Documenti non indicati nel reclamo contro la sentenza di fallimento: la produzione successiva non è inammissibile

L’indicazione, nel reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento, dei mezzi di prova di cui il ricorrente intende avvalersi e dei documenti prodotti, previsti dall’art. 18, comma 2, l. fall., non è richiesta a pena di inammissibilità di successive produzioni.

È quanto stabilito dalla Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 20481/15, depositata il 12 ottobre. Il caso. Il Tribunale dichiarava il fallimento di una s.r.l. e la Corte d’appello, investita del reclamo proposto dalla società avverso tale provvedimento, confermava la sentenza impugnata. Avverso tale decisione, ricorre per cassazione la s.r.l., lamentando che la Corte d’appello aveva rigettato la domanda di produzione di alcuni documenti ritenuti, dalla ricorrente, risolutivi ai fini della decisione deduceva, inoltre, la società che la Corte di merito aveva erroneamente ritenuto lo stato di insolvenza. L’indicazione dei mezzi di prova ex art. 18 l. fall. non è richiesta a pena di inammissibilità. Gli Ermellini hanno ritenuto fondata la prima censura mossa dal ricorrente. Il Supremo Collegio, infatti, ha preliminarmente ricordato il consolidato orientamento di legittimità secondo il quale l’indicazione, nel reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento, dei mezzi di prova di cui il ricorrente intende avvalersi e dei documenti prodotti, previsti dall’art. 18, comma 2, l. fall., non è richiesta a pena di inammissibilità di successive produzioni, sulla base di un’interpretazione non rigoristica suggerita dalla natura informale del procedimento di reclamo . L’assunzione dei mezzi di prova può essere disposta anche d’ufficio. A sostegno di tale posizione, i Giudici di Piazza Cavour hanno ulteriormente rammentato il differente tenore letterale dell’art. 18 l. fall rispetto all’art. 99 della medesima legge mentre tale ultima norma, infatti, richiede che i documenti siano indicati nel ricorso di impugnazione dello stato passivo a pena di decadenza, l’art. 18, nel prevedere che il ricorso contenga l’indicazione dei documenti prodotti, non riporta tale dicitura. Non solo l’art. 18 l. fall., proseguono dalla Corte di legittimità, ammette che il collegio possa disporre, anche officiosamente, l’assunzione dei necessari mezzi di prova all’udienza di comparizione e, dunque, successivamente al momento in cui il ricorso viene depositato. Da tanto si può supporre che l’indicazione nel ricorso dei documenti non possa essere considerata definitiva, dal momento che, qualora vi siano mezzi di prova necessari ai fini della decisione, gli stessi potranno essere assunti successivamente, sia su richiesta delle parti, sia d’ufficio, stante il tenore letterale dell’art. 18. Nel caso di specie, l’odierna ricorrente ha chiesto in sede di reclamo, e segnatamente durante l’udienza di comparizione, di produrre alcuni documenti a suo dire necessari ai fini della decisione. Pertanto, secondo gli Ermellini, appare illegittimo il rifiuto del giudice di ammettere tale documentazione. Per tutte le ragioni sopra esposte, la Corte ha accolto il ricorso proposto dalla società, cassando con rinvio la sentenza impugnata.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 1, ordinanza 7 luglio – 12 ottobre 2015, n. 20481 Presidente Dogliotti – Relatore Ragonesi In fatto e in diritto La Corte, rilevato che sul ricorso n. 2216/2014 proposto dalla A.B.A. Costruzioni S.r.l. nei confronti del Fallimento A.B.A. Costruzioni S.r.l. in persona del Curatore Avv. A.L. + M. A.G. il consigliere relatore ha depositato ex art .380 bis cpc la relazione che segue. Il relatore Cons. Ragonesi, letti gli atti depositati, osserva quanto segue Con ricorso depositato il 26.6.2013 la A.B.A. Costruzioni Srl proponeva reclamo dinanzi alla Corte d'Appello di Roma avverso la sentenza 24/2013 del Tribunale di Frosinone, che aveva dichiarato il fallimento della stessa ricorrente. La Corte d'Appello respingeva il reclamo e confermava la sentenza impugnata, con pronuncia depositata in data 11.12.2013. Avverso quest'ultimo provvedimento A.B.A. Costruzioni S.r.l. ha proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi. Gli intimati si difendono con separati controricorsi. Con la prima censura la ricorrente lamenta la violazione dell'art. 18 R.D. 16 marzo 1942, n. 267 per avere la Corte d'Appello rigettato la domanda di produzione di alcuni documenti ritenuti, dalla reclamante, risolutivi ai fini della decisione. Con la seconda censura la ricorrente lamenta la violazione dell'art. 5 R.D. 16 marzo 1942, n. 267, per avere la Corte d'Appello ritenuto la A.B.A. Costruzioni S.r.l in stato d'insolvenza. Preliminarmente, deve essere rigettata l'eccezione di irricevibilità del ricorso, proposta dal Fallimento A.B.A. Costruzioni Srl, per decorso del termine di 30 giorni per proporre reclamo avverso il provvedimento della Corte territoriale. Difatti, il ricorso è stato notificato oltre che presso la cancelleria della Corte d'appello anche presso lo studio del difensore del Fallimento A.B.A. Costruzioni Srl in data 10 gennaio 2014 e, dunque, entro il termine di 30 giorni dal deposito della sentenza avvenuto il giorno 11 dicembre 2013. In tal caso essendo stato comunque il ricorso notificato a mezzo posta presso il difensore non era necessaria la notifica a mezzo PEC. Passando all'esame dei motivi, la prima censura appare fondata. E', difatti, orientamento consolidato di questa Corte ritenere che l'indicazione, nel reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento, dei mezzi di prova di cui il ricorrente intende avvalersi e dei documenti prodotti, prevista dall'art. 18, secondo comma, n. 4, legge fall., non è richiesta a pena di inammissibilità di successive produzioni, sulla base di una interpretazione non rigoristica suggerita dalla natura informale del procedimento di reclamo Cass. 8769/2012 . A sostegno di tale posizione si rammenta il differente tenore letterale dell'art. 18 l.fall. rispetto all'art. 99 ifall. Infatti tale norma richiede che i documenti prodotti siano indicati nel ricorso di impugnazione dello stato passivo a pena di decadenza. Al contrario, l'art. 18 l.fall., nel prevedere che il ricorso contenga l'indicazione dei documenti prodotti non riporta la dicitura a pena di decadenza . Inoltre, l'art. 18 l fall. ammette che il collegio possa disporre, anche officiosamente, l'assunzione dei necessari mezzi di prova all'udienza di comparizione e, dunque, successivamente al momento in cui il ricorso viene depositato. Ciò lascia supporre che l'indicazione nel ricorso dei documenti non possa essere considerata definitiva dal momento che, laddove vi siano mezzi di prova necessari ai fini della decisione, gli stessi potranno essere assunti successivamente, sia su richiesta delle parti sia d'ufficio, stante il tenore letterale dell'art. 18. Nel caso di specie, l'odierna ricorrente ha chiesto in sede di reclamo, precisamente durante l'udienza di comparizione, di produrre alcuni documenti che a suo dire erano necessari ai fini della decisione. Pertanto, appare illegittimo il rifiuto del giudice di ammettere tale documentazione probatoria. Resta assorbito il secondo motivo di ricorso. Ove si condividano i testè formulati rilievi, il ricorso può essere trattato in camera di consiglio ricorrendo i requisiti di cui all'art. 375 c.p.c. P.Q.M. Rimette il processo al Presidente della sezione per la trattazione in Camera di Consiglio. Roma 15.4.15 Il Cons.relatore Viste la memoria del fallimento Considerato che non emergono elementi che possano portare a diverse conclusioni di quelle rassegnate nella relazione di cui sopra che, in particolare, per quanto concerne l'eccezione di inammissibilità del ricorso, può ulteriormente osservarsi che , anche a volere ritenere che la notifica dello stesso dovesse avvenire via pec, in ogni caso la notifica effettuata 4 difensore del fallimento a mezzo posta, sarebbe tutt'al più nulla e non già inesistente con la conseguenza che la predetta nullità risulterebbe comunque sanata dalla tempestiva presentazione del controricorso da parte del fallimento che pertanto il ricorso va accolto con conseguente cassazione della sentenza impugnata e rinvio anche per la liquidazione delle spese del presente giudizio alla Corte d'appello di Roma in diversa composizione P.Q.M. Accoglie il ricorso cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese del presente giudizio alla Corte d'appello di Roma in diversa composizione