Guida per una corretta identificazione del mercato rilevante

Basare la decisione su di una ristrettezza geografica del mercato non può ritenersi sufficiente. La perimetrazione” e la contestualizzazione” sono strumenti utili e necessari per un’adeguata analisi.

In questo modo si è espressa la Corte di Cassazione con sentenza n. 9325, depositata il 9 maggio 2016. Il caso. La Corte di Appello di Trieste rigetta il ricorso presentato avverso la decisione di prime cure riguardo ad una presunta condotta anticoncorrenziale. Nei confronti di questa decisione viene quindi realizzato un ricorso per cassazione lamentando tra i motivi di censura una motivazione della sentenza carente e contraddittoria. In particolar modo non sono condivise le ragioni per le quali la Corte di Appello avrebbe definito come non rilevante” il mercato in esame. I presupposti per un mercato rilevante. La Cassazione rigetta il ricorso non senza operare considerazioni ad esso favorevoli circa il tema della corretta identificazione di un mercato rilevante. Il giudice di legittimità rileva che escludere il riconoscimento della rilevanza solo per il fatto che l’area in cui è posta in essere l’attività imprenditoriale è reputata ristretta” è un errore sia in punto di diritto sia sotto un’argomentazione da considerarsi non satisfattiva. Su questo aspetto viene pertanto eseguito un approfondimento andando ad identificare i necessari passaggi attraverso i quali poter constatare o meno la sussistenza di un mercato rilevante. Il primo aspetto è la perimetrazione” del mercato in questione, elemento da considerarsi come condicio sine qua non per l’individuazione di una condotta quale quella di abuso di posizione dominante. Per perimetrazione” la Suprema Corte intende una analisi della sostituibilità sul versante della domanda ed eventualmente dell’offerta , in presenza di beni e servizi intercambiabili o sostituibili dal consumatore”, in ragione delle loro caratteristiche, dei loro prezzi, delle abitudini e tendenze dei consumatori, con riferimento ad una determinata area geografica che è quella nella quale le condizioni di concorrenza sono sufficientemente omogenee e che può essere distinta dalle zone geografiche contigue perché in queste ultime le condizioni di concorrenza sono sensibilmente diverse” . Secondo elemento è quello della contestualizzazione” ossia un accertamento di fatto cui segue l’applicazione ai fatti accertati delle norme giuridiche in tema di concetti giuridici indeterminati, quale il mercato rilevante” e l’abuso di posizione dominante” . Questo avrebbe portato ad un’analisi in concreto della domanda, verificando se è rivolta principalmente - o esclusivamente - agli operatori economici della zona provinciale o se invece questa fosse diretta anche ad operatori economici delle province vicine, provocando così un allargamento dell’area geografica del suddetto mercato. Circa questa condizione i giudici di merito sono stati invece carenti nell’argomentazione. Obiter dictum. Il motivo è quindi da considerarsi fondato per la Suprema Corte, ma non si arriva comunque ad un’accettazione del ricorso dato che questo e la relativa decisione di merito impugnata si basano principalmente sulla questione del comportamento abusivo della posizione dominante, ritenuto poi non sussistente. a cura di D.T.

Corte di Cassazione, sez. I Civile, sentenza 1 febbraio – 9 maggio 2016, n. 9325 Presidente / Relatore Ragonesi Svolgimento del processo Gli odierni ricorrenti, tutti imprenditori titolari di imprese operanti nel settore della lavorazione del marmo destinati ai servizi funerari nei cimiteri del Comune di Trieste convenivano innanzi alla corte di appello della medesima città la Acegas-Aps s.p.a., concessionaria locale dei servizi cimiteriali per sentirne accertare la condotta anticoncorrenziale con conseguente condanna al divieto di reiterazione delle condotte denunciate e all’ulteriore svolgimento delle attività denunciate all’interno delle strutture cimiteriali e al risarcimento dei danni. Deducevano gli attori che la convenuta, ben lungi che limitarsi a svolgere le prestazioni previste dalla concessione - consistenti nel servizio di gestione dei cimiteri e di quelli di inumazione e di cremazione - arricchisse l’offerta alla clientela con l’aggiunta del servizio lapidi e iscrizioni funerarie , che esulava dall’ambito della privativa e interferiva con la loro attività d’impresa, in ciò abusando della propria posizione dominante derivante dalla qualità di concessionaria pubblica. Si costituiva in giudizio la Agegas-Aps s.p.a. eccependo, per quanto ancora rileva in questa sede, l’infondatezza delle domande. La Corte di appello di Trieste con la sentenza impugnata rigettava le domande, condannando gli attori in solido alla rifusione delle spese di lite. A parere della Corte territoriale la ristrettezza geografica nella quale l’attività imprenditoriale degli attori si era esplicitata impediva già in astratto di poter qualificare la sussistenza di un mercato rilevante. Sotto altro profilo, lo sfruttamento della posizione dominante derivante alla convenuta dalla sua natura di concessionaria di pubblico servizio non implicava necessariamente un abuso di tale posizione, circostanza che gli attori non avevano del resto provato. Avverso tale sentenza ricorrono per cassazione gli originari attori con tre motivi resiste La Acegas-Aps s.p.a. con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memorie. Motivi della decisione Con il primo motivo di ricorso si deduce la nullità della sentenza ai sensi dell’articolo 360, primo comma, n. 4 del codice di procedura civile in relazione all’articolo 132, n. 4 del medesimo codice lamentandosi che la motivazione della sentenza sarebbe fondata su affermazioni contrastanti, perplesse e comunque idonee ad evidenziare la ratio decidendi . In particolare la corte territoriale non avrebbe spiegato i motivi per i quali non avrebbe ritenuto rilevante il mercato dei servizi cimiteriali. La motivazione sarebbe stata inoltre contraddittoria allorquando proprio la affermata ristrettezza del mercato avrebbe dovuto far ritenere implicito l’abuso della posizione dominante del concorrente favorito. Il motivo è infondato laddove prospetta la violazione dell’art. 132 n. 4 cpc in relazione all’art. 360 n. 4 poiché si rinviene invero una estesa motivazione nella sentenza in relazione alla definizione ed alla individuazione nel caso di specie del marcato rilevante onde la norma processuale inerente al contenuto minimo della sentenza risulta del tutto rispettato dalla decisione impugnata. Il motivo risulta invece fondato in relazione alla censura di motivazione perplessa e contraddittoria sul punto in questione censura che,per come estrinsecata, appare investire anche un vizio di violazione di legge, nel senso di una errata applicazione dell’art. 3 della legge 287/90. Invero la Corte d’appello ha escluso che nel caso di specie ricorresse una ipotesi di mercato rilevante in ragione delle dimensioni limitate e circoscritte dell’area cimiteriale del Comune di Trieste e delle aree limitrofe. Tale affermazione risulta erronea in linea di diritto oltre che non adeguatamente supportata sotto il profilo argomentativo. Sul punto occorre rilevare che l’esistenza di un mercato rilevante va accertato sia sotto il profilo del prodotto che sotto il profilo geografico , ed esso comprende, l’ambito nel quale le imprese sono in concorrenza tra loro. La perimetrazione del mercato rilevante rappresenta un prius logico e pratico, un presupposto essenziale dell’illecito in relazione al quale la condotta considerata può assumere i tratti dell’ abuso di posizione dominante . Questa Corte ha già chiarito che tale perimetrazione implica l’analisi della sostituibilità sul versante della domanda ed eventualmente dell’offerta , in presenza di beni e servizi intercambiabili o sostituibili dal consumatore, in ragione delle loro caratteristiche, dei loro prezzi, delle abitudini e tendenze dei consumatori, con riferimento ad una determinata area geografica che è quella nella quale le condizioni di concorrenza sono sufficientemente omogenee e che può essere distinta dalle zone geografiche contigue perché in queste ultime le condizioni di concorrenza sono sensibilmente diverse . Cass. 11564/15 . L’accertamento del mercato rilevante operato alla luce dei siffatti principi porta ad escludere che in linea di principio possa escludersi l’esistenza di esso in ragione delle limitate dimensione del mercato stesso quando, in ogni caso,ricorrano condizioni di beni e servizi intercambiabili e l’area geografica ove gli stessi vengono forniti presenti condizioni di concorrenza diverse da aree geografiche Contigue. Sempre questa Corte ha già chiarito che la definizione del mercato rilevante implica un accertamento di fatto cui segue l’applicazione ai fatti accertati delle norme giuridiche in tema di mercato rilevante, come interpretate dalla giurisprudenza comunitaria e nazionale, che è sindacabile in sede di legittimità per violazione di norme di legge art. 360 c.p.c., n. 3 nei limiti in cui la censura abbia ad oggetto l’operazione di contestualizzazione delle norme, all’esito di una valutazione giuridica complessa che adatta al caso specifico concetti giuridici indeterminati, quale il mercato rilevante e l’abuso di posizione dominante Cass. 11564/15 . È proprio tale contestualizzazione che, nella fattispecie concreta, è stata operata dai giudici di merito con carenze e lacune argomentative che si traducono in una falsa applicazione del parametro normativo indicato nella rubrica del motivo poiché, dopo avere riportato i principi di individuazione del mercato rilevante, non hanno svolto nessun percorso argomentativo effettivo per esaminare se, in concreto, il mercato dei servizi cimiteriali nell’ambito del Comune di Trieste rivestisse i connotati della rilevanza. In tal senso si sarebbe dovuto necessariamente valutare se la domanda di detti servizi rivestiva caratteri di rigidità nel senso che i cittadini del capoluogo e delle zone limitrofe si rivolgevano esclusivamente o prevalentemente agli operatori economici locali per usufruire dei servizi cimiteriali o se invece erano soliti rivolgersi anche ad altri operatori economici di altre province limitrofe in modo tale da allargare l’area geografica del mercato stesso ove venivano scambiati i medesimi prodotti e servizi. Tale accertamento è del tutto carente nella fattispecie in esame. Il motivo appare quindi fondato. Ciò però non può portare comunque all’accoglimento del ricorso. Va infatti rilevato che la pronuncia sul punto da parte della Corte d’appello appare essere piuttosto un obiter dictum o, se si vuole, una delle due rationes decidendi sulle quali si base al sentenza. Si osserva infatti che l’accertamento della mancanza della condizione di mercato rilevante avrebbe dovuto dar luogo al rigetto della domanda senza necessità di ulteriori accertamenti e pronunce. Ma così non è stato. La Corte d’appello infatti, tralasciando la pronuncia di cui si è fin qui detto, è passata ad accertare comunque l’esistenza o meno di una situazione di abuso di posizione dominante escludendone la sussistenza e tale accertamento, oggetto di censure con il secondo ed il terzo motivo,di cui sta per dirsi, è di per sé sufficiente a sostenere la sentenza. Venendo quindi ad esaminare il secondo motivo si rileva che con esso si deduce violazione e falsa applicazione degli articoli 3 e 8 della legge numero 287 del 1990 atteso che il comportamento della resistente doveva ritenersi rientrare con evidenza nella fattispecie delineata dall’articolo 3, sia sul versante della domanda che su quello dell’offerta del servizio. Il motivo ripropone in parte anche la questione della esistenza del mercato rilevante di cui si è già detto. Il motivo è infondato. La corte territoriale ha ritenuto non dedotte specificamente le condotte di abuso della posizione dominante che alla odierna controricorrente rinveniva dalla qualità di concessionaria pubblica dei servizi cimiteriali. A tale proposito si è soffermata a valutare documenti prodotti in atti, in particolare provvedimenti del Comune di Trieste escludendo che da essi potesse desumersi qualsiasi abuso. Tale ragionamento, idoneo ex sé a definire il giudizio al pari del primo, non appare efficacemente censurato dalla censura. In essa infatti i ricorrenti si limitano ad affermare che vi sarebbe stato un abuso della posizione dominante, ma indicano solo un documento n. 6 fascicolo urgenza in prime cure , riportandone uno stralcio vedi pag. 22 del ricorso , dal quale non è dato comprendere in che cosa si sostanzi l’abuso della posizione dominante. Anzi, in esso Acegas mostra di voler riservare ai suoi potenziali concorrenti tra cui si deve presumere anche gli odierni ricorrenti un apposito spazio all’interno del comprensorio cimiteriale per esercitare l’eventuale attività concorrenziale. Circostanza che appare di segno addirittura opposto rispetto al preteso abuso di posizione dominante. Con il terzo motivo di ricorso si deduce violazione e falsa applicazione degli articoli 101 c.p.c. e 2697, primo comma, c.c., nonché degli arti. 115 c.p.c. e 24 Cost. censurandosi l’affermazione del giudice di appello secondo cui il fatto costitutivo della pretesa non sarebbe stato provato, atteso che le numerose istanze istruttorie formulate durante il giudizio erano state erroneamente ritenute irrilevanti. Il motivo è inammissibile. È appena il caso di rilevare che le istanze istruttorie, della cui mancata ammissione ci si duole con il motivo di ricorso, non risultano riprodotte nel ricorso, sì che il motivo appare privo del requisito di autosufficienza. La decisione impugnata appare corretta nelle sue conclusioni e, opportunamente argomentata nei sensi di cui in motivazione, e va quindi confermata con il conseguente rigetto del ricorso. Segue alla soccombenza la condanna alle spese della fase, liquidate come da dispositivo. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al rimborso delle spese di questo giudizio, che liquida in favore di ciascuno dei controricorrenti in Euro 7.200,00 di cui Euro 200,00 per esborsi oltre gli accessori come per legge e spese forfettarie.