Da s.n.c. a società di capitali, ma il socio deve comunque rimborsare le somme pagate alla beneficiaria della garanzia

Il socio di una s.n.c. non è liberato, a meno che non intervenga il consenso del creditore, dall’obbligazione da lui assunta dalla società e a lui facente capo in quanto illimitatamente responsabile sin dal momento della stipulazione della polizza fideiussoria con un’assicuratrice per il pagamento di debiti fiscali, di rimborsare all’assicuratrice le somme versate alla beneficiaria della garanzia in seguito alla trasformazione della società in società di capitali.

Questo è il principio di diritto stabilito dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 18619/15, depositata il 22 settembre. Il caso. La Corte d’appello di Milano rigettava l’appello proposto da una compagnia assicurativa avverso la reiezione della sua richiesta di condanna di un uomo alla restituzione di ciò che essa aveva versato in dipendenza di una polizza fideiussoria stipulata a favore dell’Agenzia delle Dogane di Treviso con l’impresa di cui l’uomo era socio. Avverso tale decisione ricorre la società di assicurazioni, ritenendo che i pagamenti erano dovuti per periodi successivi alla trasformazione della società dell’uomo da s.n.c. a s.r.l Il contratto autonomo di garanzia. La Suprema Corte, confermando la qualifica attribuita dalla Corte territoriale al contratto in esame, afferma che nel contratto autonomo di garanzia, l’assunzione, da parte dell’assicurato, dell’obbligazione di restituire quanto eventualmente pagato dall’assicuratore in futuro in adempimento di debiti fiscali è manifestamente contestuale alla stipulazione del contratto. Dunque, anche se, prima dei pagamenti effettuati dall’assicuratrice in forza della polizza fideiussoria all’Agenzia delle Dogane, la società si sia trasformata da società in nome collettivo a società a responsabilità limitata, risulta che, in virtù dell’art. 2499 c.c., la trasformazione stessa non ha liberato i soci a responsabilità illimitata dalla responsabilità per le obbligazioni sociali sorte anteriormente all’iscrizione della deliberazione di trasformazione nel registro delle imprese, non risultando avere i creditori sociali dato il loro consenso alla trasformazione o alla liberazione . Risulta pertanto non corretta la decisione del giudice di merito di attribuire rilevanza al momento del pagamento effettuato in esecuzione della polizza, anziché a quello dell’assunzione dell’obbligazione sociale e della coeva insorgenza dell’obbligazione solidale del socio illimitatamente responsabile di restituzione, che si ha al momento della stipula della polizza stessa, seppure abbia ad oggetto un evento futuro e incerto. Per questi motivi, la Corte di Cassazione cassa la sentenza con rinvio alla Corte d’appello di meneghina che dovrà adeguarsi al principio di diritto prima descritto.

Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza 3 giugno – 22 settembre 2015, n. 18619 Presidente Russo – Relatore De Stefano Svolgimento del processo § 1. - La AXA assicurazioni spa ricorre, affidandosi a tre motivi, per la cassazione della sentenza n. 1841 del 21.6.11, con cui la corte di appello di Milano ha rigettato, tra l'altro, il suo appello avverso la reiezione della sua domanda di condanna di V.T. alla restituzione di quanto da essa versato in dipendenza di una polizza fideiussoria stipulata a favore dell'Agenzia delle Dogane di Treviso con la Distillerie T. snc, sul presupposto che i pagamenti erano dovuti per periodi successivi alla trasformazione di quest'ultima in srl. Non espletano attività difensiva in questa sede gli intimati. Motivi della decisione § 2. - La ricorrente si duole - col primo motivo, di vizio motivazionale sull'identificazione, quale momento rilevante per la definizione della controversia, di quello in cui sono insorte le obbligazioni garantite - col secondo motivo, ai sensi del n. 3 dell'art. 360 cod. proc. civ., di violazione dell'art. 1362 cod. civ., per aver malamente la gravata sentenza tralasciato che l'obbligazione di restituzione delle somme versate da essa assicuratrice era stata assunta dall'assicurata al momento stesso della stipula della polizza, allorché essa era ancora una società in nome collettivo - col terzo motivo, ai sensi del n. 3 dell'art. 360 cod. proc. civ., di violazione o falsa applicazione degli artt. 12 prel., 2499 - vecchio testo - e 2290 cod. civ., per avere malamente ritenuto la corte territoriale non persistente l'obbligazione di garanzia in capo al socio di società in nome collettivo, sorta prima della trasformazione, anche in tempo successivo a quest'ultima. § 3. - I tre motivi, congiuntamente tra loro esaminati e restando irrilevante l'incongrua riconduzione del primo motivo al n. 5 anziché al n. 3 dell'art. 360 cod. proc. civ., sono fondati. Nel contratto autonomo di garanzia, quale - con statuizione non soggetta a censura - la corte di merito qualifica quello in corso tra le parti, l'assunzione, da parte dell'assicurato, della specifica obbligazione di restituzione di quanto eventualmente pagato dall'assicuratore in futuro in adempimento di debiti fiscali nella specie, pacificamente relativo al pagamento delle accise all'Agenzia delle Dogane da parte della società è manifestamente coeva alla conclusione del contratto in altri termini, è alla data di stipula della polizza, cioè al 9.2.93, che la snc Distillerie T. si era validamente obbligata alla restituzione stessa - potendo ovviamente riferirsi quest'ultima soltanto ad inadempimenti futuri - ed è a quella data che al suo adempimento, in quanto socio illimitatamente responsabile, V.T. ne era divenuto solidalmente obbligato. Pertanto, quand'anche, prima dei pagamenti eseguiti dall'assicuratrice in forza della polizza fideiussoria all'Agenzia delle Dogane, sia intervenuta la trasformazione della società da società in nome collettivo a società a responsabilità limitata, si ha che, in virtù non già dell'art. 2290 cod. civ., relativo alla non congruente ipotesi della cessazione del rapporto sociale limitatamente ad un socio, né dell'art. 12 delle preleggi, del tutto inconferente nella controversia dell'art. 2499 cod. civ. nel testo applicabile ratione temporis, la trasformazione stessa non ha liberato i soci a responsabilità illimitata - e cioè, nella specie, il T. - dalla responsabilità per le obbligazioni sociali sorte anteriormente all'iscrizione della deliberazione di trasformazione nel registro delle imprese, non risultando avere i creditori sociali - nella specie, il creditore della restituzione, cioè il medesimo assicuratore - dato il loro consenso alla trasformazione. Erra pertanto la corte territoriale nell'attribuire rilevanza al momento del pagamento operato in esecuzione della polizza, anziché a quello de 1 contestuale anso rgen2-~ dell'assunzione dell'obbligazione sociale e della contestuale insorgenza quella solidale dei socio illimitatamente responsabile di restituzione, il quale si ha al momento della stipula della polizza medesima, pur avendo - ovviamente - ad oggetto un evento futuro ed incerto. § 4. - La gravata sentenza va pertanto cassata in relazione alla censura accolta e deve disporsi il rinvio alla medesima corte territoriale, ma in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità, al fine di rivalutare la domanda dell'odierna ricorrente alla stregua del seguente principio di diritto il socio di una società in nome collettivo non è liberato, ove non risulti il consenso del creditore, dall'obbligazione assunta dalla società - e a lui facente capo in quanto illimitatamente responsabile - fin dal momento della stipula della polizza fideiussoria con un'assicuratrice per il pagamento di debiti fiscali nella specie accise dovute all'Agenzia delle Dogane di rimborsare all'assicuratrice le somme pagate alla beneficiaria della garanzia dopo la trasformazione della società in società di capitali, anche se anteriore alla riforma di cui al d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso cassa la gravata sentenza e rinvia alla corte di appello di Milano, anche per le spese del giudizio di legittimità.