L'attività svolta dalla Agenzia del territorio è attività di impresa

La detenzione dei dati catastali ad opera della Agenzia del territorio è effettuata in regime di monopolio legale, tuttavia, l'utilizzazione e/o la cessione degli stessi, deve avvenire secondo le regole stilate in apposito regolamento, quindi, la variazione dei prezzi non può essere imposta arbitrariamente riduzione che rende più appetibile l'acquisto del servizio direttamente dall'ente pubblico e deve avvenire nel rispetto dei principi di concorrenza.

Così la Corte di Cassazione nella sentenza n. 5763/16, depositata il 23 marzo. Il caso. Una società privata svolgeva, a favore di terzi soggetti, attività di indagine, ricerca e monitoraggio continuato dello status giuridico di beni immobili. La predetta attività era istituzionalmente svolta dall'Agenzia delle Entrate. L'A.E. operava una forte riduzione delle tariffe dei servizi così ponendo fuori dal mercato l'attività svolta dall'impresa attrice. L'ente privato adiva l'A.G. affinché impedisse all'Agenzia delle Entrate di proseguire l'esercizio delle attività in regime di monopolio e comunque operando l'alterazione arbitraria delle condizioni di cessione dei servizi. Detta condotta, a dire di parte attrice, si poneva in contrasto con la normativa europea dettata in materia di concorrenza. Il Tribunale accoglieva la domanda. La Corte d'appello riformava la decisione e respingeva la domanda formulata da parte attrice. Le parti proseguivano il confronto nel giudizio di Cassazione. Nozione di impresa ed Agenzia del territorio. I Giudici di legittimità, richiamando un orientamento giurisprudenziale consolidato hanno ribadito che nell'ambito della disciplina, nazionale legge 10 ottobre 1990, n. 287 e comunitaria artt. 82 e 86 trattato CE - ora art. 106 trattato UE direttiva 2003/98/CE del 17 novembre 2003 della concorrenza, la nozione d'impresa ricomprende qualsiasi entità, la quale eserciti in modo organizzato e durevole un'attività economica sul mercato, al di là del suo status giuridico e della definizione che di essa diano i singoli ordinamenti nazionali. Ne consegue che l'Agenzia del territorio - sebbene essa, ai sensi della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sia un ente pubblico affidatario di compiti d'interesse generale relativi alla formazione, conservazione e gestione dei pubblici registri ipotecari e catastali - è soggetta alla disciplina antimonopolistica in ordine al mercato dell'utilizzazione economica delle informazioni commerciali, tratte dalla consultazione di detti registri, che l'Agenzia stessa è abilitata, in base allo statuto, a consentire ad altri soggetti, previa stipula di convenzioni, alle condizioni da essa stabilite e dietro pagamento di tributi e tasse - Cass. Civ. n. 30175/2011. Risarcibilità del danno. Ove sussista un comportamento anticoncorrenziale, nei termini richiamati nelle righe che precedono, il soggetto che agisce per ottenere il risarcimento dei danni non è tenuto a dimostrare il quantum del danno patito ma, semplicemente, deve dimostrare di essere presente nel mercato di riferimento. La liquidazione del danno, stante la evidente difficoltà di quantificazione, sarà effettuata avvalendosi del lavoro di un CTU cui sarà assegnato il compito - non facile - di stimarne l'entità. Sussiste la responsabilità dell'Agenzia delle Entrate. La S.C., individua la responsabilità dell'Agenzia delle Entrate richiamando l'orientamento giurisprudenziale a tenore del quale l'obbligatorietà della disciplina comunitaria antitrust impone agli organi giurisdizionali o amministrativi, tenuti a dare attuazione nell'ordinamento nazionale alle leggi ed agli atti aventi forza di legge, di non applicare le norme interne incompatibili con la prima, senza che per essi sia configurabile l'esimente dell'ignoranza incolpevole della gerarchia delle fonti, altrimenti vanificandosi la tutela offerta ai privati dalla menzionata disciplina contro gli abusi anticoncorrenziali realizzati altresì dalla PA con la giustificazione della doverosa osservanza degli atti normativi nazionali - Cass. n. 20695/2013 . Con queste argomentazioni, la S.C. ha accolto il ricorso e rinviato la causa ad altro giudice territoriale.

Corte di Cassazione, sez. I Civile, sentenza 11 febbraio – 23 marzo 2016, n. 5763 Presidente Ragonesi – Relatore Genovese Svolgimento del processo 1. La Corte d’appello di Venezia ha accolto, in sede cautelare, ai sensi dell’art. 669-bis c.p.c., il ricorso proposto dalla I.T.C. - Itallan Trade Consultant srl, società di produzione e commercializzazione di servizi di informazione basati sull’elaborazione di dati reperibili presso i pubblici registri immobiliari e presso il catasto terreni e fabbricati, tenuti dall’Agenzia del Territorio, per l’inibitoria della prosecuzione, da parte di quest’ultimo ente, dell’attività di produzione e fornitura al pubblico del servizio di ricerca continuativa per via telematica in via diretta , piuttosto che per il tramite di società separata, ammessa all’accesso dei dati a pari condizioni con le altre imprese operanti sul mercato. 2. La Corte territoriale, tuttavia, all’esito della fase di merito ha respinto la domanda della società attrice. 2.1. La Corte ha premesso che l’Agenzia, depositaria per ragioni istituzionali dell’universalità dei dati oggetto dell’attività di trattamento a fini imprenditoriali, secondo l’attrice avrebbe inciso sulla propria attività imprenditoriale presupponente le operazioni di rilevazione degli elenchi giornalieri dei soggetti presenti nelle formalità d’istituto, la loro digitazione e l’incrocio dei dati finalizzati alle segnalazioni alla clientela in quanto avrebbe offerto sul mercato i propri servizi di monitoraggio continuativo dei soggetti presenti nelle formalità d’istituto e, a seguito del DL n. 262 del 2006 convertito, con modifiche, nella L. n. 286 , aveva fruito di un aumento del servizio di rilascio dell’elenco dei soggetti e delle informazioni da Euro 0,70, per ogni soggetto, ad Euro 4,00. 2.2. Tale combinazione di misure avrebbe comportato il crollo del fatturato dell’impresa e l’aumento vertiginoso dei costi di produzione. 2.3. Entrando nel mercato dei servizi d’informazione, l’Agenzia avrebbe violato alcune norme del Trattato dell’Unione Europea gli artt. 10 per aver falsato la concorrenza nel mercato interno , 82 per lo sfruttamento di una posizione dominante e 86 per il mancato assoggettamento dell’impresa pubblica alle regole della concorrenza e l’art. 8 della legge n. 287 del 1990 che, in attuazione dell’art. 86 del TUE, prevede l’applicazione delle regole sulla concorrenza anche alle imprese pubbliche e stabilisce l’obbligo di operare mediante società separate, quando intendano svolgere attività in mercati diversi da quelli in cui agiscono per fini istituzionali. 2.4. Di qui la domanda rivolta a inibire all’Agenzia la prosecuzione delle condotte integranti l’abuso di posizione dominante, in violazione delle norme interne e dell’Unione, e la sua condanna al risarcimento dei danni, da determinarsi in corso di causa. 3. La Corte, fatta propria la nozione di impresa in senso comunitario e con riferimento alla disciplina della concorrenza, come chiarita nell’arresto delle Sezioni unite sent. n. 30175 del 2011 proprio riferibile alla disciplina antimonopolistica in ordine al mercato dell’utilizzazione economica delle informazioni commerciali , svolto anche dall’Agenzia del Territorio, ha dichiarato cessata la materia del contendere in ordine alla richiesta di inibitoria alla continuazione delle attività pregiudizievoli, tenuto conto dell’abolizione del servizio di ricerca continuativa, per via telematica, e della riduzione della tariffa a g 0,15, sulla base del sopravvenuto DL n. 16 del 2012. 4. La Corte territoriale, infine ha disatteso la richiesta risarcitoria avanzata dalla società attrice in riferimento a tutti e due i profili di condotta, nella vigenza della normativa abrogata. 4.1. Con riguardo all’aumento della tariffa, perché, in disparte la loro fissazione da parte dello Stato e non dell’Agenzia, ove inteso come corrispettivo occorrerebbe dimostrare che esso superava i costi di raccolta, produzione e diffusione dei dati, maggiorato di un congruo utile sugli investimenti, ai sensi dell’art. 5, 2 co., della Direttiva n. 2003/98/ CE, relativa al riutilizzo dell’informazione del settore pubblico. 4.2. Con riguardo all’espletamento del servizio di ricerca continuativa, per via telematica, perché, sarebbe preferibile la sua qualificazione come modalità di messa a disposizione del documento, espletato nell’esercizio della funzione pubblica di conservazione dei registri e di rilascio di copie, ancorché riferite ad un soggetto monitorato in un arco continuativo di tempo, e non già come riuso del documento pubblico, a fini commerciali, perché derivante direttamente dall’utilizzo del moderno sistema informatico di tenuta dei registri e mancante di ogni attività valutativa a valle, attraverso lo studio dei titoli costituenti la base delle formalità risultanti dai pubblici registri. 5. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione la soccombente I.T.C. - Italian Trade Consultant srl, con sei mezzi, illustrati anche con memoria. 6. L’Agenzia del Territorio ora Agenzia delle Entrate, quale successore ex lege di quella del Territorio , resiste con controricorso e memoria illustrativa. Motivi della decisione 1. Con il primo motivo di ricorso Violazione e falsa applicazione di norme di diritto, ex art. 360 n. 3 c.p.c., e nullità della sentenza per omessa motivazione su un punto decisivo della controversia, ex art. 360 n. 4 c.p.c. in punto di disapplicazione delle norme del diritto interno non conformi al diritto comunitario la ricorrente censura la pronuncia della Corte d’appello nella parte in cui ha affermato che l’aumento della tariffa era avvenuto ad opera dello Stato e non dell’Agenzia, atteso che - come rilevato nel corso della fase di merito - tale circostanza sarebbe stata del tutto irrilevante, per il primato della fonte comunitaria e il conseguente obbligo, da parte dell’Amministrazione, di disapplicare le norme interne non conformi a quella. 1.1. Nonostante fosse stato oggetto di ampia discussione fra le parti in causa, il giudice distrettuale non avrebbe assolutamente motivato al riguardo. 2. Con il secondo motivo di ricorso Violazione e falsa applicazione di norme di diritto, ex art. 360 n. 3 c.p.c., e nullità della sentenza per omessa motivazione su un punto decisivo della controversia, ex art. 360 n. 4 c.p.c. in punto di ripartizione dell’onere probatorio la ricorrente censura la pronuncia della Corte d’appello nella parte in cui, con riferimento all’aumento della tariffa ed alla sua giustificatezza, ha affermato che l’onere della prova del superamento dei costi e della prefissazione di un congruo utile sugli investimenti sostenuti dall’Agenzia, ai sensi dell’art. 5 della Direttiva 2003/95 CE, ricadeva sull’impresa attrice. 2.1. Ma in tal modo si affermerebbe un plateale contrasto con il principio, ormai recepito dalla giurisprudenza di legittimità, sulla cd. vicinanza della prova quando vi sia - come nella specie - un unico soggetto in grado di darla. 3. Con il terzo motivo di ricorso Violazione e falsa applicazione di norme di diritto, ex art. 360, n. 3, c.p.c. e nullità della sentenza per omessa/illogica motivazione su un punto decisivo della controversia, ex art. 360 n. 4 c.p.c. omesso esame di fatti decisivi del giudizio enunciati e non contestati, ex art. 360 n. 4 c.p.c. in punto di superamento del limite imposto dalla Direttiva 2003/98/CE a quanto può essere legittimamente richiesto a fronte del rilascio di documenti del settore pubblico destinati al loro riutilizzo la ricorrente lamenta che, in relazione a quanto può essere legittimamente chiesto per il rilascio di documenti, ai sensi della menzionata Direttiva, il giudice distrettuale abbia fatto una non corretta applicazione delle norme di legge in tema di mezzi di prova presuntiva e confessarla , essendo la conclusione negativa dedotta da circostanze non allegate dalle parti e dall’omesso esame di circostanze non oggetto di contestazione. 3.1. In particolare, sarebbero state trascurate le circostanze relative al fatto che a il legislatore era intervenuto due volte per ridurre tale importo, riferibile alla richiesta relativa ad ogni soggetto, prima da Euro 4,00 a Euro 1,00 DL n. 70 del 2011 e poi da Euro 1,00 a Euro 0,15 DL n. 16 del 2012 b che in ordine alla prima riduzione, l’Agenzia, con la circolare n. 5/2011, aveva affermato che la riduzione era in evidente sintonia con i principi della Direttiva c la convenuta aveva affermato, in via di confessione, che l’unica spesa effettivamente sostenuta dall’Agenzia è riconducibile alla carta ed al toner utilizzati per la stampa del servizio richiesto . 3.2. Tali elementi erano stati indebitamente sostituiti con due considerazioni ufficiose di segno opposto i il lungo lasso di tempo intercorso dalla fissazione della previgente tariffa b l’incremento di costi per l’informatizzazione, per le dotazioni tecniche sul territorio nazionale, per il costo della manodopera. Tutte circostanze smentite dalle deduzioni già svolte nella fase di merito e non considerate dal giudice distrettuale. 4. Con il quarto Violazione e falsa applicazione di norme di diritto, ex art. 360, n. 3, c.p.c. e nullità della sentenza per omessa/illogica motivazione su un punto decisivo della controversia, ex art. 360 n. 4 c.p.c. omesso esame di fatti decisivi del giudizio enunciati e non contestati, ex art. 360 n. 4 c.p.c. in punto di riconduzione del servizio di ricerca continuativa fra le attività istituzionali dell’Agenzia e non fra quelle di impresa in senso comunitario la ricorrente lamenta che, in ordine al danno risarcibile, il giudice distrettuale l’abbia escluso in quanto l’attività espletata nell’esercizio della funzione pubblica esulerebbe dal campo dell’attività commerciale disciplinata dalla legge n. 287 del 1990, in riferimento all’attività di ricerca continuativa . 5.1. Con riferimento a quest’ultima attività, infatti, la Corte territoriale avrebbe omesso di esaminare tre circostanze fondamentali contenute nella Tabella delle tasse ipotecarie e nella brochure di presentazione dei servizi a nella prima, era espressamente indicato che il servizio di ricerca continuativa sarebbe stato fornito solo ai soggetti autorizzati alla riutilizzazione commerciale e b nella seconda, esso sarebbe stato erogato solo su base convenzionale. Inoltre, diversamente che per il semplice rilascio di certificati ex art. 2673 c.c., le risultanze del detto servizio non avrebbero avuto funzioni certificatorie. 5.2. L’affermazione contenuta nella sentenza, svolta in senso opposto, comporterebbe la necessità della sua cassazione in parte qua, per la non corretta applicazione delle norme in tema di pubblicità immobiliare e di rilascio dei documenti a fini di riutilizzo commerciale, oltre che dall’omesso esame di circostanze risultanti da documenti in atti.5. Con il quinto Violazione e falsa applicazione di norme di diritto, ex art. 360, n. 3, e nullità della sentenza per omessa/illogica motivazione su un punto decisivo della controversia, ex art. 360 n. 4 c.p.c. omesso esame di fatti decisivi del giudizio enunciati e non contestati, ex art. 360 n. 4 c.p.c. in punto di riconduzione del servizio di ricerca continuativa fra le attività istituzionali dell’Agenzia e non fra quelle di impresa in senso comunitario la ricorrente lamenta che, in ordine al danno risarcibile, il giudice distrettuale l’abbia escluso in quanto l’attività espletata nell’esercizio della funzione pubblica esulerebbe dal campo dell’attività commerciale disciplinata dalla legge n. 287 del 1990, in riferimento all’attività di ricerca continuativa anche se non in riferimento al rilascio dell’elenco soggetti . 5.1. Con riferimento a quest’ultima attività, infatti, nella Tabella delle tasse ipotecarie era espressamente indicato che il servizio di rilascio degli elenchi soggetti sarebbe stato fornito solo a quelli autorizzati alla riutilizzazione commerciale e su base convenzionale. 5.2. Un’eventuale interpretazione della sentenza in senso opposto comporterebbe la necessità della sua cassazione in parte qua, per la non corretta applicazione delle norme in tema di pubblicità immobiliare e di rilascio dei documenti a fini di riutilizzo commerciale, oltre che dall’omesso esame di circostanze risultanti da documenti in atti. 6. Con il sesto e ultimo Violazione e falsa applicazione di norme di diritto, ex art. 360, n. 3, c.p.c. e nullità della sentenza per omessa/illogica motivazione su un punto decisivo della controversia, ex art. 360 n. 4 c.p.c. omesso esame di fatti decisivi del giudizio enunciati e non contestati, ex art. 360 n. 4 c.p.c. in punto di unitarietà delle due condotte dell’Agenzia del Territorio di cui ITC denuncia l’illegittimità la ricorrente lamenta che la sentenza impugnata abbia distinto un danno direttamente correlato all’aumento della tariffa ed uno collegato all’offerta del servizio di ricerca continuativa, come se fossero due realtà diverse e non già il medesimo ed unico danno cagionato dal concorso di due diverse condotte, parimenti illegittime, dell’Agenzia del Territorio in quanto tra di loro in collegamento funzionale. 7. Il ricorso è fondato e deve essere accolto. 7.1. Va, in questa sede, premesso che questa Corte, a sezioni unite con la Sentenza n. 30175 del 2011 ha già avuto modo di affermare che nell’ambito della disciplina, nazionale legge 10 ottobre 1990, n. 287 e comunitaria artt. 82 e 86 trattato CE - ora art. 106 trattato UE direttiva 2003/98/CE del 17 novembre 2003 della concorrenza, la nozione d’impresa ricomprende qualsiasi entità, la quale eserciti in modo organizzato e durevole un’attività economica sul mercato, al di là del suo status giuridico e della definizione che di essa diano i singoli ordinamenti nazionali. 7.2. L’attività svolta dall’Agenzia del territorio - che, ai sensi della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è un ente pubblico affidatario di compiti d’interesse generale relativi alla formazione, alla conservazione ed alla gestione dei pubblici registri di annotazione delle formalità e di quelli catastali - è da ritenersi comunque soggetta alla disciplina antimonopolistica in ordine al mercato dell’utilizzazione economica delle informazioni commerciali, tratte dalla consultazione di detti registri, che l’Agenzia stessa è abilitata, in base allo statuto, ad ostendere ad altri soggetti, previa stipula di convenzioni, alle condizioni da essa stabilite e dietro pagamento di tributi e tasse. 7.3. Secondo quanto già dimostrato nel detto arresto giurisprudenziale, tale attività non rientra fra i servizi di interesse economico generale, esclusi dall’ambito di applicazione di tale disciplina dall’art. 8 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, da intendersi come quelli strettamente. 7.4. A tali premesse consegue che qualora taluno lamenti la violazione del divieto di abuso di posizione dominante da parte dell’Agenzia in relazione alla detta attività, non occorrendo che, a tal fine, sia pure individuabile uno specifico atto, del quale debba predicarsi la nullità e del quale chi agisce per il risarcimento debba essere destinatario attuale o potenziale, è sufficiente che esso deduca e dimostri, ai fini dell’accoglimento nel merito della domanda, di essere un operatore del mercato in cui si è consumato l’abuso di posizione dominante e di averne perciò risentito un pregiudizio economico SU, Sentenza n. 30175 del 2011 . 7.5. Tanto premesso in iure, sulla base dei principi affermati dalle Sezioni unite di questa Corte, può passarsi all’esame delle specifiche doglianze mosse alla decisione della Corte territoriale, da parte dell’impresa che lamenti il mancato accoglimento delle proprie richieste risarcitorie e delle relative premesse logico-giuridiche tese a far conseguire quel bene della vita di cui si accampa il diritto. 8. Con riguardo al primo mezzo di cassazione, riguardante, ai fini dell’accertamento dell’ipotizzato illecito antitrust commesso dall’Agenzia, l’errore omissivo compiuto dal giudice distrettuale, in violazione dell’obbligo della disapplicazione della norma interna quella contenente le previsioni tariffarie incrementative dei costi per l’accesso alle informazioni ed ai connessi servizi, riservati alle imprese commerciali operanti nel settore del trattamento dei dati in possesso esclusivo dell’ente pubblico , in quanto contrastante con il diritto dell’Unione europea, questa Corte Cass. Sez. 1, Sentenza n. 20695 del 2013 , in un caso del tutto analogo, ha già risolto positivamente la questione con l’affermazione del principio di diritto secondo cui L’obbligatorietà della disciplina comunitaria antitrust impone agli organi giurisdizionali o amministrativi, tenuti a dare attuazione nell’ordinamento nazionale alle leggi ed agli atti aventi forza di legge, di non applicare le norme interne incompatibili con la prima, senza che per essi sia configurabile l’esimente dell’ignoranza incolpevole della gerarchia delle fonti in subiecta materia, altrimenti vanificandosi la tutela offerta ai privati dalla menzionata disciplina contro gli abusi anticoncorrenziali realizzati altresì dalla P.A. con la giustificazione della doverosa osservanza degli atti normativi nazionali. Così statuendo, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata, la quale aveva escluso la dedotta responsabilità risarcitoria dell’Agenzia del Territorio per abuso di posizione dominante, giustificandone l’insussistenza dell’elemento psicologico del dolo o della colpa sull’assunto di aver essa fatto applicazione della normativa nazionale in materia particolarmente complessa e causa di contrasti interpretativi nella giurisprudenza di merito . 8.1. A tale principio deve essere data continuità in questa sede, reputandolo il Collegio del tutto condivisibile ed adeguato e congruente al caso in esame. 9. Il secondo mezzo di cassazione che, con riferimento all’aumento, ipotizzato come ingiustificato, delle tariffe, riguarda l’applicazione del principio dell’onere della prova, che si vorrebbe corretto secondo il principio di vicinanza di essa, deve essere solo parzialmente accolto, nei limiti e con le precisazioni che seguono. 9.1. Questa Corte SU, Sentenza n. 30175 del 2011 , infatti, nei menzionati e consimili casi, pur non affermando il principio di vicinanza della prova ha stabilito che il giudice, per la complessità della ricostruzione dei quadro commerciale in cui l’abuso di posizione dominante si potrebbe essere consumato e per la diversità delle possibili opzioni tecniche in base alle quali individuare gli elementi decisivi al fine d’identificare e quantificare le conseguenze pregiudizievoli dell’abuso, deve agevolare l’onere probatorio posto a carico dell’attore, ad esempio, servendosi dell’ausilio di un consulente tecnico d’ufficio, cui possono affidarsi anche compiti di accertamento di alcuni complessi elementi del fatto illecito nella sua materialità o per il difficile calcolo delle relative conseguenze dannose. 9.2. Infatti, pur non essendo la consulenza tecnica d’ufficio qualificabile come mezzo di prova in senso proprio e non potendo essere utilizzata per sgravare le parti dai loro oneri probatori, è consentito affidare al consulente non solo l’incarico di valutare i fatti accertati o dati per esistenti cosiddetta consulenza deducente , ma anche quello di accertare i fatti stessi cosiddetta consulenza percipiente , quando si tratta di fatti che la parte ha dedotto e posto a fondamento della sua domanda ed il cui accertamento richiede specifiche cognizioni tecniche si veda SU, Sentenza n. 30175 del 2011 che richiama, tra le altre, Cass. 13 marzo 2009, n. 6155 . 9.3. Il ricorso è allora fondato, per non avere il giudice di merito agevolato l’accertamento posto a carico dell’attore circa la difficile commisurazione dell’adeguatezza del corrispettivo richiesto dall’Agenzia alle imprese, nel periodo dal 3 ottobre 2006 ed il 31 agosto 2011, per il rilascio dell’ elenco soggetti ossia di quel particolare servizio svolto su richiesta delle imprese , in quanto superasse il limite massimo di cui all’art. 6 della Direttiva, essendo necessari l’acquisizione di dati in esclusivo possesso dell’Agenzia - monopolio. 10. Il terzo motivo è del pari da accogliere per le vistose contraddizioni del ragionamento svolto rispetto agli elementi acquisiti la riduzione geometrica del costo con i due decreti legge e le incongrue affermazioni del giudice distrettuale rispetto ad essi ed alle affermazioni provenienti dall’Agenzia del Territorio. 11. Il quinto mezzo va dichiarato inammissibile perché posto. 11.1. Questa Corte, infatti, ha già chiarito Cass. Sez. L, Sentenza n. 7394 del 2008 che è inammissibile, per difetto di interesse, il ricorso per Cassazione diretto ad ottenere una decisione su questioni meramente ipotetiche, senza che siano investite specifiche statuizioni della sentenza impugnata . 11.2. E ciò è quello che è esattamente accaduto, avendo il ricorrente chiesto a questa Corte se la sentenza di merito, sul punto specifico dell’attività di ricerca continuativa , servizio erogato ancora dall’Agenzie alle imprese del settore informativo, per quei dati gestiti dall’ente pubblico monopolista, andasse interpretata nel senso che dall’illecito era stata esclusa o meno, la detta attività. 11.3. Ciò che è propriamente compito della parte affermare, richiedendo una pronuncia consequenziale mentre non le è consentito di proporre quesiti interpretativi o chiarificatori, che è onere della stessa sciogliere prima di avanzare una richiesta demolitoria della connessa statuizione decisoria. 12. Il quarto, invece, va esaminato ed accolto in quanto con esso si deduce, fondatamente, da un lato, l’omessa considerazione od il travisamento di due documenti depositati e valorizzati nelle difese dell’attrice, e da un altro, la strutturale diversità di natura delle certificazioni rilasciate ai privati rispetto alla c.d. ricerca continuativa che, per sua natura, in quanto mirata ad erogare un servizio in chiave professionale come si desume dalla continuatività del servizio medesimo non può che consentire il trattamento dei dati a fini che non possono essere meramente individuali, ma inevitabilmente commerciali. 12.1. Va al proposito enunciato il seguente principio di diritto In tema di accertamento dell’esistenza di un danno derivante dall’abuso di posizione dominante, secondo la disciplina, nazionale legge 10 ottobre 1990, n. 287 e comunitaria artt. 82 e 86 trattato CE - ora art. 106 trattato UE direttiva 2003/98/CE del 17 novembre 2003 della concorrenza, la pratica dell’Agenzia del Territorio, svolta a latere delle sue funzioni istituzionali, e consistente nell’offerta al pubblico della cd. ricerca continuativa , ossia nella possibilità di reperimento di ogni dato ed informazione relative alle formalità giornalmente riportate nei registri catastali e immobiliari da essa tenuti in regime di monopolio legale, oltre a quella di dare la cd. comunicazione dell’elenco dei detti soggetti risultanti dalle formalità accumulatesi in un solo giorno presso le proprie sedi territoriali, costituisce attività d’impresa vera e propria, esercitata in modo organizzato e durevole sul mercato, e come tale essa è svolta in violazione della disciplina antimonopolistica, in riferimento al mercato dell’utilizzazione economica di quelle informazioni tratte, per fini commerciali, dalla consultazione di detti registri, considerato che l’Agenzia stessa è abilitata, in base allo statuto, a consentire ad altri soggetti, previa stipula di convenzioni, alle condizioni da essa stabilite e dietro pagamento di tasse, l’utilizzazione di quei servizi. 13. Il sesto, infine, va del pari accolto perché, una volta accertato che l’attività erogata con i due servizi di comunicazione degli elenchi dei soggetti rilevati in via giornaliera e quello di ricerca continuativa , il danno lamentato non può che essere valutato ponendo in connessione sia il profilo dei costi dei servizi sia quello di erogazione in forme articolate dello stesso. 14. La sentenza impugnata, pertanto, dev’essere cassata in relazione ai motivi accolti e la causa, rimessa alla Corte territoriale a quo , in diversa composizione, deve essere riesaminata, in uno con le spese di questa fase, alla luce dei principi di diritto sopra riportati. P.Q.M. Accoglie il primo, il secondo, il terzo, il quarto ed il sesto motivo del ricorso, dichiara inammissibile il quinto, cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia la causa, anche per le spese di questa fase, alla Corte d’Appello di Venezia in diversa composizione.