Il revisore contabile può essere sindaco nella medesima società?

L’applicazione dell’art. 2399 c.c., che prevede le cause d’ineleggibilità e decadenza del sindaco, non è limitabile ai soli casi in cui tale soggetto rediga personalmente i documenti contabili, ma è estendibile anche ai casi in cui il suo coinvolgimento riguardi, in veste di revisore contabile, la supervisione della predisposizione della contabilità sociale.

E’ quanto affermato dalla Corte Suprema di Cassazione con l’ordinanza n. 4069/16, depositata il 1° marzo. Il caso. Una società ricorre in Cassazione avvero la sentenza della Corte d’appello di Salerno, che la condannava al pagamento in favore del controricorrente di una somma di denaro per l’esercizio della funzione di sindaco effettivo della società stessa. Motivo del ricorso è la violazione o falsa applicazione dell’art. 2399 c.c., in quanto il giudice di merito aveva ritenuto che non integrasse un rapporto continuativo di prestazione d’opera retribuita, l’attività di lavoro dipendente svolta dal sindaco in questione, per una società terza, che teneva la contabilità e i bilanci della società ricorrente. Indipendenza del sindaco. Secondo i Giudici di legittimità, il motivo appare fondato. Infatti, la Corte afferma, richiamando la giurisprudenza cassazionista, che la ratio dell’art. 2399 c.c. è ravvisabile, nel testo precedente alla riforma, nell’esigenza di garantire l’indipendenza del sindaco nelle sue funzioni di controllo, in situazioni che potrebbero compromettere l’indipendenza stessa, come quando il controllore sia direttamente implicato nell’attività sulla quale dovrebbe svolgere l’attività di controllo. Applicazione delle cause d’ineleggibilità e decadenza. La Cassazione sottolinea che il giudice di merito ha adeguatamente richiamato tali principi, ma non li ha applicati correttamente al caso concreto. Risulta necessario affermare che l’applicazione dell’art. 2399 c.c., che prevede le cause d’ineleggibilità e decadenza del sindaco, non è limitabile ai soli casi in cui tale soggetto rediga personalmente i documenti contabili, ma è estendibile anche ai casi in cui il suo coinvolgimento riguardi, in veste di revisore contabile, la supervisione della predisposizione della contabilità sociale. Soprattutto, tale coinvolgimento non può essere escluso nel caso in cui la partecipazione all’attività di predisposizione della contabilità sociale sia prestata in base ad un rapporto continuativo e stabile, nonostante la retribuzione di tale rapporto provenga da un società diversa da quella in cui si esercita la funzione di sindaco. Quindi, il fatto che il controricorrente abbia continuativamente e stabilmente curato la contabilità della società ricorrente, che poi avrebbe controllato come sindaco, in virtù di un rapporto lavorativo esistente con una società terza che aveva ricevuto l’incarico della revisione contabile dalla società ricorrente , non è idoneo ad escludere il potenziale pregiudizio che andrebbe a minare l’indipendenza e l’autonomia richiesta per l’esercizio delle funzioni di sindaco. Per questi motivi la Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, cassato la sentenza impugnata e rinviato la causa alla Corte d’appello di Salerno.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 1, ordinanza 24 novembre 2015 – 1 marzo 2016, numero 4069 Presidente Ragonesi – Relatore Scaldaferri In fatto e in diritto 1. E' stata depositata in cancelleria, e regolarmente comunicata, la seguente relazione Il consigliere relatore, letti gli atti, rilevato che, con atto notificato il 10 maggio 2013, la Residence s.r.l. ha proposto ricorso per cassazione della sentenza, depositata in data 8 gennaio 2013 e notificata il 13 marzo successivo, con la quale la Corte d'appello di Salerno, in accoglimento del gravame proposto dal rag.F.A. avverso la sentenza con la quale il Tribunale di Salerno-Sezione distaccata di Cava de'Tirreni aveva revocato il decreto ingiuntivo di pagamento in favore dell'A. degli emolumenti lire 17.607.668 per la funzione di sindaco effettivo della società stessa da lui svolta nel triennio 1994-1996 -ritenendo fondata l'eccezione della società opponente secondo cui l'A. era decaduto dalla carica a norma dell'articolo 2399 cod.civ.-, ha condannato la odierna ricorrente al pagamento in favore dell'A. della somma di € 9.093,61 oltre interessi e spese che resiste con controricorso il rag. F.A. considerato che con il primo motivo la ricorrente denuncia la violazione o la falsa applicazione dell'articolo 2399 cod.civ., lamentando che erroneamente la corte di merito -pur avendo accertato che il rag.A. svolgeva nel periodo in questione attività di lavoro dipendente per la società Incista s.p.a. nell'ambito della quale sovraintendeva alle attività di tenuta della contabilità e predisposizione dei bilanci della Residence che su incarico di quest'ultima la Incista svolgeva ha ritenuto che ciò non integrasse un rapporto continuativo di prestazione d'opera retribuita, costituente causa di decadenza dell'A. da tale carica ai sensi della norma richiamata nel testo ante riforma 2003 che con il secondo motivo denuncia la violazione o falsa applicazione degli articolo 2697 cod.civ. e 645 cod.proc.civ., lamentando che la corte di merito non avrebbe considerato come nessuna prova avesse fornito la parte ingiungente A. a sostegno della sua pretesa, laddove l'istruttoria processuale avrebbe fornito tutti gli elementi necessari a fornire la prova della incompatibilità che con il terzo motivo denuncia l'omesso esame circa un punto decisivo della controversia in relazione alla non corretta interpretazione dell'articolo 2399 cod.civ. ritenuto che il primo motivo appare fondato, tenendo presente la giurisprudenza di questa Corte cfr.tra le altre Cass.Sez.1 numero 11554/08 numero 19235/08 numero 7902/13 secondo la quale la ratio dell'articolo 2399 cod.civ. nel testo ante riforma risiede nell'esigenza di garantire l'indipendenza di colui che è incaricato anche nell'interesse dei terzi delle funzioni di controllo, in presenza di situazioni idonee a compromettere tale indipendenza, quando il controllore sia direttamente implicato nell'attività sulla quale dovrebbe, in seguito, esercitare dette funzioni di controllo che invero la corte di merito ha espressamente richiamato tali principi di diritto, e tuttavia pare averli falsamente applicati nel caso in esame, avendo ritenuto di non poterlo sussumere nella fattispecie normativa in questione in ragione di due elementi a che non risulta provato che il rag.A. abbia tenuto sistematicamente la contabilità della società atteso che dei tre testi escussi uno solo lo ha affermato mentre gli altri due hanno affermato di aver redatto loro i bilanci, che l'A. si limitava a controllare b che risulta piuttosto confermato l'assunto dell'appellante di non aver avuto alcun rapporto diretto con la Residence, di non aver operato autonomamente e di non esser stato da quella retribuito per l'attività svolta, ma di aver invece prestato la sua attività esclusivamente come dipendente Incista spa che tali elementi non paiono, alla stregua della interpretazione giurisprudenziale richiamata, idonei a giustificare il decisum della corte di merito che, quanto al primo, non sembra che l'applicazione dell'articolo 2399 possa limitarsi ai casi nei quali il sindaco rediga personalmente i documenti contabili, parendo invece sufficiente un'attività di supervisione ad evidenziare il suo diretto coinvolgimento nella predisposizione della contabilità sociale che sarà poi rimessa al suo controllo quanto al secondo, non sembra che tale diretto coinvolgimento possa essere escluso, in un caso nel quale la partecipazione alla attività di predisposizione della contabilità sociale sia prestata in virtù di un rapporto continuativo e stabile, per il solo fatto che la relativa retribuzione venga erogata da soggetto diverso dalla società nella quale la funzione di sindaco è esercitata la incompatibilità è posta dalla legge a tutela non già della integrità del patrimonio sociale, bensì della indipendenza e autonomia di giudizio del sindaco, ed il fatto che l'A. abbia stabilmente e continuativamente curato la contabilità della Residence -che avrebbe poi controllato in qualità di sindaco per il tramite di una distinta società che ne ha ricevuto incarico dalla Residence stessa non pare idoneo ad escludere il potenziale pregiudizio che la norma richiamata mira ad evitare, attenendo piuttosto alla forma adottata nella configurazione di quel rapporto di prestazione continuativa di opera retribuita per tale motivo, che assorbe gli altri, ritiene che il ricorso può essere trattato in camera di consiglio a norma dell'articolo 380 bis cod.proc.civ. per ivi, qualora il collegio condivida i rilievi che precedono, essere accolto. 2. In esito alla odierna adunanza camerale, il Collegio, letta la memoria di parte resistente, condivide le argomentazioni esposte nella relazione, evidenziando in particolare la centralità della richiamata interpretazione della ratio dell'articolo 2399 cod.civ., alla luce della quale non decisivo si mostra il modo in cui è stato configurato il rapporto continuativo di prestazione d'opera del rag.A La sentenza impugnata è pertanto cassata, con rinvio della causa alla Corte d'appello di Salerno che, in diversa composizione, procederà ad un nuovo esame osservando i principi di diritto sopra affermati, e regolerà anche le spese di questo giudizio di cassazione. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d'appello di Salerno in diversa composizione, anche per le spese di questo giudizio. Da inoltre atto, ai sensi dell'articolo 13 comma 1 quater D.P.R.numero 115/2002, della non sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13.