Ora o mai più: vanno precisate nell’atto di citazione tutte le rimesse bancarie contestate, senza possibilità di indicarne altre nel corso del giudizio

A fronte dell’indicazione effettuata nell’atto di citazione di una serie di rimesse delle quale si chiede l’inefficacia in un giudizio di revocatoria fallimentare, rinviando ad un prospetto riepilogativo del pari allegato all’atto di citazione, costituisce mutatio libelli - e, quindi, inammissibile - e non semplice emendatio libelli, l’indicazione di ulteriori rimesse nella successiva memoria di replica, posto che la domanda era stata già dalla parte specificamente perimetrata.

Con la sentenza n. 8579 del 28 aprile 2015, il S.C. precisa la differenza tra emendatio libelli e mutatio libelli con riferimento ad un giudizio di revocatoria fallimentare avente ad oggetto una serie di rimesse bancarie effettuate dalla società in bonis , prima dell’avvio della procedura concorsuale. Il caso. La vicenda decisa dalla Cassazione con la sentenza in commento prende avvio dall’azione revocatoria promossa dal commissario straordinario di una società soggetta ad amministratore straordinaria per la dichiarazione di inefficacia di una serie di rimesse bancarie effettuate quando la società era in bonis . In particolare, si discuteva della possibilità o meno di modificare la domanda inserendo nelle memorie successive alla citazione altre e diverse rimesse bancarie delle quali si chiede la revoca, essendo in contestazione se tale estensione rappresenti una emendatio e non una mutatio libelli , e perciò inammissibile. A fronte di due contrastanti pronunce in primo e secondo grado, il S.C. precisa che, ove indicate nell’atto di citazione una serie di rimesse oggetto di domanda di inefficacia, non è consentito estendere la domanda ad altre rimesse, rappresentando tale estensione una domanda nuova e non una semplice modifica della domanda già promossa. Emendatio o mutatio libelli? Secondo la giurisprudenza, si ha mutatio libelli quando si avanzi una pretesa obiettivamente diversa da quella originaria, introducendo nel processo un petitum diverso e più ampio oppure una causa petendi fondata su situazioni giuridiche non prospettate prima e particolarmente su un fatto costitutivo radicalmente differente, di modo che si ponga al giudice un nuovo tema d’indagine e si spostino i termini della controversia, con l’effetto di disorientare la difesa della controparte ed alterare il regolare svolgimento del processo si ha, invece, semplice emendatio , quindi ammissibile, quando si incida sulla causa petendi , in modo che risulti modificata soltanto l’interpretazione o qualificazione giuridica del fatto costitutivo del diritto, oppure sul petitum , nel senso di ampliarlo o limitarlo per renderlo più idoneo al concreto ed effettivo soddisfacimento della pretesa fatta valere. E’ ammissibile la domanda nuova del rito del lavoro? Nel rito del lavoro, mentre è consentita - sia pure previa autorizzazione del giudice - la modificazione della domanda emendatio libelli , non è ammissibile la proposizione di una domanda nuova per mutamento della causa petendi o del petitum , neppure con il consenso della controparte manifestato espressamente con l’esplicita accettazione del contraddittorio od implicitamente con la difesa nel merito la mutatio libelli non consentita dall’art. 420 c.p.c. è solo quella che si traduce in una pretesa obiettivamente diversa da quella originaria, introducendo nel processo un tema di indagine completamente nuovo, in modo da determinare una spostamento dei termini della contestazione, con la conseguenza di disorientare la difesa predisposta dalla controparte, e, quindi, di alterare il regolare svolgimento del processo, sussistendo, invece, soltanto una emendatio quando la modifica della domanda iniziale incide sulla causa petendi unicamente nel senso di una diversa interpretazione o qualificazione giuridica del fatto costitutivo del diritto e sul petitum nel solo senso di un ampliamento o di una limitazione di questo, al fine di renderlo più idoneo al concreto ed effettivo soddisfacimento della pretesa fatta valere in giudizio. Giudizio di appello e domande nuove. A norma dell’art. 345 c.p.c., può configurarsi un mutamento di domanda non consentito, riguardo al petitum , solo quando risulti innovato l’oggetto della pretesa, inteso non come petitum immediato ossia, come provvedimento richiesto , bensì come petitum mediato cioè, come richiesta di attribuzione di un determinato bene ne consegue che è da escludere la ravvisabilità di una mutatio libelli vietata, dovendosi invece ritenere ricorrente una consentita emendatio, allorché la modifica della domanda iniziale venga ad incidere sul petitum solo nel senso di adeguarlo in una direzione più idonea a legittimare la concreta attribuzione del bene materiale oggetto dell’originaria domanda. Emendatio libelli nei giudizi risarcitori. A titolo esemplificativo, si osserva che nelle obbligazioni di risarcimento del danno contrattuale si ha semplice emendatio - e non mutatio libelli , non consentita nelle memorie successive - quando, indicato il risarcimento del danno in determinate voci, nel corso del giudizio siano specificate ulteriori voci di danno, ampliando così il petitum solo sotto il profilo dell’oggetto mediato della domanda e lasciando immutato quello immediato, che dovrà essere posto a base del provvedimento giurisdizionale. Rimesse revocabile e domande nuove. Nel caso di specie, il S.C. precisa che, ove indicate nell’atto di citazione una serie di rimesse bancarie oggetto della domanda di revoca, non è consentito ampliare la domanda con riferimento ad altre rimesse, posto che ogni rimessa costituisce, rispetto alle altre, uno specifico e diverso fatto identificativo della causa petendi e, quindi, una domanda nuova come tale inammissibile e non una semplice emendatio libelli .

Corte di Cassazione, sez. I Civile, sentenza 3 marzo – 28 aprile 2015, numero 8579 Presidente Ceccherini – Relatore Di Virgilio Svolgimento del processo L'Amministrazione straordinaria di S.T.A. Servizi Tecnologici Avanzati s.p.a. agiva nei confronti della Banca Popolare di Crema, chiedendo revocarsi, ex articolo 67,2 comma l. f., le rimesse per complessive lire 114.373.900 o la diversa somma risultante in causa, confluite nell'anno anteriore all'ammissione di S.T.A. alla procedura di amministrazione straordinaria sul c/c , intestato alla società presso la filiale di omissis . Deduceva la Procedura che con sentenza del Tribunale di Bologna del 5/8/95 era stato dichiarato lo stato di insolvenza ed accertato il collegamento con la Filippo Fochi Energia s.r.l. già ammessa alla procedura ex 195/79 , e la società era stata posta in a.s. con il d.m. del 19/9/95 che alla date delle rimesse, il conto era privo di affidamento e che la Banca non poteva ignorare lo stato di decozione, manifestatosi nell'ambito della crisi del gruppo e reso di pubblico dominio già ai primi del 1994. La Banca contestava la natura solutoria delle rimesse e la carenza del requisito soggettivo. Nella memoria ex articolo 183,5 comma, c.p.c., la Procedura chiedeva revocarsi le rimesse solutorie confluite nello stesso periodo e sul medesimo conto, per complessive lire 500.197.720 la Banca eccepiva la novità della domanda e proponeva eccezione comunitaria. Il Tribunale, con sentenza in data 10/12-13/172005, revocava rimesse per Euro 61.763,03, condannando la Banca al pagamento, oltre interessi legali dalla domanda al saldo, nonché alle spese. La Corte d'appello, con sentenza del 5/12/08-2/3/2009, ha respinto l'appello principale della Procedura ed in parziale accoglimento dell'appello dell'incidentale della Banca ha revocato le rimesse effettuate per l'importo di Euro 2876,21, con condanna alla restituzione, oltre interessi, ed ha compensato le spese del grado. La Corte di merito, per quanto ancora rileva, ha ritenuto inammissibile l'estensione della domanda di revoca alle rimesse indicate nella memoria ex articolo 183, 5 comma c.p.c, diverse da quelle fatte valere in atto di citazione, le cui conclusioni erano state richiamate in sede di precisazione. Ha ritenuto la natura solutoria delle rimesse così ritenute oggetto della domanda ed ha concluso per la sussistenza del requisito soggettivo, valorizzando la qualità soggettiva del creditore, l'appartenenza al gruppo Fochi, gravato da un'imponente crisi finanziaria, di pubblico dominio già nel primo semestre 1994 e reso palese dalla stampa nazionale non solo specializzata, dai dati di bilancio al 31/12/93 della holding Filippo Fochi s.p.a., dall'entità dell'indebitamente bancario del gruppo alla data del 31/3/1994, desumibile dai tabulati della Centrale Rischi, nonché dalle richieste di rientro e dalle revoche degli affidamenti delle banche operanti col gruppo nessuna valenza poteva di converso riconoscersi al decreto del Tribunale di Bologna del 7/12/94, peraltro successivo alle rimesse, di non prosecuzione dell'istruttoria prefallimentare a carico della holding Filippo Fochi s.p.a. e della Filippo Fochi Energia, a seguito della desistenza dei creditori istanti dalle domande di fallimento precedentemente proposte. Avverso detta pronuncia ricorre la S.T.A.- Servizi tecnologici Avanzati s.p.a. in a.s., sulla base di sei motivi si difende con controricorso la Banca Popolare di Crema, rappresentata dalla Società Gestione Crediti BP, ed avanza ricorso incidentale sulla base di tre motivi. La Procedura ha depositato controricorso a ricorso incidentale. La controricorrente e ricorrente incidentale ha depositato memoria ex articolo 378 c.p.c Motivi della decisione 1.1.- Col primo mezzo, la Procedura si duole del vizio di violazione e falsa applicazione dell'articolo 112 c.p.comma e dell'articolo 67 l.f. richiamato dall'articolo 203 l.f., a sua volta richiamato dall'articolo 1, l.75/1979, per avere la Corte d'appello limitato la domanda alle rimesse indicate nel prospetto riepilogativo, a cui si rimandava in atto di citazione ed a questo allegato, secondo un'errata interpretazione della domanda, intesa ad ottenere la revoca dei pagamenti effettuati ad estinzione dello scoperto di conto nell'anno anteriore all'a.s Secondo la parte, inoltre, il Giudice del merito non ha attribuito il corretto rilievo alla clausola estensiva inserita nelle conclusioni. 1.2.- La parte, col secondo quesito, denuncia il vizio di motivazione, nella parte in cui la Corte del merito ha delimitato l'oggetto della revoca ai versamenti indicati nel prospetto, e non ha attribuito rilievo alla clausola finale delle conclusioni. 1.3.- Col terzo, la ricorrente si duole della violazione e falsa applicazione degli articolo 112, 183 e 189 c.p.comma e dell'articolo 67 l.f., per avere la Corte del merito ritenuto che la parte avesse ampliato la domanda e non integrato come consentito dall'articolo 183, 5 comma c.p.c., e nella specie, la causa petendi è rimasta inalterata. 1.4.- Col quarto, la Procedura denuncia, sotto il profilo del vizio ex articolo 360 numero 5 c.p.c., la mancata valutazione da parte della Corte d'appello del tenore letterale delle conclusioni della memoria ex articolo 183 c.p.c., e, di contro, l'attribuzione a detta memoria solo della funzione riassuntiva del petitum e l’interpretazione della mancata riproposizione di alcuni versamenti come rinuncia alla domanda. 1.5.- Col quinto motivo, la Procedura si duole della violazione e falsa applicazione degli articolo 112, 183, 189 c.p.comma e 67 l.f., per avere attribuito valenza di rinuncia implicita alla mancata reiterazione in sede di precisazione delle domande proposte con l'atto di citazione, in contrasto con la giurisprudenza che conclude per l'abbandono della domanda all'esito di una valutazione complessiva e congiunta di tutti gli elementi per individuare l'effettiva volontà della parte, che nel caso aveva ampiamente argomentato in merito a dette domande, comunque strettamente connesse con quelle espressamente reiterate. 1.6.- Col sesto, la ricorrente si duole del vizio di motivazione, per avere il Giudice del merito riconosciuto valenza riduttiva alla domanda proposta in sede di memoria ex articolo 183 c.p.c., ritenuta inammissibile, per cui si sarebbe dovuto pronunciare sulla domanda iniziale. 2.1.- Col primo motivo del ricorso incidentale, la Banca si duole del vizio di insufficienza della motivazione, in relazione alla conoscenza dello stato di insolvenza, per non avere la Corte del merito indicato gli elementi che avrebbero consentito ai terzi di trasferire lo stato di insolvenza da una ad altra società del grupp. 3.2.- Col secondo, denuncia il vizio di violazione degli articolo 2697 e 2729 c.c., per avere la Corte territoriale fatto ricorso ad serie inammissibile di concatenazioni per ritenere provato il requisito soggettivo. 3.3. Col terzo, si duole del vizio di insufficienza della motivazione sullo stato di insolvenza, ritenuto sulla base dell'insolvenza delle altre società del gruppo, nonostante il rigetto di due istanze di fallimento proposte nei confronti di tali società, successivamente all'esecuzione delle rimesse di cui si discute. 3.1.- I motivi primo, terzo e quinto possono essere valutati unitariamente, in quanto intesi a denunciare vizi ex articolo 360 numero 3 c.p.c., riguardanti l'errata identificazione del contenuto della domanda di revocatoria, e sono da ritenersi infondati. Prima di valutare le censure, occorre ripercorrere l'iter argomentativo seguito dalla Corte del merito, alla stregua degli atti rilevanti, atto di citazione, memoria ex articolo 183, 5 comma c.p.comma e precisazione delle conclusioni. Risulta dalla sentenza che la Procedura ha indicato in atto di citazione il quantum complessivo delle rimesse solutorie, rinviando espressamente al prospetto riepilogativo ed agli estratti conto relativi, docomma 2-4 nelle conclusioni in citazione, ha riportato l'importo già indicato in narrativa, di lire 114.373.900 ovvero per quella diversa somma che a tale titolo dovesse risultare dovuta in esito all'istruttoria di causa nella memoria ex articolo 183, 5 comma c.p.comma ha chiesto dichiararsi l'inefficacia di sette rimesse solutorie, indicate specificamente, per l'importo di lire 500.197.720 in sede di precisazione delle conclusioni, la parte si è espressamente richiamata alle richieste formulate nella memoria. Il Giudice del merito, posto che gli estratti conto prodotti con la citazione riguardavano tutti i movimenti attivi e passivi del conto, ed erano quindi privi di idoneità a supportare la domanda, ha rilevato che solo il prospetto riepilogativo conteneva l'indicazione specifica delle rimesse revocabili, il cui importo coincideva con il quantum indicato in citazione ha attribuito all'inciso finale delle conclusioni, con cui si chiedeva la revoca della diversa somma che fosse risultata in corso di causa, l'idoneità a consentire la revoca degli eventuali diversi importi delle rimesse specificamente già indicate ha considerato come domanda nuova la richiesta della memoria ex articolo 183, 5 comma c.p.comma di inefficacia di rimesse diverse da quelle indicate in citazione e, visto che la parte in sede di precisazione delle conclusioni aveva richiamato le conclusioni di cui alla memoria, ha ritenuto di potere considerare la domanda ex articolo 67 l.f. limitata alle rimesse indicate nel prospetto riepilogativo sub numero 4 ed altresì reiterate nella memoria, con l'esclusione di tutte le ulteriori rimesse. Di contro a detta conclusione, la ricorrente principale vorrebbe far valere la generica estensione indicata in citazione, come idonea a consentire la revoca di tutte le rimesse revocabili del periodo, ma tale tesi è contraddetta dalla specifica indicazione in atto di citazione del quantum delle rimesse azionate, supportate dal prospetto riassuntivo, sulle quali si è sviluppato il contraddittorio, di talché non potrebbe certamente riverberarsi in pregiudizio della controparte l'indicazione del tutto generica della quale la parte stessa vorrebbe avvalersi. A fronte della delimitazione specifica delle rimesse così operata, l'indicazione delle ulteriori diverse rimesse nella memoria ex articolo 183, 5 comma c.p.comma non poteva che essere intesa come una mutatio e non già semplice emendatio, perché la domanda era stata già dalla parte specificamente perimetrata e si osservi come tale rilievo rende persino superfluo il richiamo del principio espresso nella pronuncia 3012/2010, secondo cui ogni rimessa revocabile costituisce, rispetto alle altre rimesse, uno specifico e diverso fatto costitutivo identificativo della causa petendi, che non consente di ritenere unica e non cumulativa la domanda proposta per far dichiarare la inefficacia di una pluralità di rimesse . E la presenza, nella memoria, di rimesse già indicate in citazione costituiva un dato estremamente ambiguo, di talché la Corte del merito, nella valutazione della condotta processuale della parte talmente equivoca ed oscillante, ha optato prudentemente e condivisibilmente, nel ritenere che la parte avesse così ristretto la domanda alle sole rimesse presenti in citazione e riportate nella memoria e d'altra parte, il riferimento della Procedura in sede di precisazione delle conclusioni alle rimesse indicate nella memoria rendeva obbligato il riferimento a questa e non più alle conclusioni di cui in citazione. La specifica articolazione della domanda da parte della Procedura come sopra indicata rende non invocabile infine il principio espresso nella pronuncia 1802/2013, che, nel valutare la domanda di revocatoria sotto il profilo della nullità, ha ritenuto adeguata l'indicazione del numero di conto corrente sul quale sono stati effettuati i versamenti, della loro natura di pagamenti e del periodo sospetto da prendersi in considerazione, non risultando necessaria, ai fini dell'individuazione del petitum e della causa petendi , anche la specificazione delle singole rimesse da prendere in considerazione, che la banca è in grado di individuare agevolmente, essendo in possesso di tutta la documentazione relativa alle operazioni effettuate dal correntista. 3.2.- I motivi secondo, quarto e sesto sono inammissibili. La parte infatti articola sotto il profilo del vizio ex articolo 360 numero 5 c.p.comma questioni attinenti all'interpretazione della domanda, mentre non sono ammissibili vizi di motivazione su questioni processuali, nella quali questa Corte è giudice anche del fatto. 4.1.- Il primo motivo del ricorso incidentale è infondato. Va a riguardo rilevato che la Corte del merito, per ritenere provato dalla Procedura il requisito soggettivo, si è basata su di una pluralità di elementi, comprendenti anche la specifica qualità professionale dell'accipiens, i dati della Centrale Rischi sull'indebitamento del Gruppo e le richieste di rientro e revoche degli Istituti bancari ed ha argomentato congruamente la conclusione assunta, in senso conforme alla giurisprudenza che, in argomento, ritiene che la prova della scientia decoctionis può essere desunta, in via presuntiva, anche dallo stato d'insolvenza in cui versava l'intero gruppo od una sua consistente parte, potendo tale elemento di natura indiziaria, in concorso con altri, formare nel terzo il convincimento dello stato di decozione della società autrice dell'atto oggetto della predetta azione né tale conclusione è esclusa dal principio per cui la distinta personalità giuridica e l'autonomia patrimoniale di cui restano dotate le società, nonostante il vincolo derivante dal rapporto di collegamento o controllo, comporta che l'accertamento dello stato di insolvenza necessario per sottoporre ciascuna di essa ad amministrazione straordinaria debba essere effettuato con esclusivo riferimento alla situazione economica di ogni singola società così la pronuncia 11059 del 2011, conforme alla precedente 10115/2006 . 4.2.- Il secondo motivo è infondato. La Corte del merito non è incorsa nel vizio denunciato, atteso che la conoscenza dello stato di insolvenza della società, pacificamente facente parte del Gruppo Fochi, desunto dalla certa e notoria crisi del Gruppo, non implica una praesumptio de praesumpto ed è stata ritenuta dalla sentenza impugnata nella valutazione complessiva degli elementi indiziari di cui si è detto. 4.3.- Anche il terzo motivo è infondato. Va rilevato in prima battuta che la parte non indica da chi fosse stata presentata l'istanza di fallimento e come la stessa ne fosse venuta a conoscenza in ogni caso, il fatto dedotto non si palesa dotato di decisività, che anzi la presentazione di istanza di fallimento depone a contrario per la conoscenza dello stato di insolvenza e la reiezione dell'istanza non prova che non ci fosse detto stato e che non fosse conosciuto dai creditori, ma solo che non è stato ritenuto lo stesso provato giudizialmente. 5.1.- Conclusivamente, vanno respinti il ricorso principale e l'incidentale. La soccombenza reciproca giustifica la compensazione delle spese di lite. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso principale rigetta il ricorso incidentale compensa le spese.