La scientia decoctionis si può desumere dal reiterato ritardo nel pagamento delle forniture

In ogni caso la scelta degli elementi che costituiscono la base della presunzione ed il giudizio logico con cui dagli stessi si deduce l'esistenza del fatto ignoto costituiscono un apprezzamento di fatto che, se adeguatamente motivato, sfugge al controllo di legittimità.

Lo afferma la Cassazione nella sentenza n. 17906 del 10 settembre 2015. La vicenda. La questione oggetto della controversia in esame riguarda un’azione revocatoria fallimentare promossa da una società in amministrazione straordinaria. Il giudice del merito, ha ritenuto l’elemento soggettivo sussistente in forza dell'anormalità dei ritardi nei pagamenti da parte della fornitrice. Infatti, i pagamenti si riferivano a fatture rimaste insolute talora sin dal 1993, con reiterato rinegoziamento dei termini, contestazione di scorrettezza, subordinazione di ulteriori forniture al saldo delle precedenti, minaccia di iniziative legali inoltre vi la conoscenza dello stato di decozione risultava provato per presunzioni dalla pubblica e per opinione comune irrecuperabile situazione di insolvenza dell'intero gruppo societario cui apparteneva la società poi insolvente, narrata fin da vari anni sulla stampa anche nazionale. La prova della conoscenza dello stato d’insolvenza. Per una migliore comprensione della questione occorre ricordare, che, ai fini della verifica della conoscenza dello stato di insolvenza in capo alla convenuta, occorre attenersi al costante insegnamento della Suprema Corte secondo cui il profilo della conoscenza, da parte del creditore, dello stato di insolvenza del debitore, riguardando uno stato interno del soggetto e non potendo risultare da una prova diretta, impone il richiamo dello strumento delle presunzioni, vale a dire la ricerca dei segni esteriori dell’insolvenza in base ai quali possa pervenirsi, per la loro gravità, precisione e concordanza, dalla conoscibilità alla conoscenza effettiva secondo un criterio di normale causalità, tenuto conto del parametro astratto della prudenza ed avvedutezza di cui è normalmente munito un comune soggetto, nonché eventualmente delle particolari attitudini di chi, per l’attività esercitata e per i mezzi d’informazione di cui dispone, è in grado di percepire prima e meglio di altri il reale stato di solvibilità del debitore Cass., n. 9903/2007 . Come valutare il grado di diligenza dell’accipiens? Alla luce di quanto sopra, la Cassazione ha individuato il grado di diligenza richiesto al fine di dimostrare che il convenuto potesse percepire, nel momento del pagamento, lo stato di insolvenza del debitore. In tal senso, la valutazione del grado di diligenza deve essere apprezzata in concreto, in presenza di determinate situazioni di fatto e con riferimento specifico all’operazione economica concretamente attuata. In punto di prova, la Cassazione sottolinea, in particolare, come, al fine di ritenersi dimostrata la conoscenza dello stato di insolvenza, non sia necessaria la concorrenza di più indici/presunzioni, potendo invece desumersi la scientia decoctionis anche da un solo elemento presuntivo, purché caratterizzato dai requisiti di gravità e precisione Cass., n. 5550/2003 . La rilevanza del reiterato ritardo nel pagamento delle forniture. Nella sentenza in commento la Suprema Corte, richiamando l’orientamento giurisprudenziale su esposto, ribadisce che la scelta degli elementi che costituiscono la base della presunzione ed il giudizio logico con cui dagli stessi si deduce l'esistenza del fatto ignoto costituiscono un apprezzamento di fatto che, se adeguatamente motivato, sfugge al controllo di legittimità Cass., n. 3336/2015 . Di conseguenza, in questa ottica appare plausibile la valorizzazione da parte dei giudici del merito dei reiterati ritardi nel pagamento delle forniture. Tanto più che non è possibile sostenere che tali ritardi fossero divenuti prassi accettata dalla società creditrice, in quanto vi sono state rinegoziazioni dei termini non rispettate e subordinazione di ulteriori forniture al saldo delle precedenti, con un evidente mutamento della situazione rispetto alla prassi documentata. Lo stato d’insolvenza del gruppo societario. La ricorrente inoltre ha contestato la conoscenza dell'appartenenza della società insolvente al gruppo di cui era nota la decozione, sia la conoscenza del-lo stato di crisi di tale gruppo industriale. In proposito, la Suprema Corte osserva che la definizione di notorietà desumibile dall'art. 115 comma 2 c.p.c. è un criterio legale di giustificazione del giudizio di fatto, in quanto è destinata a individuare le premesse di fatto che possono assumersi per vere anche in mancanza di prova. Pertanto sia il disconoscimento sia il riconoscimento di un fatto come notorio può essere censurato solo per vizio di motivazione solo se dipenda dall'erronea determinazione dei criteri di notorietà. Invece deve escludersi che possa essere comunque sindacato nel giudizio di legittimità l'erroneo giudizio sulla notorietà che, non dipendendo dall'utilizzazione di criteri impropri, non sia desumibile dalla motivazione. Quando può essere censurato il giudizio sulla sussistenza di un fatto notorio? Infatti, secondo la giurisprudenza della Cassazione il ricorso alle nozioni di comune esperienza attiene all'esercizio di un potere discrezionale riservato al giudice di merito, il cui giudizio, a meno che non sia stata posta a base della decisione una inesatta nozione del notorio, è sottratto al sindacato di legittimità Cass., n. 5978/2002 Cass., n. 22271/2004 . In particolare, il giudizio circa la sussistenza di un fatto notorio può essere censurato in sede di legittimità solo se sia stata posta a base della decisione una inesatta nozione del notorio, da intendere come fatto conosciuto da un uomo di media cultura, in un dato tempo e luogo, e non anche per inesistenza o insufficienza di motivazione, non essendo il giudice tenuto ad indicare gli elementi sui quali la determinazione si fonda Cass., n. 13073/2004 Cass., n. 5493/2004 . La rilevanza delle notizie di stampa ai fini della prova dell’elemento soggettivo. Si sottolinea come la giurisprudenza abbia più volte statuito che le notizie di stampa devono essere interpretate come segni esteriori dello stato di insolvenza idonei a fornire la prova della scientia decoctionis e ciò soprattutto quando ad interpretarli doveva essere un operatore qualificato, in continui rapporti commerciali con la società insolvente. In particolare, la Cassazione ha affermato che la prova della conoscenza dello stato di insolvenza del debitore da parte dell’ accipiens può essere desunta anche dalle notizie di stampa, sia locale che nazionale, specializzata e non, che contribuiscono a rendere il dissesto di pubblico dominio Cass., n. 18565/2012 . Concludendo. Nel caso in esame i giudici del merito, premesso che l'appartenenza al gruppo industriale da parte della società insolvente fosse nota alla ricorrente hanno plausibilmente desunto la notorietà della crisi di quel gruppo dalle numerose notizie di stampa, non solo specialistiche e non solo locali. E tale giudizio non è sindacabile con il ricorso per Cassazione. Pertanto, la Suprema Corte respinge il ricorso.

Corte di Cassazione, sez. I Civile, sentenza 3 luglio – 10 settembre, n. 17906 Presidente Ceccherini – Relatore Nappi Svolgimento del processo Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Bologna confermò la dichiarazione di inefficacia dei pagamenti per complessivi Euro. 314.820,80 effettuati dalla F.B.M. Hudson italiana s.p.a. in favore della L.A.G. Laminati Alluminio Gallarate s.p.a. nell'anno precedente la sentenza del 21 maggio 1995, dichiarativa del suo stato di insolvenza. Ritennero i giudici del merito che la società creditrice era certamente consapevole dello stato di insolvenza della debitrice, sia perché i pagamenti si riferivano a fatture rimaste insolute talora sin dal 1993, con reiterato rinegoziamento dei termini, contestazione di scorrettezza, subordinazione di ulteriori forniture al saldo delle precedenti, minaccia di iniziative legali, rivolte anche alla società Macchi s.r.l. individuata quale consociata della F.B.M. Hudson italiana s.p.a. sia dalla pubblica e notoriamente non più recuperabile situazione di insolvenza dell'intero gruppo societario Fochi, rappresentata fin dalla primavera del 1994 sulla stampa anche nazionale. Ricorre per cassazione la L.A.G. Laminati Alluminio Gallarate s.p.a. e propone sei motivi d'impugnazione, illustrati anche da memoria, cui resiste con controricorso la F.B.M. Hudson italiana s.p.a., in amministrazione straordinaria. Motivi della decisione 1. Con il primo motivo la ricorrente deduce violazione degli art. 115 c.p.c. e 67 legge fall., vizi di motivazione della decisione impugnata, lamentando che i giudici del merito abbiano erroneamente fondato il convincimento circa la scientia decoctionis sull'anormalità dei ritardi nei pagamenti da parte della fornitrice, di cui si era invece dimostrata documentalmente la risalente abitualità. Con il secondo motivo la ricorrente deduce vizio di omesso esame di un documento decisivo, dal quale risultava il prospetto nei pagamenti degli anni precedenti con una media di centoventiquattro giorni di ritardo. Con il terzo motivo la ricorrente deduce ancora vizi di motivazione e omesso esame di documenti, lamentando che i giudici del merito abbiano desunto dall'addebito di interessi la prova della consapevolezza dello stato di insolvenza della società debitrice, senza considerare che anche l'addebito degli interessi di mora era una prassi, peraltro del tutto legittima, corrispondente all'abitualità dei ritardi. Con il quarto motivo la ricorrente deduce vizi di motivazione in ordine alla mancata ammissione di una prova testimoniale e violazione degli art. 67, 115 c.p.c., 2727 c.c., lamentando che i giudici del merito abbiano erroneamente valutato la sua documentata situazione di difficoltà economica, dedotta a giustificazione dei solleciti di pagamento rivolti F.B.M. Hudson italiana s.p.a., e abbiano disatteso le richieste istruttorie destinate a corroborarla, con la contraddittoria affermazione che sarebbe stato onere della creditrice indagare sulla situazione economica della debitrice, la cui appartenenza al gruppo Fochi le sarebbe stata nota. Sostiene che erano state contestate sia la conoscenza dell'appartenenza della F.B.M. Hudson italiana s.p.a. al gruppo Fochi sia la conoscenza dello stato di crisi di tale gruppo industriale. Sicché l'argomentazione presuntiva dei giudici del merito risultava fondata non su fatti bensì su altre presunzioni. Con il quinto motivo la ricorrente deduce vizi di motivazione della decisione impugnata, lamentando che i giudici del merito abbiano assegnato decisivo rilievo alle notizie di stampa relative alla crisi del gruppo Fochi, senza peraltro indicarne la fonte, atteso che i ritagli di giornali prodotti dalla controparte, non sempre identificati e talora distribuiti in altra regione, non risultavano neppure databili con certezza. Con il sesto motivo la ricorrente deduce ulteriori vizi di motivazione, violazione del contraddittorio e dell'art. 67 legge fall., lamentando che i giudici del merito abbiano erroneamente considerato notorio sia lo stato di insolvenza del gruppo Fochi sia l'appartenenza della F.B.M. Hudson italiana s.p.a. a tale gruppo, mentre l'unica notizia riferibile a un quotidiano non specialistico reca una data successiva a quella dei pagamenti controversi. 2. Il ricorso è infondato. Secondo la giurisprudenza di questa corte, benché la conoscenza dello stato di insolvenza da parte del terzo contraente debba essere effettiva, è indiscusso che possa essere provata anche con indizi e fondata su elementi di fatto, purché idonei a fornire la prova per presunzioni di tale effettività. Sicché la scelta degli elementi che costituiscono la base della presunzione ed il giudizio logico con cui dagli stessi si deduce l'esistenza del fatto ignoto costituiscono un apprezzamento di fatto che, se adeguatamente motivato, sfugge al controllo di legittimità” Cass., sez. I, 19 febbraio 2015, n. 3336, m. 634414 . E in questa prospettiva appare plausibile la valorizzazione da parte dei giudici del merito dei protratti e reiterati ritardi della F.B.M. Hudson italiana s.p.a. nel pagamento delle forniture ricevute dalla L.A.G. Laminati Alluminio Gallarate s.p.a La ricorrente sostiene che i ritardi nei pagamenti della debitrice erano abituali e risalenti nel tempo, essendo divenuta una prassi con una media di centoventiquattro giorni di ritardo. Ma i giudici del merito hanno evidenziato come tali ritardi fossero stati ben maggiori per i pagamenti controversi, risalendo talora a forniture del 1993, e come vi fossero state rinegoziazioni dei termini non rispettate, accuse di scorrettezza, minacce di iniziative legali, subordinazione di ulteriori forniture al saldo delle precedenti. Sicché era evidente un mutamento della situazione rispetto alla prassi documentata anche in questa sede dalla ricorrente, per di più in un contesto, evidenziato sia pure per inciso dai giudici del merito, di numerose iniziative monitorie nei confronti della F.B.M. Hudson italiana s.p.a. da parte di imprenditori operanti in settori omogenei a quelli della L.A.G. Laminati Alluminio Gallarate s.p.a Quanto alla considerazione come notorio dello stato di insolvenza del gruppo Fochi, non pare discutibile che la definizione di notorietà desumibile dall'art. 115 comma 2 c.p.c. si imponga come criterio legale di giustificazione del giudizio di fatto, in quanto è destinata a individuare le premesse di fatto che possono assumersi per vere anche in mancanza di prova. Ne consegue che sia il disconoscimento sia il riconoscimento di un fatto come notorio può essere censurato solo per vizio di motivazione, ove dipenda dall'erronea determinazione dei criteri di notorietà. Deve escludersi invece che possa essere comunque sindacato nel giudizio di legittimità l'erroneo giudizio sulla notorietà che, non dipendendo dall'utilizzazione di criteri impro-pri, non sia desumibile dalla motivazione. Infatti, secondo la giurisprudenza di questa corte, il ricorso alle nozioni di comune esperienza attiene all'esercizio di un potere discrezionale riservato al giudice di merito, il cui giudizio, a meno che non sia stata posta a base della decisione una inesatta nozione del notorio, è sottratto al sindacato di legittimità” Cass., sez. L, 24 aprile 2002, n. 5978, m. 553983, Cass., sez. L, 25 novembre 2004, n. 22271, m. 578125, Cass., sez. L, 19 novembre 1998, n. 11701, n. 520856, Cass., sez. II, 10 gennaio 1996, n. 169, m. 495311 . Si ritiene, in particolare, che il giudizio circa la sussistenza di un fatto notorio può essere censurato in sede di legittimità solo se sia stata posta a base della decisione una inesatta nozione del notorio, da intendere come fatto conosciuto da un uomo di media cultura, in un dato tempo e luogo, e non anche per inesistenza o insufficienza di motivazione, non essendo il giudice tenuto ad indicare gli elementi sui quali la determinazione si fonda” Cass., sez. III, 14 luglio 2004, n. 13073, m. 574577, Cass., sez. II, 18 marzo 2004, n. 5493, m. 571287, Cass., sez. Ili, 19 agosto 2003, n. 12112, m. 565943, Cass., sez. I, 25 giugno 2002, n. 9263, m. 555339, Cass., sez. Ili, 19 aprile 2001, n. 5826, m. 546104, Cass., sez. II, 19 aprile 2001, n. 5809, m. 546095, Cass., sez. II, 6 agosto 1999, n. 8481, m. 529210, Cass., sez. II, 10 agosto 1998, n. 7822, m. 517900 . Nel caso in esame i giudici del merito, premesso che l'appartenenza al gruppo Fochi della F.B.M. Hudson italiana s.p.a. fosse nota alla ricorrente anche per la sua conoscenza dei rapporti con la Macchi, hanno plausibilmente desunto la notorietà della crisi di quel gruppo dalle numerose notizie di stampa, non solo specialistiche e non solo locali. E questo giudizio non è sindacabile con il ricorso per cassazione. Si deve pertanto concludere con il rigetto del ricorso. Le spese seguono la soccombenza. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al rimborso delle spese in favore del resistente, liquidandole in complessivi Euro. 10.200, di cui Euro 10.000 per onorari, oltre spese generali e accessori come per legge.