente soltanto che il credito sia liquido o di facile e pronta liquidazione cd esigibile .1. Il motivo è fondato. La compensazione presuppone che ricorrano, i requisiti di cui all'ars, 1243 c.c., cioè che sì tratti di crediti certi, liquidi ed esigibili o di facile e pronta liquidazione . La compensazione legale, a differenza di quella giudiziale, opera di diritto per effetto della sola coesistenza dei debiti, sicché la sentenza che la accerti è meramente dichiarativa di un effetto estintivo già verificatosi e questo automatismo non resta escluso dal fatto che la compensazione non possa essere rilevata di ufficio, ma debba essere eccepita dalla parte, poiché tale disciplina comporta unicamente che il suddetto effetto sia nella disponibilità del debitore che se rie avvale, senza che sia richiesta una autorizzazione alla compensazione dalla controparte Cass. 22 ottobre 2014, n. 22324 . La compensazione legale, tuttavia, non può operare qualora il credito addotto in compensazione sia contestato nell'esistenza o nell'ammontare, in quanto la contestazione esclude la liquidità del credito medesimo, laddove la legge richiede, affinché la compensazione legale si verifichi, la contestuale presenza dei requisiti della certezza, liquidità ed esigibilità del credito Cass. 31 maggio 2010, n_ 13208 . La compensazione giudiziale, invece, prevista dall'ars. 1243, secondo comma, c.c., può essere disposta dal giudice quando il credito illiquido opposto in compensazione sia dì facile e pronta liquidazione. Questa forma dì compensazione sì distingue da quella legale per il fatto che mentre la prima presuppone la sussistenza anteriormente al giudizio di contrapposti crediti liquidi ed esigibili, la seconda presuppone che il debito opposto in compensazione sia illiquido, tua di facile e pronta liquidazione Cass. 15 ottobre 2009, n. 21923 . L'apprezzamento circa la facile e pronta liquidità va inteso in senso ampio, e dunque anche in riferimento all'an debeatur Cass. 20 giugno 2003, n. 9904 e costituisce un giudizio di merito noti sindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato Cass. 26 settembre 2005, n, 18775 . Il giudice che non riconosca la facile e pronta liquidità del credito opposto in compensazione deve disattendere la relativa eccezione e il convenuto potrà far valere il credito in un autonomo giudizio Cass. 15 ottobre 2009, n. 21923 . La compensazione giudiziale prevista dall'art. 1243, comma secondo, c.c., presupponendo l'accertamento del controcredito da parte del giudice dinanzi al quale la compensazione è fatta valere, non può fondarsi su dì un credito la cui esistenza dipenda dall'esito di un separato giudizio ira corso, in quanto tale credito non è liquidabile se non in quella sede Cross. 25 maggio 2004, n. 10055 . Qualora, invece, il credito illiquido non sia semplicemente opposto in compensazione al solo fîne di paralizzare la domanda della controparte, una in relazione al medesimo sia stata proposta domanda riconvenzionale, il giudice, in forza di quanto disposto dagli artt. 36 e 112 c.p.c., non può spogliarsi della cognizione della controversia, ma, dopo aver provveduto circa la domanda dell'attore, deve pronunciarsi anche in merito al credito fatto valere dal convenuto Cass. 5 gennaio 2005, n. 157 . 2.2. Nella specie, il credito vantato dal ricorrente era senz'altro liquido ed esigibile, Il credito opposto in compensazione dal ricorrente condominio Eurotel CapoCaccia, oggetto di un decreto ingiuntivo, risultava poi definitivamente accertato a seguito del passaggio in giudicato della sentenza di rigetto dell'opposizione, Il credito opposto in compensazione, pertanto, era senz'altro liquido ed esigibile, così come richiesto dall'art 1243, secondo comma, c.comma Parimenti lo era il credito che aveva formato oggetto della richiesta di esecuzione forzata da parte della MC. S.r.1., in quanto contenuto in un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo, e che altrimenti non avrebbe potuto dar luogo all'esercizio dell'azione e s scuriva. La circostanza che fosse pendente l'opposizione avverso quest'ultimo decreto ingiuntivo non incide sulla possibilità di disporre la compensazione giudiziale, che presupporne che il credito illiquido opposto in compensazione sia di facile e pronta liquidazione, versandosi altrimenti nella diversa ipotesi della compensazione legale. Pretendere che entrambi crediti in questo caso siano oggetto di un accertamento definitivo col valore del giudicato condurrebbe alla situazione paradossale che i1 credito azionato, non definitivo, sarebbe suscettibile di esecuzione mentre quello certo non potrebbe essere opposto in compensazione. D'altronde appare connaturale allo stesso istituto della compensazione giudiziale, che il credito che si pretende di estinguere in tutto o in parte mediante l'istituto de quo, sia un credito sub iudice, posto che la valutazione circa i presupposti per l'operatività della fattispecie estintiva è rimessa al giudice chiamato a pronunciarsi sulla domanda di condanna o come nel caso di specie sulla richiesta di esecuzione , il che quindi esclude a monte che anche il credito da estinguere debba essere stato accertato con sentenza definitiva Non vi è invece interferenza con la questione rimessa alle Sezioni Unite a seguito dell'ordinanza dell'11 settembre 2015, n, 18001, vertendo& gt si in quel caso in una fattispecie in cui a non essere certo era il credito opposto in compensazione, in quanto fondato su sentenza non ancora passata in giudicato_ Nel caso di specie, invece, il credito portato in compensazione è senz'altro certo, essendo passata in cosa giudicata in corso di causa la pronuncia dì rigetto dell'opposizione al decreto ingiuntivo proposta nei confronti del decreto monitorio su cui si fonda la pretesa della società intimata. 2.3. La decisione impugnata, pertanto, va cassata riguardo al motivo accolto, rinviando ad altra sezione della Corte d'appello di Cagliari anche per la liquidazione delle spese del giudizio di cassazione. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata con rinvio ad altra Sezione della Corte d'Appello di Cagliari, anche per le spese del giudizio dì legittimità.