Terzo datore di ipoteca e revocatoria fallimentare: se la garanzia non è contestuale al sorgere del credito si tratta di un atto a titolo gratuito

La garanzia reale prestata dal terzo in un momento successivo all'insorgenza del debito garantito, ove non risulti correlata ad un corrispettivo economicamente apprezzabile proveniente dal debitore principale o dal creditore garantito, è qualificabile come atto a titolo gratuito e quindi, in caso di sopravvenienza del fallimento del garante, tale atto è soggetto al disposto dell’art. 64 Legge Fallimentare.

La Sezione I Civile della Cassazione sentenza n. 7745/16 depositata il 19 aprile ha confermato la decisione di merito con la quale era stata dichiarata l’inefficacia della avvenuta costituzione di una garanzia ipotecaria ritenuta essere a titolo gratuito e quindi soggetta alla disciplina dettata dall'art. 44 Legge Fallimentare. Il caso un mutuo stipulato allo scopo di ripianare precedenti posizioni debitorie. Una banca impugnava per cassazione il decreto del Tribunale con il quale era stata rigettata l’opposizione allo stato passivo di un fallimento nell’ambito del quale l’istituto era stato ammesso al concorso solo in via chirografaria. Infatti, il Giudice delegato aveva ritenuto inefficace ex art. 64 Legge Fallimentare l’ipoteca volontaria concessa dal fallito persona fisica entro il biennio precedente alla sua dichiarazione di fallimento. Impostazione confermata dal Tribunale in sede di opposizione secondo il quale la garanzia rilasciata al momento della stipula del mutuo erogato dalla banca in favore di una società di capitali una s.r.l. di cui il fallito, terzo datore di ipoteca, era socio di maggioranza, non poteva ritenersi contestuale al sorgere del credito e quindi non poteva considerarsi presuntivamente onerosa essendo le somme mutuate destinate a ripianare pregresse esposizioni debitorie. Inoltre, avuto riguardo alla causa negoziale in concreto perseguita dalle parti, risultava provata la natura gratuita della garanzia rilasciata dal terzo. Se la garanzia è contestuale all’erogazione del credito non può considerarsi a titolo gratuito. Con riguardo ad un atto costitutivo di garanzia prestata dal terzo in favore di altro soggetto, il principio stabilito per l'azione revocatoria ordinaria dall’art. 2901, comma secondo, codice civile secondo il quale le prestazioni di garanzia, anche per debiti altrui, sono considerate atti a titolo oneroso quando sono contestuali al sorgere del credito garantito , è senz'altro applicabile anche alla revocatoria fallimentare. Infatti, tale principio è coerente con la natura intrinseca dell'atto di prestazione di garanzia , il quale atto, nei confronti del soggetto erogatore del finanziamento, non può essere considerato gratuito - con conseguente inapplicabilità dell' art. 64 Legge Fallimentare - perché viene a porsi in relazione di corrispettività con la contestuale erogazione del credito. Se la garanzia è successiva al sorgere del debito garantito va considerata a titolo gratuito. Per contro, deve ritenersi che la garanzia reale che sia prestata dal terzo in un momento successivo all'insorgenza del debito garantito, ove non risulti correlata ad un corrispettivo economicamente apprezzabile proveniente dal debitore principale a dal creditore garantito, è qualificabile come atto a titolo gratuito. Ne consegue, in caso di sopravvenienza del fallimento del garante, che il suddetto atto resta soggetto, ai sensi dell’art. 64 Legge Fallimentare, alla sanzione di inefficacia contemplata per i negozi gratuiti. Nel caso di specie, la garanzia prestata dal terzo non poteva considerarsi una controprestazione. Infatti, secondo il ragionamento dei giudici di merito di fatto condiviso dalla Cassazione, l’ipoteca era stata concessa non già in funzione dell'erogazione del mutuo, bensì in un momento posteriore al sorgere della esposizione debitoria della società mutuataria, tanto è vero che le somme mutuate furono, appunto, impiegate per estinguere pregresse esposizioni debitorie, sia della mutuataria che del terzo garante poi fallito . Una volta appurata la non contestualità tra il credito e la garanzia costituita dal terzo, il Tribunale ha ritenuto che nessun corrispettivo fosse stato concesso al terzo datore d'ipoteca né dal debitore principale e neppure dal creditore garantito, avendo in realtà il terzo accettato di fare costituire un pesante gravame sul proprio patrimonio immobiliare senza ricevere alcuna contropartita. Per cui la Suprema Corte ha ritenuto correttamente applicato l’art. 64 Legge Fallimentare. Ma la revoca dell’ipoteca non comporta automaticamente anche l’esclusione dal passivo delle somme erogate? Risposta negativa sul punto della Cassazione. Infatti, nel caso di revocatoria ex art. 67 Legge Fallimentare di una ipoteca, accessoria ad un mutuo, che integri in concreto una garanzia costituita per un debito chirografario preesistente, la revoca di detta ipoteca non comporta necessariamente l'esclusione dall'ammissione al passivo di quanto erogato per il suddetto mutuo, essendo l'ammissione incompatibile con le sole fattispecie della simulazione e della novazione, e non anche con quella del negozio indiretto, poiché, in tal caso, la stessa revoca dell'intera operazione - e, quindi, anche del mutuo - comporterebbe pur sempre la necessità di ammettere al passivo la somma realmente erogata in virtù del mutuo revocato, e ciò in quanto all'inefficacia del contratto conseguirebbe pur sempre la necessità di restituzione, sia pur in moneta fallimentare.

Corte di Cassazione, sez. I Civile, sentenza 2 marzo – 19 aprile 2016, n. 7745 Presidente/Relatore Forte Svolgimento del processo Unicredit Credit Management Bank s.p.a., quale mandataria della Aspra Finance s.p.a., avente causa della BIPOP Carire s.p.a., impugna per cassazione il decreto del Tribunale di Reggio Emilia depositato il 3 giugno 2010, che respinse l’opposizione allo stato passivo del fallimento di B.G. , in seno al quale la BIPOP Carire s.p.a. era stata ammessa al concorso al rango chirografario, avendo il giudice delegato ritenuto inefficace ex art. 64 l.fall. l’ipoteca volontaria concessa dal fallito entro il biennio precedente alla sua dichiarazione di fallimento. Ritenne il Tribunale che la garanzia rilasciata da B.G. , al momento della stipula del mutuo erogato dalla banca in favore della B. Geometra G. s.r.l., di cui il terzo datore era socio di maggioranza, non poteva ritenersi contestuale al sorgere del credito e, quindi, presuntivamente onerosa, essendo state destinate le somme mutuate al ripianamento di pregresse esposizioni debitorie soggiunse il tribunale che, anche avuto riguardo alla causa negoziale in concreto perseguita dalle parti, risultava provata la natura gratuita della garanzia rilasciata dal terzo. Il ricorso è affidato a due motivi. Il fallimento di B.G. resiste con controricorso e deposita memoria ex art. 378. Motivi della decisione Con il primo motivo la ricorrente denuncia la violazione degli artt. 64 e 67 l.fall. e 2901 c.c., nonché vizio di motivazione, ex art. 360, comma primo, n. 5 , c.p.c., assumendo che il Tribunale abbia erroneamente ritenuto la gratuità della garanzia concessa dal terzo datore, nonostante la contestualità tra la stipula del mutuo e la costituzione della detta ipoteca. Con il secondo motivo la ricorrente deduce un vizio di motivazione, ex art. 360, comma primo, n. 5 , c.p.c., rilevando la contraddittorietà della decisione del giudice che, da un lato, ha ammesso al concorso il credito vantato dalla banca, così ritenendo il mutuo fondiario opponibile alla massa, e, dall’altro, ha escluso il riconoscimento della prelazione ipotecaria pure discendente dal medesimo negozio. Preliminarmente, avuto riguardo alle osservazioni in udienza del Procuratore Generale, deve ritenersi l’ammissibilità del ricorso proposto da Aspra Finance s.p.a., quale successore a titolo particolare della Unicredit s.p.a. successore a titolo universale, a sua volta, della BIPOP Carire s.p.a. , dovendosi ribadire l’orientamento di questa Corte a tenore del quale, il successore a titolo particolare nel diritto controverso è legittimato ad impugnare la sentenza resa nei confronti del proprio dante causa, provando il titolo - si veda la documentazione prodotta dalla ricorrente ex art. 372, comma primo, c.p.c. - che gli consenta di sostituire quest’ultimo Cass. 19 febbraio 2015, n. 3336 Cass. 30 maggio 2014, n. 12179 Cass. 17 luglio 2013, n. 17470 Cass. 7 aprile 2011, n. 7986 . Il primo motivo è infondato. Come osservato dal tribunale nel provvedimento qui impugnato, con riguardo ad atto costitutivo di garanzia prestata dal terzo in favore di altro soggetto, il principio stabilito per l’azione revocatoria ordinaria dall’art. 2901, comma secondo, c.c., secondo il quale le prestazioni di garanzia, anche per debiti altrui, sono considerate atti a titolo oneroso, quando sono contestuali al sorgere del credito garantito, è senz’altro applicabile anche alla revocatoria fallimentare, essendo tale principio coerente con la natura intrinseca dell’atto di prestazione di garanzia il quale atto, nei confronti del soggetto erogatore del finanziamento, non può essere considerato gratuito - con conseguente inapplicabilità dell’art. 64 l.fall. -, perché viene a porsi in relazione di corrispettività con la contestuale erogazione del credito Cass. 4 febbraio 2010, n. 2610 Cass. 15 dicembre 2006, n. 26933 Cass. 24 febbraio 2004, n. 3615 Cass. 20 aggio 1985, n. 3085 . All’inverso, deve ritenersi che la garanzia reale che sia prestata dal terzo in un momento successivo all’insorgenza del debito garantito, ove non risulti correlata ad un corrispettivo economicamente apprezzabile proveniente dal debitore principale o dal creditore garantito, è qualificabile come atto a titolo gratuito ne consegue, in caso di sopravvenienza del fallimento del garante, che il suddetto atto resta soggetto, ai sensi del cennato art. 64 l.fall., alla sanzione di inefficacia contemplata per i negozi gratuiti Cass. 21 maggio 2010, n. 12507 Cass. 20 maggio 1987, n. 4608 Cass. 5 febbraio 1982, n. 652 . Nel caso di specie, il tribunale ha ritenuto che la garanzia prestata dal terzo non poteva considerarsi una controprestazione in ragione del fatto che essa era stata concessa non già in funzione dell’erogazione del mutuo, bensì in un momento posteriore al sorgere della esposizione debitoria della società mutuataria come è risultato ampiamente dimostrato dalla circostanza che le somme mutuate furono, appunto, impiegate per estinguere pregresse esposizioni debitorie, sia della detta mutuataria che del terzo garante. Una volta appurata la non contestualità tra il credito e la garanzia costituita dal terzo, il tribunale, in maniera del tutto plausibile, ha ritenuto che nessun corrispettivo fosse stato concesso al terzo datore d’ipoteca né dal debitore principale e neppure dal creditore garantito, avendo in realtà il terzo accettato di fare costituire un pesante gravame sul proprio patrimonio immobiliare, senza ricevere alcuna contropartita. Tale motivazione, oltre ad essere conforme agli orientamenti giurisprudenziali dianzi citati, costituisce accertamento in fatto adeguatamente argomentato sotto il profilo fattuale oltre che logico-giuridico e, quindi, non sindacabile in questa sede di legittimità. Il secondo motivo è infondato. A differenza di quanto ritenuto dalla ricorrente, il tribunale non ha sindacato l’efficacia o la validità del mutuo concesso alla società di cui il fallito era amministratore - peraltro già oggetto di ammissione al concorso con provvedimento del giudice delegato non suscettibile di riforma, in difetto di impugnazione da parte del curatore o dei creditori concorrenti -, limitandosi a rilevare l’inefficacia della garanzia concessa dal terzo datore d’ipoteca, in quanto atto a titolo gratuito intervenuto nei due anni precedenti alla dichiarazione di fallimento. Del resto, va ricordato che secondo il consolidato orientamento di questa Corte, nel caso di revocatoria ex art. 67 l.fall. di una ipoteca, accessoria ad un mutuo, che integri in concreto una garanzia costituita per un debito chirografario preesistente, la revoca di detta ipoteca non comporta necessariamente l’esclusione dall’ammissione al passivo di quanto erogato per il suddetto mutuo, essendo l’ammissione incompatibile con le sole fattispecie della simulazione e della novazione, e non anche con quella del negozio indiretto, poiché, in tal caso, la stessa revoca dell’intera operazione - e, quindi, anche del mutuo - comporterebbe pur sempre la necessità di ammettere al passivo la somma realmente erogata in virtù del mutuo revocato, e ciò in quanto all’inefficacia del contratto conseguirebbe pur sempre la necessità di restituzione degli importi erogati, sia pur in moneta fallimentare cfr. Cass. 28 gennaio 2013, n. 1807 . Le spese seguono la soccombenza, liquidate come in dispositivo. P.Q.M. La Corte respinge il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore del controricorrente, liquidate in E 8.200,00, in essi compresi 200,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge.