Quando il credito professionale può essere riconosciuto in prededuzione

Per i crediti professionali può sempre essere riconosciuta la collocazione in prededuzione purché, nel concreto, risultino soddisfatte due condizioni il nesso di funzionalità tra l’attività professionale prestata prima della modifica legislativa ed il buon esito della procedura, nonché l’effettiva utilità per i creditori, che da ciò abbiano tratto giovamento. Le prestazioni professionali dirette al risanamento dell’impresa, ovvero a prevenire la dissoluzione, devono essere valutate in termini di proporzionalità con riferimento al merito della prestazione, intendendosi per tale il rapporto di adeguatezza funzionale – o non eccedenza – del servizio professionale rispetto alle necessità conservative o di recupero dell’azienda.

Con la pronuncia del 13 giugno 2016, n. 12119, il S.C. chiarisce i presupposti per il collocamento del credito professionale, svolto nell’ambito e nell’interessa della procedura di concordato preventivo, tra i crediti da soddisfare in prededuzione rispetto agli altri crediti concorsuali. Il caso. La sentenza in commento definisce la questione sollevata da alcuni professionisti in ordine all’attività dagli stessi svolta nell’ambito di un concordato preventivo attività il cui credito non viene riconosciuto in prededuzione e quindi liquidato prima degli altri crediti ma come credito della massa, soggetto quindi alla inevitabile decurtazione in sede concorsuale. La Corte di Appello, in sede di rinvio e la cui decisione è sua volta confermata dal S.C., ritiene che l’attività de qua non abbia giovato in concreto al risanamento dell’impresa, posto che numerose attività effettuate dai professionisti non avevano trovato attuazione, perchè rigettate dai creditori e non positivamente valutate dal giudice delegato. Scopo del concordato e crediti in prededuzione. Secondo la più recente giurisprudenza, lo scopo del concordato preventivo è non solo quello del recupero aziendale, ma anche quello di soddisfare - per quanto possibile - i creditori. Ne consegue che al credito dei professionisti, che abbiano prestato la loro opera per il risanamento dell'impresa ovvero per prevenirne la dissoluzione, può essere riconosciuta la collocazione in prededuzione nella misura in cui le relative prestazioni si pongano in rapporto di adeguatezza funzionale con le necessità risanatorie dell'impresa e siano state in concreto utili per i creditori, per aver loro consentito una sia pur contenuta realizzazione dei crediti. Il controllo dell’autorità giudiziaria nel concordato preventivo Pur in presenza del criterio della utilità della procedura rispetto ai creditori quale presupposto per l’accertamento della prededuzione del credito professionale, nel concordato preventivo l'autorità giudiziaria è chiamata a garantire che il procedimento si svolga nel rispetto delle regole, che la proposta sia idonea a realizzare in concreto la causa del procedimento, ad accertare la fattibilità giuridica della proposta ed infine a verificare l'effettiva idoneità della procedura a realizzare la causa in concreto. Esula, invece, dal controllo giudiziario l'aspetto economico della proposta, sulla sua convenienza, sulla realizzabilità dell'attivo e sulla misura di soddisfacimento percentuale. Prededuzione meccanismo regolartorio dei crediti. La prededuzione, infatti, costituisce un meccanismo satisfattorio destinato a regolare non solo le obbligazioni della massa sorte al suo interno ma tutte quelle che interferiscono con l'amministrazione fallimentare, garantendo ai primi una preferenze rispetto ai crediti concorsuali per il particolare ruolo svolto dai professionisti latori dei crediti, appunto, in prededuzione. Quando un credito è prededucibile i presupposti. Come anche ripreso dalla sentenza in commento, ai fini della prededucibilità dei crediti nel fallimento, il necessario collegamento occasionale o funzionale con la procedura concorsuale, ora menzionato dall'art. 111 legge fall., va inteso non soltanto con riferimento al nesso tra l'insorgere del credito e gli scopi della procedura, ma anche con riguardo alla circostanza che il pagamento del credito, ancorché avente natura concorsuale, rientri negli interessi della massa e dunque risponda agli scopi della procedura stessa, in quanto utile alla gestione fallimentare. Invero, la prededuzione attua un meccanismo satisfattorio destinato a regolare non solo le obbligazioni della massa sorte al suo interno, ma anche tutte quelle che interferiscono con l'amministrazione fallimentare ed influiscono sugli interessi dell'intero ceto creditorio. Credito per presentazione del concordato preventivo in prededuzione quasi sempre. Al riguardo, si osserva che il credito vantato da un professionista a titolo di attività di assistenza e di consulenza prestata per la predisposizione della domanda di concordato preventivo rientra de plano tra i crediti sorti in funzione di quest'ultima procedura e, come tale, a norma dell'art. 111, comma 2, l. fall., va soddisfatto in prededuzione nel successivo fallimento. Infatti, una volta ribadito che la funzionalità ovvero la strumentalità delle prestazioni deve essere valutata in relazione alla procedura concorsuale in vista delle quali le stesse sono svolte, non può escludersi, una volta che l'impresa sia stata ammessa al concordato, la funzionalità delle attività di assistenza e consulenza connesse alla presentazione della domanda di concordato ed a sue successive integrazioni. Utilità o meno dell’attività del professionista? Un passaggio importante attiene alla concreta utilità dell’attività svolta dal professionista. L'art. 111 l. fall., non richiede che, ai fini della collocazione in prededuzione dei crediti derivanti da tali prestazioni, debba essere dimostrata l'utilità concreta delle stesse per la massa e, per di più, con riguardo alla procedura di fallimento da un lato, infatti, va rilevato che non spetta più al giudice la valutazione della convenienza della proposta, come anche visto in precedenza dall'altro, va parimenti rimarcato che, ove detta utilità dovesse essere verificata ex post , ovvero tenendo conto dei risultati raggiunti, la norma risulterebbe priva di senso, in quanto non potrebbe mai trovare applicazione nel fallimento consecutivo. Risanamento in favore dell’impresa e dei creditori il credito è in prededuzione. Da quanto precede, può affermarsi che il credito del professionista, per le attività professionali svolte in favore del debitore nella procedura concorsuale minore che ha preceduto il fallimento, può essere ammesso al passivo del consecutivo fallimento, in prededuzione, ai sensi dell'art. 111 l.fall., se le relative prestazioni siano state funzionali con le finalità di risanamento dell'impresa e siano state in concreto utili per i creditori. Nel caso di specie, per contro, la Cassazione ha rigettato la domanda di ammissione del credito in prededuzione rilevando, tra l’altro, diverse attività proposte dai ricorrenti non avevano trovato accoglimento nè da parte dei creditori, nè da parte del giudice delegato e che, in concreto, non era ravvisabile una tangibile utilità, all’attività di risanamento dall’impresa, dall’attività svolta che, ovviamente, non veniva contestata nè sull’an nè sul quantum, ma solo sulla collocazione .

Corte di Cassazione, sez. I Civile, sentenza 16 maggio – 13 giugno 2016, n. 12119 Presidente Bernabai – Relatore Nazzicone Svolgimento del processo Con sentenza del 10 gennaio 2015, la Corte d’appello di Catanzaro, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha dichiarato la sussistenza del credito professionale dei ricorrenti di Euro 1.936.260,00, con privilegio generale ai sensi dell’art. 2751-bis, 2 comma, c.c. e collocazione sussidiaria ex art. 2776 c.c., con interessi legali dal 1 gennaio 2004, negando la prededuzione. Ha rilevato la corte territoriale che la sentenza della Cassazione dell’8 aprile 2013, n. 8534 le ha demandato di accertare se, nella specie, il credito professionale debba essere ammesso in prededuzione, precisandone i requisiti, consistenti nel nesso di funzionalità tra l’attività professionale ed il buon esito della procedura, nonché nell’effettiva e concreta utilità per i creditori, conseguente dapprima all’amministrazione controllata e quindi al concordato preventivo, per avere consentito una sia pure contenuta realizzazione dei loro crediti. Ritenuta la valutazione di un’utilità astratta già positivamente compiuta dalla prima decisione d’appello, la corte territoriale ha escluso, invece, l’esistenza di una utilità in concreto derivata ai creditori dalla continuazione dell’attività aziendale. Infatti, gli indici di tale supposta utilità, offerti all’attenzione della corte dai professionisti nel proprio atto di riassunzione, sono - quanto alla procedura di amministrazione controllata - la stessa ammissione ad essa, la predisposizione di un accordo con le banche non andato a buon fine per l’opposizione della Cassa di risparmio di Calabria s.p.a. e di Lucania s.p.a. ed il suggerimento di cedere l’attività nel settore degli appalti con la redazione del contratto non concluso perché non autorizzato dal G.D. mentre - quanto al concordato preventivo - si indicano la predisposizione della domanda, avente come contenuto la proposta di cedere i beni pro soluto con diritto dei creditori all’intero ricavato, di offrire loro gli immobili dei soci e le partecipazioni di Gr.Pe. , di continuare l’attività d’impresa con i ventidue appalti in corso, di pagare integralmente tutti i creditori percentuale ridotta, in sede di omologazione, all’80% . Si tratta, tuttavia, di una mera utilità astratta, perché connessa alla fattibilità delle proposte ed alla legittimità delle procedure, mentre è mancata l’indicazione di una soddisfazione reale, ancorché minima, dei creditori. Ha, di conseguenza, negato la prededucibilità del credito. Avverso questa sentenza hanno proposto nuovamente ricorso per cassazione i soccombenti, sulla base di cinque motivi, illustrati pure dalla memoria di cui all’art. 378 c.p.c Resistono con unico controricorso il liquidatore giudiziale ed il commissario giudiziale del concordato preventivo, proponendo altresì ricorso incidentale per un motivo, cui resistono con controricorso le controparti. Motivi della decisione 1. - Con il primo motivo, i ricorrenti deducono la violazione e la falsa applicazione degli art. 2909 c.c., 324 e 384 c.p.c., per avere la sentenza impugnata valutato l’utilità per i creditori ex post, in contrasto col giudicato interno al riguardo, formatosi in virtù della precedente pronuncia di questa Corte n. 8534 del 2013, laddove ha deciso sul primo motivo del ricorso incidentale avversario infatti, la questione della valutazione ex ante non fu posta nel precedente ricorso per cassazione ed il principio enunciato dalla precedente sentenza di legittimità è stato equivocato dalla corte in sede di rinvio. Con il secondo motivo, denunziano la violazione degli art. 115, 345 e 394 c.p.c., ai sensi dell’art. 360, 10 comma, n. 5, c.p.c., per non avere la sentenza impugnata considerato come nuova l’eccezione di Igiemme s.p.a. volta ad affermare la valutabilità ex post dell’utilità per i creditori. Con il terzo motivo, censurano la violazione e la falsa applicazione dell’art. 2230 c.c., perché la valutazione ex post dell’utilità per i creditori finisce per rendere di risultato la prestazione d’opera intellettuale svolta dai ricorrenti, i quali hanno previsto il pagamento di tutti i creditori al 100% nella proposta di concordato, ma non ne potevano anche garantire il pagamento integrale, onde la corte del merito avrebbe introdotto nell’ordinamento una nuova ipotesi di responsabilità oggettiva. Con il quarto motivo, denunziano la violazione e la falsa applicazione degli art. 22 preleggi, 2909 c.c., 324 c.p.c., 111, 160, 181, 186 e 192 l.f., per avere la corte del merito reiterato il dispositivo della precedente decisione d’appello n. 921 del 2010, laddove, invece, questa era stata cassata dalla S.C. solo quanto all’accertamento della spettanza, o no, della prededucibilità del credito, onde il dispositivo medesimo va ritenuto illegittimo o superfluo inoltre, la corte del merito ha male interpretato il principio posto dalla S.C. al giudice del rinvio, quanto alla valutazione ex post dell’utilità per i creditori concorsuali, anche tenuto conto di Cass., sez. un., n. 1521 del 2013, la quale discorre di fattibilità economica del piano con valutazione prognostica. Con il quinto motivo, chiedono la decisione della causa nel merito, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., dichiarando che al credito professionale dei ricorrenti spetta la prededuzione ex art. 111 l.f Con l’unico motivo del ricorso incidentale condizionato, parte controricorrente deduce la violazione e la falsa applicazione dell’art. 384, 2 comma, c.p.c., per avere il giudice del rinvio male interpretato la sentenza di questa S.C., la quale aveva demandato di verificare la spettanza della prededuzione sotto entrambi i criteri da essa individuati - ristrutturazione della posizione debitoria dell’impresa ed utilità per i creditori - e non solo quanto al secondo. 2. - I primi tre motivi di ricorso, che possono essere trattati congiuntamente in quanto intimamente connessi, sono infondati. 2.1. - La corte del merito ha, in primo luogo, correttamente recepito il dictum di Cass. 8 aprile 2013, n. 8534, la quale - chiarito che, ai fini della prededuzione, accanto all’adeguatezza funzionale della prestazione alle necessità risanatorie dell’impresa, occorre altresì il soddisfacimento dei creditori nei limiti consentiti dalle circostanze, in quanto le relative prestazioni siano state nel concreto utili per i medesimi, avendo consentito una sia pur contenuta realizzazione dei crediti - ha fissato il principio di diritto, vincolante per il giudice del rinvio ex art. 384, 2 comma, c.p.c., secondo cui la prededuzione può essere riconosciuta solo nella misura che tenga conto dell’utilità concretamente derivata ai creditori dalla continuazione dell’attività aziendale, conseguente dapprima all’amministrazione controllata e quindi al concordato preventivo . Preso atto di ciò, la corte del merito è passata ad esaminare gli elementi, sui quali è stata richiamata la sua attenzione dai professionisti e da cui tale concreta utilità risulterebbe, escludendone l’idoneità. 2.2. - È principio consolidato, dal quale il Collegio non intende discostarsi, quello per cui, a norma dell’art. 384 c.p.c., l’enunciazione del principio di diritto vincola il giudice di rinvio che ad esso deve uniformarsi, anche qualora, nel corso del processo, siano intervenuti mutamenti della giurisprudenza di legittimità, sicché anche la Corte di cassazione, nuovamente investita del ricorso avverso la sentenza pronunziata dal giudice di merito, deve giudicare sulla base del principio di diritto precedentemente enunciato, e applicato dal giudice di rinvio, senza possibilità di modificarlo, neppure sulla base di un nuovo orientamento giurisprudenziale della stessa Corte tra le tante, Cass. 17 marzo 2014, n. 6086 cfr. anche Cass., 24 maggio 2007, n. 12095 Cass., 2 agosto 2012, n. 13873 Cass., 3 settembre 2013, n. 20128 . 2.3. - Secondo il su riportato principio, affermato da Cass. n. 8534 del 2013 e vincolante pure in questa sede, l’utilità per i creditori deve essere riscontrata ex post, ossia con una valutazione che non si fermi alla astratta prospettazione di un beneficio per i medesimi, ma lo accerti in concreto ciò emerge dalle stesse parole usate, laddove il principio di diritto enunciato discorre di utilità concretamente derivata , con utilizzo inequivoco - prima ancora dell’avverbio - del participio passato. Del resto, tale principio più rigoroso è stato affermato anche da altre decisioni ad esempio, Cass. 13 dicembre 2013, n. 27926 5 marzo 2012, n. 3402 . Occorre non dimenticare che si discorre non dell’ an della controprestazione dovuta ai professionisti per la loro opera, ma della prededucibilità né si discorre di una pretesa responsabilità oggettiva dei medesimi, non trattandosi in nessun modo di fattispecie riconducibile agli art. 1218 o 2043 c.c Nemmeno ha pregio il richiamo ai principi enunciati dalle Sezioni unite con la sentenza del 23 gennaio 2013, n. 1521, il quale sovrappone il piano della fattibilità della proposta concordataria ai fini dell’ammissione alla procedura nella cui economia le S.U. hanno ritenuto irrilevante l’indicazione di una prevedibile misura di soddisfacimento dei creditori e la pertinenza solo ad essi del giudizio di convenienza economica della proposta sulla base della valutazione prognostica in ordine alla fattibilità del piano con il piano della concreta utilità dei creditori ai fini della prededucibilità del credito dei professionisti. Del resto, detta decisione ha pure affermato come la compressione che il creditore subisce al suo diritto per effetto del procedimento di concordato, nel bilanciamento con l’esigenza di agevolazione dell’imprenditore ad uscire dallo stato di crisi, si giustifica solo ove ricorrano le condizioni, da un lato, della piena conoscenza di tutti i dati da parte dei creditori e, dall’altro lato, del raggiungimento della duplice finalità perseguita con l’instaurazione della detta procedura, consistenti nel superamento della situazione di crisi dell’imprenditore che comunque in tal modo cosi definisce la sua parentesi commerciale negativa , da una parte, e nel riconoscimento in favore dei creditori di una sia pur minimale consistenza del credito da essi vantato in tempi di realizzazione ragionevolmente contenuti . Secondo detta ricostruzione, fatta propria dalla sentenza di rinvio, se la causa del concordato preventivo è nella regolazione della crisi” attraverso il soddisfacimento dei creditori ed essa viene valutata necessariamente ex ante dal tribunale dell’omologa, diverso è il giudizio afferente la prededucbilità del credito dei professionisti ove il principio di diritto che il giudice del rinvio è stato chiamato ad applicare ha sancito l’esigenza di una valutazione in concreto del beneficio per i creditori, non fondato cioè sulle mere percentuali previste nel piano. La questione, com’è noto, si inscrive nel più ampio tema dei confini della prededuzione, la cui importanza discende dal carattere derogatorio dell’istituto rispetto a principi fondamentali del diritto privato e fallimentare, quali le cause legittime di prelazione e la par condicio creditorum . L’enunciato principio ha inteso richiedere, in definitiva, l’accertamento del vantaggio arrecato alla massa dei creditori, con apprezzamento che, risolvendosi in un’indagine di fatto, è riservato al giudice di merito. 3. - Il quarto motivo è infondato per la prima parte, mentre è assorbito dalle considerazioni pregresse per la seconda, essendo ripetitivo di argomenti esposti nei precedenti motivi. Invero, la sentenza di cassazione con rinvio aveva demandato al giudice del merito di accertare se il credito dei professionisti fosse prededucibile, alla stregua del principio di diritto ivi affermato. Il compito è stato svolto dalla corte territoriale, che poi, nel dispositivo, ha concluso per l’accertamento positivo del credito e dei suoi caratteri, implicitamente denegando anche quello della prededucibilità. Il dispositivo della sentenza di rinvio, per vero, ripete quello della precedente pronuncia d’appello, in luogo che recare unicamente, ed in modo esplicito, l’accertamento della non prededucibilità del credito medesimo. Ma tale duplicazione non vizia la sentenza impugnata, non avendo altro effetto che di essere meramente riproduttivo di un precedente dispositivo, dunque sprovvisto di una sua autonomia prescrittiva, meramente mutuando dalla sentenza originaria d’appello il suo contenuto. 4. - Il quinto motivo non è tale, costituendo non la ragione di cassazione, ma il petitum richiesto alla Corte in esito all’accoglimento dei precedenti motivi di ricorso. 5. - Il rigetto del ricorso, dunque, si impone. 6. - Il ricorso incidentale resta assorbito. 7. - Le spese seguono la soccombenza. Deve provvedersi altresì all’accertamento di cui all’art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall’art. 1, comma 17, l. 24 dicembre 2012, n. 228, applicabile ai procedimenti iniziati dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge, avvenuta il 30 gennaio 2013. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso principale e dichiara assorbito l’incidentale condanna in solido i ricorrenti al pagamento delle spese di lite del giudizio di legittimità in favore di parte controricorrente, che liquida in Euro 9.700,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre alle spese forfetarie ed agli accessori come per legge. Dà atto che sussistono i presupposti per il raddoppio del versamento del contributo unificato, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.