Sul compenso degli amministratori di società: porte aperte all’arbitrato

Anche le questioni relative al compenso degli amministratori possono essere sottoposte alla decisione arbitrale, se lo statuto prevede la clausola compromissoria per risolvere le controversie tra amministratori e società.

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 2759/16, depositata l’11 febbraio, si sofferma sulla natura dell’attività prestata dall’amministratore di società e sulla possibilità di rimettere alla cognizione degli arbitri la controversia avente ad oggetto il diritto al compenso dell’amministratore. La controversia. Un amministratore di società di capitali aveva chiesto ed ottenuto dal Tribunale di Tolmezzo, sezione Lavoro, un decreto ingiuntivo avente ad oggetto il compenso dovuto per l’attività prestata negli ultimi sedici mesi e mai corrisposto. La società aveva proposto opposizione al decreto ingiuntivo avvalendosi del rito societario ed eccependo la competenza arbitrale in virtù di una clausola prevista dallo statuto sociale. Nel merito la società aveva contestato l’entità del compenso richiesto poiché l’amministratore aveva occultato rilevanti perdite provocate dalla sua attività. Quest’ultimo aveva eccepito la tardività e l’irritualità dell’opposizione poiché proposta col rito societario e non con quello del lavoro. Il medesimo riteneva inoltre inapplicabile alla fattispecie la clausola arbitrale. Il Tribunale di Tolmezzo, con sentenza n. 127/09, dichiarava la nullità del decreto ingiuntivo sul presupposto che la controversia fosse soggetta alla competenza arbitrale. Anche il gravame proposto dall’amministratore veniva rigettato dalla Corte di appello di Trieste con sentenza n. 397 del 20 aprile 2011. Veniva allora proposto ricorso per cassazione. La Suprema Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso poiché infondato. Sulla competenza del Tribunale delle Imprese. Ricorda anzitutto la Suprema Corte che ai sensi dell’art. 3, lett. a d.lgs. n. 168/2003 sono di competenza del Tribunale delle Imprese i procedimenti relativi ai rapporti societari, dovendo essere ricomprese tutte le controversie che vedano coinvolti la società ed i suoi amministratori senza poter distinguere fra quelle che riguardino l’agire degli amministratori nell’espletamento del rapporto organico e i diritti che, sulla base del contratto stipulato fra le parti, siano stati riconosciuti a titolo di compenso Cass. n. 14369/15 . Da escludere la natura subordinata del rapporto fra amministratore e società. La Corte richiama poi alcune precedenti decisioni di legittimità che conducono alla medesima conclusione il rapporto di immedesimazione organica fra l’amministratore ed una società di capitali esclude che la funzioni connesse alla carica siano riconducibili ad un rapporto di lavoro subordinato ovvero di collaborazione coordinata o continuativa. Non ricorre difatti l’effettivo assoggettamento dell’amministratore al potere direttivo, disciplinare e di controllo di altri, che configura invece il requisito tipico della subordinazione. Ne consegue che non si applica l’art. 36, comma primo, Costituzione che riguarda il diritto alla retribuzione in senso tecnico poiché il diritto al compenso professionale dell’amministratore, avendo natura disponibile, può essere oggetto di una dichiarazione unilaterale di disposizione da parte del suo titolare in questo senso cfr. Cass. 2861/2002 Cass. 13009/03 Cass. 23557/08 Cass. 7961/09 Cass. 19714/2012 Cass. 22046/2014 . Superata la giurisprudenza che sottoponeva al rito del lavoro la controversia relativa al compenso degli amministratori. La Corte segnala, inoltre, che la giurisprudenza S.U. n. 10680/94 secondo cui la controversia relativa al compenso degli amministratori è soggetta al rito del lavoro ai sensi dell’art. 409 c.p.c. non è compatibile con gli interventi legislativi che hanno attribuito al Tribunale delle Imprese la competenza relativa alle controversia in materia di rapporti societari che coinvolgono amministratori e società, rendendo irrilevante la distinzione fra l’attività a rilevanza esterna dei primi ed il rapporto di natura obbligatoria con la seconda. Via libera all’arbitrato. Evidenzia, infine, la Corte che il venir meno del divieto di arbitrato di cui all’art. 806 c.p.c. per le cause inerenti i rapporti di lavoro e l’introduzione della disciplina l. n. 366/2001 finalizzata a prevedere che gli statuti delle società commerciali contengano clausole compromissorie, anche in deroga degli artt. 806 e 808 c.pc., per tutte o alcune tra le controversie societarie, rende ormai priva di base normativa la limitazione della ricorribilità agli arbitrati in materia di controversie fra amministratori e società anche se concernenti i profili del loro rapporto obbligatorio e specificatamente il diritto degli amministratori al compenso. Viene richiamato l’art. 34, comma 4, d.lgs. n. 5/2003 che prevede, con una disposizione generale, la possibilità di inserire negli atti costitutivi una clausola compromissoria avente ad oggetto controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci, ovvero nei loro confronti e in tal caso essa, a seguito dell’accettazione dell’incarico è vincolante. Da ultimo l’art. 806 c.p.c. prevede che le controversie di cui all’art. 409 c.p.c. possono essere decise da arbitri solo se previsto dalla legge o nei contratti o accordi collettivi di lavoro. In ogni caso, sia se qualificati come rapporti assimilabili a quelli di lavoro o di prestazione professionale, sia se qualificati come rapporti societari tout court, i rapporti fra società e amministratori, anche se attinenti al profilo interno dell’attività gestoria di questi ultimi ed ai diritti che ne derivano, danno luogo a controversie che possono essere decise dagli arbitri se previsto dallo statuto.

Corte di Cassazione, sez. I Civile, sentenza 1 dicembre 2015 – 11 febbraio 2016, n. 2759 Presidente Forte – Relatore Bisogni Fatto e diritto Rilevato che 1. In data 18 giugno 2008 L.M. ha ottenuto dal Tribunale di Tolmezzo, sezione lavoro, decreto ingiuntivo per 133.333,34 Euro nei confronti della Cartiere Ermolli s.p.a. esponendo che tale somma, riconosciuta con prospetto di liquidazione, comunicato nel marzo 2008, quale compenso spettante per la sua attività di amministratore negli ultimi sedici mesi, non era stata poi corrisposta dalla società. 2. La s.p.a. Cartiere Ermolli ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo avvalendosi del rito societario ed eccependo la competenza arbitrale, in base all'art. 32 dello Statuto sociale che l'attribuisce per tutte le controversie promosse dagli amministratori nei confronti della società. Nel merito ha eccepito l'insussistenza del diritto al compenso in quanto il L. aveva occultato rilevanti perdite provocate dalla sua attività. La società opponente ha chiesto pertanto la dichiarazione di nullità o inefficacia del decreto per effetto della clausola che prevede la competenza arbitrale ovvero, nel merito, la revoca del decreto per l'insussistenza del diritto al compenso conseguente al grave inadempimento degli obblighi assunti quale amministratore, di cui la società opponente ha chiesto, in via riconvenzionale, l'accertamento, ex artt. 2392 e 2393 c.c. con conseguente condanna del L. al risarcimento dei danni. 3. Si è costituito L.M. e ha eccepito la tardività dell'opposizione sia se proposta, come sarebbe dovuto avvenire, con il rito del lavoro, sia se proposta, come irritualmente è avvenuto, con il rito societario. Ha inoltre rilevato la inapplicabilità della clausola arbitrale, trattandosi di controversia riconducibile nell'ambito di applicazione dell'art. 409 c.p.c., e ha contestato nel merito le deduzioni della società Cartiere Ermolli s.p.a 4. Il Tribunale di Tolmezzo, con sentenza n. 127/09, ha ritenuto la soggezione della controversia al rito societario, la tempestività dell'opposizione, la applicabilità della clausola arbitrale. Ha dichiarato pertanto la nullità del decreto ingiuntivo e compensato le spese del giudizio. 5. Ha proposto appello L.M. ribadendo le precedenti difese. 6. Si è costituita la Cartiere Ermolli s.p.a. e ha eccepito l'inammissibilità del gravame in quanto la statuizione sulla competenza è impugnabile, a norma dell'art. 819 ter c.p.c. e del richiamo in esso contenuto agli artt. 42 e 43 c.p.c., esclusivamente con regolamento di competenza. Ha chiesto il rigetto dell'appello anche per difetto dei requisiti di specificità. 7. La Corte di appello di Trieste, con sentenza n. 397/11, ha respinto l'appello compensando le spese processuali. Ha ritenuto la Corte distrettuale triestina che l'impugnazione del L. , è da considerarsi soggetta alle ordinarie forme di impugnazione, in quanto la sentenza del Tribunale di Tolmezzo, oltre alla questione relativa alla competenza arbitrale, ha anche deciso la questione pregiudiziale sulla natura della controversia e la ulteriore questione della ammissibilità dell'opposizione. Ha ritenuto inoltre fondate le statuizioni del Tribunale circa l'applicabilità del rito societario, la tempestività dell'opposizione al decreto ingiuntivo e la soggezione della controversia alla competenza arbitrale. 8. Ricorre per cassazione L.M. affidandosi a due motivi di impugnazione. 9. Si difende con controricorso e deposita memoria difensiva Cartiere Ermolli s.p.a 10. Con il primo motivo di ricorso si deduce, ex art. 360 nn. 3 e 4 c.p.c., la violazione e falsa applicazione delle seguenti norme di diritto, anche processuali art. 1 lett. a dal d.lgs. n. 5/2003, in relazione alla determinazione che nei rapporti societari rientrano anche le controversie promosse da amministratori che agiscano quali lavoratori parasubordinati ex art. art. 409 n. 3 c.p.c. art. 34 n. 4 dello stesso decreto legislativo, in relazione all'affermazione che gli atti costitutivi della società possano prevedere che la clausola compromissoria statutaria possa avere ad oggetto anche le controversie promosse dagli amministratori nella veste sopra indicata. 11. Con il secondo motivo di ricorso si deduce, ex art. 360 nn. 3 e 4 c.p.c., la violazione e falsa applicazione delle seguenti norme di diritto, anche processuali art. 12 della legge n. 366/2001, in riferimento agli artt. 806 c.p.c. e 409 c.p.c Rileva il ricorrente che, in base alle norme citate, deve ritenersi che le controversie di cui all'art. 409 c.p.c. possono essere decise da arbitri solo se ciò è previsto dalla legge o nei contratti o accordi collettivi di lavoro e che le parti, nel contratto o in atto separato, possano prevedere che le controversie nascenti dal contratto siano decise da arbitri solo se possano formare oggetto di convenzione di arbitrato. Ritenuto che 12. Il ricorso è infondato. 13. Quanto al primo motivo, che come si è anticipato si articola in due distinte censure, appare in primo luogo condivisibile quanto affermato dalla recente sentenza di questa Corte Cass. civ. sezione VI-3 n. 14369 del 9 luglio 2015 e cioè che nella previsione dell'art. 3 lett. a del d.lgs. n. 168/2003, secondo cui sono di competenza del tribunale delle imprese i procedimenti relativi a rapporti societari, devono essere ricomprese tutte le controversie che vedano coinvolti la società e i suoi amministratori senza poter distinguere fra le controversie che riguardino l'agire degli amministratori nell'espletamento del rapporto organico e i diritti che, sulla base dell'eventuale contratto che la società e l'amministratore abbiano stipulato, siano stati riconosciuti a titolo di compenso. 14. Sia la seconda censura, che completa il primo motivo di ricorso, che il secondo motivo di ricorso possono essere esaminati congiuntamente per la stretta connessione e sovrapposizione delle questioni giuridiche su cui si fondano. La qualificazione del rapporto fra amministratori e società in termini di subordinazione o parasubordinazione ovvero in termini di prestazione di opera professionale ovvero di rapporto unitario connesso inscindibilmente con l'attività gestoria è stato infatti centrale, ai fini del decidere sulla possibilità per gli statuti sociali di inserire clausole compromissorie relative ai rapporti fra società e amministratori e sulla limitazione della possibilità di affidare agli arbitri la risoluzione delle controversie relative al compenso degli amministratori nella sola ipotesi in cui vi sia una esplicita previsione in tal senso nei contratti o accordi collettivi. La giurisprudenza di questa Corte, e in particolare di questa sezione, è orientata a ritenere esclusa la natura subordinata o para-subordinata di tale rapporto. Cosi Cass. sez. lavoro n. 2861 del 26 febbraio 2002 In tema di società cooperativa a responsabilità limitata, il rapporto che lega l'amministratore, cui è affidata la gestione sociale, alla società è un rapporto di immedesimazione organica, che non può essere qualificato né rapporto di lavoro subordinato, né di collaborazione continuata e coordinata, orientando le prestazioni dell'amministratore piuttosto nell’area del lavoro professionale autonomo. Ne consegue che il disposto dell'art. 36, primo comma, Cost., relativo al diritto ad una retribuzione proporzionata e sufficiente, ancorché norma immediatamente precettiva e non programmatica, non è applicabile al rapporto di cui si tratta. È, pertanto, legittima la previsione statutaria di gratuità delle predette funzioni , Cass. sez. lav. n. 13009 del settembre 2003 La qualifica di amministratore unico di una società non è compatibile con la condizione di lavoratore subordinato alle dipendenze della stessa società, non potendo ricorrere in tal caso l'effettivo assoggettamento al potere direttivo, di controllo e disciplinare di altri, che si configura come requisito tipico della subordinazione , Cass. civ. sezione I, n. 23557 del 12 settembre 2008 Il rapporto di immedesimazione organica fra l'amministratore ed una società di capitali esclude che le funzioni connesse alla carica, siano riconducibili ad un rapporto di lavoro subordinato ovvero di collaborazione coordinata e continuativa ne consegue che in caso di revoca senza giusta causa, per la liquidazione dei relativi danni, deve procedersi secondo i criteri generali di cui agli artt. 1223 e 2697 cod. civ., trattandosi di vicenda non equiparabile alla risoluzione di un contratto di lavoro subordinato , Cass. civ. sezione I, n. 7961 del 1 aprile 2009 In tema di società cooperativa a responsabilità limitata, il rapporto intercorrente tra la società e l'amministratore, al quale è affidata la gestione sociale, è di immedesimazione organica, e non può essere qualificato come rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione continuata e coordinata, dovendo invece essere ascritto all'area del lavoro professionale autonomo ne consegue che il disposto dell'art. 36, primo comma, Cost., relativo al diritto ad una retribuzione proporzionata e sufficiente, pur costituendo norma immediatamente precettiva e non programmatica, non è applicabile al predetto rapporto, per cui è legittima la previsione statutaria di gratuità delle relative funzioni , Cass. civ. sezione I, n. 19714 del 13 novembre 2012 Il rapporto tra l'amministratore di una società di capitali e la società medesima va ricondotto nell'ambito di un rapporto professionale autonomo e, quindi, ad esso non si applica l'art. 36, primo comma, Cost., che riguarda il diritto alla retribuzione in senso tecnico, poiché il diverso diritto al compenso professionale dell'amministratore, avendo natura disponibile, può essere oggetto di una dichiarazione unilaterale di disposizione da parte del suo titolare, nella specie, di rinuncia , Cass. civ. sezione I, n. 22046 del 17 ottobre 2014 I compiti che la società affida al suo amministratore riguardano la gestione stessa dell'impresa, costituita da un insieme variegato di atti materiali, negozi giuridici ed operazioni complesse, sicché, quand'anche taluni di questi atti ed operazioni possano compararsi all'attività di un prestatore d'opera, il rapporto che intercorre tra amministratore e società non può essere equiparato, in ragione del rapporto di immedesimazione organica tra essi esistente, a quello derivante dal contratto d'opera, intellettuale o non intellettuale. Ne consegue che, al fine della liquidazione del compenso all'amministratore non determinato dalle parti al momento della nomina, non è consentito alcun riferimento automatico alle tariffe dei dottori commercialisti . 15. Si tratta di una giurisprudenza che deve essere riaffermata in questa sede e che conduce a ritenere ormai superata - se rapportata alla citata interpretazione dell'art. 3 comma 2 lett. a del d.lgs. n. 168/2003, in tema di competenza del tribunale delle imprese, e alle modifiche apportate dal legislatore alle disposizioni del codice di rito in materia di arbitrato - l'operatività delle limitazioni alla compromettibilità in arbitri delle controversie relative ai rapporti fra amministratori e società anche se attinenti al compenso dell'amministratore per l'attività gestoria svolta. 16. La giurisprudenza - che ha trovato la sua basilare affermazione nella pronuncia delle Sezioni Unite n. 10680 del 14 dicembre 1994 - secondo cui la controversia relativa al compenso degli amministratori è soggetta al rito del lavoro ai sensi dell'art. 409 n. 3 non è compatibile con i citati interventi legislativi che, da un lato, hanno nella loro complessità attribuito al tribunale delle imprese la competenza relativa alle controversie in materia di rapporti societari che, come si è detto, coinvolgono amministratori e società rendendo irrilevante la distinzione fra l'attività a rilevanza esterna degli amministratori e il rapporto di natura obbligatoria di questi ultimi con la società. Per altro verso, il venir meno del divieto di arbitrato di cui all'art. 806 c.p.c. per le cause inerenti rapporti di lavoro, e l'introduzione, da parte del legislatore delegato dalla legge n. 366/2001, della disciplina finalizzata a prevedere la possibilità che gli statuti delle società commerciali contengano clausole compromissorie, anche in deroga degli artt. 806 e 808 c.p.c., per tutte o alcune tra le controversie societarie, rende ormai priva di base normativa la limitazione della ricorribilità agli arbitrati in materia di controversie fra amministratori e società anche se concernenti i profili del rapporto obbligatorio fra società e amministratore e specificamente il diritto degli amministratori al compenso. L'art. 34, comma 4 del decreto delegato d.lgs. n. 17 gennaio 2003 n. 5 prevede infatti, con una disposizione generale, che gli atti costitutivi possono prevedere che la clausola compromissoria abbia ad oggetto controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero nei loro confronti e, in tale caso, essa, a seguito dell'accettazione dell'incarico, è vincolante per costoro. Infine l'art. 806 c.p.c., come novellato dal l'art. 20 del d.lgs. n. 40 del 2 febbraio 2006, prevede che le controversie di cui all'art. 409 c.p.c. possono essere decise da arbitri solo se previsto dalla legge o nei contratti o accordi collettivi di lavoro. Deve pertanto ritenersi che, in ogni caso, sia se qualificati come rapporti assimilabili a quelli di lavoro o di prestazione professionale, sia se qualificati come rapporti societari tout court, i rapporti fra amministratori e società, anche se specificamente attinenti al profilo interno dell'attività gestoria e ai diritti che ne derivano agli amministratori, danno luogo a controversie che possono essere decise dagli arbitri se tale possibilità è prevista dagli statuti societari. 17. Il ricorso va pertanto respinto. 18. La peculiarità delle questioni trattate caratterizzate da innovazioni legislative e diversi orientamenti giurisprudenziali giustifica la compensazione delle spese del giudizio di cassazione. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Compensa le spese del giudizio di cassazione.