La controversia relativa alla revoca del consiglio di amministrazione è di competenza del tribunale delle imprese

La formulazione dell’art. 3, comma 2, lett. a , d.lgs. n. 168/2003, là dove fa riferimento all’esistenza della competenza di quel Giudice sulle cause e i procedimenti relativi a rapporti societari ivi compresi quelli concernenti l’accertamento, la costituzione, la modificazione o l’estinzione di un rapporto societario , con l’ampio riferimento ai rapporti societari si presta tipicamente a ricomprendere, quale specie di questi, il rapporto fra l’amministratore e la società. Ne consegue che appartiene alla sezione specializzata in materia di impresa la controversia introdotta da amministratori riguardo alla deliberazione che li abbia revocati per giusta causa.

Lo afferma la Corte di Cassazione nella pronuncia n. 14369, depositata il 9 luglio 2015. Il caso. I componenti del consiglio di amministrazione di una s.r.l. agivano dinanzi al Tribunale di Alessandria per ottenere la declaratoria di nullità e inesistenza di una delibera assembleare del 6 agosto 2012 con cui l’intero c.d.a. veniva revocato. Gli attori domandavano altresì il risarcimento dei danni patiti. La società si costituiva in giudizio eccependo la competenza della sezione specializzata in materia di imprese presso il Tribunale di Torino e proponeva domanda riconvenzionale per il risarcimento danni cagionati da uno degli attori quale amministratore delegato e presidente del c.d.a Il Tribunale di Alessandria con ordinanza 4.7.2013 disponeva la separazione delle cause e riteneva competente la sezione specializzata in materia di impresa solo sulla domanda riconvenzionale della convenuta. La domanda principale rimaneva così ad Alessandria, mentre quella riconvenzionale veniva rimessa al tribunale delle imprese. La società convenuta proponeva ricorso straordinario in Cassazione contro l’ordinanza del Tribunale di Alessandria ritenendo che entrambe le questioni fossero di competenza del tribunale delle imprese. La decisione della Corte. In primo luogo la Cassazione giudica ammissibile il ricorso presentato dalla società convenuta, convertendolo in regolamento di competenza ex art. 42 c.p.c Infatti l’ordinanza con cui il Tribunale aveva disposto irrimediabilmente lo scioglimento del cumulo di domande era considerarsi provvedimento reso in materia di competenza e pertanto doveva essere applicato il rimedio di cui all’art. 42 c.p.c Poiché però il ricorso straordinario risultava notificato nei termini di cui all’art. 47, comma 2, c.p.c., gli Ermellini hanno ritenuto di poterlo tramutare” in regolamento di competenza considerandolo così ammissibile. A nulla rileva il fatto che la decisione del Tribunale di Alessandria non fosse stata preceduta dalla precisazione delle conclusioni, stante il principio della prevalenza della forma sulla sostanza degli atti processuali. Con il provvedimento adottato infatti il Tribunale ha dato luogo a una pronuncia sulla competenza ai sensi dell’art. 36 c.p.c., norma la cui applicazione, essendo compresa nella sezione quarta sulle modificazioni della competenza per ragioni di connessione , per definizione, dà luogo a questione di competenza, come pure evidente dal richiamo agli artt. 40 e 42 c.p.c I resistenti in Cassazione ritenevano inoltre decorso il termine previsto dal Tribunale di Alessandria per la riassunzione della causa dinanzi al giudice competente. In realtà tale motivo viene respinto dalla Suprema Corte una volta proposto regolamento di competenza, il termine fissato per la riassunzione della causa diviene irrilevante perché ormai lo svolgimento del processo dipende dalla decisione della Cassazione. Infatti, prosegue la motivazione, la sospensione prevista dall’art. 48 c.p.c. non riguarda il termine per la riassunzione, bensì solo la possibilità di compimento degli atti del processo il quale a sua volta può essere rimasto ancora pendente dinanzi all’ufficio che ha dichiarato la propria competenza o può essere stato già riassunto dinanzi a quello di cui fosse stata dichiarata la competenza. Se invece il giudizio non è pendente perché il giudice si è dichiarato incompetente e non sia stato nel frattempo riassunto dinanzi a quello competente se non davanti alla Suprema Corte chiamata a decidere sul regolamento di competenza, il processo riprenderà secondo il meccanismo stabilito dall’art. 50 c.p.c. cioè entro il termine deciso dalla Cassazione o, in mancanza, entro il termine stabilito dalla norma stessa. Attribuzioni del tribunale delle imprese. La seconda parte della decisione in commento riguarda più specificamente il merito della vicenda e consente alla Corte di considerare tra le attribuzioni del tribunale delle imprese anche le questioni relative ai rapporti tra amministratore e società. Occorre infatti dare una lettura omnicomprensiva alla formulazione dell’art. 3, comma 2, lett. a , d.lgs. n. 168/2003 che fa riferimento ai procedimenti relativi a rapporti societari ivi compresi quelli concernenti l’accertamento, la costituzione, la modificazione o l’estinzione di un rapporto societario . Secondo la Cassazione anche il rapporto fra società e amministratore è un rapporto di società” perché assicura l’agire dell’ente stesso, riguarda la gestione dell’attività di impresa e non può essere semplicemente ricondotto nell’ambito di una prestazione d’opera intellettuale così Cass. n. 22046/2014 . Ne consegue che il riferimento ai rapporti societari” deve essere comprensivo di tutte le controversie che vedono coinvolti la società e i suoi amministratori, senza poter distinguere quelle relative all’agire degli amministratori nell’espletamento del rapporto organico e i diritti sorti sulla base dell’eventuale contratto stipulato tra la società e l’amministratore. Tale criterio interpretativo infatti, osservano infine i Giudici del Palazzaccio, è conforme all’intenzione del legislatore di concentrare tutta questa tipologia di controversie presso appositi uffici specializzati, quali appunto i cosiddetti tribunali delle imprese. La Corte quindi accoglie il ricorso e dichiara la competenza della sezione specializzata imprese del Tribunale di Torino sull’intera controversia fissando un termine di 3 mesi per la riassunzione del giudizio.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 3, ordinanza 11 marzo – 9 luglio 2015, n. 14369 Presidente Finocchiaro – Relatore Frasca Fatto e diritto Ritenuto quanto segue p.1. La s.r.l. Alegas con unico socio ha proposto ricorso straordinario per cassazione contro R.L. ed M.E. avverso l'ordinanza riservata del 4 luglio 2013, che il Tribunale di Alessandria ha pronunciato sul giudizio introdotto dagli intimati con la proposizione a di una domanda intesa ad ottenere in via principale la declaratoria di inesistenza e nullità insanabile della deliberazione assembleare del 6 agosto 2012 che aveva ratificato la deliberazione del consiglio di amministrazione della s.p.a. Amag, detentrice dell'intero capitale sociale della Alegas, di revocare per pretesa giusta causa l'intero consiglio di amministrazione della stessa Alegas, di cui gli attori erano componenti, e di nominare nuovi membri, nonché in via subordinata l'annullamento della delibera per il difetto della giusta causa b di altra domanda intesa ad ottenere in ogni caso il risarcimento dei danni derivati dalla revoca. Nel detto giudizio la convenuta qui ricorrente eccepiva, costituendosi con comparsa di risposta, eccepiva l'incompetenza del Tribunale di Alessandria e la competenza della Sezione Specializzata in materia di impresa presso il Tribunale di Torino, e proponeva domanda riconvenzionale contro il R. per ottenere il risarcimento di pretesi danni cagionati alla società con comportamenti tenuti nell'espletamento della carica di presidente del consiglio di amministrazione e di amministratore delegato. p.2. Con l'ordinanza impugnata il Tribunale, sulla premessa che l'eccezione di incompetenza non si prestava a definire il giudizio, in quanto la domanda principale di impugnazione della revoca degli attori dalla loro carica non sarebbe stata riconducibile alla competenza del tribunale delle imprese, mentre invece ad essa appariva riconducibile la domanda riconvenzionale, dopo avere rilevato che la riconvenzionale non avrebbe natura pregiudiziale per la definizione di quella principale, ha disposto la separazione delle cause, rimesso al Tribunale delle Imprese di Torino la riconvenzionale e concesso i termini di cui all'art. 183 c.p.c. per la prosecuzione della causa sulla domanda principale. p.3. Al ricorso hanno resistito con congiunto controricorso gli intimati. p.3. Prestandosi il ricorso ad essere trattato con il procedimento di cui all'art. 380-bis c.p.c., è stata redatta relazione ai sensi di tale norma e ne è stata fatta notificazione agli avvocati delle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza della Corte. Considerato quanto segue p.1. Nella relazione ai sensi dell'art. 380-fos c.p.c, sono state svolte le seguenti considerazioni [ ] § 4. Il ricorso può essere deciso con il procedimento di cui all'art. 380-bis c.p.c In via preliminare si deve rilevare che la pronuncia impugnata si profila come una pronuncia soltanto sulla competenza. Essa è tale perché, provvedendo sul cumulo di domande scaturente dalla proposizione della riconvenzionale, ha disposto irrimediabilmente lo scioglimento di tale cumulo declinando la competenza sulla riconvenzionale e, quindi, escludendo che il cumulo potesse mantenersi per ragioni connessione, di modo che la valutazione che per farlo ha formulato anche sulla domanda principale, o meglio sulle domande principali, non si può reputare ridiscutibile - come se operasse l'art. 187, terzo comma, c.p.c. in ragione dell'omissione dell'invito a precisare le conclusioni - proprio perché è stato sciolto il cumulo fra le domande. Ne segue che l'ordinanza sarebbe stata impugnabile soltanto con il regolamento di competenza necessario di ci all'art. 42 c.p.c p.5. Il ricorso straordinario proposto può essere convertito in regolamento competenza necessario, atteso che risulta notificato nel rispetto del termine di cui al secondo comma dell'art. 47 c.p.c., esseno stata comunicata l'ordinanza a mezzo PEC il 6 luglio 2013 e risultando la notificazione del ricorso stesso avvenuta il 19 settembre 2013, cioè nei trenta giorni, tenuto conto della sospensione per il periodo feriale dal 1 agosto al 15 settembre 2013. p.6. Il ricorso così convertito in regolamento appare fondato quanto alla postulazione - inerente comunque questione che, una volta avvenuta la conversione, la Corte dovrebbe esaminare nell'esercizio dei suoi poteri di statuizione sulla competenza - che anche sulle domande principali si configurava la competenza del giudice specializzato, dato che la formulazione dell'art. 3, comma 2, lett. a del d.lgs. n. 168 del 2003, là dove fa riferimento all'esistenza della competenza di quel giudice sulle cause e i procedimenti relativi a rapporti societari ivi compresi quelli concernenti l'accertamento, la costituzione, la modificazione o l'estinzione di un rapporto societario, con l'ampio riferimento ai rapporti societari si presta tipicamente a ricomprendere il rapporto fra l'amministratore e la società. Ne dovrebbe seguire che il Tribunale avrebbe dovuto dichiarare l'incompetenza su tutta la controversia e rimetterla interamente al Tribunale delle Imprese di Torino”. p.2. Il Collegio condivide le argomentazioni e le conclusioni della relazione, le quali non sono in alcun modo superate dalle considerazioni che i resistenti hanno svolto nella loro memoria. Queste le ragioni. p.2.1. In primo luogo non è fondato il rilievo della memoria che sarebbe venuto meno l'interesse al ricorso in capo alla società ricorrente, in quanto essa non avrebbe provveduto alla riassunzione della sua domanda riconvenzionale dinanzi alla Sezione Specializzata ed il giudizio su di essa si sarebbe in conseguenza estinto. Il rilievo non è fondato, perché alla proposizione del ricorso da parte della società Alegas, una volta considerato che si sono ravvisate le condizioni per la sua conversione in regolamento di competenza necessario, debbono essere attribuiti i consueti effetti che, di fronte ad una declinatoria di competenza, sull'onere di riassunzione dinanzi al giudice indicato come competente dal giudice di merito nella pronuncia impugnata, si determinano per effetto della proposizione dell'istanza di regolamento di competenza dinanzi alla Corte di cassazione in funzione della statuizione sulla competenza. Invero, in presenza di pronuncia declinatoria della competenza è vero che decorre il termine per la riassunzione davanti al giudice dichiarato competente, che è quello fissato dal giudice che ha declinato la competenza o, in mancanza, quello indicato dall'art. 50 c.p.c Riguardo a tale decorso l'interprete è portato da chiedersi se essa sia incisa dalla sospensione cui allude l'art. 48 c.p.c Se così fosse, verificatasi la fattispecie di sospensione per effetto della istanza di trasmissione del fascicolo, quel termine resterebbe sospeso e, quindi, per la parte già decorsa resterebbe efficace e, per la parte non ancora decorsa, riprenderebbe a decorrere una volta sopravvenuta la decisione della Corte di cassazione sulla competenza in senso confermativo della decisione del giudice di merito declinatoria. p.2.1.1. La risposta all'interrogativo dev'essere negativa, perché l'art. 50 prevede che l'ordinanza di decisione del regolamento resa dalla Corte fissi il termine per la riassunzione davanti al giudice dichiarato competente e, per il caso di omessa fissazione di un termine, lo prevede esso stesso in una certa misura. Questo implica che il termine fissato per la riassunzione nella pronuncia declinatoria della competenza, una volta proposta l'istanza di regolamento di competenza, diviene a ben vedere irrilevante, perché ormai lo svolgimento del processo dipende dalla decisione della Corte, quale che essa sia, anche se del caso di rito sul regolamento, cioè di inammissibilità o di improcedibilità. In quest'ultimo caso, infatti, l'effetto della pronuncia di rito della Corte è quello di consolidare la pronuncia declinatoria della competenza che era stata impugnata. È come se vi fosse una statuizione che, in ragione dell'inammissibilità o improcedibilità, individui la competenza nei termini in cui era stata individuata dal provvedimento impugnato perché su di essa non può esercitarsi il controllo della Corte. Per cui la Corte o nel dichiarare l'inammissibilità o improcedibilità ha fissato un termine per la riassunzione davanti al giudice che era stato ritenuto competente dalla pronuncia declinatoria, o tale termine è quello previsto dalla legge all'art. 50 c.p.c Si deve, dunque, ritenere, che la prosecuzione del processo in riassunzione in presenza di pronuncia impugnabile con il regolamento necessario è regolata quoad termine dall'art. 50. Non si capirebbe altrimenti perché ivi sia stato prevista la fissazione del termine o l'operare, in mancanza, del termine colà indicato, senza distinguo per il caso di conferma della declinatoria di competenza. Ne consegue, come amminicolo, che, qualora alla proposizione dell'istanza di regolamento non segua l'istanza di trasmissione del fascicolo e, quindi, la verificazione della sospensione ai sensi dell'art. 48 c.p.c., il termine fissato nella pronuncia declinatoria della competenza oggetto di impugnazione non per questo continua decorrere esso deve in ogni caso ritenersi divenuto irrilevante. Queste considerazioni sono state supposte da Cass. ord. n. 29577 del 2008, allorquando ha così statuito Qualora la pronuncia declinatoria della competenza venga impugnata col relativo regolamento, senza che il processo sia nel frattempo riassunto davanti al giudice indicato come competente, l'omissione, da parte dell'impugnante, della richiesta di trasmissione del fascicolo alla cancelleria della Corte di cassazione - adempimento richiesto dall'art. 47, terzo comma, cod. proc. civ., cui l'art. 48 cod. proc. civ. collega l'effetto di sospensione del processo - non determina l'estinzione del giudizio per mancata riassunzione [nel presupposto che esso sia continuato a decorrere], poiché la sospensione prevista dall'art. 48 cod. proc. civ. non riguarda il termine per la riassunzione, bensì solo la possibilità di compiere atti del processo che, per effetto della sentenza impugnata, può essere ancora pendente davanti all'ufficio che ha dichiarato la propria competenza” Cass. ord. 18.12.2008 n. 29577 . In motivazione tale decisione si è, infatti, così espressa La sospensione, prevista dall'art. 48 c.p.c., del processo in cui è chiesto il regolamento di competenza, per effetto del deposito dell'istanza rivolta al cancelliere dell'ufficio presso cui il processo pende prevista dall'art. 47 c.p.c., comma 3 , non riguarda il termine per la riassunzione, bensì solo la possibilità di compimento di atti del processo, che, per effetto della sentenza impugnata affermativa della competenza , può essere rimasto ancora pendente dinanzi all'ufficio che ha dichiarato la propria competenza, o in caso di sentenza negativa della competenza essere stato già riassunto dinanzi a quello di cui fosse stato dichiarata la competenza il che, peraltro, non abilita quel Giudice ad elevare conflitto Cass. n. 3053 del 1983 . Ove, invece, il processo non sia rimasto pendente dinanzi al Giudice che ha pronunciato la sentenza sulla competenza, perché detto Giudice si è dichiarato incompetente, e non sia stato frattanto riassunto dinanzi a quello dichiarato competente dalla parte che abbia condiviso la declinatoria di competenza , la circostanza che il processo non penda se non davanti alla Corte di cassazione, che deve decidere sull'istanza di regolamento ad esso relativa, esclude che sia configurabile la necessità di una sospensione e che essa, se vi è stata declinatoria, debba concernere il termine per la riassunzione fissato dal Giudice o discendente direttamente dalla legge ai sensi dell'art. 50 c.p.c., nel caso di declinatoria di competenza. Lo fa manifesto sia il disposto dell'art. 50 c.p.c., che precisa che la riassunzione deve avvenire entro sei mesi dalla comunicazione della sentenza in realtà ora ordinanza di regolamento, sia l'art. 44 c.p.c., quando prevede che la sentenza declinatoria della competenza, solo se non è impugnata con il regolamento di competenza rende incontestabile l'incompetenza dichiarata e la competenza del Giudice in essa indicato, se la causa è riassunta nel termine di cui all'art. 50 c.p.c., salvo quando dispone il caso dell'art. 45 c.p.c. , volendo così tale disposizione implicare che quel termine nel caso di proposizione del regolamento di competenza diventa irrilevante. Il paradosso della prospettazione della parte qui istante è di tutta evidenza là dove vorrebbe far discendere da una sua omissione la richiesta di trasmissione del fascicolo una conseguenza per essa vantaggiosa, peraltro in contrasto con il disposto dell'art. 50 c.p.c., e dell'art. 44 c.p.c., che fanno manifesto come la riassunzione debba avere luogo per evitare l'estinzione solo dal momento della comunicazione della decisione della Corte di cassazione nel caso di proposizione del regolamento di competenza”. p.2.1.2. Il Collegio osserva che, con riguardo al caso di specie, in cui formalmente è stato proposto un ricorso straordinario e non un regolamento di competenza, una volta ravvisate le condizioni per la conversione del primo nel secondo, le considerazioni innanzi indicate, in quanto correlate alla stessa proposizione dell'impugnazione, risultano pienamente pertinenti. L'eccezione svolta nella memoria dei resistenti è rigettata sulla base del seguente principio di diritto in tema di regolamento di competenza, il termine fissato per la riassunzione nella pronuncia declinatoria della competenza, una volta proposta l'istanza di regolamento di competenza, diviene irrilevante, perché ormai lo svolgimento del processo dipende dalla decisione della Corte di cassazione sul regolamento, quale che essa sia e, quindi, anche se sia di rito, cioè di inammissibilità o di improcedibilità e il modo in cui il processo deve riprendere è affidato alla regola di cui all'art. 50 c.p.c., per cui opererà per la riassunzione il termine fossato dalla Corte o, in mancanza, quello di cui alla stessa norma”. p.2.2. Sostengono, poi, i resistenti, che il provvedimento impugnato non sarebbe pronuncia sulla competenza e lo fanno evocando Cass. ord. n. 24496 del 2014, ma l'evocazione è priva di pregio, atteso che la decisione, che è peraltro della sezione tributaria della Corte, afferma un principio, quello della insindacabilità in sede di gravame, che, indipendentemente dalla sua correttezza, concerne il fenomeno della riunione o come nella specie, in cui erano stati separati due appelli separazione davanti allo stesso giudice ufficio, mentre, come ha osservato la relazione ed è pertinente alla fattispecie, nel caso di cui si discorre il Tribunale, provvedendo sul cumulo di domande scaturente dalla proposizione della riconvenzionale, ha disposto irrimediabilmente lo scioglimento di tale cumulo declinando la competenza sulla riconvenzionale e, quindi, ha escluso che il cumulo potesse mantenersi per ragioni connessione, di modo che la pronuncia avendo negato l'operare della connessione ed avendone fatto derivare, come conseguenza del disposto scioglimento del cumulo, la dismissione della propria competenza solo su una di esse e l'affermazione della propria competenza sull'altra, ha fatto luogo ad una pronuncia sulla competenza ai sensi dell'art. 36 c.p.c., norma la cui applicazione, essendo essa compresa nella sezione quarta intitolata delle modificazioni della competenza per ragioni di connessione , contenuta nel capo primo del titolo primo del libro primo del c.p.c., per definizione da luogo a questione di competenza, come, del resto fa manifesto l'espresso richiamo dell'art. 40 c.p.c. nell'art. 42 c.p.c p.2.3. Priva di pregio è, poi, l'osservazione della memoria nel senso che non si sarebbe in presenza di pronuncia sulla competenza, in quanto non vi sarebbe stata precisazione delle conclusioni si trascura che il carattere decisorio, come ha evidenziato la relazione deriva dalla circostanza che nella specie è stato sciolto il cumulo con la dismissione della competenza su una delle cause, di modo che la valutazione che per farlo il Tribunale ha formulato anche sulla domanda principale, o meglio sulle domande principali, non si può reputare ridiscutibile - come se operasse l'art. 187, terzo comma, c.p.c. in ragione dell'omissione dell'invito a precisare le conclusioni - proprio perché è stato sciolto il cumulo fra le domande. D'altro canto, quando il giudice declina la competenza, la pronuncia, anche se non preceduta dalla precisazione delle conclusioni, equivale a decisione sostanziale sulla competenza ed è impugnabile con il regolamento, come hanno detto le SS.UU. si veda in motivazione Cass. sez. un. ord. n. 20449 del 2014, la dove ha osservato che Suscettibili d'impugnazione con regolamento di competenza risultano altresì - per effetto del richiamato criterio della prevalenza della sostanza sulla forma degli atti processuali - i provvedimenti, pur non preceduti dalla remissione della causa in decisione e dalla precisazione delle conclusioni, con i quali il giudice declini la propria competenza, giacché, in tal caso, definitivamente spogliandosi della questione e, anzi, dell'intera causa il giudice pone in essere un atto, che, in termini univoci, si rivela sostanzialmente decisorio” . Ciò, si osserva non senza rimarcare che già anteriormente alla modifica della forma della pronuncia sulla competenza ora espressa nel primo comma dell'art. 279 c.p.c., si riteneva da parte della dottrina che le pronunce di scioglimento del cumulo nei casi di cui agli artt. 31 e ss. potessero adottarsi con ordinanza. p.2.4. Nella memoria si contesta, poi, l'avviso espressa dalla relazione nel senso che la formulazione dell'art. 3, comma 2, lett. a del d.lgs. n. 168 del 2003, là dove fa riferimento all'esistenza della competenza di quel giudice sulle cause e i procedimenti relativi a rapporti societari ivi compresi quelli concernenti l'accertamento, la costituzione, la modificazione o l'estinzione di un rapporto societario”, con l'ampio riferimento ai rapporti societari si presta tipicamente a ricomprendere il rapporto fra l'amministratore e la società. La Corte non ignora che nella giurisprudenza di merito si ravvisa, accanto ad un orientamento che è in questo senso, altro orientamento che, invece, è in senso contrario. Senonché, la mera lettura dell'intero disposto della lettera a dell'art. 3 del d.lgs. n. 168 del 2003 rende sul piano dell'esegesi teleologica della disposizione dovuta l'interpretazione della relazione sulla base di due elementi testuali. Il primo è che la norma si compone di una parte che individua in modo generico e riassuntivo l'oggetto di disciplina, che è la previsione iniziale che si riferisce alle cause e ai procedimenti che siano relativi a rapporti societari. Tale previsione, che costituisce esso stessa disposto normativo e, dunque norma, se considerata di per sé, cioè secondo il senso fatto manifesto dalle parole usate si presenta idonea a comprendere tutti i rapporti societari , cioè, secondo il significato dell'aggettivo societario, di società . Ora, fra essi non può non comprendersi, data l'essenzialità del rapporto di rappresentanza in capo agli amministratori come rapporto che, essendo funzionale, secondo la figura della c.d. immedesimazione organica, alla vita della società, consente alla società di agire, il rapporto fra società e amministratori. Tale rapporto è rapporto di società , perché serve ad assicurare l'agire della società, come bene è stato detto nell’escludere ch'esso possa assimilarsi ad una prestazione d'opera intellettuale si veda Cass. n. 22046 del 2014, secondo cui I compiti che la società affida al suo amministratore riguardano la gestione stessa dell'impresa, costituita da un insieme variegato di atti materiali, negozi giuridici ed operazioni complesse, sicché, quand'anche taluni di questi atti ed operazioni possano compararsi all'attività di un prestatore d'opera, il rapporto che intercorre tra amministratore e società non può essere equiparato, in ragione del rapporto di immedesimazione organica tra essi esistente, a quello derivante dal contratto d'opera, intellettuale o non intellettuale” . Ne segue che le controversie fra società ed amministratore, se la regola di individuazione della competenza fosse limitata alla sola disposizione relativa ai rapporti di società ben consentirebbe di comprendere una controversia come quella che ha trattenuto il Tribunale di Alessandria, inerente l'impugnazione di una deliberazione di revoca degli amministratori, dovrebbe essere considerata inerente ad un rapporto di società. La norma che si interpreta, tuttavia, dopo la formula identificativa generale indulge ad una serie di esemplificazioni. Tali esemplificazioni, essendo precedute dalla proposizione ivi comprese sottendono, però, l'intenzione del legislatore di con le ipotesi particolari che la norma enuncia fattispecie che si aggiungono a ciò che la formula generale rapporti di società non potrebbe comprendere, bensì fattispecie che il legislatore indicare per ragioni di esemplificazione e certamente per escludere ogni dubbio nell'interprete nella ricostruzione del generico concetto di rapporti societari. Ne segue che, al contrario di come ha fatto parte della giurisprudenza di merito e prospetta anche la memoria, con riferimento alle controversie che in seno ai rapporti di società e perché già ricomprese in essi sono relative al rapporto di società costituito dal rapporto tra società e amministratore, la previsione espressa dell'estensione della competenza alle azioni di responsabilità da chiunque promosse contro i componenti degli organi amministrativi non può essere utilizzata come sintomatica della volontà del legislatore di escludere dalla previsione di competenza tutte le altre controversie che concernano il rapporto di società fra società e sui amministratore. Deve anzi reputarsi che proprio l'espresso riferimento ad un'azione quella di responsabilità contro gli amministratori da chiunque promossa , sottendendo che la competenza riguarda anche il caso in cui l'iniziativa dell'azione non è della società ma di altri soggetti, si spiega per fugare ogni dubbio che il riferimento all'ipotesi dei rapporti societari potesse non ricomprendere il caso, in quanto l'azione non fosse esercitata dalla società e ciò sulla base di una lettura che intendesse la competenza generale come supponente un criterio di esegesi dei termini soggettivi della controversia compresa siccome necessariamente implicanti la partecipazione della società e comunque dei soggetti coinvolti nella sua vita o tramite i quali si svolge il suo operare, quali i soci ed appunto gli amministratori o i componenti degli organi di controllo . Ritiene, dunque, il Collegio che il riferimento ai rapporti societari sia idoneo a comprendere tutte le controversie che vedano coinvolti la società ed i suoi amministratori e ciò senza poter distinguere fra le controversie che riguardino l'agire degli amministratori nell'espletamento del rapporto organico ed i diritti che sulla base dell'eventuale contratto che la società e l'amministratore abbiano stipulato siano stati riconosciuti a titolo di compenso come invece parrebbe adombrare Cass. ord. n. 11448 del 2014, che, peraltro, non ha discusso l'esegesi della norma dell'art. 3, lett. a del d.lgs.n. 168 del 2003 . Il criterio interpretativo qui prospettato è, del resto, conforme all'intenzione del legislatore di realizzare la concentrazione delle controversie individuate per materia presso appositi uffici specializzati e, quindi, secondo un criterio territoriale. La previsione di competenza per materia riferita al rapporto societario , proprio perché individua una materia e lo fa con riferimento al rapporto giustifica una lettura onnicomprensiva delle controversie che dal rapporto emanano. p.2.5. Ne deriva che, all'esito della conversione del ricordo ordinario in regolamento di competenza, dev'essere dichiarata la competenza del Tribunale delle Imprese di Torino anche sulla domanda principale che invece il Tribunale di Alessandria ha inteso trattenere. Ciò, sulla base del seguente principio di diritto la formulazione dell'art. 3, comma 2, lett. a del d.lgs. n. 168 del 2003, là dove fa riferimento all'esistenza della competenza di quel giudice sulle cause e i procedimenti relativi a rapporti societari ivi compresi quelli concernenti l'accertamento, la costituzione, la modificazione o l'estinzione di un rapporto societario, con l'ampio riferimento ai rapporti societari si presta tipicamente a ricomprendere, quale specie di questi, il rapporto fra l'amministratore e la società. Ne consegue che appartiene alla sezione specializzata in materia di impresa la controversia introdotta da amministratori riguardo alla deliberazione che li abbia revocar per giusta causa”. p.3. La novità della questione esaminata induce a compensare le spese del giudizio di regolamento. L'intero giudizio andrà riassunto dianzi alla Sezione Specializzata in Materia di Impresa presso il Tribunale di Torino. P.Q.M. La Corte, previa conversione del ricorso in regolamento di competenza, dichiara la competenza della Sezione Specializzata in Materia di Impresa presso il Tribunale di Torino sull'intera controversia, ivi compresa la domanda principale già introdotta davanti al Tribunale di Alessandria. Fissa per la riassunzione temine di mesi tre dalla comunicazione della presente ordinanza. Compensa le spese del giudizio dinanzi a questa Corte.