Compenso degli amministratori giudiziali di una società armatrice: nessun privilegio ai sensi del codice della navigazione

Il compenso liquidato agli amministratori giudiziari di una società armatrice, sublocataria di una nave, non può essere considerato privilegiato ai sensi dell’art. 552 del Codice della Navigazione, quand’anche le spese siano state sostenute per compiere atti conservativi sulla nave, essendo l’attività dell’amministratore giudiziario finalizzata al ripristino del corretto funzionamento della gestione sociale.

La Terza sezione della Corte di Cassazione con la pronuncia n. 12298, depositata in cancelleria il 15 giugno 2016, si è occupata della particolare natura dei crediti degli amministratori giudiziari di una società armatrice, sulla scorta di quanto previsto dal codice della navigazione. Il fatto. I due ex amministratori giudiziari di una società armatrice, sublocataria di una nave, nominati ex art. 2409 c.c., dopo la liquidazione del compenso ottenuta dal Tribunale, a seguito del disarmo e dell’istanza di vendita della nave mediante procedura d’urgenza, si erano opposti alla dismissione di bandiera ex art. 156 Codice della Navigazione. La nave era comunque stata venduta con procedura di urgenza anche mediante emissione di fideiussione del valore della nave. Dopo l’alienazione della nave ed il fallimento della società da loro amministrata i due commissari si rivolgevano al Tribunale, citando in giudizio la proprietaria della nave ed il fideiussore, onde sentire accertare la natura privilegiata del loro compenso ai sensi dell’art. 552 Codice della Navigazione con conseguente diritto di escutere la fideiussione. Il Tribunale rigettava la domanda così anche in grado di appello. La sentenza era impugnata dinanzi alla Corte di Cassazione. I crediti privilegiati ai sensi dell’art. 552 codice della navigazione. La questione, per quanto in questa sede si vuole mettere in risalto, principia dall’individuazione dei crediti privilegiati ai sensi dell’articolo 552 del Codice della Navigazione questo articolo enuclea le spese assistite da privilegio che, sono essenzialmente anche quelle affrontate nell’interesse comune dei creditori e per atti conservativi sulla nave o per il processo di esecuzione. In tale categoria la giurisprudenza ricomprendeva ad esempio le spese di sequestro conservativo e di azione surrogatoria che mirano ad impedire che il bene venga sottratto alla sua garanzia. Altra categoria di spese privilegiate sono quelle affrontate dal comandante sempre allo scopo di conservazione della nave e secondo i precetti di cui al sesto comma del medesimo articolo 552. In buona sostanza ciò che emerge è la necessità che la spesa, di cui si invoca il privilegio, abbia natura conservativa. La natura giuridica dei compensi degli amministratori giudiziari. Nonostante l’apparente natura conservativa dell’attività posta in essere dagli amministratori giudiziali, così come dagli stessi sostenuto, la Corte d’appello aveva escluso che il loro compenso fosse assistito da privilegio eliminando il dubbio che tali spese fossero qualificabili come atte a garantire la conservazione della nave. Tale esclusione si giustifica principalmente in funzione della natura giuridica del provvedimento di nomina degli amministratori giudiziari il quale non è ontologicamente preordinato alla conservazione del bene, essendo invece finalizzato a garantire il ripristino della regolare gestione sociale. Di diverso avviso gli ex amministratori giudiziari che nel proprio ricorso affermavano come il procedimento di cui all’articolo 2409 c.c. fosse cautelare finalizzato a garantire la conservazione del patrimonio sociale. la differente funzione ontologica rispetto agli atti conservativi della nave. Gli Ermellini ritenevano che il giudice del merito avesse fatto buon governo delle norme previste dal Codice della Navigazione nella misura in cui aveva escluso che i compensi degli amministratori giudiziari fossero qualificabili come spese fatte per atti conservativi della nave, secondo la disciplina individuata dall’art. 552 Codice della Navigazione ai suoi commi primo e sesto. Così evidenziandosi la distanza ontologica tra le due categorie di spese. Quelle di conservazione, finalizzate ad impedire che il debitore/armatore, sottraesse il bene alla garanzia patrimoniale quelle di gestione dell’amministrazione giudiziaria, finalizzate a garantire il ripristino del corretto funzionamento dell’amministrazione sociale, essendo irrilevante che la nave sia anche stata conservata nell’interesse della società. Il ricorso era così rigettato.

Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza 10 marzo – 15 giugno 2016, numero 12298 Presidente Spirito – Relatore Carluccio Svolgimento del processo 1.G.M. e A.B.D. avevano svolto l'attività di amministratori giudiziari, ex articolo 2409 c.c., della società CO.NA .TIR spa, armatrice quale sublocataria della motonave Carla E, concessa in leasing alla E.F.IMM dalla Sud Leasing spa poi incorporata dalla Locafit . Avevano ottenuto dal Presidente del Tribunale la liquidazione dei compenso a carico della società amministrata. Quando la Capitaneria di Porto rese nota l'istanza della proprietaria Locafit che aveva incorporato la Sud Leasing di vendere la Nave, proposero opposizione alla dismissione della bandiera, a norma dell'articolo 156 C.N. La vendita della nave venne effettuata con procedura d'urgenza, ai sensi del quarto comma dei citato articolo, previa fideiussione pari al valore della nave, rilasciata dalla BNL. Venduta e partita la nave e dichiarato il fallimento della società amministrata ex articolo 2409 c.c., Marino e A.B.D. convennero in giudizio la società che era stata proprietaria della nave poi venduta Locafit, che aveva incorporato la Sud Leasing e il fideiussore. Nella qualità di creditori per il compenso di amministratori giudiziari della società fallita, armatrice della nave quale sublocataria, chiesero l'accertamento di essere portatori i del credito privilegiato ex articolo 552 numero 1 C.N., con diritto di escussione del fideiussore, e la condanna dello stesso. La domanda venne rigettata dal Tribunale, con decisione confermata dalla Corte di appello di Palermo sentenza del 2 marzo 2013, notificata 9 ottobre 2013. 2.Avverso la suddetta sentenza, gli originari attori propongono ricorso affidato a quattro motivi, esplicati da memoria. Si difendono con unico controricorso BNP Paribas Lease Group Spa già Locafit e BNL spa e depositano memoria. Entrambe le parti hanno depositato memorie. Motivi della decisione 1.Preliminarmente, va disattesa l'eccezione prospettata dalla Nuova BNL così autoqualificatasi nel controricorso, distinguendosi solo per il codice fiscale dalla BNL intimata , in ordine alla inammissibilità dei ricorso nei suoi confronti, per essere stato lo stesso notificato al difensore della BNL costituita in appello, nonostante quella società fosse estinta e fosse stata cancellata dal 2007. Anche a prescindere dalla assorbente circostanza, rappresentata dai ricorrenti nelle memoria, che la BNL controricorrente è la società incorporante della BNL estinta per incorporazione, il ricorso è stato legittimamente notificato al difensore del soggetto costituito nel giudizio di appello in virtù del principio della ultrattività del mandato, in ordine al quale, in riferimento alle società estinte si è già pronunciata questa Corte Cass. numero 15724 del 2015 dopo le pronunce a carattere generale anche delle Sezioni Unite Sez. Unumero numero 15295 del 2014, seguita da Cass. numero 23141 del 2014 . 2.La corte di merito ha confermato la decisione di primo grado sulla base delle seguenti essenziali argomentazioni. a Il credito azionato non rientra tra i crediti privilegiati di cui all'articolo 552 C. N. Sulla base della giurisprudenza di legittimità, le spese fatte per atti conservativi sulla nave comprendono unicamente quelle sostenute dai creditori per atti di conservazione giuridica del bene, ossia per atti - quali, ad esempio, le spese dell'azione surrogatoria o del sequestro conservativo - che, mirando ad impedire la sottrazione dei bene alla garanzia dei creditori, siano valsi o siano comunque preordinati a consentirne l'espropriazione Cass. numero 2641 del 1969 . Né il credito rientra tra le spese per la conservazione materiale della nave, per le quali il riconoscimento del privilegio è subordinato a due condizioni l'essere state effettuate dopo l'entrata nell'ultimo porto ultima parte dell'articolo 552, numero 1 l'essere state fatte dal comandante alle condizioni dei numero 6 dello stesso articolo. Tale conclusione trova conferma nell'interpretazione dell'articolo 2770 c.c., che ritiene privilegiati i crediti per atti conservativi. Il procedimento di nomina di amministratore giudiziario ex articolo 2409 c.c. non è finalizzato alla conservazione dei bene a vantaggio dei creditori, ma al ripristino della regolarità di gestione della società. b II giudicato formatosi sulla natura privilegiata del credito ex articolo 552 C.N. nella procedura fallimentare della società debitrice Conatir sublocatrice della nave , per essere stato il suddetto credito ammesso definitivamente al passivo del fallimento, ha solo natura endoprocedimentale. c Dall'articolo 156, numero 5, C.N. non nasce, né nasce dalla fideiussione rilasciata, un diritto degli attori di valersi sulla fideiussione, rilasciata per consentire la vendita della nave. I presupposti sono individuati, dalla titolarità di un diritto reale di godimento o di garanzia ipoteca, privilegio speciale ex 552 , o dall'esistenza di un diritto di credito chirografario verso il proprietario. Nella specie non ne sussiste alcuno. 3. La decisione impugnata è conforme a diritto e i motivi di ricorso vanno rigettati. Tutte le censure avanzate, da esaminarsi secondo un criterio di precedenza logico-giuridico sono prive di pregio. 4. Ha precedenza il quarto motivo, con il quale - invocando la violazione dell'articolo 97 L.F., prima della riforma, si censura la negazione del valore di giudicato del decreto di ammissione allo stato passivo del fallimento Conatir dei crediti in argomento, come privilegiati ex articolo 552 C.N., ritenuta dalla Corte di merito sulla base della valenza solo endoprocedimentale dello stesso. 4.1. La decisione censurata ha fatto applicazione della giurisprudenza di legittimità consolidata, secondo la quale, il decreto dei giudice delegato di ammissione di un credito allo stato passivo del fallimento, emesso ai sensi dell'articolo 97 L.F., ha natura giurisdizionale e da esso deriva un'efficacia preclusiva esclusivamente endofallimentare Cass. numero 3550 del 2003, numero 8431 del 2013 . 5. Con il terzo motivo - invocando la violazione dell'articolo 552, numero 1 - si censurano le argomentazioni della sentenza riportate sinteticamente sub a . In particolare, salvo l'accenno alla circostanza marginale che gli amministratori avrebbero compiuto anche atti conservativi per la rimessa in funzione del bene, si abbandona in sede di ricorso la tesi della ricomprensione dei crediti, del riconoscimento dei privilegio dei quali si tratta, tra le spese di conservazione materiale della nave, di cui alla previsione dell'ultima parte dell'articolo 552, numero 1, dei C.N. Rispetto a questa, peraltro, mancherebbe comunque il presupposto fondamentale dell'essere state le spese sostenute dopo l'entrata della nave nell'ultimo porto, trattandosi pacificamente di attività svolta precedentemente dagli amministratori della società armatrice. Si focalizza la censura, invece, sulla tesi che sarebbe conservativo e cautelare il procedimento attivato ex articolo 2409 c.c., volto alla conservazione dei patrimonio sociale anche per via della valenza pubblicistica, che emergerebbe se non altro dal coinvolgimento dei P.M. 5.1.La censura non ha pregio. La Corte di merito ha correttamente applicato la, pur risalente, giurisprudenza della Corte di legittimità e le censure non offrono elementi per procedere ad una rivalutazione. Secondo quanto già affermato, l'articolo 552 C.N. enumera testualmente nel primo gruppo dei crediti privilegiati sulla nave e sue pertinenze, nonché sul nolo e suoi accessori, le spese giudiziali dovute allo Stato o fatte nell'interesse comune dei creditori per atti conservativi sulla nave o per il processo di esecuzione . Per spese fatte per atti conservativi sulla nave devono intendersi unicamente quelle incontrate dai creditori per atti di conservazione giuridica del bene, ossia per atti - quali, ad es., le spese dell'azione surrogatoria o del sequestro conservativo - che, mirando ad impedire la sottrazione del bene alla garanzia dei creditori, siano valsi o comunque siano preordinati a consentirne l'espropriazione. Mentre, le spese incontrate per la conservazione materiale della nave possono fruire d'identico privilegio unicamente nell'ipotesi - prevista dall'ultima parte dei numero 1 dell'articolo 552 C.N. - in cui siano state fatte dopo l'entrata della nave nell'ultimo porto per la presunzione che siano risultate utili ai fini della successiva vendita giudiziale della nave ed in quella prevista dal numero 6 dei citato articolo - che siano state fatte dal comandante in conseguenza di contratti stipulati o di operazioni eseguite in virtù dei suoi poteri legali Cass. numero 2641 del 1969 . 5.2. Ai fini del rigetto della censura, emerge tutta la distanza funzionale tra il procedimento disciplinato dall'articolo 2049 c.c. e gli atti conservativi sulla nave fatti nell'interesse comune dei creditori. Il primo, per la stessa natura dell'attività demandata dal giudice all'amministratore giudiziario, consiste nella attribuzione giudiziale della gestione della società finalizzata al ripristino del suo corretto funzionamento, con la conseguenza che le spese relative, tra le quali il pagamento dei compenso liquidato agli amministratori, gravano sulla società che si giova della relativa attività e non sull'istante in ipotesi il socio che ha denunciato le gravi irregolarità in tal senso l'univoca giurisprudenza di legittimità, cfr. Cass. numero 27663 del 2011, numero 28232 del 2008 . I secondi, gli unici previsti dalla norma attributiva del privilegio, sono gli atti compiuti dai creditori che, mirando ad impedire la sottrazione del bene alla loro garanzia patrimoniale, sono preordinati a consentirne l'espropriazione. Ed il legislatore, proprio in ragione della causa del credito, conferisce al creditore che le ha sostenute un diritto reale speciale di garanzia sul bene determinato. Conseguente è la esclusione delle spese per l'amministrazione giudiziaria dalle spese sostenute per atti conservativi sulla nave, restando irrilevante che all'esito della gestione della società che utilizzava la nave tra i propri beni aziendali, come sublocatario, anche per effetto della amministrazione giudiziaria, il bene sia stato materialmente conservato nell'interesse della società. 6. Con il primo e secondo motivo - invocando la violazione dell'articolo 156, nnumero 2, 4 e 5 C.N. e dell'articolo dell'articolo 1173 c.c., i ricorrenti censurano la sentenza rispetto alla argomentazione sub c . 6.1. Preliminarmente deve escludersi ogni rilievo al secondo motivo, laddove, invocando l'articolo 156 cit., in relazione all'articolo 1173 c.c., si assume l'esistenza di un obbligo ex lege in capo al proprietario, nei limiti del valore della nave, nei confronti di tutti coloro che hanno interesse contrario alla alienazione. Tale profilo di censura risulta prospettato per la prima volta dinanzi al giudice di legittimità, con conseguente inammissibilità. 6.2. Con il primo motivo, si sostiene che gli attori avrebbero diritto ad essere soddisfatti dal fideiussore, quali creditori chirografari della società amministrata, armatrice della nave, atteso che il procedimento di opposizione alla dismissione della bandiera della nave li ricomprenderebbe, essendo diretto agli interessati e, quindi, a coloro che dalla vendita della nave potrebbero subire un pregiudizio. La tesi si basa sul presupposto della nave come azienda, oltre che bene complesso, e mette in rilievo il pregiudizio derivante ai creditori una volta che, con la dismissione della bandiera, la nave sia sottratta alla sovranità dello Stato. A tal fine, sottolinea la distinzione tra proprietà del solo scafo da parte del proprietario e dei resto motori, impianti da parte dell'armatore. L'interpretazione prospettata fa leva sul dato letterale l'articolo 156, secondo comma, faculta gli interessati il quinto comma commisura il valore della fideiussione non allo scafo nudo, ma alla nave e richiama gli altri diritti fatti valere in sede di opposizione. Ed, inoltre, sul dato logico sistematico, secondo il quale la stragrande maggioranza delle obbligazioni contratte per la nave sono contratte dall'armatore. 6.3. La censura non ha pregio e va rigettata. Non è dubbio che l'articolo 156 cit. attribuisce il potere di proporre opposizione alla dismissione di bandiera, oltre che ai titolari di diritti reali di godimento o di garanzia ipoteca, privilegio speciale sulla nave, anche ai titolari di semplici diritti di credito, non assistiti dallo jus sequelae, in ragione dei comune interesse contrario alla dismissione per il pericolo di perdere le garanzie dei credito. Così come vincola la fideiussione al pagamento dei crediti privilegiati esclusi nella specie per effetto del rigetto del terzo motivo di ricorso e degli altri diritti fatti valere in sede di opposizione. I diritti di credito chirografari che il fideiussore è chiamato a soddisfare sono quelli verso il proprietario della nave, quale bene rientrante nella generale garanzia patrimoniale. I soggetti diversi dal proprietario non hanno ab origine un diritto sulla nave come bene rientrante nel proprio patrimonio né, nell'ipotesi di crediti chirografari, il diritto a soddisfarsi dei creditore discende dalla titolarità del diritto reale di garanzia. I ricorrenti cercano di superare tale delimitazione di crediti chirografari verso il proprietario della nave, estendendola all'armatore, sia attraverso la qualificazione della nave come azienda, laddove pacificamente la nave è riconosciuta come bene complesso e non come complesso di beni. Sia e, soprattutto, attraverso la tesi della equiparazione tra proprietario della nave e armatore della stessa. Ma, l'attività di organizzazione inerente all'impiego proprio della nave secondo la destinazione propria della stessa, rivolta al conseguimento dì un risultato economico connesso al soddisfacimento proprio dell'esercente, prescinde dalla proprietà, anche se può presupporla, essendo sufficiente che l'armatore abbia sulla nave un diritto reale limitato usufrutto o un diritto personale di godimento, come nella specie essendo la società armatrice debitrice degli amministratori giudiziari sublocataria della nave. D'altra parte, l'armatore, quale titolare dell'attività organizzata per la navigazione può anche non averla armata in senso proprio, come nell'ipotesi di locazione di nave armata, nel senso che altri hanno provveduto a forniture ed equipaggiamenti. La nave, quindi, emerge come mero bene aziendale rispetto all'armatore, non necessariamente goduto a titolo di proprietà. Né è in alcun modo supportata da allegazioni e deduzioni l'affermazione, contenuta in ricorso, in ordine alla solo proprietà dello scafo in capo al proprietario. Priva di fondamento risulta, pertanto, la pretesa che gli amministratori giudiziari della società armatrice della nave, che la stessa possedeva quale sublocataria, possano chiedere al fideiussore previsto dall'articolo 156 C.N. il pagamento del diritto di credito vantato verso la società armatrice, non rientrando lo stesso tra gli altri diritti ai quali la fideiussione è preordinata. 7. In conclusione, il ricorso è rigettato. Le spese, liquidate sulla base dei parametri vigenti, seguono la soccombenza. P.Q.M. LA CORTE DI CASSAZIONE rigetta il ricorso condanna i ricorrenti, in solido, al pagamento, in favore dei controricorrenti, delle spese processuali del giudizio di cassazione, che liquida in Euro 10.200,00, di cui Euro 200,00 per spese, oltre alle spese generali ed agli accessori di legge. Ai sensi dell'articolo 13 comma 1 quater dei d.P.R. numero 115 del 2002, inserito dall'articolo 1, comma 17 della I. numero 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, in solido, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13.