Manca davvero la prova della data certa e della erogazione delle somme? Il giudice deve valutare con attenzione tutti gli elementi a sua disposizione

È contraddittoria e va cassata la decisione di merito che, con riguardo al profilo della data certa, dopo aver affermato che il timbro postale era apposto sulla terza pagina del documento contrattuale, ha escluso di poter stabilire se detto timbro fosse impresso su un foglio formante un corpo unico con la scrittura.

Secondo l’Ordinanza della Sezione Sesta Civile della Cassazione depositata il 7 giugno è addirittura manifestamente fondato” il ricorso con il quale è stata censurata la decisione di merito che aveva escluso parte di un credito fatto valere da una banca in ambito fallimentare. Il caso. Veniva accolta solo parzialmente l’opposizione allo stato passivo proposta, ex art. 98 Legge Fallimentare, da una banca. Il Giudice aveva infatti escluso il credito derivante da un rapporto di finanziamento perché mancava la prova dell’erogazione della somma mutuata il credito relativo ad un contratto di conto corrente ritenuto non opponibile alla procedura il credito derivante da un contratto di anticipazione contro cessione del credito , in assenza di data certa e della prova dell’effettiva erogazione delle somme. Contro tale decisione la banca proponeva ricorso per cassazione. Una prima fondata censura davvero non vi era la prova della data certa? Secondo il Tribunale la data certa del contratto di finanziamento non poteva trarsi da una fotocopia della scrittura corredata, alla terza pagina, del timbra postale di spedizione. Ma la Suprema Corte ritiene del tutto errato tale ragionamento. Anzitutto, non era in contestazione attesa la contumacia della curatela la conformità della copia del documento all'originale. Inoltre, va rilevata la contraddittorietà della motivazione con la quale il giudice, dopo aver affermato che il timbro postale era apposto sulla terza pagina del documento contrattuale, ha escluso di poter stabilire se detto timbro fosse impresso su un foglio formante un corpo unico con la scrittura. Una seconda fondata censura davvero non vi era la prova dell’avvenuta erogazione delle somme da parte della banca? Anche questo profilo è stato trattato erroneamente dal giudice di merito. Infatti, nell'affermare la mancanza di prova dell'avvenuta erogazione del finanziamento e delle anticipazioni su crediti, il Tribunale ha totalmente omesso di esaminare buona parte dei documenti prodotti dalla banca e di valutare se la prova da questa dovuta non potesse trarsi, stante l'assenza di contestazioni del curatore, dagli estratti del canto corrente sui quale gli accrediti risultavano annotati, da porre altresì in correlazione con gli ulteriori elementi documentali ricevute bancarie, estratti notarili, contratto di finanziamento contenente la quietanza del ricevimento della somma mutuata allegati agli atti. Su queste basi il decreto del Tribunale è stato cassato con rinvio.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile -1, ordinanza 11 aprile – 7 giugno 2016, n. 11657 Presidente Ragonesi – Relatore Cristiano E’ stata depositata la seguente relazione 1 Il Tribunale di Roma, con decreto del 16.6.013, ha accolto solo parzialmente l'opposizione ex art. 98 l. fall. proposta dalla Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a. per ottenere l'ammissione allo stato passivo del Fallimento della Omnia Multivendor Service s.r.l. di un credito complessivo di € 1.119.441,98. Per ciò che nella presente sede ancora interessa, il giudice del merito ha escluso che potessero trovare riconoscimento i il credito derivante dal rapporto di finanziamento n. 741378252, in quanto dal documento contrattuale, benché munito di data certa anteriore al Fallimento, non emergeva la prova dell'avvenuta erogazione della somma mutuata, non evincibile neppure dai conteggi allegati dalla banca, contenuti in un documento prodotto in fotocopia e neppure sottoscritto ii il credito relativo al contratto di conto corrente n. 949169, non opponibile alla curatela ai sensi dell'art. 2704 c.c. iii il credito derivante dal contratto di anticipazione contro cessione di credito , atteso che, al di là della mancanza di data certa del contratto non ricavabile dalla fotocopia della scrittura prodotta dalla banca, munita, alla terza pagina, di timbri postali di spedizione dei quali non poteva stabilirsi la materiale congiunzione al documento contrattuale , non v'era prova dell'avvenuta erogazione delle anticipazioni. Il decreto è stato impugnato dalla Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a. con ricorso per cassazione affidato a tre motivi. Il Fallimento intimato non ha svolto attività difensiva. 2 Con tutti e tre i motivi del ricorso, MPS denuncia violazione degli artt. 2704, 2697 c.c., 93 e segg. L. fall. nonché vizio di motivazione. 2.1 Rileva, con il primo mezzo di censura, che l'estratto notarile delle scritture contabili da essa prodotto attestava la certezza dell'anteriorità del credito vantato a titolo di saldo debitore del contratto di conto corrente n. 949169. 2.2 Deduce col secondo mezzo che la data certa del contratto di anticipazione contro cessione di credito emergeva dalla copia del contratto prodotta, sottoscritta dalla società fallita, che le era stata spedita a mezzo posta e che recava sul retro il cd. timbro di annullo postale in auto prestazione, avente data anteriore alla sentenza dichiarativa, osserva, ancora, che la prova dell'avvenuta erogazione delle anticipazioni era desumibile, oltre che dall'estratto certificato dei propri libri contabili, anche dagli estratti del contratto di conto corrente n. 949169, prodotti tanto in sede di verifica che di opposizione, sul quale le anticipazioni risultavano annotate. 2.3 Lamenta, con il terzo mezzo, che il tribunale abbia escluso che vi fosse prova dell'erogazione del finanziamento di cui al contratto n. 741378252, atteso che l'accredito della somma mutuata era stata annotato, in data 22.11.07, sull'estratto del c/c e che nel contratto la parte mutuataria aveva rilasciato quietanza del ricevimento dell'importo. 3.1 Il primo motivo appare inammissibile, in quanto privo di attinenza al capo della decisione impugnato, con il quale il tribunale si è limitato a rilevare che il contratto di conto corrente e non il credito in base ad esso vantato era privo di data certa anteriore al Fallimento. La mancanza di data certa non poteva, d'altro canto, che essere riferita al documento contrattuale e comportava unicamente che la banca non potesse conseguire nei confronti del Fallimento gli effetti propri del negozio contemplato nella scrittura ciò non escludeva, peraltro, che la prova del rapporto di conto corrente e del credito da esso derivante potesse essere fornita dal MPS attraverso la produzione degli estratti integrali del conto medesimo la ricorrente, tuttavia, non ha dedotto che l'omesso esame di tali documenti integrava un vizio di motivazione dello specifico capo della decisione impugnato. 3.2 Il secondo ed il terzo motivo appaiono invece manifestamente fondati. Indubbiamente erroneo è l'accertamento del tribunale secondo cui la data certa del contratto di finanziamento non poteva trarsi da una fotocopia della scrittura corredata, alla terza pagina, del timbro postale di spedizione sotto il primo profilo è sufficiente osservare che non era in contestazione attesa la contumacia della curatela la conformità della copia del documento all'originale sotto il secondo, va rilevata la contraddittorietà della motivazione con la quale il giudice, dopo aver affermato che il timbro postale era apposto sulla terza pagina del documento contrattuale, ha escluso di poter stabilire se detto timbro fosse impresso su un foglio formante un corpo unico con la scrittura. Inoltre, nell'affermare la mancanza di prova dell'avvenuta erogazione del finanziamento e delle anticipazioni su crediti, il tribunale ha totalmente omesso di esaminare buona parte dei documenti prodotti dalla banca e di valutare se la prova da questa dovuta non potesse trarsi, in primo luogo stante l'assenza di contestazioni del curatore dagli estratti del conto corrente sul quale gli accrediti risultavano annotati, da porre in correlazione con gli ulteriori elementi documentali ricevute bancarie, estratti notarili, contratto di finanziamento contenente la quietanza del ricevimento della somma mutuata allegati agli atti. Si dovrebbe pertanto concludere per l'inammissibilità del primo e per l'accoglimento del secondo e del terzo motivo, con conseguente cassazione del provvedimento impugnato in relazione ai motivi accolti e rinvio della causa al Tribunale di Roma in diversa composizione, con decisione che potrebbe assunta in camera di consiglio, ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c. Il collegio ha esaminato gli atti e la memoria della ricorrente, ha letto la relazione e ne condivide le conclusioni. Pertanto, in accoglimento del secondo e del terzo motivo del ricorso, il decreto impugnato deve essere cassato, con rinvio della causa al Tribunale di Roma in diversa composizione, che liquiderà anche le spese di questo giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte rigetta il primo ed accoglie il secondo ed il terzo motivo di ricorso, cassa il decreto impugnato in relazione ai motivi accolti e rinvia al Tribunale di Roma in diversa composizione, anche per le spese di questo giudizio di legittimità.