Scioglimento del contratto dopo l'apertura del fallimento: nessuna distinzione tra leasing di godimento e leasing traslativo

La risoluzione del contratto effettuata precedentemente alla dichiarazione di fallimento implica procedure di insinuazione differenti rispetto allo scioglimento del contratto operato successivamente alla dichiarazione di fallimento. Pertanto, ove in fase di insinuazione si opti per una soluzione ed in fase di opposizione si migri verso soluzione opposta, la domanda sarà nuova quindi inammissibile.

Lo ha affermato la Corte di Cassazione nella sentenza n. 2538/16, depositata il 9 febbraio. Il caso. Una società in nome collettivo veniva dichiarata fallita. Un istituto di credito con cui la società intratteneva un rapporto di leasing traslativo, si insinuava al passivo. Lo stato passivo determinava la riduzione del credito e l'attribuzione del grado chirografo. La banca proponeva opposizione allo stato passivo. Il Tribunale respingeva l'opposizione e rilevava che il contenuto della opposizione, risultava differente rispetto alla domanda di insinuazione al passivo, dunque, trattavasi di domanda nuova non ammissibile in fase di appello. Il creditore ha proposto ricorso per cassazione. Contratti. Risoluzione per inadempimento e scioglimento. Uno dei crediti insinuati ed esclusi, rinveniva da un contratto di leasing interrotto prima della dichiarazione di fallimento. Dunque, occorre comprendere se la questione debba essere disciplinata come risoluzione civilistica del contratto o come possibile scioglimento dei rapporti contrattuali in conseguenza del fallimento. La differenza è rilevante, infatti, dalla risoluzione per inadempimento può discendere tutela risarcitoria mentre dallo scioglimento a causa di fallimento discende soltanto una tutela restitutoria. Scioglimento successivo all'apertura del fallimento. Il curatore può scegliere se mantenere un contratto attivo oppure optare per lo scioglimento dello stesso. Tanto vale anche per il contratto di leasing, sia esso traslativo o di godimento. Ove opti per lo scioglimento, il concedente avrà diritto ad ottenere la consegna del bene e sarà tenuto a versare la maggior somma derivante dalla vendita del bene art. 72- quarter l.fall. . Risoluzione per inadempimento. Nel caso in cui la risoluzione sia stata effettuata prima della dichiarazione di fallimento, le relative conseguenze si producono contro il curatore e la curatela art. 72 l.fall. . In tale fattispecie il credito ed in generale il rapporto contrattuale dovrà seguire la disciplina specificamente prevista. Nel caso di specie, trattandosi di leasing traslativo, ove dalla risoluzione sia derivato un risarcimento dei danni, occorrerà procedere alla insinuazione al passivo del corrispondente importo. Pertanto, in ipotesi di risoluzione antecedente il fallimento, il concedente deve insinuarsi al passivo fallimentare al fine di chiedere il pagamento dei canoni scaduti e non versati, l'eventuale restituzione del bene oggetto del contratto art. 1526 c.c. , nonchè, l'eventuale risarcimento dei danni art. 1453 c.c. . Mutazione della domanda. La distinzione proposta tra risoluzione e scioglimento spiega perchè il Tribunale ha dichiarato nuova la domanda formulata nella fase di opposizione. Tale scelta è confermata dai Giudici di legittimità i quali hanno rilevato che, in fase di insinuazione, la parte aveva fatto riferimento alla risoluzione antecedente il fallimento e nella successiva fase di opposizione aveva richiamato la disciplina dello scioglimento. Le due fattispecie implicano procedure di insinuazioni differenti, dunque, la domanda in esse contenuta non può corrispondere. I Giudici di legittimità, sostenendo la posizione assunta dal giudice di merito, hanno sottolineato che ex art. 72- quarter l.fall. il credito è destinato a soddisfarsi sul bene oggetto di locazione finanziaria al di fuori del concorso sostanziale con gli altri creditori, è comunque sottoposto al concorso formale e deve pertanto essere verificato in sede di accertamento del passivo. Con queste argomentazioni è stata confermata la sentenza di primo grado.

Corte di Cassazione, sez. I Civile, sentenza 15 gennaio – 9 febbraio 2016, n. 2538 Presidente Nappi – Relatore Genovese Svolgimento del processo 1. Il Tribunale di Lodi, con decreto del 7 gennaio 2010, ha respinto l'opposizione allo stato passivo del Fallimento G & amp S Autotrasporti di B.G. e C. snc d'ora innanzi solo Fallimento G & amp S e dei soci illimitatamente responsabili, proposto dalla Banca Agrileasing SpA ora ICCREA Bancalmpresa SpA , la quale aveva dapprima chiesto l'ammissione, in via chirografaria, del proprio credito, pari ad Euro 26.380,58, per quanto maturato a seguito dell'avvenuta risoluzione anteriormente alla dichiarazione di fallimento, come si legge all'ultimo cpv della p. 6 del provvedimento impugnato di un contratto di leasing, avente ad oggetto un semirimorchio. A seguito della risoluzione e della restituzione e, quindi, della vendita del bene, la richiesta creditoria della Banca era stata poi ridotta” a Euro 7.223,37 e, comunque, essa era stata respinta dal GD. 2. Secondo il Tribunale, invece, l'opposizione era, prima ancora che infondata, del tutto inammissibile. 2.1. Infatti, con riferimento ad una procedura fallimentare dichiarata - come nella specie - con una sentenza del dicomma 2007, ossia in epoca successiva alla riforma della legge fallimentare, ma prima dell'entrata in vigore del c.d. decreto correttivo, di cui al D.Lgs. n. 169 del 2007 che, ai sensi dell'art. 22, è stata fissata al 1 ottobre 2008 , non si applicherebbero le modifiche introdotte da quest'ultimo provvedimento. 2.2. Secondo il Tribunale, pertanto, il caso sarebbe regolato dall'art. 99 LF, nel testo anteriore alla modifica del 2007, comprendente la previsione dell'obbligo della notifica del ricorso e del decreto che fissa l'udienza anche al fallito, oltre che al curatore fallimentare. 2.3. Dalla mancata esecuzione della notifica nei confronti del fallito, secondo il Tribunale, discenderebbe l'inammissibilità della domanda, rilevabile d'ufficio ai sensi dell'art. 2969 c.c. per l'inutile decorso del termine perentorio assegnato per l'esecuzione dell'adempimento la violazione sarebbe consistita nella mancata instaurazione del contraddittorio nei confronti del fallito. 3. Sotto un secondo profilo, il Tribunale ha rilevato l'ulteriore causa d'inammissibilità del ricorso, per la proposizione di domande ed allegazioni nuove rispetto a quelle sottoposte agli organi della procedura, in sede di esame dello stato passivo. 3.1. Se in questa sede la Banca aveva domandato il pagamento di un maggiore importo, in ragione dell'avvenuta risoluzione del contratto e dei canoni a scadere, con gli accessori, successivamente - ed a seguito della vendita del bene - essa aveva invocato - per la prima volta l'applicazione dell'art. 12-quater LF e ridotto” la pretesa in moneta fallimentare, operando una compensazione tra il maggior avere dapprima richiesto con il ricavato della vendita. 4. Secondo il Tribunale, le pretese creditorie sarebbero infondate nel merito, atteso che - una volta inquadrato il contratto nella figura del leasing traslativo - alla fattispecie andrebbe applicato, in via analogica, il disposto dell'art. 1526 c.c., liquidando - nell'equo compenso previsto dalla disposizione in favore del concedente - sia la remunerazione del godimento del bene, sia il suo deprezzamento e logoramento per l'uso non anche il risarcimento del danno derivante dall'anormale deterioramento della cosa né il mancato guadagno. Ciò in quanto, al caso, non sarebbe applicabile il disposto dell'art. 12-quater LF, poiché non si verserebbe nell'ipotesi dello scioglimento del contratto ad iniziativa del curatore, possibile solo dopo la dichiarazione di fallimento, ma nella risoluzione anteriore alla dichiarata insolvenza. 5. Avverso tale decreto ha proposto ricorso per cassazione Banca Agrileasing SpA ora ICCREA Bancalmpresa SpA , con nove motivi, illustrati anche con memoria. 6. La curatela non ha svolto attività difensiva. Motivi della decisione 1. Con il primo mezzo di impugnazione violazione e falsa applicazione degli artt. 96 e 99 LF e 332 c.p.c., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., sulla inammissibilità del ricorso per la notifica al fallito , la ricorrente ha posto a questa Corte i seguenti due quesiti di diritto - se la sanzione di inammissibilità indicata dal Collegio di Lodi, ovvero la mancata notifica del ricorso al fallito, sia considerata alla stregua degli artt. 93, 96 e 99 motivo di inammissibilità dell'opposizione ex art. 98 LF e, nel contempo precisare se, in mancanza di espressa sanzione ed in presenza di espresso riferimento nell'art. 96 alle fattispecie di inammissibilità tipizzate nell'art. 93, possa parimenti assumersi una inammissibilità non tipizzata e riferita a quanto qui addebitato alla banca concedente” . - se la novella n. 196 del 2007, per la parte relativa alle norme strettamente processuali, quale quella introdotta con il nuovo art. 99 II e IV co., sia immediatamente applicabile ai giudizi in corso e quindi anche ai fallimenti dichiarati prima della sua entrata in vigore” . 1.1. Anzitutto il Tribunale avrebbe errato nel ritenere necessaria la notifica del ricorso di opposizione allo stato passivo fallimentare, sia perché impossibile da praticarsi dovendosi la corrispondenza diretta al fallito essere comunque recapitata al curatore del suo fallimento sia perché in contrasto con i dati tecnico-formali, atteso che al fallimento, dichiarato sotto il vigore della novella persino priva della sanzione dell'inammissibilità questa era immediatamente applicabile, perché norma processuale. 1.2. Secondo la ricorrente, nel caso di applicazione del vecchio testo della disposizione menzionata, si sarebbe dovuto dar seguito alla manchevolezza ricorrendo alla previsione dell'art. 332 c.p.c., con l'integrazione del contraddittorio su ordine del giudice. 2. Con il secondo motivo omessa, insufficiente, contraddittoria motivazione su un punto controverso decisivo per la definizione della controversia, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., sulla inammissibilità del ricorso per la notifica al fallito , la ricorrente ravvisa vizi motivazionali nel ragionamento svolto dal Tribunale nella parte già censurata con il mezzo che precede. 3. Con il terzo mezzo di impugnazione omessa, insufficiente, contraddittoria motivazione su un punto controverso decisivo per la definizione della controversia, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., sulla inammissibilità del ricorso per la pretesa introduzione di nuovi argomenti ai sensi dell'art. 12-quater LF , la ricorrente ha contestato la seconda ratio decidendi contenuta nel decreto impugnato, in base alla quale vi sarebbe stata la proposizione di domande ed allegazioni nuove, rispetto a quanto sottoposto agli organi della procedura in sede di insinuazione al passivo. 3.1. Secondo la ricorrente, invece, tale inammissibilità non ricorrerebbe posto che la seconda richiesta avanzata verso lo stato passivo fallimentare consisterebbe in una semplice riduzione della prima domanda, proposta - in sintonia con quanto previsto dall'art. 12-quater LF - quando il bene oggetto della locazione finanziaria non era stato ancora venduto e non era stato ancora accertato l'esistenza o meno di una plusvalenza dallo stesso. 3.1. La Banca, infatti, in un primo tempo si sarebbe limitata a rivendicare il bene ed a richiedere le somme spettanti in caso di scioglimento del rapporto. Mentre, con le note critiche al progetto di stato passivo sarebbe stata proposta la riduzione del credito, in ragione della realizzazione del bene, con la vendita dello stesso un procedimento fisiologico e compatibile con la stessa previsione degli artt. 93-99 LF. 4. Con il quarto motivo violazione e falsa applicazione degli artt. 93, 95, 96 e 99 LF, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., sulla inammissibilità del ricorso per la pretesa introduzione di nuovi argomenti ai sensi dell'art. 72-guater LF , la ricorrente ha posto a questa Corte il seguente quesito di diritto - se le note critiche previste dall'art. 95 If siano parte integrante del procedimento di verifica dei crediti ed il loro contenuto facente parte della verifica dei crediti, ai sensi degli artt. 93, 95, 96 e 99 LF” . 4.1. Il Tribunale avrebbe errato nella mancata valutazione e considerazione di uno scritto difensivo previsto dalla norma e dalla mancata considerazione del suo contenuto. 5. Con il quinto mezzo violazione e falsa applicazione degli artt. 72 e 72 quater LF e 1456-1458, 1526 e.e, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. la ricorrente ha posto a questa Corte il seguente quesito di diritto - se è vero che la novella fallimentare introducendo la regolamentazione indicata dall'art. 72-quater e dall’art. 12 LF si riferisce ai contratti di locazione finanziaria e ciò a prescindere dalla data di risoluzione degli stessi e ciò in base all'art. 12 delle preleggi” . 5.1. Secondo il ricorrente il Tribunale avrebbe errato nell'escludere il proprio credito, in considerazione del fatto che il contratto si era risolto antecedentemente alla dichiarazione di fallimento. E ciò in quanto l'art. 72-quater avrebbe innovato radicalmente la materia superando ogni questione attinente al momento in cui si verifica lo scioglimento del contratto. 6. Con il sesto motivo violazione e falsa applicazione degli artt. 72 e 12-quater LF, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. la ricorrente ha posto a questa Corte i seguenti quesiti di diritto - se è vero che l'art. 72-quater richiamando l'art. 12 consente al contraente adempiente, e quindi alla società di locazione finanziaria, di far valere nel passivo il credito, maturato antecedentemente alla dichiarazione di fallimento, ed in costanza di contratto, precedente allo scioglimento disposto dal curatore ai sensi dell'art. 72 quater I co ”. - se è altresì vero che la norma non pone limiti e condizioni a detta ammissione al passivo ove ovviamente il titolo contrattuale sia lecito,valido ed idoneo ”. - se è vero che l'art. 72-quater, richiamando l'art. 72, ne contempla l'applicazione anche alla locazione finanziaria” . 6.1. La Banca ricorrente lamenta l'errore del giudice circondariale che non avrebbe compreso la natura assoluta del principio introdotto dall'art. 12-quater LF, disposizione che si applicherebbe sia in caso di risoluzione anteriore al fallimento dell'utilizzatore che all'ipotesi dello scioglimento del contratto da parte del curatore fallimentare. 7. Con il settimo motivo violazione e falsa applicazione degli artt. 72 e 12-quater LF, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. la ricorrente ha posto a questa Corte i seguenti quesiti di diritto - se è vero che il II comma [dell'art. 72-quater] richiama un'operazione che riguarda la fase successiva alla vendita del bene ed alla presupposta restituzione” . - se è vero che, per valore residuo in linea capitale, deve intendersi il credito della banca alla data di fallimento, e relativo questo alla somma dei canoni a scadere dalla data di fallimento al termine fisiologico del contratto, depurato - in quanto attualizzato - dagli interessi corrispettivi, convenuti nella locazione finanziaria e commisurati alla durata della operazione finanziaria” . - se è vero che, in relazione all'art. 12, IV co., 12-quater,1,11 e III co., il credito complessivo della concedente, ritenuto al suo III co. si comprensivo del credito maturato antecedentemente alla, dichiarazione di fallimento e oggetto del IV co. dell'art. 12 richiamato dal I co. dell'art. 72-quater e del credito conseguente al capitale residuo depurato degli interessi indicato al II co. dell'art. 72-quater LF” . 7.1. La Banca ricorrente lamenta l'errore del giudice circondariale che non avrebbe compreso la soluzione introdotta dall'art. 12-quater LF, ossia la costruzione del leasing come contratto esclusivamente di tipo finanziario, superando la distinzione tra i due tipi quello finanziario e quello traslativo . 8. Con l'ottavo motivo violazione e falsa applicazione degli artt. 72 e 12-quater LF, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. la ricorrente ha posto a questa Corte il seguente quesito di diritto - se è vero che l'art. 12 e, 72-quater LF, non prevedano che la banca concedente debba attendere la vendita del bene per poter insinuare al passivo tutto il proprio credito, ivi compreso quello maturato sino alla data di fallimento e relativo a prestazioni scadute se altresì le norme in commento, di contro, prevedano che il credito maturato sino alla data di fallimento, e relativo a prestazioni scadute, debba o possa essere ammesso al passivo in sede di verifica dei crediti, e che l'eventuale ulteriore credito, derivante da una non sufficiente vendita dei beni rispetto al valore residuo in linea capitale, possa essere ammesso al passivo - a quel punto in via tardiva -, possa esse oggetto per la differenza di domanda di ammissione tardiva ex art. 101 LF” . 9. Con il nono violazione e falsa applicazione degli artt. 72 e 12-quater LF, in relazione agli artt. 1526, 1458 e 1322 c.comma e all'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. la ricorrente ha posto a questa Corte il seguente quesito di diritto - se, alla luce dell'art. 12-quater LF, con la corretta applicazione dell'art. 19 del contratto, merita legittimità ai sensi dell'art. 1322 c.c., riequilibrando ogni possibile sperequazione nella ipotesi di restituzione del bene e sua rivendita, mediante accredito della eventuale eccedenza tra il ricavato rispetto all'investimento residuo a decurtazione delle morosità anteriori alla risoluzione con conseguente esclusione dell'art. 1526 c.c.” . 9.1. La Banca ricorrente lamenta l'errata applicazione dell'art. 1526 c.comma al contratto in questione. 10. Il primo mezzo di ricorso è in astratto fondato, poiché ai relativi quesiti questa stessa Corte ha già dato una risposta affermando il principio di diritto secondo cui In tema di impugnazioni dello stato passivo fallimentare, la disciplina transitoria contenuta nell'art. 22 del d.lgs. 12 settembre 2007, n. 169 si applica ai procedimenti per la dichiarazione di fallimento pendenti alla data della sua entrata in vigore 1 gennaio 2008 ed alle procedure concorsuali e di concordato fallimentare aperte dopo tale data ne consegue che, cosi come il ricorso per opposizione allo stato passivo depositato dopo l’entrata in vigore del d.lgs. 9 gennaio 2006 n. 5 ma in data anteriore al 1 gennaio 2008 deve essere notificato anche al fallito, secondo la previsione della sola disciplina normativa del d.lgs. n. 5 cit., pure la corrispondente impugnazione, ai sensi dell'art. 99 legge fallim. ratione temporis vigente, va notificata a tale soggetto, che, tuttavia, non è un litisconsorte necessario del curatore, essendo la sua presenza unicamente finalizzata all'eventuale apporto volontario di elementi utili alla decisione. Ne consegue che, avendo il predetto adempimento il valore di semplice denuntiatio litis, la sua omissione, in difetto di specifica diversa disposizione, non costituisce causa di inammissibilità dell'impugnazione, dovendo il tribunale disporre unicamente la rinnovazione dell'atto mancante ”. Cass. Sez. 6-1, Ordinanza n. 25819 del 2010 Cass. Sez. 1, Sentenza n. 365 del 2011 . 10.1. Invero, il tribunale non ha errato nella parte della decisione in cui ha richiesto la notifica del ricorso anche al fallito, ma in quella in cui ha preteso che l'esecuzione di quell'adempimento fosse eseguito a pena di inammissibilità del ricorso e non anche, come il principio testé richiamato vuole, con la temporanea paralisi dell'azione, rimediabile attraverso l'ordine di rinnovazione del contraddittorio, impartito ai soli fini della denuntiatio litis . 10.2. Perciò, il Tribunale, in sede di opposizione, ha errato nel dichiarare l'inammissibilità dell'impugnazione anche per questa ragione. 10.3. Ma la ratio decidendi contenuta nel decreto impugnato comprende anche altre ragioni, che devono essere distintamente esaminate e che, ove non positivamente scrutinate, non consento di cassare la sentenza impugnata, ma solo la correzione della motivazione ai sensi dell'art. 38 4, 4 co., del codice di rito. 11. Le stesse doglianze del primo mezzo, contenute nel secondo motivo, rimangono assorbite dalle considerazioni appena svolte. 12. Quelle svolte con il terzo ed il quarto mezzo di ricorso e correlati quesiti di diritto , vanno trattate congiuntamente, in quanto attengono al complesso della seconda ratio decidendi che ha portato all'esclusione del credito richiesto dalla Banca, ma - poiché suppongono come dato pacifico fra le parti in causa che il contratto di leasing si sia risolto anteriormente alla dichiarazione di fallimento - esse devono essere posticipate all'esame delle questioni di diritto poste con i motivi quinto, sesto, settimo, ottavo e nono, che hanno carattere preliminare di merito. 12.1. Infatti, con il terzo e quarto motivo d'impugnazione, il ricorrente chiede di riformare la decisione di prime cure applicando la regola generale della riducibilità della domanda, in considerazione delle previsioni normative sostanziali e dei relativi riflessi processuali in ordine allo stato passivo nella specie, quelle di cui all'art. 12-quater LF, in relazione all'art. 95 LF e dei fatti accertati in conseguenza di esse. E, per la stretta connessione esistente tra i detti primi due mezzi e i cinque restanti, l'esame delle dette doglianze deve farsi precedere da quella degli ultimi menzionati mezzi di cassazione. 12.2. Tuttavia, come si dirà dopo il loro esame, ove anche il contratto fosse stato sciolto per decisione del curatore non si arriverebbe a conclusione diversa. 13. La tesi del ricorrente, che costituisce il fondamento dei detti ultimi cinque motivi, è quella secondo cui alla fattispecie del contratto risolto prima del fallimento non si applicherebbe la disciplina civilistica della risoluzione, bensì l'art. 72 quater LF, la cui portata andrebbe pertanto oltre l'ambito endoconcorsuale. 13.1. Si tratta di una tesi non condivisibile, in quanto -premesso che nella specie, come si è già puntualizzato sopra, il contratto di leasing è stato risolto anteriormente alla dichiarazione di fallimento - la menzionata tesi viene superare, indebitamente, la distinzione strutturale esistente tra la nozione di risoluzione contrattuale e quella di scioglimento del contratto, facoltà riconosciuta ad una pluralità di rapporti pendenti tra il contraente ed il fallito, tra i quali anche il leasing, che rientra nel novero dei contratti che restano sospesi secondo la regola generale di cui all'art. 72, primo comma, LF. 13.1.1. Infatti, l'istituto dello scioglimento contrattuale accorda tendenzialmente solo una tutela restitutoria e non anche risarcitoria, come invece riconosce il rimedio generale della risoluzione per inadempimento. 13.2. Secondo l'interpretazione preferibile, se il contratto di leasing è pendente al momento dell'apertura del concorso ed il curatore esercita la facoltà di scioglimento in alternativa al subentro la determinazione del credito del concedente è regolata dall'art. 72 quater, secondo e terzo comma, LF norma che non tiene più conto - ai fini endoconcorsuali - della distinzione consolidata tra leasing traslativo e leasing di godimento, ma che ha introdotto una disciplina unitaria del leasing improntata alla causa del contratto di finanziamento. 13.3. Se invece il contratto di leasing si è risolto per inadempimento dell'utilizzatore prima del fallimento di quest'ultimo come nel caso che ci occupa , la norma che viene in rilievo non è l'art. 12-quater LF, che presuppone la pendenza del contratto, bensì l'art. 72, quinto comma, LF che, recependo l'orientamento accolto dalla prevalente giurisprudenza prima della riforma, sancisce l'opponibilità alla massa dell'azione di risoluzione promossa anteriormente al fallimento. 13.3.1. In questo caso, infatti, conserva validità il distinguo tra leasing di godimento e leasing traslativo ed il concedente può far valere nei confronti del fallimento la domanda di risoluzione del contratto ex art. 1458, primo comma, c.comma o ex art. 1526 c.c., ferma la necessità di insinuarsi al passivo qualora con la domanda di risoluzione siano proposte anche domande restitutorie o risarcitorie. 13.4. Questa Corte, con una recente pronuncia Cass. Sez. 3, Sentenza n. 8687 del 2015 ha già dato seguito a questa interpretazione, affermando il principio di diritto secondo cui L'introduzione nell'ordinamento, tramite l'art. 59 del d.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, dell'art. 12 quater legge fall., non consente di ritenere superata la tradizionale distinzione tra leasing finanziario e traslativo, e le differenti conseguenze nella specie, l'applicazione in via analogica dell'art. 1526 cod. civ. al leasing traslativo che da essa derivano nell'ipotesi di risoluzione del contratto per inadempimento dell'utilizzatore ”. 13.5. A tale principio questa Corte intende dare continuità per le ragioni sopra riportate, con i conseguenti corollari che da esso derivano, a cominciare dalla necessità che - nel caso di risoluzione anteriore al fallimento del leasing il concedente proponga la domanda di ammissione al passivo completa in tutte le sue richieste nascenti dall'applicazione dell'art. 1526 c.c. la restituzione di tutti i canoni all'utilizzatore e del bene alla società di leasing, con la possibilità di pretendere, a titolo di risarcimento ex art. 1453, primo comma, c.c., la differenza tra l'intero corrispettivo contrattuale a carico dell'utilizzatore ed il valore del bene, secondo i prezzi correnti al tempo della liquidazione. 14. A questo punto, respinti i mezzi dal quinto al nono, può darsi ingresso all'esame del terzo e quarto, in precedenza accantonati, anche per comodità espositiva. 14.1. I detti mezzi, con i quali il ricorrente chiede di riformare la decisione di prime cure applicando la regola generale della riducibilità della domanda, in considerazione delle previsioni normative sostanziali e dei relativi riflessi processuali in ordine allo stato passivo nella specie, quelle di cui all'art. 12-quater LF, in relazione all'art. 95 LF , sono - per quanto già chiarito - infondati atteso che, nella specie, come si evince anche dalla ricostruzione fatta con la seconda parte del ricorso per cassazione, la domanda giudiziale è stata del tutto mutata in applicazione al nostro caso di risoluzione contrattuale avvenuta prima del fallimento della previsione di cui all'art. 12-quater LF, che invece ad esso non è applicabile, in un caso di leasing traslativo quale è quello oggetto di contesa, ove risultava invocabile la disciplina di cui all'art. 1526 c.c 14.2. Tali mezzi sono infondati anche ove il contratto fosse stato sciolto per decisione del curatore fallimentare. 14.2.1. Infatti, la domanda di insinuazione proposta dall'odierna ricorrente riguardava solo i canoni scaduti mentre quella proposta in sede di opposizione, per i canoni a scadere, è con tutta evidenza nuova rispetto a quella tempestivamente formulata per i canoni scaduti , così come affermato, in motivazione dalla sentenza impugnata, e per il fatto che il concedente non può vantare alcun credito per i canoni a scadere Cass., Sez. 1, sent. n. 4862 del 2010 . 14.2.2. Del resto, il concedente, in caso di fallimento dell'utilizzatore e di opzione del curatore per lo scioglimento del vincolo contrattuale, può soddisfarsi sul bene oggetto del contratto di locazione finanziaria al di fuori del concorso, previa ammissione del credito al passivo fallimentare essendo egli destinato ad essere soddisfatto al di fuori del riparto dell'attivo, mediante vendita del bene analogamente al creditore pignoratizio e a quello garantito da privilegio speciale ex art. 53 legge fall. , con esenzione dal concorso sostanziale, ma non dal concorso formale” Cass., Sez. 1, sent. 15701 del 2011 . 14.3. La seconda ragione di inammissibilità dell'opposizione allo stato passivo fallimentare è dunque corretta e la sua conferma rende il ricorso complessivamente infondato, sia pure con la correzione della motivazione di cui si è già fatta applicazione, senza che sia necessario provvedere sulle spese del grado, non avendo la curatela svolto attività difensiva. P.Q.M. Respinge il ricorso.