La domanda di preconcordato introdotta ante d.l. 83/2015 non è soggetta alle nuove norme

La pronuncia in commento rappresenta una delle prime applicazioni delle nuove disposizioni di cui al d.l. n. 83/2015. Nello specifico si tratta di stabilire se la domanda di preconcordato, ex art. 161, comma 6, l. fall., presentata nella vigenza del regime anteriore alle modifiche introdotte dalla cosiddetta mini riforma fallimentare, configuri o meno uno dei procedimenti di concordato preventivo introdotti ai sensi dell’art. 23 del citato d.l. n. 83/2015, come tale soggetta alle nuove disposizioni.

Il Tribunale di Trento, con il decreto depositato il 15 ottobre 2015, precisa che ove il legislatore avesse inteso rendere le nuove norme applicabili anche alle procedure di concordato introdotte col ricorso ex art. 161, comma 6, e non ancora approdate al deposito della proposta, del piano e della relativa documentazione, avrebbe dovuto adoperare una locuzione diversa da quella procedimenti di concordato preventivo introdotti il fatto poi che tale locuzione sia adoperata anche nel disciplinare l’entrata in vigore di norme applicabili alla sola fase di preconcordato, o anche a tale fase, conferma che il legislatore considera il relativo procedimento, destinato fisiologicamente a sfociare nella presentazione della proposta, come un unicum , e non come due procedimenti distinti. Il fatto. Il decreto del Tribunale di Trento oggetto di commento riguarda la proposta di concordato preventivo di una ditta strutturata secondo lo schema del concordato con cessione di beni. La particolarità della fattispecie è data dal fatto che il ricorso ex art. 161, comma 6, l. fall. era stato introdotto nella vigenza della normativa anteriore al d.l. n. 83/2015, laddove il termine per il deposito della proposta e del piano di concordato venivano a scadenza successivamente all’entrata in vigore della legge di conversione. E, il Tribunale trentino ritiene che, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 23 del d.l. n. 83/2015, il procedimento di concordato preventivo introdotto sia quello instaurato con il ricorso ex art. 161, comma 1, l. fall., nel caso in cui la domanda di concordato sia presentata già completa e non preceduta dal deposito di un ricorso ex art. 161, comma 6, ovvero, in quest’ultimo caso, il procedimento instaurato con la domanda di concordato con riserva rispetto ad essa, infatti, il deposito della proposta, del piano e della relativa documentazione, costituisce una semplice evoluzione o integrazione, non comportando l’introduzione di un nuovo e diverso procedimento. Peraltro, è vero che il preconcordato può approdare, in luogo che ad un concordato, ad un accordo di ristrutturazione dei debiti, ma non a caso il comma 6 parla, in questa eventualità, di deposito di una domanda ai sensi dell’art. 182- bis , primo comma , mentre nel caso in cui il concordato con riserva sfoci in una proposta concordataria non è richiesto il deposito di una nuova domanda, bensì soltanto della proposta, del piano e della relativa documentazione il che consente di affermare che la presentazione di una domanda di preconcordato non configuri il procedimento di concordato preventivo introdotto ai sensi dell’art. 23 d.l. n. 83/2015. Il concordato preventivo con riserva. In seguito all’approvazione della l. 134/2012 di conversione del cosiddetto Decreto Sviluppo” n. 83/2012, è stato introdotto nella legge fallimentare il concordato con riserva o domanda di preconcordato , un istituto di notevole rilevanza che consente al debitore la facoltà di depositare un ricorso contenente semplicemente la domanda di concordato unitamente ai bilanci relativi agli ultimi tre esercizi, senza l’obbligo di allegazione contestuale del piano concordatario e dell’ulteriore documentazione normalmente necessaria. Per mezzo della presentazione di questa domanda dal contenuto semplificato si consente al debitore stesso di beneficiare degli effetti protettivi che sarebbero garantiti dalla presentazione di una domanda di concordato completa, permettendogli di predisporre nel frattempo la proposta di concordato preventivo oppure di un piano di ristrutturazione, evitando così l’aggressione del proprio patrimonio e il conseguente aggravarsi della situazione di crisi. Le novità introdotte dalla c.d. mini riforma fallimentare contenuta nel d.l. n. 83/15. La cosiddetta mini riforma fallimentare, attuata con il d.l. n. 83/2015, convertito nella legge 6 agosto 2015, n. 132, ha introdotto novità e modifiche volte ad agevolare le soluzioni delle crisi d’impresa, sia attraverso il chiarimento di dubbi interpretativi sorti nella prassi, con riferimento alle precedenti novelle succedutesi dal 2006 al 2012, sia attraverso l’introduzione di nuovi strumenti che sembrano poter efficacemente incidere nei processi di risanamento dell’impresa in crisi, agevolandone l’esito favorevole. Le proposte concorrenti di concordato preventivo. La mini riforma fallimentare ha introdotto una novità particolarmente rilevante che anticipa, al ricorrere di determinate condizioni, gli effetti espropriativi tipici, fino ad ora, solamente della procedura fallimentare. Difatti, ai sensi dell’art. 163 l. fall. è concessa ai creditori la possibilità di avanzare proposte di concordato preventivo alternative rispetto a quella formulata dal debitore, unitamente ad un piano e ad una relazione avente le caratteristiche di cui al terzo comma dell’art. 161 l. fall., che può essere limitata alla fattibilità del piano per gli aspetti che non siano già oggetto di verifica da parte del commissario giudiziale. Le offerte concorrenti di acquisto di azienda e di beni. La mini riforma fallimentare introduce anche ex novo l’art. 163- bis , l. fall., che regola l’ipotesi in cui il piano del concordato comprenda un’offerta avente ad oggetto la cessione dell’azienda o di beni ad un compratore già individuato. In tale ipotesi, la disposizione citata prevede che il tribunale competente deve disporre la ricerca di interessati all’acquisto disponendo l’apertura di un procedimento competitivo. Tale disposizione si applica anche qualora il debitore abbia stipulato un contratto che comunque abbia finalità, seppure non immediata, di trasferire l’azienda. La tutela dei creditori chirografari. Tra le numerose novità relative al concordato preventivo il d.l. n. 83/2015 dispone, a tutela dei creditori chirografari, che la proposta di concordato che non preveda la continuità aziendale, debba assicurare in ogni caso il pagamento di almeno il venti per cento dell’ammontare dei crediti chirografari. Nel caso in commento, che, invero, non è soggetto alla nuova disciplina de qua , la proposta di concordato contiene l’indicazione di una percentuale di soddisfacimento dei creditori chirografari nella misura del trentacinque per cento, espressamente qualificata come meramente descrittiva e non vincolante. La disciplina transitoria delle nuove norme in materia di concordato. L’art. 23 del d.l. n. 83/15, nel dettare la disciplina transitoria delle nuove norme in materia di concordato, usa la locuzione procedimenti di concordato preventivi introdotti , per poi sancirne l’applicabilità, di volta in volta, ai procedimenti introdotti successivamente all’entrata in vigore del decreto, ovvero a quelli introdotti successivamente all’entrata in vigore della legge di conversione, oppure anche ai procedimenti introdotti anteriormente. Le nuove disposizioni riguardano, per lo più, il concordato in cui sia già presente la proposta, il piano e la documentazione di cui all’art. 161, l.fall., ma in alcuni casi, si tratta di norme applicabili esclusivamente, ovvero anche nella fase di preconcordato è il caso delle modifiche apportate dall’art. 182- quinquies , ove è stato esplicitato che l’autorizzazione a contrarre finanziamenti prededucibili può essere richiesta anche prima del deposito della documentazione di cui all’art. 161, commi 2 e 3, l. fall., ovvero del succitato art. 163- bis , l. fall., introdotto ex novo , che prevede e regolamenta la presentazione di offerte concorrenti”. Invero, concludendo, la domanda di preconcordato, introdotta col ricorso ex art. 161, comma 6, l. fall., prima dell’entrata in vigore del d.l. n. 83/2015, non è soggetta alle nuove disposizioni.

Tribunale di Trento, sez. fallimentare, decreto 8 – 15 ottobre 2015 Fatto e diritto , dopo aver presentato in data domanda di concordato ai sensi dell’articolo 161, comma 6°, l.fall., il , nel termine assegnato, ha provveduto a depositare la proposta, il piano e la documentazione prevista dagli artt. 161, commi 2° e 3°, l.fall. Il concordato proposto da è un concordato con cessione dei beni, rappresentati da beni mobili e immobili, partecipazioni, crediti e disponibilità liquide. Il tutto, per un attivo stimato in complessivi € di cui la posta più rilevante è costituita da immobili, che, infatti, con € rappresentano circa l’85% dell’attivo , a fronte di un passivo ammontante complessivamente ad € di cui € , oltre ad un fondo rischi di € , in prededuzione, € di cui crediti ipotecari, € di altri crediti privilegiati, ed € di crediti chirografari . La proposta prospetta pertanto il pagamento integrale dei crediti in prededuzione e privilegiati, ed un pagamento dei creditori chirografari in misura indicata, in maniera non vincolante, nel 35,00%, pagamenti previsti con la tempistica indicata nell’atto depositato e, comunque, entro il 2018. Tanto promesso, occorre innanzi tutto stabilire quale sia la disciplina applicabile alla presente procedura. Come noto, infatti, nella pendenza del termine assegnato alla debitrice ai sensi dell’articolo 161, comma 6°, l.fall., è entrato in vigore il D.l. numero 83/2015, convertito, con modificazioni, nella l.numero 132/2015, che ha innovato in più punti la disciplina del concordato preventivo. Delle nuove norme rilevano in particolare, nella presente fase di ammissione, l’ultimo comma dell’articolo 160, a mente del quale in ogni caso la proposta di concordato deve assicurare il pagamento di almeno il venti per cento dell’ammontare dei crediti chirografari”. l’inciso finale del comma 2°, lett. e dell’articolo 161, il quale recita in ogni caso, la proposta deve indicare l’utilità specificamente individuata ed economicamente valutabile che il proponente si obbliga ad assicurare a ciascun creditore”, e l’articolo 163, comma 2°, numero 2, nella parte in cui ha portato a centoventi giorni dalla data del provvedimento di ammissione il termine per la fissazione dell’adunanza dei creditori fermo ovviamente restando che la questione si pone per le altre norme introdotte o modificate dal D.l. numero 83/2015, relative a successivi passaggi della procedura di concordato, e che unica deve esserne la soluzione . Orbene, l’articolo 23 del D.l numero 83/2015, nel dettare la disciplina transitoria delle nuove norme in materia di concordato, usa la locuzione procedimenti di concordato preventivo introdotti”, per poi sancirne l’applicabilità, di volta in volta, ai procedimenti introdotti successivamente all’entrata in vigore del decreto, ovvero a quelli introdotti successivamente all’entrata in vigore della legge di conversione, oppure anche ai procedimenti introdotti anteriormente in un caso peraltro comma 5° si fa riferimento ai procedimenti di concordati preventivo pendenti” alla data di entrata in vigore del decreto legge, ed una disciplina transitoria particolare è poi dettata per le modifiche riguardanti l’articolo 169/bis. Le nuove disposizioni riguardano, per lo più, il concordato in cui sia già presente la proposta, il piano e la documentazione di cui articolo 161, ma, in alcuni casi, si tratta di norme applicabili esclusivamente, ovvero anche alla fase di preconcordato è il caso delle modifiche apportate all’articolo 182 quinquies, ove è stato esplicitato che l’autorizzazione a contrarre finanziamenti prededucibili può essere richiesta anche l’autorizzazione a contrarre finanziamenti prededucibili può essere richiesta anche prima del deposito della documentazione di cui all’articolo 161, commi 2° e 3°, l.fall.,ovvero dell’articolo 163 bis, che prevede e regolamenta la presentazione di offerte concorrenti”, con disciplina applicabile anche agli atti da autorizzare ai sensi dell’articolo 161, comma 7° cfr. l’ultimo comma dell’articolo 163 bis . Questo collegio ritiene che, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 23 del D.l. numero 83/2015, il procedimento di concordato preventivo introdotto” sia quello instaurato con il ricorso ex articolo 161, comma 1°, l.fall., nel caso in cui la domanda di concordato sia presentata già completa e non preceduta dal deposito di un ricorso ex articolo 161, comma 6°, ovvero, in quest’ultimo caso, il procedimento instaurato con la domanda di concordato con riserva rispetto ad essa, infatti il deposito della proposta, del piano e della relativa documentazione, costituisce una semplice evoluzione o integrazione, non comportando l’introduzione di un nuovo e diverso procedimento . Al riguardo va infatti considerato che -col ricorso ex articolo 161, comma 6°, l.fall., il debitore presenta la domanda di concordato in questo senso il disposto dell’articolo è inequivoco l’imprenditore può depositare il ricorso contente la domanda di concordato unitamente ai bilanci relativi agli ultimi tre esercizi e all’elenco nominativo dei creditori con l’indicazione dei rispettivi crediti, riservandosi di presentare la proposta, il piano e la documentazione di cui ai commi secondo e terzo entro un termine fissato dal giudice”. -è vero che il preconcordato può approdare, in luogo che ad un concordato, ad un accordo di ristrutturazione dei debiti, ma non a caso il comma 6° parla, in questa eventualità, di deposito di una domanda ai sensi dell’articolo 182-bis, primo comma”, mentre nel caso in cui il concordato con riserva sfoci in una proposta concordataria non è richiesto il deposito di una nuova domanda, bensì soltanto della proposta, del piano e della relativa documentazione -nello stesso senso depone, significativamente, il nuovo testo dell’articolo 182 quinquies, che, per l’ipotesi di richiesta di autorizzazione a contrarre finanziamenti prededucibili presentata in fase di preconcordato, prevede che l’autorizzazione può essere concessa anche prima del deposito della documentazione di cui all’articolo161, commi secondo e terzo”, anche qui non parlando di deposito di una domanda di concordato -la pubblicazione della domanda di concordato nel registro delle imprese è prevista una sola volta, anche se il ricorso che la contiene è presentato ai sensi dell’articolo 161, comma 6°, e dalla relativa data decorrono i termini delle revocatorie ove al concordato faccia seguito la dichiarazione di fallimento articolo 69 bis -gli effetti della domanda di concordato decorrono poi in ogni caso, e quindi sia nel caso di ricorso presentato a mente del comma 1° che in quello di ricorso depositato ai sensi del comma 6°, dalla data della sua presentazione articolo 169 -l’articolo 161, comma 6°, sul presupposto teorico della distinzione fra domanda, proposta e piano, già da tempo predicata da parte della dottrina, ha del resto inteso anticipare alla presentazione della sola domanda di concordato della richiesta cioè diretta al tribunale, con cui l’imprenditore chiede che la regolazione della crisi di impresa venga accertata e legittimata mediante lo strumento concordatorio la produzione degli effetti protettivi propri dell’istituto, e sulla base dello stresso presupposto la giurisprudenza di merito ha unanimemente riferito al momento della presentazione del ricorso di concordato con riserva la verifica della sussistenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi per l’accesso alla procedura. In questo contesto normativo, pertanto, ove il legislatore avesse inteso rendere le nuove norme applicabili anche alle procedure di concordato introdotte col ricorso ex articolo 161, comma 6°, e non ancora approdate al deposito della proposta , del piano e della relativa documentazione, avrebbe dovuto adoperare una locuzione diversa da quella procedimenti di concordato preventivo introdotti” il fatto poi che tale locuzione sia adoperata anche nel disciplinare l’entrata in vigore di norme applicabili alla sola fase di preconcordato, o anche a tale fase, conferma che il legislatore considera il relativo procedimento, destinato fisiologicamente a sfociare nella presentazione della proposta, come un unicum, e non come due procedimenti distinti. Stante quanto sin qui osservato, non è quindi necessario che la proposta contenga l’indicazione della utilità specificamente individuata ed economicamente valutabile che il proponente si obbliga ad assicurare a ciascun creditore” che, peraltro, in fattispecie come quella in esame, in cui è previsto un pagamento in denaro per tutti i creditori, non necessiterebbe di ulteriori specificazioni , né, a fronte di una proposta che contiene l’indicazione di una percentuale di soddisfacimento dei creditori chirografari nella misura del 35%, espressamente qualificata come meramente descrittiva e non vincolante, si pone la questione relativa al significato che deve attribuirsi alla locuzione deve assicurare” che compare nell’attuale ultimo comma dell’articolo 160. Tanto premesso, i soli aspetti di criticità che la proposta presenta attengono alla indicazione del Liquidatore Giudiziale ed alla degradazione in chirografo dell’Iva di rivalsa sul primo punto va peraltro osservato che la ricorrente, dopo aver indicato per tale incarico il liquidatore sociale, persona disponibile a rivestire la carica gratuitamente ma non in possesso dei requisiti previsti dall’articolo 28 l.fall., ha in subordine, per l’eventualità che il Tribunale non ritenga di addivenire a tale nomina, indicato altro soggetto, iscritto al registro dei revisori contabili, appostando fra le passività la relativa spesa per quel che invece concerne il secondo punto, la degradazione in chirografo è stata accompagnata da apposita attestazione ex articolo 160, comma 2°,l.fall. contenuta all’interno della relazione di cui all’articolo 161, comma 3°, l.fall., relazione che non è, però, giurata, con conseguente necessità che tale irregolarità sia sanata nel corso della procedura. La documentazione allegata alla proposta è infine completa e regolare. può dunque essere ammessa alla procedura di concordato preventivo. Tenuto conto delle spese necessarie sino all’omologa, il fondo spese può essere determinato in € . P.Q.M. Dichiara aperta la procedura di concordato preventivo alla ditta Nomina Giudice delegato la dott.ssa E conferma la nomina quale Commissario giudiziale del dott. ordina la convocazione dei creditori per l’udienza del , con termine sino al per la comunicazione ai creditori, a cura del Commissario Giudiziale, dell’avviso contenente la data di convocazione dei creditori, della proposta e del piano depositati dal debitore e del presente decreto stabilisce che la ricorrente versi, entro il termine di gg. 15 dalla comunicazione del presente provvedimento la somma di € _ , quale fondo spese per la procedura.