Il decreto parla chiaro, il credito riguarda il pagamento dell’IVA a favore del fallito e ha natura privilegiata

Il creditore opponente, la cui domanda sia stata respinta dal giudice delegato, deve produrre anche nel giudizio di opposizione davanti al tribunale la documentazione, già prodotta durante la verifica del passivo, a sostegno della propria domanda.

Lo afferma la Corte di Cassazione nella sentenza n. 10817, depositata il 26 maggio 2015. Il caso. Il tribunale di Marsala respingeva con decreto l’opposizione allo stato passivo del fallimento di una s.r.l., proposta da una società che chiedeva l’ammissione del proprio credito in via privilegiata invece che chirografaria. La società ricorreva in Cassazione, lamentando il mancato riconoscimento del privilegio ex art. 2752, comma 3, c.c. crediti per tributi diretti dello Stato, per IVA e per tributi degli enti locali sulla somma ammessa al passivo, nonostante la ricorrente avesse pagato all’Agenzia delle Entrate, in qualità di fideiussore, il debito tributario per IVA facente capo alla garantita società, poi fallita. Onere della prova per l’opponente. La Corte di Cassazione rileva che il rigetto dei giudici di Marsala era stato motivato sulla mancanza di prove documentali, da parte della società opponente, sulla natura privilegiata del credito fatto valere. Secondo il tribunale, non risultava nulla al riguardo dal decreto ingiuntivo non opposto, proposto a fondamento della domanda. Ai sensi dell’art. 99 l.fall., il reclamo contro lo stato passivo del fallimento non è un giudizio di appello, anche se ha natura impugnatoria, per cui la disciplina applicabile deve essere ricavata dallo stesso art. 99 l.fall., secondo cui l’opponente deve, a pena di decadenza, indicare specificamente i mezzi di prova di cui intende avvalersi ed i documenti prodotti. Il creditore opponente, la cui domanda sia stata respinta dal giudice delegato, deve produrre anche nel giudizio di opposizione davanti al tribunale la documentazione, già prodotta durante la verifica del passivo, a sostegno della propria domanda. In mancanza, al tribunale è precluso l’esame nel merito dell’opposizione, non potendo prendere visione dei documenti non prodotti. Il decreto ingiuntivo conteneva tutte le informazioni necessarie. Nel caso di specie il decreto dei giudici di merito dava atto che il decreto ingiuntivo era stato depositato, ma escludeva che da esso si rilevasse la natura privilegiata del credito. Tuttavia, gli Ermellini sottolineano che nel ricorso contenente la richiesta di decreto ingiuntivo, allegato al provvedimento emesso in conformità del giudice , era indicato espressamente che la somma richiesta era conseguente alla restituzione effettuata all’Agenzia delle Entrate da parte della società ricorrente, in qualità di fideiussore, di un rimborso per IVA nel ricorso veniva evidenziata la norma relativa. Perciò, doveva ritenersi documentata la natura del credito in base a tale decreto ingiuntivo, con conseguente esclusione di un’ipotesi di decadenza ex art. 99 l.fall Per questi motivi, la Corte di Cassazione accoglie il ricorso e, decidendo nel merito, riconosce il privilegio ex art. 2752, comma 3, c.c. al credito ammesso al passivo.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 1, sentenza 17 febbraio – 26 maggio 2015, n. 10817 Presidente Di Palma – Relatore Ragonesi Svolgimento del processo La Atradius credit insurance n.v ha proposto ricorso avverso il decreto del Tribunale di Marsala depositato il 24.10.11 con cui veniva respinta l'opposizione allo stato passivo del fallimento Solemare srl Unipersonale dal quale il credito da essa vantato era stato ammesso in via chirografaria e non privilegiata. La causa veniva rimessa all'adunanza in Camera di Consiglio a seguito di relazione ex art. 380 bis cpc sull'assunto della tardività del ricorso. All'udienza del 6.5.14 la ricorrente veniva rimessa in termini per la notifica del ricorso sulla considerazione che la tempestiva notifica era imputabile ad inadempimenti della cancelleria del giudice a quo. Rinnovata la notifica, non ha resistito la curatela fallimentare. Motivi della decisione La ricorrente con sei motivi di ricorso lamenta, sotto diversi profili di violazione di legge e omessa e insufficiente motivazione, il mancato riconoscimento del privilegio ex art. 2752, terzo comma, c.c. sulla somma ammessa al passivo, nonostante essa società avesse pagato alla Agenzia delle Entrate in qualità di fideiussore il debito tributario per IVA facente capo alla garantita Solemare srl. Il ricorso appare fondato. Il decreto del Tribunale di Marsala ha rigettato l'opposizione sul punto osservando che nessuna prova documentale ai sensi dell'art. 99 l.f., era stata fornita dalla allora opponente in ordine alla natura privilegiata del credito fatto valere nulla risultando in proposito dal decreto ingiuntivo non opposto prodotto a fondamento della domanda. Questa Corte ha già avuto occasione di affermare che nella disciplina della L. Fall., art. 99, come risultante dalla riforma operata dal D.Lgs. n. 169 del 2007, il reclamo avverso lo stato passivo del fallimento non è un giudizio d'appello, pur avendo natura impugnatoria Cass. 25 febbraio 2011 n. 4708 ord. 22 febbraio 2012 n. 2677 , sicché la disciplina applicabile deve essere ricercata nello stesso art. 99 cit. Cass. 22 marzo 2010 n. 6900 che, come correttamente osservato dal tribunale, prevede che l'opponente deve, a pena di decadenza, indicare specificatamente i mezzi di prova di cui intende avvalersi ed i documenti prodotti. In tal senso è già stato chiarito che, è fatto onere al creditore opponente, la cui domanda sia stata respinta dal giudice delegato, di produrre anche nel giudizio di opposizione avanti al tribunale la documentazione, già prodotta nel corso della verifica del passivo, a sostegno della propria domanda ne consegue che, in difetto, al tribunale è precluso l'esame nel merito dell'opposizione, senza poter prendere visione dei documenti non prodotti come prescritto alla parte, ai sensi dell'art. 99, comma quarto, legge fall., a pena di decadenza . Cass. 493/12 . Nel caso di specie, lo stesso decreto impugnato da atto che il decreto ingiuntivo è stato depositato ma assume che dallo stesso non si rilevi la natura privilegiata del credito. Tale assunto non appare corretto poiché nel ricorso contenente la richiesta di decreto ingiuntivo, allegato al provvedimento emesso in conformità dal giudice, di cui questa Corte può prendere visione trattandosi di questione processuale è espressamente indicato che la somma richiesta era conseguente alla restituzione effettuata all'Agenzia delle Entrate da parte della società ricorrente, in qualità di fideiussore, di un rimborso per IVA è espressamente indicata nel ricorso la norma relativa . Risultando quindi documentata la natura del credito in forza del medesimo decreto ingiuntivo,deve ritenersi che non si sia verificata alcuna decadenza ex art. 99 l.f Il ricorso va quindi accolto. Il decreto impugnato va conseguentemente cassato e sussistendo le condizioni di cui all'art. 384 cpc, la causa può essere decisa nel merito con il riconoscimento del privilegio ex art. 2752 comma terzo c.c. al credito già ammesso al passivo. Sussistono giuste ragioni per la compensazione delle spese di giudizio. P.Q.M. Accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e, decidendo nel merito riconosce il privilegio ex art. 2752 comma terzo c.c. al credito già ammesso al passivo compensa le spese di giudizio.