Il diritto di prelazione non è opponibile ai terzi acquirenti

La prelazione attribuita al socio esclude il diritto dello stesso a vedersi assegnata coattivamente la quota.

Il patto di prelazione ha di regola natura parasociale, rileva solo sul piano obbligatorio e non è opponibile ai terzi tuttavia è innegabile che il patto inserito nell'atto costitutivo acquisisca rilevanza per l'organizzazione della società ed efficacia reale opponibile anche al terzo acquirente. È questo quanto affermato dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 24559, depositata il 2 dicembre 2015. Il caso. I soci di una società convenivano in giudizio gli acquirenti delle quote sociali chiedendo che fosse accertato e dichiarato il loro diritto di prelazione e, per effetto diretto, fossero trasferite le quote in loro favore. Il Tribunale respingeva la domanda. La Corte d'appello confermava la decisone di primo grado e spiegava che le quote oggetto di contesa, come da apposita delibera sociale, dovevano intendersi estinte. Le parti hanno proposto ricorso per cassazione. Patto di prelazione. La S.C. ha osservato che il patto di prelazione sottoscritto a tutela della quota sociale, intercorso tra i soci, ha valenza privata e non è opponibile ai terzi. La partecipazione sociale è diritto rientrante nella sfera privata del singolo socio e, come tale, liberamente disponibile da parte dello stesso. Spiegano i giudici di legittimità che non può essere pregiudicato il diritto del terzo acquirente in buona fede, estraneo al patto, e che in favore del socio che subisce la cessione è disponibile la tutela risarcitoria. Patto di prelazione e statuto sociale. La conclusione è differente ove l'accordo di prelazione superi la sfera privata patto parasociale e acquisisca valenza sociale-pubblicistica con sua introduzione all'interno dello statuto sociale. In tal caso è evidente che, con atto di autonomia privata, i soci riconoscono e rendono pubblico il valore sociale della partecipazione, così, di fatto, rinunciano alla libera disposizione del diritto di cessione o, almeno, lo subordinano al gradimento-coesione-continuità sociale. La S.C., sul punto, richiama consolidato orientamento giurisprudenziale a tenore del quale il patto di prelazione ha di regola natura parasociale, rileva solo sul piano obbligatorio e non è opponibile ai terzi tuttavia è innegabile che il patto inserito nell'atto costitutivo acquisisca rilevanza per l'organizzazione della società ed efficacia reale opponibile anche al terzo acquirente - Cass. Civ. n. 12797/2012. Il codice prevede il patto di prelazione non il diritto di prelazione. La cassazione ha chiarito che la norma codicistica prevede la possibilità di stipulare un patto di prelazione anche nell'atto costitutivo o nello statuto ma non regolamenta un diritto di prelazione. Pertanto, fermo il valore reale del patto contenuto nello statuto, non è attribuibile al socio il diritto di riscattare la partecipazione sociale ceduta ma, soltanto, il diritto ad ottenere il risarcimento. Tanto perché, si ribadisce, non è attribuito un diritto di prelazione ed è riconosciuto soltanto un obbligo di prelazione. Pertanto, si verte nell'ambito eventuale dell'inadempimento di una obbligazione per cui è possibile solo tutela risarcitoria. La clausola di prelazione inserita in uno statuto ha efficacia reale, è opponibile - al terzo acquirente - in caso di cessione della quota, nel senso che il cessionario non entra a far parte della compagine sociale. Deve però escludersi che i soci titolari del diritto di prelazione possano riscattare, dal terzo acquirente, la quota alienata in spregio al diritto di prelazione sancito statutariamente ad essi spetta solo il diritto al risarcimento del danno che dimostrino di avere eventualmente patito - Cass. Civ. 12370/2014. Valore sociale della prelazione e modalità di esercizio del diritto. Il trasferimento della quota sociale in dispregio della clausola di prelazione, non implica automatica violazione della riserva e/o automatico diritto al risarcimento. Infatti, è vero che la riserva assolve ad una funzione organizzativa per un interesse sociale e non del singolo socio ma è altrettanto vero che il socio danneggiato ha l'onere di allegare un suo specifico interesse all'acquisto della partecipazione societaria, rimasto pregiudicato e, solo in tal caso, può riconoscersi il diritto risarcitorio Cass. Civ. n. 12370/2014 .

Corte di Cassazione, sez. I Civile, sentenza 21 ottobre – 2 dicembre 2015, n. 24559 Presidente Forte – Relatore Valitutti Ritenuto in fatto 1. Con atto di citazione notificato il 12.12.2005, P.D., W. e C. convenivano in giudizio, dinanzi al Tribunale di Pordenone la Andromeda s.r.l. ora s.p.a. , L.L., A.F., la Grusan s.r.l., la Fiduciaria Renzi s.r.l. e la Giusyrossi s.r.l., chiedendo accertarsi la violazione del diritto di prelazione, previsto dall'art. 7 dello statuto sociale della Andromeda s.r.l., conseguente all'avvenuta cessione - con scrittura privata del 4.10.2004 - delle quote di partecipazione alla società Andromeda s.r.l. da parte degli altri soci ad un terzo, la società Giusyrossi s.r.l. Gli attori chiedevano di conseguenza - in accoglimento della domanda di retratto da essi proposta - il trasferimento di dette quote in loro favore. 1.1. La causa veniva definita con sentenza n. 518/2008, depositata il 24.6.2008, con la quale il Tribunale di Pordenone respingeva la domanda attorea, compensando le spese di lite. 2. Avverso tale decisione proponevano appello principale P.D. , W. e C. ed appello incidentale la Andromeda s.r.l. e la Giusyrossi s.r.l. I gravami venivano entrambi rigettati dalla Corte di Appello di Trieste, con sentenza n. 28/2012, depositata il 9.1.2012. 2.1. Con tale pronuncia il giudice di seconde cure riteneva che le quote in contestazione sarebbero state estinte, per cui non esisterebbero più sul piano giuridico, per effetto della delibera del 28.10.2004, con la quale era stato azzerato il capitale sociale della Andromeda s.r.l 2.2. La medesima decisione rigettava, altresì, per difetto di prova, la domanda subordinata di risarcimento danni proposta dai P. . 3. Per la cassazione della sentenza n. 28/2012 hanno proposto, quindi, ricorso P.D., W. e C. nei confronti della Andromeda s.r.l. ora s.p.a. , di L.L. , di A.F. , della Grusan s.r.l., della Fiduciaria Renzi s.r.l. e della Giusyrossi s.r.l., affidato a due motivi. 4. I resistenti L.L. e Grusan s.r.l. hanno replicato con controricorso. Gli altri intimati non hanno svolto attività difensiva. Considerato in diritto 1. Con il primo motivo di ricorso, P.D., W. e C. denunciano la violazione e falsa applicazione degli artt. 2447, 2468, 2469 e 2482 c.c., nonché l'omessa o insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia, in relazione all'art. 360, co. 1, nn. 3 e 5 c.p.c 1.1. I ricorrenti si dolgono del fatto che la Corte di Appello abbia escluso la possibilità di esercizio dei retratto da essi esercitato - conseguente all'avvenuta cessione delle quote di partecipazione alla società Andromeda s.r.l., da patte degli altri soci ad un terzo, la società Giusyrossi s.r.l., in violazione del patto di prelazione in loro favore, contenuto nell'art. 7 dello statuto sociale - per il fatto che dette quote sarebbero state estinte, per cui non esisterebbero più giuridicamente, per effetto della delibera del 28.10.2004, con la quale era stato azzerato il capitate sociale della Andromeda s.r.l 1.2. A fondamento della censura i ricorrenti pongono la violazione dell'art. 2469 c.c. e del menzionato art. 7 di detto statuto, dai quali dovrebbe inferirsi la natura reale del patto di prelazione - come tale opponibile anche all'acquirente ed ai terzi - e la conseguente ammissibilità del retratto, avente ad oggetto le partecipazioni sociali inglobanti anche il patrimonio della società, e non - come erroneamente ritenuto dal giudice di appello - le singole quote, ritenute estinte per effetto dell'azzeramento del capitale sociale. Queste ultime, a seguito di detto azzeramento, perderebbero, infatti, solo il loro valore nominale, senza che ciò comporti una modificazione delle quote stesse, nel loro numero e consistenza, e dei diritti dei soci, come espressamente prevede l'art. 2482 quater c.c 1.3 La censura è infondata. 1.3.1. Va premesso, a riguardo, che il patto di prelazione, concluso tra i soci di una società, per la stessa funzione che gli è propria, è idoneo a generare obblighi e diritti reciproci in capo parti che lo abbiano stipulato. Da una parte, sussiste - invero - l'obbligo, a carico del socio o dei soci che intenda disfarsi del bene nella specie la partecipazione sociale , cui la prelazione si riferisce, di darne comunicazione agli altri e di preferirli ad ogni altro possibile acquirente, a parità di condizioni dall'altra, si pone il diritto, in capo agli altri soci, di ricevere tale comunicazione e di essere preferiti nell'acquisto. 1.3.1.1. L'evidente carattere pattizio della prelazione comporta che il contratto ha - in via di principio - effetto solo tra le parti, con la conseguenza che le posizioni soggettive scaturenti dall'accordo negoziale non possono riflettersi sui terzi. Le pattuizioni contenute in tale accordo hanno, in altri termini, carattere obbligatorio e non reale. Ne discende che l'eventuale violazione dell'obbligo gravante sulla parte alienante, la quale ceda il bene ad un terzo senza consentire al titolare del diritto di esercitare la prelazione convenzionalmente accordatagli, può giustificare la reazione del titolare della prelazione sul piano risarcitorio, ma non anche mettere in dubbio la validità dell'acquisto compiuto dal terzo estraneo al patto, con la conseguente inopponibilità dei relativi effetti a chi non sia stato parte dell'accordo. 1.3.1.2. Il patto in questione viene, pertanto, a porsi come un tipico accordo parasociale destinato, in quanto tale, a vincolare i soli soci che lo abbiano stipulato, ma non anche a riflettersi sulla conformazione dell'ente societario. Quel che ne forma oggetto, infatti, è un diritto, avente ad oggetto un bene - la quota di partecipazione in società - esistente nel patrimonio personale del socio, agli atti di disposizione del quale la società, in quanto persona giuridica titolare di un patrimonio ben distinto da quello dei propri stessi soci, è, in linea di principio, estranea cfr., in tal senso, Cass. n. 7614/1996 . 1.3.2. A diversa conclusione devesi, invece, pervenire con riguardo alle ipotesi in cui - come è accaduto nel caso di specie - il patto di prelazione venga inserito, con apposita clausola, dai soci stipulanti nell'atto costitutivo o nello statuto della stessa società. 1.3.2.1. Se quest'inserimento non basta, invero, a privare il patto della sua valenza parasociale, insita nella sua stessa natura, è tuttavia innegabile che esso valga, già solo per aver trasformato il patto in una clausola statutaria, a conferirgli anche una caratterizzazione ulteriore, questa sì di carattere sociale. Non può, difatti, revocarsi in dubbio che, con l'inserimento della clausola di prelazione nell'atto costitutivo, si sia inteso attribuire alla medesima, al pari di qualsiasi altra pattuizione riguardante posizioni soggettive individuali dei soci che venga iscritta nello statuto dell'ente, anche un valore rilevante per la società, la cui organizzazione ed il cui funzionamento l'atto costitutivo e lo statuto sono destinati a regolare. Induce a siffatta conclusione il rilievo che clausole, come quelle di prelazione o di gradimento, sono senza dubbio finalizzate dalla volontà dei soci, secondo quanto i medesimi valutino più adatto alle esigenze dell'ente, ad incidere sul rapporto tra l'elemento patrimoniale e quello personale della società, accrescendo il peso del secondo rispetto al primo. 1.3.2.2. Ne discende che le clausole in questione, venendo ad assolvere anche ad una funzione specificamente sociale, atteso il loro inserimento nell'atto costitutivo o nello statuto dell'ente, cessano di esser regolate dai soli principi del diritto dei contratti, per rientrare, invece, nell'orbita più specifica della normativa societaria Cass. 7614/1996 . In tale prospettiva, un consistente indirizzo giurisprudenziale - al quale si ritiene di aderire - si è espresso nel senso che la clausola statutaria di prelazione avrebbe efficacia reale ed i suoi effetti sarebbero opponibili anche al terzo acquirente, trattandosi di una regola del gruppo organizzato alla quale non potrebbe non conformarsi colui che intendesse entrare a far parte di quel medesimo gruppo cfr. Cass. 7614/1996 8645/1998 12797/2012 . 1.3.3. E tuttavia, dalla suindicata efficacia reale del patto di prelazione, quando è trasfuso in una clausola dell'atto costitutivo o dello statuto, non può derivare - come vorrebbero i ricorrenti - il riconoscimento al prelazionario pretermesso del diritto al riscatto del bene, mediante la proposizione di una domanda di retratto. 1.3.3.1. Costituisce, difatti, un'affermazione consolidata nella giurisprudenza di questa Corte quella secondo cui, sul plano generale, la prelazione convenzionale, avendo efficacia obbligatoria, è efficace e vincolante per i soli contraenti e non per i terzi estranei. Con la conseguenza che l'acquisto di questi ultimi dal promittente la prelazione, inadempiente al relativo patto, non è soggetto a caducazione a seguito della pretesa di riscatto - che, invece, nella prelazione legale è prevista espressamente dalla legge es art. 732 c.c., art. 8 della l. n. 590 del 1965, artt. 38 e 39 l. n. 392 del 1978 - esercitata dal prelazionario, essendo quest'ultimo titolare soltanto, in mancanza di un'espressa previsione normativa di segno contrario, dell'azione personale risarcitoria nei confronti dell'inadempiente cfr. Cass. 1760/1969 616/1977 3466/1988 19928/2008 . 1.3.3.2. Tali principi sono, peraltro, applicabili anche al caso in cui - come è accaduto nel caso concreto - il patto di prelazione sia stato inserito, mediante apposita clausola, nell'atto costitutivo o nello statuto di una società. Inefficacia reale di tale patto - che non cessa di rivestire la natura convenzionale attribuibile ai patti parasociali - se comporta, infatti, l'opponibilità del medesimo ai terzi, in essi compreso l'acquirente della partecipazione sociale, non vale, invece, a radicare il fondamento di un'azione di retratto, finalizzata all'esercizio di un preteso diritto di riscatto del bene in questione. 1.3.3. Ed invero, secondo una recente pronuncia di questa Corte - alla quale si intende dare seguito - sia l'art. 2479 c.c. nel testo anteriore al d.lgs. n. 6 del 2003 , sia l'attuale art. 2469 c.c. applicabile ratione temporis alla fattispecie in esame non prevedono un diritto di prelazione, ma si limitano a consentire il relativo patto, così esprimendo il principio di libera trasferibilità delle quote sociali, per cui l'eventuale previsione di una prelazione ha fonte non legale, ma negoziale e solo in tale ambito trova la sua disciplina. Ne consegue che la violazione della clausola statutaria contenente un patto di prelazione comporta l'inopponibilità nei confronti della società e dei soci titolari del diritto di prelazione - stante la menzionata efficacia reale del patto inserito nello statuto sociale -della cessione della partecipazione societaria che resta, però, valida tra le parti stipulanti , nonché l'obbligo di risarcire il danno eventualmente prodotto, alla stregua delle norme generali sull'inadempimento delle obbligazioni. Per contro, siffatta violazione non comporta anche il diritto potestativo di riscattare la partecipazione nei confronti dell'acquirente, atteso che il c.d. retratto non integra un rimedio generale in caso di violazioni di obbligazioni contrattuali, ma solo una forma di tutela specificamente apprestata dalla legge e conformativa dei diritti di prelazione, previsti per legge, spettanti ai relativi titolari cfr. Cass. 12370/2014 . 1.4. Per tutte le ragioni esposte, pertanto, ti motivo di ricorso in esame deve essere rigettato. 2. Con il secondo motivo di ricorso, P.D. , W. e C. denunciano l'omessa o insufficiente motivazione su un fatto decisivo della controversia, in relazione all'art. 360, co. 1, n. 5 c.p.c 2.1. I ricorrenti si dolgono del fatto che la Corte di Appello, in relazione alla domanda subordinata di risarcimento dei danni subiti per la violazione del patto di prelazione convenzionale, abbia affermato che gli istanti avrebbero dovuto fornire la prova dei pregiudizio subito. Per contro, a parere dei ricorrenti, la perdita della possibilità di acquisto di una posizione egemone nella società Andromeda s.r.l. determinerebbe, di per sé, l'insorgenza di un pregiudizio risarcibile, sicché il danno avrebbe potuto essere liquidato dall'organo giudicante con l'ausilio di una c.t.u., ovvero in via equitativa ex art. 1226 c.c 2.2. Il motivo è infondato. 2.2.1. Questa Corte ha, invero, recentemente affermato che non sussiste un danno in re ipsa in caso di violazione della clausola statutaria attributiva di un diritto di prelazione del socio per l'acquisto della partecipazione societaria, poiché la stessa assolve - come dianzi detto - ad una funzione organizzativa per un interesse sociale e non del singolo socio. Ne discende che grava su quest'ultimo l'onere di allegare e dimostrare un suo specifico interesse all'acquisto della partecipazione societaria, rimasto pregiudicato dalla condotta violativa, potendo, solo in tal caso, giustificarsi l'eventuale liquidazione equitativa del danno ai sensi dell’art. 1226 c.c., in ragione dell'impossibilità o notevole difficoltà di una sua precisa quantificazione Cass. 12370/2014 . 2.2.2. In tale prospettiva va, altresì, osservato che la consulenza tecnica d'ufficio - con la quale, secondo i ricorrenti, i medesimi avrebbero potuto fornire la prova del danno subito - è un mezzo istruttorio non una vera e propria prova sottratto alla disponibilità delle parti ed affidato al prudente apprezzamento del giudice di merito, rientrando nel suo potere discrezionale la vantazione di disporre la nomina dell'ausiliario giudiziario, o l'integrazione dell'incarico al medesimo a suo tempo conferito. E la motivazione dell'eventuale diniego può anche essere implicitamente desumibile dal contesto generale delle argomentazioni svolte e dalla valutazione del quadro probatorio, unitariamente considerato, effettuata dal suddetto giudice Cass. 15219/2007 9461/2010 . Ebbene, nel caso concreto, la Corte di Appello ha correttamente motivato il diniego facendo applicazione del principio - più volte affermato da questa Corte - secondo cui la consulenza tecnica d'ufficio ha la funzione di offrire al giudice l'ausilio delle specifiche conoscenze tecnico-scientifiche che si rendono necessarie al fine del decidere. Tale mezzo istruttorio, pertanto, presupponendo che siano stati forniti dalle parti interessate concreti elementi a sostegno delle rispettive richieste, non può essere utilizzato per compiere indagini esplorative dirette all'accertamento di circostanze di fatto, la cui dimostrazione rientri, invece, nell'onere probatorio delle parti cfr., ex plurimis. Cass. 2205/1996 11359/2002 5422/2002 212/2006 12921/2015 . 2.2.3 Sicché, nella specie, in assenza di concreti e specifici elementi di prova, da parte degli odierni ricorrenti, a sostegno della pretesa risarcitoria azionata, la Corte territoriale ha correttamente denegato l'ammissione di una c.t.u. che si sarebbe rivelata meramente esplorativa. 2.3. La censura suesposta va, pertanto, disattesa. 3. Per le ragioni suesposte, il ricorso proposto da P.D. , W. e C. deve, di conseguenza, essere integralmente rigettato. 4. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza, nella misura di cui in dispositivo. P.Q.M. La Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso condanna i ricorrenti alle spese del presente giudizio, che liquida in Euro 12.500,00, oltre ad Euro 200,00 per esborsi, spese forfettarie ed accessori di legge.