Onere della prova più agevole per il curatore nella revocatoria ordinaria

Per esperire l’azione revocatoria ordinaria in ambito fallimentare ex art. 66 l. fall. non occorre che il debitore sia insolvente, né che il creditore abbia consapevolezza dello stato di decozione del debitore, o della società di cui è parte.

Lo afferma la Cassazione nella sentenza n. 9170 del 7 maggio 2015. La vicenda. La fattispecie al centro della controversia in esame riguarda l’esercizio di un’azione revocatoria ordinaria nella procedura fallimentare ai sensi degli artt. 66 l. fall. e 2901 c.c. al fine di ottenere la declaratoria di inefficacia di un contratto di locazione di un immobile stipulato tra il proprietario ed il di lui figlio. Il giudice di prime cure, con sentenza confermata in sede di appello, ha accolto la domanda proposta dalla curatela. Il giudizio è quindi proseguito innanzi la Corte di Cassazione adita dal figlio, sostenendo che la Corte di appello sarebbe caduta in errore nel ritenere che, in presenza di revocatoria ordinaria esercitata dal curatore in costanza di fallimento, sia necessario provare non il mero pregiudizio per i creditori dell'atto dispositivo, ma la conoscenza da parte del terzo dello stato di insolvenza. Inoltre, il ricorrente lamenta la mancata disamina della situazione patrimoniale del debitore, poiché il patrimonio immobiliare del fallito sarebbe stato in realtà sufficiente al soddisfacimento dei crediti, non essendosi perciò perpetrata alcuna deminutio rilevante della garanzia patrimoniale, senza integrare quindi il necessario requisito dell' eventus damni . Caratteristiche della revocatoria ordinaria esperita dal curatore ex articolo 66 l. fall Valga premettere come l’azione revocatoria ordinaria esperita dal curatore ex articolo 66 l. fall. presenti struttura e disciplina eclettiche, in quanto partecipi di quella ordinaria e fallimentare. Infatti, tale azione, pur presupponendo gli stessi requisiti dell’ actio pauliana di cui all’articolo 2901 c.c., si caratterizza rispetto a questa per il fatto che è rivolta a tutelare la garanzia patrimoniale di tutti i creditori presenti e futuri dell'imprenditore. Pertanto, un orientamento adottato da una giurisprudenza afferma come non sia necessario distinguere fra atti negoziali compiuti in frode posteriori e anteriori al sorgere dei crediti altrui, giacché l’essenza del rimedio si basa sull’unico pregiudizio possibile, costituito dal fatto che l’atto dispositivo abbia concretamente pregiudicato o reso più difficile il soddisfacimento dei crediti. Di conseguenza, secondo tale indirizzo – pur non recente - nell’esercizio in sede fallimentare dell’azione revocatoria ordinaria il curatore non è tenuto a provare, relativamente ai creditori posteriori all’atto revocato, la dolosa preordinazione di cui all’articolo 2901, n. 2, c.c., essendo sufficiente la prova in capo al terzo della consapevolezza dell’ eventus damni Cass., n. 9122/1987 Cass., n. 2055/1978 . I precedenti della giurisprudenza. Per una migliore comprensione della questione attinente la differenza tra revocatoria ordinaria esperita in ambito concorsuale e la stessa azione esercitata invece al di fuori della procedura fallimentare giova rammentare che secondo la Cassazione, per quanto attiene al presupposto soggettivo dell’azione revocatoria ordinaria in sede concorsuale l’unica condizione per l’esercizio della stessa è che il debitore fosse a conoscenza del pregiudizio per le ragioni del creditore, e, trattandosi di atto a titolo oneroso, che di esso fosse consapevole il terzo. La prova di tale atteggiamento soggettivo ben può essere fornita tramite presunzioni Cass., n. 7452/2000 . In particolare, per giurisprudenza pacifica, allorché l'atto di disposizione sia successivo al sorgere del credito, l’elemento soggettivo è integrato dalla semplice conoscenza, cui va equiparata la agevole conoscibilità nel debitore e in ipotesi di atto a titolo oneroso nel terzo di tale pregiudizio, senza che assumano rilevanza l’intenzione del debitore di ledere la garanzia patrimoniale generica del creditore consilium fraudis e la partecipazione o la conoscenza del terzo in ordine all’intenzione fraudolenta del debitore partecipatio o scientia fraudis Cass., n. 7262/2000 . Peraltro, anche nell’ipotesi di atto anteriore al sorgere del credito, secondo la giurisprudenza della Cassazione per integrare il c.d. animus nocendi è sufficiente il mero dolo generico, e cioè la mera previsione, da parte del debitore, del pregiudizio dei creditori, e non è, quindi, necessaria la ricorrenza del dolo specifico, e cioè la consapevole volontà del debitore di pregiudicare le ragioni del creditore. Trattandosi di un atteggiamento soggettivo, tale elemento psicologico va provato dal soggetto che lo allega e può essere accertato anche mediante il ricorso a presunzioni Cass., n. 24757/2008 . L’unica differenza è l'ambito di efficacia. Nella sentenza in esame la Suprema Corte afferma come l'articolo 66 l. fall. ripropone, in ambito fallimentare, la revocatoria ordinaria codicistica. L'unica differenza fra la revocatoria ai sensi dell’articolo 66 l. fall. e la revocatoria ordinaria al di fuori della procedura concorsuale ex articolo 2901 c.c. è l'ambito di efficacia. Infatti, la prima, esercitata dal curatore, giova a tutti i creditori, la seconda giova soltanto al creditore che ha esercitato l'azione. Tuttavia le caratteristiche dell'azione sono le medesime, trattandosi dello stesso istituto trasposto in un diverso settore dell'ordinamento. L’onere della prova in capo al curatore. Di conseguenza, in tema di revocatoria ordinaria, il curatore non è gravato dalla prova della conoscenza da parte del terzo dello stato di insolvenza del debitore, come avviene in caso di revocatoria fallimentare ai sensi dell’articolo 67 l. fall. Infatti, è in realtà sufficiente che sia dimostrato il semplice pregiudizio, per la massa dei creditori, dell'atto dispositivo. Pertanto, nel caso di specie, è necessario unicamente provare la conoscenza, da parte del terzo, del pregiudizio arrecato alle ragioni del creditore, ossia la menomazione della garanzia generica di cui all'articolo 2740 c.c. in seguito all’atto dispositivo che nella fattispecie è costituito dalla stipula del contratto di locazione la norma non richiede, per la sua applicazione, che il debitore sia insolvente, né che il creditore abbia consapevolezza dello stato di decozione del debitore, o della società di cui è parte. Il requisito della conoscenza del terzo in ordine all’intenzione fraudolenta del debitore. La Suprema Corte ha affermato che la prova dell’elemento soggettivo in capo al terzo al pari di quello in capo al debitore può essere fornita anche attraverso presunzioni semplici, massimamente se fondate sulla qualità delle parti del negozio fraudolento e sulla sua tempistica rispetto alla pretesa del creditore Cass., n. 25016/2008 . Nella fattispecie, quindi, legittimamente il giudice del gravame ha ritenuto che il requisito della partecipatio fraudis – ossia il requisito della conoscenza del terzo in ordine all’intenzione fraudolenta del debitore - sussista, in virtù di alcuni indici sintomatici riscontrati la sussistenza del rapporto parentale padre-figlio fra debitore e terzo Cass. n. 5359/2009 e la situazione di convivenza. Il presupposto oggettivo dell’eventus damni. In ordine al requisito oggettivo della diminuzione patrimoniale, la Cassazione precisa che in tema di revocatoria ordinaria non è necessaria una totale compromissione del patrimonio del debitore, ma è sufficiente che la soddisfazione dei crediti sia resa più incerta o difficile, come nel caso di modifica qualitativa e non quantitativa del patrimonio del debitore che metta a rischio la fruttuosità dell'azione esecutiva Cass. n. 26723/2011 . Più in particolare, la Suprema Corte ha precisato che l’onere probatorio del creditore si restringe alla dimostrazione della variazione patrimoniale, senza che sia necessario provare l’entità e la natura del patrimonio del debitore dopo l’atto di disposizione, non potendo il creditore valutarne compiutamente le caratteristiche per contro, il debitore deve provare che, nonostante l’atto di disposizione, il suo patrimonio ha conservato valore e caratteristiche tali da garantire il soddisfacimento delle ragioni del creditore senza difficoltà Cass., n. 15265/2006 . Nel caso in specie, posto che – secondo l’orientamento pacifico in giurisprudenza - affinché possa richiamarsi l’esistenza del pregiudizio, non occorre alcuna valutazione sul danno, essendo sufficiente la dimostrazione da parte del creditore istante della pericolosità dell’atto impugnato, in termini di una possibile quanto eventuale infruttuosità della futura esecuzione sui beni del debitore, la Cassazione rigetta il ricorso ritenendo nella fattispecie il carattere pregiudizievole dell'atto – ossia l' eventus damni - insito nelle caratteristiche dell'atto stesso lunga durata del contratto, prezzo notevolmente inferiore al valore di mercato .

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 1, ordinanza 20 gennaio – 7 maggio, numero 9170 Presidente Di Palma – Relatore Scaldaferri In fatto e in diritto 1. G.F. ha proposto ricorso per cassazione della sentenza numero 318/10, pubblicata il 29 settembre 2010, con la quale la Corte d'appello di Reggio Calabria ha rigettato il gravame da lui proposto avverso la sentenza numero 509/04 del Tribunale di Locri di declaratoria di inefficacia, ex articolo 66 l.fall., nei confronti delle masse dei fallimenti della J.W. di F.R. & amp C. s.a.s. e del suo socio accomandatario nonché della M. M. F. di F. R. & amp c. s.a.s. e del suo socio accomandatario, del contratto di locazione di un immobile sito in Locri, omissis , concluso il 7 giugno 1997 tra il proprietario R. F. ed il di lui figlio odierno ricorrente. Le intimate Curatele resistono con controricorso. 2. Con unico motivo di ricorso il ricorrente lamenta la violazione e la falsa applicazione di norme di diritto articolo 2901 cod.civ. e 66 l.fall., in relazione all'articolo 2697 cod.civ. poiché la Corte di appello avrebbe errato i nel ritenere raggiunta la prova della conoscenza, da parte di lui, dello stato di insolvenza del socio R. F. e delle società ii nel ritenere raggiunta la prova dell'eventus damni lamenta altresì motivazione illogica, contraddittoria e mancante su fatti decisivi. 3. E' stata depositata in Cancelleria relazione ex articolo 380 bis cod.proc.civ., con la quale si propone il rigetto del ricorso sulle base dei seguenti rilievi. Il motivo sembra, prima facie, infondato. Nella prima parte del ricorso sub lett.A , il ricorrente sostiene che la Corte di appello sarebbe caduta in errore nel ritenere che, in presenza di revocatoria ordinaria esercitata dal curatore in costanza di fallimento, sia necessario provare non il mero pregiudizio per i creditori dell'atto dispositivo, ma la conoscenza da parte del terzo dello stato di insolvenza. Tale ricostruzione non appare condivisibile. L'articolo 66 l.fall. ripropone, in ambito fallimentare, la revocatoria ordinaria codicistica. L'unica differenza fra la revocatoria ex articolo 66 l.fall. e la revocatoria ex articolo 2901 cod.civ. è l'ambito di efficacia la prima, esercitata dal curatore, giova a tutti i creditori, la seconda giova soltanto al creditore che ha esercitato l'azione. Ma le caratteristiche dell'azione sono le medesime, trattandosi dello stesso istituto trasposto in un diverso settore dell'ordinamento. Ragion per cui erra il ricorrente nel ritenere che, anche in tema di revocatoria ordinaria, il curatore sia gravato dalla prova della conoscenza da parte del terzo dello stato di insolvenza del debitore, come avviene in caso di revocatoria fallimentare ex articolo 67 l.fall. è in realtà sufficiente che sia dimostrato il semplice pregiudizio, per la massa dei creditori, dell'atto dispositivo. La Corte territoriale non sembra invero essere incorsa in alcun error iuris nell'affermare che, nel caso di specie, sia necessario unicamente provare la conoscenza, da parte del terzo, del pregiudizio arrecato alle ragioni del creditore, ovverosia la menomazione della garabzia generica di cui all'articolo 2740 cod.civ. la norma non richiede, per la sua applicazione, che il debitore sia insolvente, né che il creditore abbia consapevolezza dello stato di decozione del debitore, o della società di cui è parte. Ed allora, con un giudizio di fatto, non sindacabile nella fase di legittimità, la Corte di appello ha ritenuto che il requisito della partecipatio fraudis sussista, in virtù di alcuni indici sintomatici riscontrati la sussistenza del rapporto parentale padre-figlio fra debitore e terzo Cass.5 marzo 2009 numero 5359 , la situazione di convivenza, il fatto che il sig. G. F. abbia sottoscritto una quota della M. M. F. s.a.s., poi fallita. Nella seconda parte del ricorso sub lett.B , il 'ricorrente si duole della mancata disamina, da parte dei giudici di merito, della situazione patrimoniale del debitore, poiché il patrimonio immobiliare del fallito sarebbe stato in realtà sufficiente al soddisfacimento dei crediti, non essendosi perciò perpetrata alcuna deminutio rilevante della garanzia patrimoniale. Non sussisteva, secondo tale ricostruzione, il necessario requisito dell'eventus damni. Anche in questo caso il ricorrente sembra essere caduto in errore, nel sovrapporre i requisiti e le caratteristiche della revocatoria ordinaria, ex arti. 2901 cod.civ. e 66 l.fall., con quelli della revocatoria fallimentare, ex articolo 67 l.fall. In tema di revocatoria ordinaria, come correttamente evidenziato dalla Corte territoriale, non è necessaria una totale compromissione del patrimonio del debitore, ma è sufficiente che la soddisfazione dei crediti sia resa più incerta o difficile, come nel caso di modifica qualitativa e non quantitativa del patrimonio del debitore che metta a rischio la fruttuosità dell'azione esecutiva ex multis, Cass.civ. Sez.III 13.12.2011 numero 26723 . La Corte territoriale ritiene che il carattere pregiudizievole dell'atto, l'eventus damn, sia insito nelle caratteristiche dell'atto stesso lunga durata del contratto, prezzo notevolmente inferiore al valore di mercato . Tale ricostruzione di fatto, afferente al merito della controversia, non può essere messa in discussione in questa fase del giudizio. Con riferimento alla parte del motivo di ricorso concernente la contraddittorietà, illogicità e falsità dell motivazione, la stessa si rivela parimenti infondata. Prescindendo dall'erronea formulazione del motivo -che stante la versione ratione temporis applicabile, avrebbe dovuto essere rubricato come omessa, insufficiente o contradditoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio - si rileva come la motivazione sia completa ed esaustiva, poiché la Corte di appello ha puntualmente esaminato tutti i requisiti richiesti dall'articolo 2901 cod.civ. e dall'articolo 66 l.fall. in tema di revocatoria ordinaria, motivandone compiutamente la ritenuta sussistenza. 4. In esito alla odierna adunanza camerale, il Collegio condivide pienamente i rilievi contenuti nella relazione, ai quali peraltro il ricorrente non ha replicato. Si impone dunque il rigetto del ricorso, con la conseguente condanna del soccombente al pagamento delle spese, che si liquidano come in dispositivo. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso in favore dei resistenti delle spese di questo giudizio di cassazione, in € 1.600,00 di cui € 100,00 per esborsi oltre spese generali forfetarie e accessori di legge.