Il credito del subappaltatore è prededucibile?

Il decisum in commento affronta il tema della prededucibilità del credito vantato da un subappaltatore a valere sulle somme che un committente pubblico deve ancora liquidare. Nello specifico si tratta di stabilire se, il credito, sorto in periodo anteriore al fallimento, relativo al corrispettivo di un subappalto concluso con il gruppo di una società fallita, cui le opere erano state appaltate da un ente pubblico, debba, o meno, essere ammesso in prededuzione.

E, i Giudici della Sesta sezione Civile di Piazza Cavour, con l’ordinanza n. 3003/16 depositata il 16 febbraio, conformandosi ad un recente precedente giurisprudenziale di legittimità v. Cass., 3402/2012 , ribadiscono il principio di diritto secondo cui ai fini della prededucibilità dei crediti nel fallimento, il necessario collegamento occasionale o funzionale con la procedura concorsuale, ora menzionato dall’art. 111 l.fall., va inteso non soltanto con riferimento al nesso tra l’insorgere del credito e gli scopi della procedura, ma anche con riguardo alla circostanza che il pagamento del credito, ancorché avente natura concorsuale, rientri negli interessi della massa e dunque risponda agli scopi della procedura stessa, in quanto utile alla gestione fallimentare. Invero, la prededuzione attua un meccanismo satisfattorio destinato a regolare non solo le obbligazioni della massa sorte al suo interno, ma anche tutte quelle che interferiscono con l’amministrazione fallimentare ed influiscono sugli interessi dell’intero ceto creditorio. Nella specie – chiariscono gli Ermellini – è stato ammesso in prededuzione il credito, sorto in periodo anteriore al fallimento, relativo al corrispettivo di un subappalto concluso con il gruppo della società fallita, tenuto conto che il pagamento di quest’ultimo risulta sospeso, ai sensi dell’art. 118, comma 3, del d.lgs. n. 163/2006, da parte della stazione appaltante, ed invece può essere adempiuto se consti il pagamento al predetto subappaltatore. Il fatto. Il caso di specie origina dall'impugnazione per cassazione presentata da una società subappaltatrice avverso il decreto con cui il Tribunale di Bolzano aveva respinto il reclamo proposto dalla predetta società avverso la pronuncia del giudice delegato che, sull’istanza di ammissione al passivo del Fallimento della società appaltatrice, non aveva ammesso una parte del proprio credito in prededuzione, trattandosi, appunto, di un credito del subappaltatore. Avverso quest’ultima decisione la società subappaltatrice azionava la tutela di legittimità facendo valere due distinti motivi di censura che, venivano accolti in toto dai supremi giudici. In particolare, col primo gravame, la società lamentava la violazione e la falsa applicazione dell’art. 111 l.fall., nonché dell’art. 118 cod. dei contratti pubblici. E, sulla censura de qua , gli Ermellini precisano che il credito, sorto in periodo anteriore al fallimento, relativo al corrispettivo di un subappalto concluso con il gruppo di una società fallita, tenuto conto che il pagamento di quest’ultimo risulta sospeso, ai sensi dell’art. 118, comma 3, del d.lgs. n. 163/2006, è prededucibile. La Suprema Corte accoglie quindi il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa al Tribunale di Bolzano in diversa composizione. La definizione normativa dei crediti prededucibili. L’art. 111 l.fall. individua i crediti prededucibili in quelli qualificati tali da espresse previsioni di legge nonché in quelli sorti in occasione ovvero sorti in funzione di procedure concorsuali. Le due categorie di crediti prededucibili, occasionali e funzionali, rispecchiano il portato del pregresso sforzo interpretativo e, in particolare, da un lato, un criterio cronologico, per i crediti sorti dopo l’apertura della procedura concorsuale, e, dall’altro, un criterio teleologico, per i crediti, pur sorti prima dell’inizio della procedura, che tuttavia risultano strumentali ad essa e, quindi, all’interesse della massa dei creditori. Il credito prededucibile del subappaltatore. Nella specie - precisano i Supremi Giudici nel decisum in rassegna - il credito del subappaltatore non va sempre e comunque ammesso al passivo in prededuzione, finendo per dar luogo ad una sorta di innominato privilegio, e ciò anche se la massa dei creditori non tragga alcuna concreta soddisfazione dall’esecuzione di quel pagamento, per il minor o nullo o incerto introito che a quel pagamento consegua. Al contrario, l’ammissione del credito del subappaltatore al passivo fallimentare in prededuzione potrà trovare riscontro solo se e in quanto esso comporti, per la procedura concorsuale, un sicuro ed indubbio vantaggio conseguente al pagamento del committente - P.A. il quale subordini il pagamento di una maggior somma alla quietanza del subappaltatore in ordine al proprio credito, ai sensi dell’art. 118, comma 3, del d.lgs. n. 163/2006. Le due possibili modalità di pagamento ai subappaltatori diretto o tramite appaltatore. L’autorizzazione al subappalto non comporta la comparsa di un nuovo soggetto nel rapporto di subappalto, né in quello di appalto. Tali rapporti restano del tutto distinti e separati il subappaltatore mantiene la qualità di terzo nel rapporto intercorrente tra la stazione appaltante e l’appaltatore, così come la stazione appaltante mantiene sempre la qualità di terzo di fronte al rapporto di subappalto. L’unico temperamento di tale estraneità di posizioni giuridiche è stato introdotto dal succitato art. 118, comma 3, cod. degli appalti, che prevede due possibili modalità di pagamento dei subappaltatori, a scelta del committente, nel bando di gara il pagamento diretto da parte della stazione appaltante ovvero il pagamento da parte dell’appaltatore con l’obbligo degli affidatari di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanze relative ai pagamenti da essi affidatari corrisposti al subappaltatore o cottimista, con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Il pagamento del subappaltatore quale condizione di esigibilità del credito della fallita verso la stazione appaltante. I crediti garantiti ex art. 118, comma 3, cod. degli appalti rientrerebbero quindi nella sfera applicativa dell’art. 111 l.fall. sulla base di un preteso collegamento occasionale ovvero funzionale. Tale nesso strumentale viene individuato dalla Suprema Corte, v. Cass., 3402/2012 , nella circostanza per cui il pagamento del credito del subappaltatore, ancorché avente natura concorsuale, rientrerebbe negli interessi della massa, e così della procedura, in quanto inerente alla gestione fallimentare. Infatti secondo gli Ermellini, come ribadito nel decisum de quo , la prededuzione attua un meccanismo satisfattorio destinato a regolare non solo le obbligazioni della massa sorte al suo interno, ma quelle che interferiscono con l’amministrazione fallimentare ed influiscono per l’effetto sugli interessi dell’intero ceto creditorio. Il pagamento del credito del subappaltatore, alla luce della disciplina del codice degli appalti, è destinato ad incidere nel senso indicato sulla gestione fallimentare, dal momento che esso si atteggia quale condizione di esigibilità del credito che la fallita vanta a sua volta nei confronti della stazione appaltante. Gli enti pubblici, difatti, rifiutano di liquidare le somme al fallimento, sottoponendo tale atto all’accettazione da parte della procedura concorsuale in corso affinché tali somme vadano in prededuzione ai creditori subappaltatori. In conclusione, pertanto, occorre ribadire, ut supra , che l’ammissione del credito del subappaltatore al passivo fallimentare in prededuzione potrà trovare riscontro solo se e in quanto esso comporti, per la procedura concorsuale, un sicuro ed indubbio vantaggio conseguente al pagamento del committente - P.A. il quale subordini il suo pagamento di una maggior somma alla quietanza del subappaltatore in ordine al proprio credito, ai sensi dell’art. 118, comma 3, del d.lgs. n. 163/2006.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 1, ordinanza 18 gennaio – 16 febbraio 2016, n. 3003 Presidente Dogliotti – Relatore Genovese Ritenuto che il consigliere designato ha depositato, in data 20 luglio 2015, la seguente proposta di definizione, ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ. Con decreto in data 3 ottobre 2014, il Tribunale di Bolzano, non condividendo il principio di diritto posto da questa Corte con la sentenza n. 3402 del 2012, ha respinto il reclamo proposto da Wipptaler Bau Ag. Edilizia Wipptal Spa contro la pronuncia del G.D. che, sulla sua istanza di ammissione allo stato passivo del Fallimento Lea Costruzioni srl, non aveva ammesso una parte del proprio credito, come richiesto, in prededuzione, trattandosi di un credito del subappaltatore. Avverso la decisione della Corte d'Appello ha proposto ricorso per cassazione la società, con atto notificato il 30 ottobre 2014, sulla base di due motivi violazione e falsa applicazione dell'art. 111 LF, 118 Cod. dei contratti pubblici omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, ex art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c. . La Curatela fallimentare ha resistito con controricorso. Il ricorso appare manifestamente fondato, giacché a Con la menzionata sentenza n. 3402 del 2012, questa stessa Corte ha stabilito il principio di diritto secondo cui Ai fini della prededucibilità dei crediti nel fallimento, il necessario collegamento occasionale o funzionale con la procedura concorsuale, ora menzionato dall'art. 111 legge fall., va inteso non soltanto con riferimento al nesso tra l'insorgere del credito e gli scopi della procedura, ma anche con riguardo alla circostanza che il pagamento del credito, ancorché avente natura concorsuale, rientri negli interessi della massa e dunque risponda agli scopi della procedura stessa, in quanto utile alla gestione fallimentare. Invero, la prededuzione attua un meccanismo satisfattorio destinato a regolare non solo le obbligazioni della massa sorte al suo interno, ma anche tutte quelle che interferiscono con l'amministrazione fallimentare ed influiscono sugli interessi dell'intero ceto creditorio. Nella specie, è stato ammesso in prededuzione il credito, sorto in periodo anteriore al fallimento, relativo al corrispettivo di un subappalto concluso con il gruppo della società fallita, cui le opere erano state appaltate da un ente pubblico, sussistendo il nesso di strumentalità tra il pagamento del credito del subappaltatore, da eseguire con detta preferenza e seppur a seguito di riparto, e la soddisfazione del credito della fallita, tenuto conto che il pagamento di quest'ultimo risulta sospeso, ai sensi dell'art. 118, comma 3, del d.lgs. n. 163 del 2006, da parte della stazione appaltante, ed invece può essere adempiuto se consti il pagamento al predetto subappaltatore . b Tale principio, tuttavia, non va inteso - come ha fatto il giudice dell'opposizione allo stato passivo - nel senso che un tal credito vada ammesso, sempre e comunque, in prededuzione finendo per dar luogo ad una sorta di innominato privilegio e ciò anche se la massa dei creditori non tragga alcuna concreta soddisfazione dall'esecuzione di quel pagamento per il minor o nullo o incerto introito che a quel pagamento consegua . Al contrario, l'ammissione del credito del subappaltatore al passivo fallimentare in prededuzione potrà trovare riscontro solo se e in quanto esso comporti, per la procedura concorsuale, un sicuro ed indubbio vantaggio conseguente al pagamento del committente-P.A. il quale subordini il suo pagamento di una maggior somma alla quietanza del subappaltatore in ordine` al proprio credito, ai sensi dell'art. 118, comma 3, del d.lgs. n. 163 del 2006 c che, alla luce della previsione dell'art. 111-bis LF, la disciplina processuale relativa all'accertamento dei crediti prededucibili ed alla loro tutela dichiarativa , è oggi arricchita dalla chiara previsione dell'eccezionale esclusione dall'accertamento del passivo delle sole posizioni prededucibili non contestate né sotto il profilo dell'esistenza, né sotto quello dell'ammontare, né con riferimento al suo rango creditorio atteso che quelle nate in capo agli incaricati della procedura, a titolo di compenso per prestazioni professionali, suppongono comunque un provvedimento di liquidazione da parte del giudice delegato, ai sensi dell'art. 25 LF e se contestati, devono essere accertati con il procedimento di cui all'art. 26 LF e del resto, anche con riferimento alla prima eccezione i crediti non contestati , la previsione che il pagamento deve essere autorizzato dal comitato dei creditori ovvero dal giudice delegato art. 111 bis, 4° co. LF consente di ascrivere, anche tale ipotesi, al novero di una sorta di accertamento posticipato, nelle pieghe del provvedimento autorizzatorio, se non necessariamente giudiziale, quantomeno endoconcorsuale d che, il corretto significato del principio di diritto sopra richiamato ed oggetto di discussione fra le parti impone una nuova e diversa considerazione del caso esaminato, anche alla luce dei principi attinenti al riparto dell'onere probatorio, fermo restando che se sussiste effettivamente, in concreto, il beneficio per la massa dei creditori, la curatela non potrebbe che convergere con il creditore istante nel riconoscimento della sua posizione di vantaggio, al fine di estinguerlo proprio per fruire dei maggiori introiti a beneficio della massa creditoria. In conclusione, si deve disporre il giudizio camerale, ai sensi degli artt. 380-bis e 375 n. 5 c.p.c., apparendo il ricorso manifestamente fondato. . Considerato che il Collegio condivide la proposta di definizione contenuta nella relazione di cui sopra, alla quale risultano essere state mosse osservazioni adesive da parte del ricorrente e richiesta di rimessione alla PU da parte della Curatela, senza che essa abbia osservato alcunché sul merito della Relazione sopra riportata che il ricorso, pertanto, è manifestamente fondato, e deve essere accolto dovendosi rimettere l'esame della causa al Tribunale di Bolzano, in diversa composizione, affinché riesamini la vertenza tenendo conto che il principio di diritto di questa Corte, tenuto ben presente dal giudice a quo, ma volutamente disatteso nel provvedimento impugnato, esige applicazione anche se con le menzionate precisazioni. P.Q.M. La Corte, Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese di questa fase, al Tribunale di Bolzano in diversa composizione.