Forme processuali per la proposizione dell’azione revocatoria

L’azione revocatoria proposta nelle forme del rito camerale dopo l’entrata in vigore del d.lgs. n. 169/07, deve essere dichiarata inammissibile non potendo trovare applicazione l’art. 24, comma 2, l.fall., vigente nel momento di dichiarazione del fallimento.

Così si è espressa la Corte di Cassazione con la sentenza n. 13165 depositata il 24 giugno 2016. La vicenda. Il Fallimento di una s.r.l. in liquidazione proponeva reclamo avverso il provvedimento con cui il Tribunale di Fermo dichiarava inammissibile la domanda di revocatoria di rimesse bancarie avanzata nelle forme del rito camerale. La Corte d’appello respingeva il reclamo sostenendo l’assoggettabilità della domanda alle forme del rito ordinario, in quanto, nonostante la sentenza dichiarativa del fallimento fosse stata emessa nella vigenza del comma 2 dell’art. 24 l.fall. – introdotto dal d.lgs. n. 5/06 -, la domanda in oggetto era stata proposta dopo l’entrata in vigore del d.lgs. n. 169/07 - c.d. decreto correttivo – che aveva abrogato la disposizione summenzionata. La disciplina applicabile. La pronuncia viene impugnata dal Fallimento che sostiene l’ammissibilità del rito camerale, posta l’applicabilità del comma 2, dell’art. 24 l.fall. ai fallimenti dichiarati nel periodo intercorrente tra l’entrata in vigore del d.lgs. n. 5/06 e quella del cd. decreto correttivo n. 169/07. Quest’ultimo infatti, nel dettare la disciplina transitoria, stabilisce che le sue disposizioni si applicano alle procedure concorsuali aperte successivamente alla sua entrata in vigore. Il riferimento alle procedure concorsuali”, sempre secondo le prospettazioni del ricorrente, deve essere inteso in senso ampio ricomprendendo anche le azioni che originano dalla procedura medesima, come nel caso dell’azione revocatoria di cui all’art. 67 l.fall Il concetto di procedure concorsuali”. La censura non trova accoglimento da parte del Collegio che sottolinea come la lettura della disposizione transitoria proposta dal ricorrente porterebbe al paradossale risultato di veder regolato il processo secondo il rito previsto da una norma abrogata ancor prima che il processo abbia avuto inizio . Aggiunge inoltre che l’interpretazione letterale dell’espressione procedure concorsuali” deve intendersi riferita ai soli procedimenti interni che si innestano nel corso delle stesse come l’accertamento del passivo e non ad altre controversie che originano dal fallimento, come nel caso dell’azione revocatoria. Tale approccio ermeneutico è proposto dalla stessa relazione illustrativa del cd. decreto correttivo che sottolinea come l’abrogazione del comma 2 dell’art. 24 l.fall. porta alla soppressione di una disarmonia non giustificabile, atteso che le controversie interessate hanno ad oggetto diritti soggettivi e che, pur derivando dal fallimento, si svolgono al di fuori della procedura concorsuale nei confronti di soggetti estranei che verrebbero in tal modo privati delle fondamentali garanzie del giudizio a cognizione piena. In conclusione, la Corte rigetta il ricorso e compensa le spese processuali. a cura di D.T.

Corte di Cassazione, sez. I Civile, sentenza 25 marzo – 24 giugno 2016, n. 13165 Presidente Nappi – Relatore Cristiano Svolgimento del processo La Corte d'appello di Ancona, con decreto dei 13,12.2010, ha respinto il reclamo proposto dal Fallimento della P. & amp A. Seafood s.r.l. in liquidazione contro il provvedimento dei Tribunale di Fermo che aveva dichiarato inammissibile la domanda di revoca di rimesso bancarie avanzata dalla procedura contro la Banca dell'Adriatico s.p,a. nelle forme del rito camerale. La corte territoriale ha affermato che, benché la sentenza dichiarativa fosse stata emessa nel dicembre del 2006, e dunque nella vigenza del 2° comma dell'art. 24 I_ fall., che prevedeva che a tutte le controversie derivanti dal fallimento si applicassero gli artt. 7371742 c.p_c., la domanda, proposta nel gennaio del 2009, era soggetta al rito di cognizione ordinaria, dovendosi ritenere che 1 d. Lgs. n. 169107 c.d_ decreto correttivo avesse abrogato la predetta disposizione con effetto anche per le procedure concorsuali pendenti alla data della sua entrata in vigore_ Il decreto è stata impugnato dal Fallimento della P. & amp A_ Seafood con ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, cui la Banca Adriatica s.p.a. ha resistito con controricorso. Motivi della decisione Con l'unico motivo di ricorso il Fallimento sostiene la piena ammissibilità dell'azione revocatoria da esso proposta nelle forme del rito camerale, ai sensi del 2° comma dell'art. 24 L. fall. introdotto dal d.Lgs. n. 5106 , vigente alla data di emanazione della sentenza dichiarativa, che assoggettava le controversie derivanti dal fallimento alle norme di cui agli artt. 7371742 e.p.c, Secondo il ricorrente, pur dopo l'abrogazione dei predetto comma ad opera dell'art. 3, 1 ° comma, del d.lgs. n. 169107, le azioni di cui all'art. 24 cit. promosse da fallimenti dichiarati a partire dal 16.7,06 data di entrata in vigore del d.lgs. n. 5/06 ma anteriormente al 10.1.08 data di entrata in vigore del c. d. decreto correttivo , sarebbero rimaste regolate dal rito camerale, atteso che l'art, 22 del correttivo, che ne detta la disciplina transitoria, stabilisce testualmente che le sue disposizioni si applicano alle procedure concorsuali aperte successivamente alfa sua entrata in vigore , con la sola eccezione degli artt. 7, 6° comma modifica dei regime delle vendite , 18, 5° comma modifica del concordato per le imprese in LCA e 20 abrogazione della lett, a dell'art. 5, 2° del d. Lgs. n_ 114/98 , applicabili anche alle procedure pendenti. Sempre a dire del ricorrente, l'espressione procedura concorsuale sarebbe talmente ampia da ricomprendere nel suo ambito anche le azioni, quali quelle di cui all'art. 67 l.fall., che originano dalla procedura medesima e che si inseriscono nel suo alveo, formando con essa un unicum inscindibile e l'assunto troverebbe indiretta conferma sia nella sentenza n. 2692/07 delle S.U. di questa Corte, che ha affermato che la legge da applicare all'azione che promana da una procedura concorsuale è quella in base alla quale la procedura si svolge, sia nell'ordinanza n. 170109 della Corte Costituzionale che, nel respingere la q.l.c. dell'art 24 II comma l. fall, sollevata sotto il profilo della violazione dell'alt. 76 Cost., ha osservato come le espressioni semplificare fa disciplina del fallimento attraverso l'accelerazione delle procedure applicabili offe controversie 1n materia , contenute nella legge delega n. 80105, avessero una valenza semantica talmente ampia da ricomprendere nel loro ambito il riferimento a tutti i processi che, come quelli di revocatoria, originano dalla procedura fallimentare. Ad avviso del collegio la complessa censura sin qui sintetizzata non merita accoglimento. Va ricordato che, in virtù del principio tempus regit actum, gli atti processuali sono regolati dalla legge sotto il cui imperlo sono posti in essere Corte Cost., sent. n. 155190 . Vero è che il principio può trovare eccezioni, nel caso di disposizioni transitorie che prevedano che i processi già in corso continuano ad essere disciplinati dal rito vigente alla data di proposizione della domanda, ma nel caso di specie l'interpretazione della lettura della disposizione transitoria offerta dal ricorrente condurrebbe al paradossale risultato di veder regolato il processo secondo il rito previsto da una norma abrogata ancor prima che îl processo abbia avuto inizio, Non può, d'altre canto, concordarsi col Fallimento laddove sostiene che l'espressione procedure concorsuali' è nozione talmente ampia da ricomprendere anche le azioni di cui all'alt. 24 al contrario, secondo l'interpretazione letterale la norma transitoria non può che intendersi riferita alla disciplina propria di tali procedure e perciò, sul piano processuale, ai soli procedimenti interni che tipicamente si innestano nel corso delle stesse quali ad es., quello per I' accertamento del passivo , ma non anche alle controversie che, pur originando dal fallimento, non sono regolate dalla legge speciale se non per quanto riguarda l'esclusiva competenza a conoscerle del tribunale che ha emesso la sentenza dichiarativa. Va escluso, poi, che l'assunto del ricorrente trovi conforto nell'ordinanza n. 170109 della Corte Costituzionale, che ha respinto la q,l,c. dell'art. 24 li comma sulla scorta dell'esegesi di una proposizione assai più specifica procedure applicabili alle controversie in materia di fallimento' comunque contenuta nella diversa legge delega n. 80105 o nella sentenza n, n. 2692107 delle S.U. di questa Corte, emessa in sede di regolamento di giurisdizione, la quale si è limitata ad accertare qual è la lex loci sostanziale da applicare nel caso di domanda revocatoria proposta, dal Fallimento dichiarato in Italia, contra un soggetto straniero. La definitiva conferma dell'infondatezza della tesi del ricorrente si ricava dalla relazione illustrativa al decreto correttivo, nella quale si afferma che la modifica di cui all’art. 3 1° comma , viene e sopprimere una grave disarmonia, non giustificabile con partícolare esigenze della procedura atteso che tale controversie sono cause eventi ad oggetto diritti soggettivi' che, pur derivando dal fallimento , si svolgono al di fuori della procedura concorsuale, nei confronti di terzi estranei del fallimento, che verrebbero privali delle garanzie dei due gradi di cognizione piena, di cui di regola possono usufruire tutti i soggetti dell'ordinamento e si sottolinea che la soppressione è imposta dal rispetto dei principi di cui all'ari e 24 Cost come è stato correttamente osservato dal giudice a quo, a fronte di un'espressa valutazione di incostituzionalità della disposizione di cui ail'art 24, 2 comma i. fall., risulterebbe dei tutto incongruo attribuire al legislatore della riforma del 2007 la volontà di mantenere ferma l'operatività della norma ritenuta incostituzionale con riguardo ai i soli fallimenti soggetti alla c.d. disciplina intermedia ovvero a quelli dichiarati fra li 16.7.06 ed il 31,12,07 . Va aggiunto, con rilievo che appare dirimente, che è la stessa relazione a fornire un'interpretazione della nozione di procedura concorsuale non inclusiva delle azioni di cui all'art. 24 l. fall laddove precisa che si tratta di controversie che, pur nascendo dal fallimento, si svolgono al di fuori di detta procedura Infine, poiché il principio iempus regit actum é immanente nel nostro ordinamento, non era necessario che la norma transitoria prevedesse espressamente al pari di quanto stabilito per gli art. 7, 6° comma, 18, 5° comma e 20 l'applicabilità dell'ari. 3, 1 ° comma alle procedure concorsuali già pendenti. Il ricorso, che non investe la statuizione di inammissibilità della domanda perché introdotta col rito camerale anziché col rito ordinario, deve in conclusione essere respinto La novità della questione trattata giustifica, tuttavia, la declaratoria dì integrale compensazione fra le parti delle spese dei giudizio. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese.