Il credito per la tassa automobilistica è assistito dal privilegio?

Il decisum in commento affronta il tema del privilegio relativo ai crediti per tributi degli enti locali.

Nello specifico si tratta di stabilire se il credito per la tassa automobilistica, vantato dalla provincia autonoma di Trento in un fallimento di una s.r.l., goda, o meno, del rango privilegiato. E, i giudici della Prima Sezione Civile di piazza Cavour, con la sentenza n. 3134 depositata il 17 febbraio 2016, conformandosi ad un non lontano precedente giurisprudenziale di legittimità, v., Cass., 13301/2012 , ribadiscono che il privilegio generale mobiliare per i crediti tributari degli enti locali è volto ad assicurare agli enti medesimi la provvista dei mezzi economici necessari per l’adempimento dei loro compiti istituzionali, sicché l’espressione legge per la finanza locale”, contenuta nell’art. 2752 c.c., non va riferita ad una legge specifica istitutiva della singola imposta, bensì all’atto astrattamente generatore dell’imposizione. Ne consegue che il privilegio in questione assiste il credito per la tassa automobilistica provinciale, istituita dall’art. 4 della legge prov. Trento n. 10 del 1998, avente natura tributaria e afferente a risorse essenziali di un ente locale a previsione costituzionale. Gli Ermellini chiariscono, inoltre, che con norma ritenuta di interpretazione autentica v., Cass., 21897/2013 , il legislatore urgente del 2011 ha stabilito che ai fini del quarto comma dell’art. 2752 c.c. il riferimento alla legge per la finanza locale si intende effettuato a tutte le disposizioni che disciplinano i singoli tributi comunali e provinciali art. 13, comma 13, d.l. n. 201/2011 - Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici, convertito con modificazioni dalla l. n. 214/2011 , restando così superato in via normativa ogni residuo dubbio sull’applicabilità del privilegio in parola anche alla tassa automobilistica provinciale istituita con la legge prov. Trento n. 10 del 1998. Il fatto. Il caso di specie origina dall'impugnazione per cassazione presentata dalla provincia autonoma di Trento avverso il decreto con cui il Tribunale di Rovereto, rigettando l’opposizione al passivo del fallimento di una s.r.l., aveva escluso il privilegio del credito fatto valere dalla provincia stessa per tasse automobilistiche ed accessori. In particolare il tribunale riteneva che, stante la natura eccezionale delle norme codicistiche che prevedono i privilegi, l’art. 2752, ultimo comma, c.c. non poteva applicarsi in via analogica anche ad imposte, tasse e tributi diversi da quelli privi dalla legge per la finanza locale”. Avverso quest’ultima decisione la provincia autonoma di Trento proponeva quindi ricorso per cassazione facendo valere tre distinti motivi di censura che vengono accolti in toto dai supremi giudici. In particolare, col primo gravame, la provincia trentina deduceva la violazione e la falsa applicazione dell’art. 2752, ultimo comma, c.c., in quanto la tassa automobilistica provinciale corrispondeva ad un tributo istituito con legge prov. Trento 11 settembre 1998, n. 10, con vigenza sostitutiva – dal primo gennaio 1999 - della precedente tassa erariale, a suo tempo assistita dal privilegio, ex art. 2758 c.c., dovendosi privilegiare un’interpretazione del rinvio alla legge per la finanza locale”, contenuto nel Codice civile, come dinamico, con il conseguente riconoscimento del privilegio per tutti i tributi comunali e provinciali istituti successivamente al r.d. n. 1175/1931 Testo unico sulla finanza locale . E, gli Ermellini, accogliendo il gravame, chiariscono che l’espressione legge per la finanza locale”, contenuta nell’art. 2752 c.c., non va riferita ad una legge specifica istitutiva della singola imposta, bensì all’atto astrattamente generatore dell’imposizione. La Suprema Corte accoglie quindi il ricorso, cassa il decreto impugnato e, decidendo nel merito, ammette il credito della ricorrente al passivo del fallimento della s.r.l La tassa automobilistica è una imposta regionale. La tassa automobilistica è una imposta regionale, tranne che nel Trentino ove è provinciale. E’ noto che la tassa automobilistica è un tributo istituito e regolato dalla legge statale ovvero dal d. P.R. n. 39/1953 Testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche e successive modificazioni. Essa è attribuita per intero alle regioni a statuto ordinario dall’art. 23, d.lgs. n. 504/1992, assumendo contestualmente la denominazione di tassa automobilistica regionale. Nella provincia autonoma di Trento, invece, l’art. 4 della legge prov. Trento n. 10 del 1998, ha istituito la tassa automobilistica provinciale. Il privilegio relativo ai crediti per tributi degli enti locali. Il privilegio è la prelazione che la legge accorda in considerazione della causa del credito può essere generale o speciale il primo si esercita su tutti i beni mobili del debitore, il secondo su determinati beni mobili o immobili. La valutazione circa l’importanza del credito e l’opportunità che esso sia preferito ad altri è compito esclusivo del legislatore i privilegi, difatti, sono tipici e non ne sono ammessi altri al di fuori dei casi esplicitamente previsti dalla legge. Secondo quanto previsto dall’art. 2752 c.c. hanno privilegio, subordinatamente a quello dello stato, i crediti per imposte, tasse e tributi dei comuni e delle province, previsti dalla legge per la finanza locale. La tassa automobilistica imposta locale che gode del privilegio. La tassa automobilistica è un’imposta locale che gode del privilegio di cui al quarto comma dell’art. 2752 c.c In passato erano sorti dubbi sull’estensione di detta norma ai vari tributi locali. Invero già a partite da Cass., 21897/2013, ivi ribadita nel decisum in rassegna, si precisa che ai fini del quarto comma dell’art. 2752 c.c. il riferimento alla legge per la finanza locale” si intende effettuato a tutte le disposizioni che disciplinano i singoli tributi comunali e provinciali, ex art. 13, comma 13, d.l. n. 201/2011 c.d. Salva Italia . L’interpretazione della formula legge per la finanza locale”, ex art. 2752 c.c Secondo un primo orientamento, nell’ultimo comma dell’art. 2752 c.c. era ravvisabile un rinvio generico alle varie leggi sulla finanza locale che negli anni si avvicendavano. Conseguentemente il privilegio doveva ritenersi configurabile per tutti i tributi comunali e provinciali, che, a partire da quelli previsti dal r.d. n. 1175/1931 Tufl si sono susseguiti nel tempo. Secondo questo orientamento si doveva dare importanza ai criteri interpretativi logico lessicali nonché al criterio teleologico di cui all’art. 12, disp. prel. c.c., riconoscendo, quindi, che la ratio dell’art. 2752, ultimo comma, c.c., era quella di assicurare un rafforzamento della capacità impositiva dei comuni attraverso il riconoscimento di un privilegio. Di conseguenza, la previsione del privilegio non poteva essere limitata ai tributi previsti dal Tufl del 1931. Secondo una tesi intermedia, il privilegio di cui all’art. 2752, ultimo comma, c.c., spettava solo ai crediti per i tributi originariamente previsti dal Tufl poi revisionati a seguito della riforma tributaria, ma rispetto ai quali fosse configurabile una certa continuità normativa. L’esclusione del privilegio per i crediti degli enti locali attinenti a tributi diversi da quelli previsti dal Tufl. Infine, un altro orientamento più restrittivo ha sempre escluso che l’art. 2752 c.c. attribuisse il privilegio a tutti i crediti tributari di comuni e province, essendo lo stesso riconosciuto solo ai crediti per imposte, tasse e tributi dei comuni e delle province previsti dalla legge per la finanza locale e dalle norme relative all’imposta comunale sulla pubblicità e ai diritti sulle pubbliche affissioni”. Tale orientamento, quindi, si basava su una interpretazione letterale della norma, escludendo la collocazione privilegiata per i crediti degli enti locali attinenti a tributi diversi da quelli previsti dal Tufl, nonostante lo stesso sia stato abrogato nel 2008 ad opera del d.l. n. 112/2008 convertito con modificazioni in l. n. 133/2008 . In altre parole, secondo questo indirizzo, il rinvio alla legge per la finanza locale” doveva intendersi come un rinvio materiale e quindi fatto solo ai tributi comunali allora vigenti, con esclusione di tutti i tributi successivi non compresi in detta normativa. Ed è proprio quest’ultimo orientamento che, invero, secondo la prevalente e quasi costante giurisprudenza di merito, era stato fatto proprio anche dal Tribunale di Rovereto nel caso che qui ci occupa. Questa tesi pur risultando conforme con la teoria che preclude ogni forma di interpretazione analogica delle norme in tema di privilegi stante il loro carattere di eccezionalità non ha però trovato seguito nella giurisprudenza di legittimità che, con il decisum in rassegna l’ha definitivamente accantonata.

Corte di Cassazione, sez. I Civile, sentenza 26 gennaio – 17 febbraio 2016, n. 3134 Presidente/Relatore Didone Svolgimento del processo La Provincia Autonoma di Trento impugna per cassazione l'ordinanza rectius il decreto con cui il Tribunale di Rovereto respinse l'opposizione avverso lo stato passivo del fallimento della A.M. s.r.l., promossa a seguito del diniego dell'invocato rango privilegiato, in relazione al credito di £ 20.359,23, pure ammesso al concorso per tasse automobilistiche provinciali ed accessori. Ritenne il tribunale che, stante la natura eccezionale delle norme codicistiche che prevedono i privilegi, l'art. 2752, ultimo comma, c.c. non potesse applicarsi in via analogica anche a imposte, tasse e tributi diversi da quelli previsti dalla ivi richiamata legge per la finanza locale , id est dal r.d. R.D. 14 settembre 1931, n. 1175-Testo unico per la finanza locale. Il ricorso è affidato a tre motivi. La curatela fallimentare ha notificato controricorso. La Provincia Autonoma di Trento ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c. Motivi della decisione Con il primo motivo la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 2752, ultimo comma, c.c., in quanto la tassa automobilistica provinciale corrisponde ad un tributo, istituito con legge prov. Trento 11 settembre 1998, n. 10, con vigenza sostitutiva - dal 1 gennaio 1999 - della precedente tassa erariale, a suo tempo assistita dal privilegio ex art. 2758 c.c., dovendosi privilegiare un'interpretazione del rinvio alla legge per la finanza locale , contenuto nel Codice civile, come dinamico, con il conseguente riconoscimento del privilegio per tutti i tributi comunali e provinciali istituiti successivamente al r.d. n. 1175 del 1931. Con il secondo motivo la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione ancora dell'art. 2752, ultimo comma, c.c. in relazione all'art. 14 preleggi, per averne invocato un'interpretazione restrittiva, non determinando l'estensione del rango privilegiato alla tassa in questione alcuna applicazione analogica della detta norma. Con il terzo motivo la ricorrente deduce ancora falsa ed erronea interpretazione dell'art. 2752, ultimo comma, c.c., in relazione all'art. 12 preleggi, ben potendo anche le norme sui privilegi, ancorché ritenute eccezionali, essere suscettibili di interpretazione estensiva. I tre motivi, da esaminare congiuntamente stante la loro intima connessione, sono fondati. Secondo l'orientamento ormai consolidato di questa Corte, cui il Collegio intende dare continuità, il privilegio generale mobiliare per i crediti tributari degli enti locali è volto ad assicurare agli enti medesimi la provvista dei mezzi economici necessari per l'adempimento dei loro compiti istituzionali, sicché l'espressione legge per la finanza locale , contenuta nell'art. 2752 c.c., non va riferita ad una legge specifica istitutiva della singola imposta, bensì all'atto astrattamente generatore dell'imposizione. Ne consegue che il privilegio in questione assiste il credito per la tassa automobilistica provinciale, istituita dall'art. 4 della legge prov. Trento n. 10 del 1998, avente natura tributaria e afferente a risorse essenziali di un ente locale a previsione costituzionale Cass. 26 luglio 2012, n. 13301 . Va soggiunto che con norma ritenuta dì interpretazione autentica così Cass. 25 settembre 2013, n. 21897 , il legislatore urgente del 2011 ha stabilito che ai Ai fini dei quarto comma dell'articolo 2752 del codice civile il riferimento alla legge per la finanza locale si intende effettuato a tutte le disposizioni che disciplinano i singoli tributi comunali e provinciali. art. 13, comma 13 del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201-Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici, convertito con modificazioni dalla 1. 22 dicembre 2011, n. 214 , restando così superato in via normativa ogni residuo dubbio sull'applicabilità del privilegio in parola anche alla tassa automobilistica provinciale istituita con la legge prov. Trento n. 10 del 1998. Ne discende che il decreto qui impugnato va cassato ai sensi dell'art. 384, comma secondo, c.p.c., non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, deve senz'altro disporsi l'ammissione del credito vantato dall'istante al passivo del fallimento della A.M. s.r.l., nella misura già determinata £ 20.359,23 , con il privilegio generale mobiliare, ex art. 2752, ultimo comma, c.c. Le obbiettive incertezze interpretative in ordine alla questione esaminata, manifestatesi prima dell'intervento di interpretazione autentica del legislatore, giustificano la integrale compensazione P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e, decidendo nel merito, ammette il credito della ricorrente al passivo del fallimento della A.M. s.r.l. nell'importo precedentemente determinato, con il privilegio richiesto. Compensa le spese del giudizio di merito e di quello di legittimità.