Revocatoria fallimentare per il mutuo stipulato per garantire una precedente esposizione

La stipulazione di un mutuo ipotecario non destinato a procurare un'effettiva disponibilità al mutuatario ma solo a garantire una precedente esposizione di quest'ultimo o di terzi, è soggetto a revocatoria fallimentare.

La Corte di Cassazione, con sentenza n. 19710, del 2 ottobre 2015, ha affermato che la stipulazione di una pluralità coordinata di negozi, aventi ciascuno una causa autonoma ma finalizzati nel loro complesso ad un regolamento unitario dei reciproci interessi, dà luogo ad un fenomeno di collegamento negoziale, in virtù del quale, ferma restando l'individualità giuridica dei singoli negozi, ciascuno dei quali rimane assoggettato alla disciplina propria del tipo cui appartiene nel caso in esame la qualificazione della fattispecie come procedimento indiretto risulta anch'essa conforme all'indirizzo della giurisprudenza di legittimità, secondo cui la stipulazione di un mutuo ipotecario non destinato a procurare un'effettiva disponibilità al mutuatario, ma solo a garantire una precedente esposizione di quest'ultimo o di terzi, attraverso l'erogazione di somme poi rifluite, in forza di precedenti accordi e prefinanziamenti, nelle casse della banca mutuante per il tramite di un terzo, dà luogo ad un'ipotesi di collegamento funzionale tra negozi che, in quanto avente come finalità la costituzione di una garanzia a favore di crediti chirografari preesistenti, in violazione della par condicio creditorum , giustifica, in caso di fallimento del debitore, la dichiarazione d'inefficacia dell'ipoteca, ai sensi dell'art. 67, primo comma, n. 3, L.F Il fatto. Il curatore di un fallimento di una società in nome collettivo e i soci illimitatamente responsabili hanno convenuto una banca in giudizio , ai sensi dell'art. 64 o dell'art. 67, comma 1, n. 3, r.d. n. 267/1972 cd. L.F. , al fine di dichiarare l'inefficacia dell'ipoteca iscritta su immobili di proprietà di uno dei soci a garanzia di un mutuo di circa 103mila euro, concesso dalla Banca alla società fallita con atto del febbraio 1996. Premesso che l'importo del mutuo era stato accreditato sul conto della società due giorni dopo che quest'ultima, senza alcuna ragione, aveva versato sul conto del socio la somma di circa 90mila euro, la curatela fallimentare affermò che l'ipoteca doveva ritenersi costituita a titolo gratuito o a garanzia di un debito preesistente non scaduto. In subordine, la stessa curatela, affermò che l'operazione dissimulava la costituzione di una garanzia comune al socio ed alla società per una pregressa esposizione debitoria, e chiese quindi dichiararsene l'inefficacia, previo accertamento della simulazione. Il Tribunale ordinario accolse la domanda, dichiarando inefficace l'atto costitutivo dell'ipoteca, ai sensi dell'art. 67, comma 1, n. 3, L.F Il Tribunale nel rilevare che, con la somma erogata a titolo di mutuo la società fallita aveva ridotto la propria esposizione debitoria, per effetto di un precedente versamento di euro 90mila che aveva azzerato l'esposizione debitoria di uno dei soci, ha ritenuto che dalle modalità di sviluppo dell'operazione nel suo complesso emergesse l'intento delle parti di sostituire le pregresse esposizioni debitorie della società e del socio, non assistite da garanzie, sostituendole con quella nuova derivante dal mutuo, garantita dall'ipoteca del socio. Per i giudici del Tribunale ordinario, quindi, l’operazione si trattava di un negozio indiretto, tradottosi nella sostituzione del debito chirografario con dei altri di pari importi ma garantito dalla prelazione sui beni del socio, e quindi revocabile ai sensi dell'art. 67, comma 1, n. 3, L.F. , in quanto avente come finalità la violazione della par condicio creditorum . Il Tribunale ha precisato, inoltre, che la presunzione di conoscenza dello stato d'insolvenza prevista dalla predetta disposizione era superabile soltanto mediante la prova, posta a carico della convenuta, della sussistenza di circostanze tali da far ritenere ad una persona di ordinaria prudenza ed avvedutezza che l'imprenditore versasse in una situazione di normale esercizio dell'impresa, ha osservato che proprio il tipo di operazione compiuta confermava che la Banca, la quale non aveva fornito la predetta prova, era consapevole delle difficoltà della società debitrice, ed aveva inteso cautelarsi attraverso l'iscrizione dell'ipoteca sui beni del socio. L’impugnazione della banca è stata rigettata anche dalla Corte distrettuale con sentenza dell’agosto 2007. La banca che frattempo a seguito di operazioni societarie aveva cambiato nome avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione. Credito già scaduto? La banca ricorrente denuncia la violazione e/o la falsa applicazione dell'art. 67, comma 1, n. 3, L.F., nonché l'omessa, insufficiente ed illogica motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, censurando la sentenza impugnata nella parte in cui ha ravvisato nell'operazione compiuta la costituzione di una garanzia per un debito preesistente non scaduto. Afferma, infatti, che il credito asseritamente garantito attraverso la costituzione dell'ipoteca doveva considerarsi già scaduto, in quanto il saldo passivo del conto corrente intestato al socio era stato precedentemente azzerato per effetto di un giroconto che ne aveva trasferito l'importo sul conto della società fallita , sul quale è stata poi accreditata la somma erogata a titolo di mutuo. La ricorrente sostiene, pertanto, che l'ipoteca avrebbe potuto considerarsi al più revocabile ai sensi del secondo comma, dell'art. 67 cit., L.F., in quanto concessa a garanzia di un debito contestualmente creato, ovvero, considerando l'insieme dei negozi posti in essere come un procedimento indiretto, in virtù della sproporzione esistente tra le obbligazioni assunte dal terzo datore d'ipoteca e quelle eseguite dalla Banca. La revoca ai sensi dell'art. 67, comma 1, n. 3, L.F., avrebbe invece richiesto l'accertamento della simulazione degli atti che ne avevano preceduto la costituzione. Operazione unitaria e trilaterale. I giudici di legittimità osservano che nel dichiarare l'inefficacia dell'ipoteca concessa dal socio a garanzia del mutuo accordato dalla Banca alla società fallita, la Corte distrettuale ha posto infatti in risalto il nesso funzionale esistente tra la costituzione della garanzia, l'erogazione dell’importo mutuato in favore della società fallita ed il versamento da quest'ultima effettuato sul conto corrente intestato al socio, ravvisando nell'insieme dei negozi collegati un'operazione unitaria e trilaterale, posta in essere dalle parti allo unico scopo di sostituire i crediti non garantiti vantati dalla Banca nei confronti della società e del socio con il credito derivante dal contratto di mutuo, assistito dall'ipoteca sui beni del socio. Per la Corte di Cassazione tale ricostruzione si pone perfettamente in linea con il consolidato orientamento di questa Corte, secondo cui la stipulazione di una pluralità coordinata di negozi, aventi ciascuno una causa autonoma ma finalizzati nel loro complesso ad un regolamento unitario dei reciproci interessi, dà luogo ad un fenomeno di collegamento negoziale, in virtù del quale, ferma restando l'individualità giuridica dei singoli negozi, ciascuno dei quali rimane assoggettato alla disciplina propria del tipo cui appartiene, si crea un vincolo di reciproca dipendenza, che comporta l'intercomunicabilità delle rispettive vicende. In proposito, nessun rilievo può assumere la circostanza, evidenziata dalla difesa della ricorrente, che l'estinzione del debito del socio abbia avuto luogo in data anteriore all’accreditamento dell'importo a tal fine utilizzato sul conto corrente intestato alla società fallita, non solo e non tanto perché come riconosciuto dalla stessa ricorrente, il predetto importo proveniva da un altro conto intestato alla medesima società, sul quale era stato effettuato l'accreditamento della somma mutuata, anteriormente al pagamento del debito del socio, ma anche e soprattutto perché l'accertata unitarietà del regolamento d'interessi relegava in secondo piano la tempistica delle operazioni a tal fine compiute, evidentemente congegnata in modo tale da occultare ogni collegamento tra la concessione del mutuo ipotecario e l'estinzione dei debiti preesistenti. Per la Corte di Cassazione ciò che consente di distinguere il fenomeno del collegamento negoziale da una pluralità di negozi causalmente autonomi non è d'altronde il dato meramente formale dell'unicità o della pluralità dei documenti negoziali o della contestualità o meno delle operazioni compiute, ma quello sostanziale della unitarietà o dell'autonomia degli interessi perseguiti, trattandosi non già di un particolare tipo di negozio, ma di uno strumento di regolamento degli interessi economici delle parti, la cui interdipendenza costituisce la ragione giustificatrice delle reciproche ripercussioni delle vicende negoziali. Per la Corte di Cassazione, il ricorso va pertanto rigettato, con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Corte di Cassazione, sez. I Civile, sentenza 18 marzo – 2 ottobre 2015, n. 19710 Presidente Ceccherini – Relatore Mercolino Svolgimento del processo 1. - Il curatore del fallimento della Al.Vet. Zootecnica di Marconato Luciano & amp C. S.n.c. e dei soci illimitatamente responsabili M.L. e Ma.Ro. convenne in giudizio la Banca Popolare di Asolo e Montebellumi Soc. Coop. a r.l., per sentir dichiarare, ai sensi dell'art. 64 o dell'art. 67, primo comma, n. 3 del regio decreto 16 marzo 1942. n. 267, l'inefficacia dell'ipoteca iscritta su immobili di proprietà del M. a garanzia di un mutuo di Lire 220.000.000, concesso dalla Banca alla socielà fallita con atto del OMISSIS . Premesso che l'importo del mutuo era stato accreditato sul conto della società due giorni dopo che quest'ultima, senza alcuna ragione, aveva versato sul conto del M. la somma di Lire 175.000.000. affermò che l'ipoteca doveva ritenersi costituita a titolo gratuito o a garanzia di un debito preesistente non scaduto. In subordine, affermò che l'operazione dissimulava la costituzione di una garanzia comune al socio ed alla società per una pregressa esposizione debitoria, e chiese quindi dichiararsene l'inefficacia, previo accertamento della simulazione. 1.1. - Con sentenza dell'8 settembre 2003, il Tribunale di Treviso accolse la domanda, dichiarando inefficace l'atto costitutivo dell'ipoteca, ai sensi dell'art. 67, primo comma, n. 3 della legge fall 2. - L'impugnazione proposta dalla Veneto Banca Soc. Coop. a r.l. già Banca Popolare di Asolo e Montebelluna è stata rigettata dalla Corte d'Appello di Venezia con sentenza del 21 agosto 2007. Premesso che con la somma erogata a titolo di mutuo la società fallita aveva ridotto la propria esposizione debitoria, aumentata fino a Lire 308.965.967 per effetto di un precedente versamento di Lire 175.000.000, che aveva azzerato l'esposizione debitoria del M. , la Corte, per quanto ancora rileva in questa sede, ha ritenuto che dalle modalità di sviluppo dell'operazione nel suo complesso emergesse l'intento delle parti di sostituire le pregresse esposizioni debitorie della società e del socio, non assistite da garanzie, sostituendole con quella nuova derivante dal mutuo, garantita dall'ipoteca del socio. Ma confermato pertanto che si trattava di un negozio indiretto, tradottosi nella sostituzione del debito chirografario con un altro di pari importo ma garantito dalla prelazione sui beni del socio, e quindi revocabile ai sensi dell'art. 67, primo comma, n. 3 della legge fall., in quanto avente come finalità la violazione della par condicio creditorum . Precisato inoltre che la presunzione di conoscenza dello stato d'insolvenza prevista dalla predetta disposizione era superabile soltanto mediante la prova, posta a carico della convenuta, della sussistenza di circostanze tali da far ritenere ad una persona di ordinaria prudenza ed avvedutezza che l'imprenditore versasse in una situazione di normale esercizio dell'impresa, ha osservato che proprio il tipo di operazione compiuta confermava che la Banca, la quale non aveva fornito la predetta prova, era consapevole delle difficoltà della società debitrice, ed aveva inteso cautelarsi attraverso l'iscrizione dell'ipoteca sui beni del socio. 3. - Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione, per un solo motivo, illustrato anche con memoria, la Veneto Banca S.p.a., succeduta alla Veneto Banca Holding Soc. Coop. p.a. già Veneto Banca Soc. Coop. p.a già Veneto Banca Soc. Coop. a r.l. con atto di cessione d'azienda per notaio Paolo Talice del 28 dicembre 2007, rep. n. 68209. Il curatore ha resistito con controricorso, anch'esso illustrato con memoria. Motivi della decisione 1. - Con l'unico motivo d'impugnazione, la ricorrente denuncia la violazione e/o la falsa applicazione dell'art. 67, primo comma, n. 3 della legge fall., nonché l'omessa, insufficiente ed illogica motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, censurando la sentenza impugnata nella parie in cui ha ravvisato nell'operazione compiuta la costituzione di una garanzia per un debito preesistente non scaduto. Afferma infatti che il credito asseritamente garantito attraverso la costituzione dell'ipoteca doveva considerarsi già scaduto, in quanto il saldo passivo del conto corrente intestato al M. era stato precedentemente azzerato per effetto di un giroconto che ne aveva trasferito l'importo sul conto della Al.Vet., sul quale è stata poi accreditata la somma erogata a titolo di mutuo. Sostiene pertanto la ricorrente che l'ipoteca avrebbe potuto considerarsi al più revocabile ai sensi del secondo comma dell'art. 67 cit., in quanto concessa a garanzia di un debito contestualmente creato, ovvero, considerando l'insieme dei negozi posti in essere come un procedimento indiretto, ai sensi del primo comma, n. 1, in virtù della sproporzione esistente tra le obbligazioni assunte dal terzo datore d'ipoteca e quelle eseguite dalla Banca. La revoca ai sensi dell'art. 67, primo comma, n. 3 avrebbe invece richiesto l'accertamento della simulazione degli atti che ne avevano preceduto la costituzione, che la Corte di merito ha tuttavia escluso, ritenendoli effettivamente voluti. 1.1. - Il motivo è infondato. Nel dichiarare l'inefficacia dell'ipoteca concessa dal M. a garanzia del mutuo accordato dalla Banca alla Al.Vet., la Corte distrettuale ha posto infatti in risalto il nesso funzionale esistente tra la costituzione della garanzia, l'erogazione dell'importo mutuato in favore della società fallita ed il versamento da quest'ultima effettuato sul conto corrente intestato al socio, ravvisando nell'insieme dei negozi collegati un'operazione unitaria e trilaterale, posta in essere dalle parti allo unico scopo di sostituire i crediti non garanti li vantati dalla Banca nei confronti della società e del socio con il credito derivante dal contratto di mutuo, assistito dall'ipoteca sui beni del M. . Tale ricostruzione della fattispecie si pone perfettamente in linea con il consolidato orientamento di questa Corte, secondo cui la stipulazione di una pluralità coordinata di negozi, aventi ciascuno una causa autonoma ma finalizzati nel loro complesso ad un regolamento unitario dei reciproci interessi, da luogo ad un fenomeno di collegamento negoziale, in virtù del quale, ferma restando l'individualità giuridica dei singoli negozi, ciascuno dei quali rimane assoggettato alla disciplina propria del tipo cui appartiene, si crea un vincolo di reciproca dipendenza, che comporta l'intercomunicabilità delle rispettive vicende cfr. tra le più recenti. Cass., Sez. I, 1 ottobre 2014. n. 20726 Cass., Sez. III, 22 marzo 2013. n. 7255 10 luglio 2008, n. 18884 . In proposito, nessun rilievo può assumere la circostanza, evidenziata dalla difesa della ricorrente, che l'estinzione del debito del M. abbia avuto luogo in data anteriore all'accreditamento dell'importo a tal fine utilizzato sul conto corrente intestato alla Al.Vet., non solo e non tanto perché come riconosciuto dalla stessa ricorrente, il predetto importo proveniva da un altro conto intestato alla medesima società, sul quale era stato effettuato l'accreditamento della somma mutuata, anteriormente al pagamento del debito del socio, ma anche e soprattutto perché l'accertata unitarietà del regolamento d'interessi relegava in secondo piano la tempistica delle operazioni a tal fine compiute, evidentemente congegnata in modo tale da occultare ogni collegamento tra la concessione del mutuo ipotecano e l'estinzione dei debiti preesistenti. Ciò che consente di distinguere il fenomeno del collegamento negoziale da una pluralità di negozi causalmente autonomi non è d'altronde il dato meramente formale dell'unicità o della pluralità dei documenti negoziali o della contestualità o meno delle operazioni compiute, ma quello sostanziale della unitarietà o dell'autonomia degli interessi perseguiti, trattandosi non già di un particolare tipo di negozio, ma di uno strumento di regolamento degl'interessi economici delle parti, la cui interdipendenza costituisce la ragione giustificatrice delle reciproche ripercussioni delle vicende negoziali cfr. Cass., Sez. II, 26 maggio 2004, n. 10142 28 giugno 2001, n. 8844 Cass., Sez. III, 27 aprile 1995, n. 4645 . 1.2. - La qualificazione della fattispecie come procedimento indiretto risulta anch'essa conforme all'indirizzo della giurisprudenza di legittimità, secondo cui la stipulazione di un mutuo ipotecario non destinato a procurare un'effettiva disponibilità al mutuatario, ma solo a garantire una precedente esposizione di quest'ultimo o di terzi, attraverso l'erogazione di somme poi rifluite, in forza di precedenti accordi e prefinanziamenti, nelle casse della banca mutuante per il tramite di un terzo, da luogo ad un'ipotesi di collegamento funzionale tra negozi che, in quanto avente come finalità la costituzione di una garanzia a favore di crediti chirografari preesistenti, in violazione della par condicio credito rum, giustifica, in caso di fallimento del debitore, la dichiarazione d'inefficacia dell'ipoteca, ai sensi dell'art. 67, primo comma, n. 3 della legge fall., cfr. Cass., Sez. I, 9 ottobre 2012, n. 17200 7 gennaio 2004, n. 12 . È pur vero che, come sostenuto dalla ricorrente, la medesima operazione può astrattamente integrare anche la fattispecie della simulazione o della novazione, ove, rispettivamente, le parti abbiano inteso creare l'apparenza di un mutuo non voluto, al fine di munire di prelazione ipotecaria il debito preesistente, in realtà non estinto, oppure sostituire a quest'ultimo una nuova obbligazione, assistita da una garanzia contestualmente creata, con la conseguenza che nel primo caso la revocatoria non può avere ad oggetto la sola costituzione della garanzia, ma deve necessariamente estendersi al contratto di mutuo, mentre nel secondo la garanzia è revocabile ai sensi non già del primo comma, ma del secondo comma dell'art. 67 cfr. Cass., Sez. I, 20 marzo 2003, n. 4069 18 giugno 2010, n. 14757 . A sostegno di quest'ultima ipotesi, già prospettata nel giudizio d'appello e disattesa dalla Corte di merito, la ricorrente si limita peraltro ad evidenziare l'avvenuta estinzione del debito del M. e la sua sostituzione con il debito della società, trascurando la circostanza, emergente dalla sentenza impugnata, che l'accordo trilaterale posto in essere dalle parti, pur avendo comportato l'azzeramento del saldo passivo del conto del socio e l'addebito del relativo importo sul conto della società, non ha prodotto la liberazione del M. . rimasto pur sempre vincolalo nei confronti della Banca, sia pure ad un diverso titolo, in qualità di terzo datore d'ipoteca. L'ipotesi della simulazione, prospettata in via subordinata nel giudizio di primo grado e rimasta assorbita a seguito dell'accoglimento della domanda principale, risulta invece incompatibile con l'intento delle parti di non creare una situazione di mera apparenza, emergente dall'affermazione della stessa ricorrente, secondo cui alla stipulazione del contratto di mutuo hanno fatto riscontro l'effettivo accreditamento della somma mutuata e l'estinzione del debito del M. . 2. - Il ricorso va pertanto rigettato, con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, che si liquidano come dal dispositivo. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso, e condanna la Veneto Banca S.p.a. al pagamento delle spese processuali, che si liquidano in complessivi Euro 8.200.00. ivi compresi Euro 8.000,00 per compensi ed Euro 200.00 per esborsi, oltre alle spese generali ed agli accessori di legge.