Il mutuo fondiario può avere valore pari all'80% del bene ipotecato o pari al 100% previo rilascio di idonee garanzie

Il credito fondiario ha per oggetto la concessione, da parte di banche, di finanziamenti a medio e lungo termine, garantiti da ipoteca di primo grado su immobili. La Banca d'Italia, in conformità delle deliberazioni del CICR, determina l'ammontare massimo dei finanziamenti, individuandolo in rapporto al valore dei beni ipotecati o al costo delle opere da eseguire sugli stessi, nonché le ipotesi in cui la presenza di precedenti iscrizioni ipotecarie non impedisce la concessione dei finanziamenti.

Lo ha affermato la Corte di Cassazione nella sentenza n. 2915/16, depositata il 15 febbraio. Il caso. Una società a responsabilità limitata veniva dichiarata fallita. Un istituto di credito si insinuava al passivo fallimentare al fine di ottenere il pagamento di somme rivenienti da mutuo fondiario e chiedeva il riconoscimento del grado ipotecario. Il credito veniva ammesso con grado chirografo. La banca proponeva opposizione al passivo. Il Tribunale respingeva l'opposizione e rilevava l'eccezione di nullità del contratto di mutuo articolata dalla curatela, nonché l'inammissibilità delle domande subordinate formulate dal creditore solo in fase di appello. Le parti hanno proposto ricorso per cassazione. Incompatibilità del giudice e nullità della sentenza. L'eccezione di incompatibilità mossa contro il giudice delegato al fallimento, è affrontata e superata dai Giudici di legittimità con richiamo del consolidato orientamento giurisprudenziale a tenore del quale l'incompatibilità del giudice che ebbe a pronunciare la sentenza oggetto della domanda, non determina nullità deducibile in sede di impugnazione in quanto tale incompatibilità può dar luogo soltanto all'esercizio del potere di ricusazione, che la parte interessata ha l'onere di far valere, in caso di mancata astensione del medesimo giudice, nelle forme e nei termini di cui all'art. 52 c.p.c. Cass. n. 16861/2013 . Differente e rilevante ipotesi è rappresentata dal caso in cui il giudice risulti portatore di un interesse diretto e dunque risulti essere parte potenziale del giudizio. In definitiva, nel caso di specie, trattandosi della prima ipotesi, la S.C. ha chiarito che è stata mancanza della parte - non rilevante ai fini della nullità della sentenza - aver omesso la ricusazione del giudice nei tempi e modi previsti dal codice di procedura civile. Limite del finanziamento fondiario. Il credito fondiario ha per oggetto la concessione, da parte di banche, di finanziamenti a medio e lungo termine, garantiti da ipoteca di primo grado su immobili. La Banca d'Italia, in conformità delle deliberazioni del CICR, determina l'ammontare massimo dei finanziamenti, individuandolo in rapporto al valore dei beni ipotecati o al costo delle opere da eseguire sugli stessi, nonché le ipotesi in cui la presenza di precedenti iscrizioni ipotecarie non impedisce la concessione dei finanziamenti cfr. art. 38 TUB . Il CICR ha disposto che il valore finanziabile è pari all'80% del valore del bene ipotecato e può giungere al 100% solo ove vengano fornite garanzie integrative, quali, fideiussioni bancarie, assicurative, fideiussione di consorzi, cessioni di crediti pubblici etc. Nel caso in commento, la S.C. ha rilevato che il giudice di merito ha immotivatamente escluso la validità delle garanzie accessorie prestate dalla società poi dichiarata fallita e non ha tenuto conto che il valore del bene ipotecato non corrispondeva a quello dichiarato nell'atto di acquisto bensì a quello che la stessa curatela aveva individuato mediante apposita perizia. Pertanto, concludeva la Corte di legittimità, il Tribunale non aveva correttamente applicato il principio normativo sancito nel TUB art. 38. Con queste argomentazioni la sentenza è stata cassata con rinvio ad altro giudice territoriale.

Corte di Cassazione, sez. I Civile, sentenza 26 gennaio – 15 febbraio 2016, n. 2915 Presidente / Relatore Didone Svolgimento del processo La Banca di Credito Cooperativo del Veneziano s.coop. impugna per cassazione il decreto depositato il giorno 9 agosto 2010, con la quale il Tribunale di Venezia respinse parzialmente l'opposizione allo stato passivo del fallimento della Liner Hotel Industia Noleggio Tessile s.r.l., promossa a seguito del rigetto, fra le altre, della domanda di insinuazione per Euro 365.096,68, con il rango ipotecario, fondata su un mutuo fondiario stipulato il 4 ottobre 2006 con la società poi fallita. Ritenne il tribunale che la curatela fallimentare avesse fondatamente eccepito la nullità del mutuo per violazione del limite di finanziabilità, risultando il prezzo del bene immobile acquistato dalla mutuataria lo stesso giorno della stipula del finanziamento, addirittura inferiore al capitale mutuato, né potendo invocarsi le garanzie integrative offerte da un terzo, poiché prive dei requisiti prescritti dagli organi di vigilanza. Infine, neppure potevano trovare esame le ulteriori domande formulate dalla banca, in via subordinata, in sede di opposizione allo stato passivo, in quanto tutte nuove rispetto all'originaria domanda di ammissione al concorso. Il ricorso è affidato a quattro motivi. La curatela resistente ha notificato controricorso. La Banca di Credito Cooperativo del Veneziano s.coop. ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c Motivi della decisione Con il primo motivo la ricorrente denuncia la violazione dell'art. 99, comma quarto rectius decimo , l.fall., deducendo che, illegittimamente, il giudice delegato che aveva reso esecutivo lo stato passivo impugnato ha fatto parte del collegio chiamato a decidere la relativa opposizione. Con il secondo motivo la ricorrente deduce vizio di motivazione ex art. 360, comma primo, n. 5 , c.p.c., lamentando che il tribunale abbia omesso di determinare il valore effettivo dell'immobile offerto in garanzia, pure oggetto di accesa contestazione tra le parti, malamente interpretando la natura della garanzia integrativa accordata da un terzo. Con il terzo motivo la ricorrente deduce la violazione dell'art. 93 l.fall., avendo il tribunale erroneamente ritenuto inammissibili le domande avanzate, in via subordinata, in sede di opposizione allo stato passivo. Con il quarto motivo, denunzia la ricorrente vizio di motivazione ex art. 360, comma primo, n. 5 , c.p.c., lamentando l'omessa e insufficiente motivazione sulla pronuncia di inammissibilità delle ridette domande subordinate. Il primo motivo di ricorso è infondato. A prescindere, infatti, da ogni indagine sull'errore materiale - prospettato dalla curatela resistente in seno al controricorso - che sarebbe stato commesso dal cancelliere nell'intestazione del provvedimento qui impugnato, il Collegio intende dare continuità al consolidato orientamento di questa Corte, a tenore del quale l'incompatibilità del giudice non comporta nullità della sentenza ove alla violazione del dovere di astensione del medesimo non abbia fatto seguito l'istanza di ricusazione della parte interessata cfr, tra le più recenti, Cass. 5 luglio 2013, n. 16861 Cass. 17 maggio 2013, n. 12115 Cass. 5 maggio 2010, n. 10900, Cass. 12 novembre 2009, n. 23930 Cass. 8 giugno 2007, n. 13433 , salvi i casi di interesse proprio e diretto nella causa, che pone il giudice nella posizione sostanziale di parte Cass. 23930/2009, cit. , e d'incompatibilità derivante dalla previsione di diversa composizione del collegio giudicante — analoga al già intervenuto accoglimento della richiesta di autorizzazione all'astensione o dell'istanza di ricusazione - contenuta nella sentenza di cassazione con rinvio Cass. Sez. Un. 27 febbraio 2008, n. 5087 . Era dunque onere - non osservato - della ricorrente proporre istanza di ricusazione del giudice ritenuto incompatibile, al più tardi all'udienza, celebrata innanzi al collegio, del 15 luglio 2010 e, dunque, non può dolersi, per la prima volta in questa sede, della ridetta incompatibilità. Siffatti principi, come riaffermato recentemente in più occasioni da questa Corte, devono trovare applicazione anche in tema di composizione del collegio giudicante in sede di opposizione allo stato passivo, ex art. 99, comma decimo, l.fall. Cass. 4 dicembre 2015, n. 24718 Cass. 17 settembre 2015, n. 18253 Cass. 6 febbraio 2015, n. 2317 Cass. 4 aprile 2014, n. 7988 Cass. 27 marzo 2014, n. 7245 , restando non condivisibile l'isolata pronuncia Cass. 4 aprile 2012, n. 5426, richiamata peraltro da Cass. 9 marzo 2015, n. 4677 , che assume senz'altro la nullità del provvedimento per vizio di costituzione del giudice. Il secondo motivo è fondato. La concessione ed erogazione del credito fondiario, con particolare riferimento ai limiti di finanziabilità, è espressamente disciplinata dall'art. 38, comma 2, d.lgs. n. 385 del 1993-Testo unico delle leggi bancarie di seguito TUB che nel caso di concessione, da parte di banche, di finanziamenti a medio e lungo termine garantiti da ipoteca di primo grado su immobili, affida alla Banca d'Italia, in conformità delle deliberazioni del Cicr, di determinare l'ammontare massimo dei finanziamenti, individuandolo in rapporto al valore dei beni ipotecati o al costo delle opere da eseguire sugli stessi. In osservanza del cennato art. 38, comma 2, TUB, il Cicr, con deliberazione del 22 aprile 1995, ha sancito che l'ammontare massimo dei finanziamenti di credito fondiario è pari all'80% del valore dei beni ipotecati o del costo delle opere da eseguire sugli stessi e che tale percentuale può essere elevata fino al 100% solo qualora vengano prestate garanzie integrative. Le garanzie che, per l'elevato livello di affidabilità, sono state ritenute idonee per poter perfezionare operazioni dimensionate anche al 100% del valore/costo sopra indicato, nelle suddette Istruzioni di Vigilanza sono fideiussioni bancarie polizze fideiussorie di compagnie di assicurazione garanzie rilasciate da fondi pubblici di garanzia, consorzi, cooperative di garanzie fidi cessioni di crediti verso lo Stato nonché di annualità e contributi a carico dello Stato e di enti pubblici pegno su titoli di Stato. Orbene, nel caso in esame - omessa ogni valutazione sul giudizio, formulato dal giudice di merito, di invalidità del mutuo per violazione della disciplina del TUB, atteso che in questa sede la banca ricorrente non ha inteso muovervi alcuna specifica doglianza - il tribunale veneziano ha ritenuto violato il limite di finanziabilità dell'80% del valore dei beni oggetto di ipoteca, per un verso, facendo affidamento esclusivamente sul rilevante scostamento rispetto al prezzo dichiarato dalle parti nell'atto di vendita dei detti beni Euro 310.000,00 , senza tuttavia dare conto delle ragioni per cui la perizia allegata dal fallimento che aveva operato una stima di Euro 393.200,00, comunque sempre superiore al prezzo di vendita dovesse risultare più attendibile rispetto a quella pure prodotta dalla banca che attestava un valore del compendio pari ad Euro 495.000,00 , e, per altro verso, ha immotivatamente ritenuto inidonea la garanzia sussidiaria prestata dal terzo Consorzio Unionfidi s.c.ar.l. in data 10.7,2006, nonostante nella documentazione negoziale fossero contenuti i necessari riferimenti all'operazione finanziata, la espressa previsione di validità della garanzia fino a revoca del fido e la modalità di escussione della stessa a prima richiesta secondo quanto prescritto dalle richiamate Istruzioni di vigilanza. Il terzo e il quarto motivo sono assorbiti dall'accoglimento del secondo motivo, concernendo le censure domande proposte in via subordinata. In definitiva, respinto il primo e assorbiti il terzo e quarto motivo di impugnazione, in accoglimento del secondo motivo, il provvedimento impugnato va cassato e la causa rinviata innanzi al Tribunale di Venezia, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte rigetta il primo motivo, accoglie il secondo motivo, assorbiti i restanti cassa il decreto impugnato e rinvia per nuovo esame e per le spese al Tribunale di Venezia in diversa composizione.