I versamenti sul conto corrente del fallito sono revocabili

I versamenti effettuati dal cliente sul conto corrente non possono essere considerati atti di natura ripristinatoria della provvista correlata al fido e, come tali, sono revocabili ai sensi dell'art. 67, comma 2, l.fall

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 8225 del 22 aprile 2015, ha respinto il ricorso di una banca che si era vista esercitare l’azione revocatoria da parte del curatore fallimentare per i giudici di legittimità non concretano l'apertura di credito i contratti i quali, pur prevedendo la concessione di un fido al cliente non determinano con immediatezza l'insorgenza dell’obbligazione della banca e del corrispondente diritto del cliente, ma prevedono che il fido sarà completamente operante al momento del compimento di determinati atti o del realizzarsi di determinate condizioni o circostanze e solo nell'ammontare corrispondente alla concreta operazione correlata a quell'atto a quella condizione o a quella circostanza ne consegue che relativamente a tali contratti diversi dall'apertura di credito, i versamenti effettuati dal cliente sul conto corrente, non possono essere considerati atti di natura ripristinatoria della provvista correlata al fido e, come tali, sono revocabili ai sensi dell'articolo 67, comma 2, l.fall Il caso. Il Curatore di un fallimento agiva in revocatoria ex articolo 67, comma 2, l.fall. nei confronti di una banca in relazione al pagamento della somma di 500 milioni delle vecchie lire, con cui la società aveva estinto nel luglio 1999, il proprio debito di corrispondente importo nei confronti della banca, dipendente dalla concessione di anticipo all'esportazione. La Banca si costituiva opponendosi alla domanda, eccependo in particolare la funzione ripristinatoria e non solutoria della provvista su conto affidato e che si trattava di pagamento di un credito privilegiato in quanto garantito da pegno e, quindi, non revocabile salvo la prova del Curatore che il credito altrimenti non avrebbe trovato capienza contestava , altresì, la sussistenza del requisito soggettivo. Il Tribunale rigettava la domanda i giudici di secondo grado con sentenza del maggio 2008, hanno revocato il pagamento della somma delle vecchie 500 milioni di lire e hanno condannato la Banca al pagamento, oltre interessi, ed alle spese. Avverso tale sentenza la banca è ricorsa in Cassazione. L’analisi della Cassazione. La banca, tra le diverse motivazioni del ricorso in Cassazione, chiede se sia ammissibile l'azione revocatoria di rimessa su conto affidato senza alcuna prova da parte della curatela fallimentare circa la natura solutoria della rimessa stessa, effettuata in dipendenza di pagamento del prezzo di un contratto tra la società fallita e un terzo, intervenuta nei limiti dell'affidamento. La Cassazione ritiene che il quesito sia sostanzialmente inconferente, atteso che il fallimento con l'appello aveva svolto motivo specifico sull'erronea qualifica del conto anticipo export come conto affidato e la Corte d'appello ha chiaramente ritenuto trattarsi di finanziamento, come tale revocabile ex articolo 67 l.fall., considerando la stessa terminologia usata dalle parti e, soprattutto, l'immediato addebito da parte della Banca, del corrispondente importo nel conto anticipi della ditta fallita. Il Giudice del merito, inoltre, ha dato espressamente conto della qualificazione dell'operazione di anticipazione del credito estero, adottata dal Tribunale, in termini di apertura di credito o di linea di fido, per discostarsene motivatamente, pervenendo alla diversa qualificazione. Con altro quesito, la banca ricorrente chiede se abbia il debitore il diritto di imputazione di pagamento ai sensi dell'articolo 1193 c.c. e se ciò gli sia consentito indipendentemente dalle indicazioni del terzo in relazione ad un contratto, cui la banca creditrice è estranea. Conseguentemente, se sia legittima la riscossione da parte della banca sul conto anticipi export del corrispettivo dì una anticipazione affidata, intervenuta con contestuale costituzione in pegno delle relative somme, cui si aggiunge la volontà del debitore di imputare il pagamento alla estinzione di detto specifico rapporto. Per la Cassazione detto quesito postula egualmente la natura affidata del conto anticipi export e vorrebbe ricostruire, in termini diversi, quanto accertato sul piano del fatto dal Giudice del merito la parte, inoltre, non indica neppure con quale affermazione la Corte d'appello avrebbe contraddetto la facoltà di imputazione spettante al debitore, ex articolo 1193 c.c La Cassazione evidenzia che la Corte d'appello, con accertamento di fatto, ha escluso che il pagamento di cui si chiede la revoca fosse oggetto di pegno, rilevando che il credito della Banca derivante dall'anticipazione era stato soddisfatto non con le somme oggetto di pegno, provenienti dal credito verso il cliente estero, ma con il danaro pervenuto dalla ditta fallita, in pagamento della vendita della merce, quindi con provvista proveniente dal patrimonio della società poi fallita. A fronte di detta ricostruzione, la ricorrente vorrebbe in modo inammissibile offrire la propria diversa interpretazione dei fatti, ed il riferimento, nel quesito, alla non revocabilità del pagamento in quanto collegato a negozio non revocato è infondato, atteso che i pagamenti solutori sono revocabili ex articolo 67 l.fall., anche se non sono revocati i negozi dai quali derivano. Pagamento di debiti liquidi ed esigibili. Su tale principio, la giurisprudenza ha affermato che, in tema di revocatoria di cui all’articolo 67, comma 2, l.fall., i pagamenti di debiti liquidi ed esigibili devono essere considerati atti giuridici distinti dal rapporto che ne costituisce la causa, rilevando nella loro obiettiva natura di atti estintivi delle obbligazioni del fallito e pregiudizievoli per la massa dei creditori, e quindi, suscettibili di revoca indipendentemente dalla revocabilità dei negozi in adempimento dei quali essi sono stati effettuati.

Corte di Cassazione, sez. I Civile, sentenza 4 marzo – 22 aprile 2015, numero 8225 Presidente Ceccherini – Relatore Di Virgilio Svolgimento del processo Il Curatore del Fallimento di Europa 99 s.p.a. in liquidazione già Vir Mauri s.p.a. agiva in revocatoria ex articolo 67,2° comma l.f. nei confronti della Banca Nazionale del Lavoro s.p.a. in relazione al pagamento della somma di lire 500 milioni, con cui la società aveva estinto il 2/7/99 il proprio debito di corrispondente importo nei confronti della banca, dipendente dalla concessione di anticipo all'esportazione. La Banca si costituiva opponendosi alla domanda, eccependo in particolare la funzione ripristinatoria e non solutoria della provvista su conto affidato e che si trattava di pagamento di un credito privilegiato in quanto garantito da pegno e quindi non revocabile salvo la prova del Curatore che il credito altrimenti non avrebbe trovato capienza contestava altresì la sussistenza del requisito soggettivo. Il Tribunale, con sentenza numero 395 del 2005, rigettava la domanda. La Corte d'appello, con sentenza del 29/2-28/5/2008, ha revocato il pagamento della somma di lire 500 milioni e condannato la Banca al pagamento, oltre interessi, ed alle spese. La Corte, disattesa l'eccezione di nullità per carenza dei requisiti formali dell'atto d'appello rilevando che eventuali nuove eccezioni avrebbero avuto quale unico effetto l' inammissibilità delle eccezioni medesime, ha ritenuto che i documenti prodotti, ed in specie dalla stessa Banca, consentivano di ricostruire la causale e le modalità dell'operazione il 2/2/99, Vir Mauri divenuta successivamente Europa 99 s.p.a., fallita il 26/10/99 aveva chiesto alla B.N.L. un' anticipazione di 500 milioni di lire su un credito all'esportazione di USD 1.860.000 nei confronti di un cliente cinese, anticipazione concessa con annotazione a debito del relativo importo sul conto anticipi numero 280490 la Vir Mauri s.p.a. aveva venduto successivamente il proprio magazzino o parte dello stesso alla collegata Vir Mauri s.r.l. costituita contestualmente alla trasformazione di Vir Mauri in Europa 99 allo scopo di consentire la prosecuzione dell'attività della prima ,emettendo la fattura numero 174 del 31/5/99 di lire 1.330.017.910, nella quale l'operazione veniva espressamente indicata come vendita, mentre vi era un mero riferimento al contratto estimatorio Vir Mauri s.r.l., divenuta correntista B.N.L., otteneva da questa un finanziamento di 500 milioni di lire ed il 29/6/99 dava disposizione alla Banca di bonificare a Europa 99 in liquidazione divenuta nel frattempo Vir Mauri s.p.a. il corrispondente importo come acconto sulla detta fattura, dando comunicazione ad Europa 99 con fax in pari data Europa 99 con fax dello stesso giorno incaricava la Banca di estinguere il finanziamento di 500 milioni ottenuto in precedenza sul credito verso il cliente cinese prelevando l'importo dal c/c ordinario nel quale sarebbe dovuto confluire il bonifico di Vir Mauri s.r.l. la Banca accreditava detto bonifico sul conto anticipi numero 280490 di Europa 99 indicando come ordinante la Vir Mauri s.r.l. e come causale acconto fatt. 174 del 31/5/99 . A fronte di dette risultanze, la Corte del merito ha ritenuto 1 provata la provenienza dell'importo del bonifico effettuato sul conto di Europa 99 da Vir Mauri s.r.l. e la causale, ed ha concluso nel senso che l' operazione di anticipo aveva integrato un vero e proprio finanziamento della Banca alla cliente, che aveva determinato l'immediata disponibilità della somma da parte di quest'ultima e l'insorgenza a carico della stessa del debito del corrispondente importo, idoneo ad attribuire carattere solutorio alle rimesse successivamente confluite sul conto 2 che il credito della Banca derivante dall' anticipazione era stato soddisfatto non con le somme rinvenienti dal pegno sul credito estero, ma con denaro pervenuto ad Europa 99 da Vir Mauri, in pagamento della vendita del magazzino 3 che in ogni caso, il principio fatto valere dalla Banca in relazione alla revocabilità del credito privilegiato era superato dalla pronuncia delle Sezioni unite, numero 7028 del 2006 4 che era pertanto irrilevante l'eventuale accertamento con efficacia di giudicato sulla circostanza che il credito della Banca fosse assistito da pegno. La Corte del merito ha ritenuto la sussistenza del requisito soggettivo, considerati i numerosi elementi presuntivi a riguardo. Avverso detta pronuncia ricorre la Banca Nazionale del Lavoro, con ricorso affidato a nove motivi. Il Fallimento si difende con controricorso. Ambedue le parti hanno depositato le memorie ex articolo 378 C.P.C. Motivi della decisione 1.1.- Col primo motivo, la Banca denuncia la violazione e falsa applicazione degli articolo 342, 345 c.p.c., 112 e 113 c.p.c., 24 e 111 Cost., nonché vizio di motivazione, sostenendo di avere censurato in appello la mancata esposizione dello svolgimento del processo e soprattutto la differenza delle domande di primo e secondo grado, con l'inammissibile produzione di documentin nuovi e l'inammissibilità del gravame, in dipendenza delle oggettive differenze con i contenuti della domanda originaria. 2.1.- I1 motivo è inammissibile. La parte ha dedotto del tutto genericamente la diversità tra i fatti posti a base della domanda fatta valere dal Fallimento in primo grado e quelli azionati in secondo grado, nonchè la produzione di documenti nuovi, senza in alcun modo indicare in cosa consistessero dette differenze e novità. Inoltre, il quesito di diritto, articolato in relazione ad ambedue i vizi ex articolo 360 numero 3 e 5 c.p.c., è di per sé inammissibile, in quanto misto , oltre che generico. 1.2.- Col secondo mezzo, la Banca denuncia il vizio di violazione e falsa applicazione degli articolo 112, 113, 342 e 67 l.f. meramente labiale è il riferimento nella rubrica al vizio di motivazione , per non avere il Fallimento riproposto la questione del requisito soggettivo ritenuto assorbito dal Tribunale, né sarebbe valso allo scopo il mero richiamo de relato agli atti di I grado secondo la parte, in tal modo, si sarebbe formato giudicato su detta questione o si dovrebbe ritenere la stessa rinunciata dalla parte. 2.1.-Il secondo motivo è infondato. Il Tribunale ha respinto la domanda, non ritenendo la natura solutoria delle rimesse, di talchè non ha esaminato la questione del requisito soggettivo, ritenuta implicitamente assorbita. Il Fallimento, nell'impugnare la pronuncia di primo grado, ne ha chiesto l'integrale riforma e, in forza della natura devolutiva dell'appello, la questione non esaminata dal Tribunale si deve ritenere rimessa all'esame della Corte del merito, in quanto attinente ad un elemento costitutivo, da esaminarsi d'ufficio, della domanda di revocatoria, riproposta in secondo grado. Ed infatti, la riproposizione ex articolo 346 c.p.c. riguarda le domande ed eccezioni, mentre nel caso il requisito soggettivo rientra nella causa petendi della domanda di revocatoria, che il Fallimento, soccombente in primo grado, ha riproposto con l'appello. 1.3.- Col terzo mezzo, BNL si duole della violazione e falsa applicazione degli articolo 113, 116 c.p.c., 1193 c.c., 56 e 67 l.f., nonché del vizio di motivazione, e deduce che la circostanza che il pagamento sia finito nel conto export affidato per imputazione di Europa 99 non può essere oggetto di revocatoria sostiene che occorreva revocare il negozio sottostante la cessione del magazzino che la Banca aveva il pegno sulle somme dovute, come da atto con data certa del 16/7/91 si duole che la Corte d'appello abbia negato il diritto di Europa 99 di imputare il pagamento al conto anticipi export, costituente un conto affidato, come documentato, né il Fallimento aveva eccepito alcunché a riguardo. 2.3.- Il motivo è inammissibile. La ricorrente ha articolato due quesiti di diritto manca quindi la sintesi, ex articolo 366 bis c.p.c., in relazione alla denuncia di vizio di motivazione . Col primo quesito, chiede alla Corte Se in mancanza di gravame e di contestazione circa la provata e definitiva esistenza di un rapporto bancario affidato debba ritenersi applicabile il disposto di cui all'articolo 346 c.p.c., e conseguentemente la questione debba ritenersi coperta da giudicato ovvero, a contrariis, in via di stretto subordine, se l'appellante doveva impugnare sotto tale profilo la sentenza a, in via di ulteriore subordine, riproporla. Se, inoltre, sia ammissibile l'azione revocatoria di rimessa su conto affidato senza alcuna prova da parte del fallimento circa la natura solutoria della rimessa stessa, effettuata in dipendenza di pagamento del prezzo di un contratto tra la società fallita e un terzo, intervenuta nei limiti dell'affidamento. Il quesito è sostanzialmente inconferente, atteso che il Fallimento con l'appello aveva svolto motivo specifico sull'erronea qualifica del conto anticipo export come conto affidato e la Corte d'appello ha chiaramente ritenuto trattarsi di finanziamento, come tale revocabile ex articolo 67 l.f., considerando, come precisato a pag.13 della sentenza, la stessa terminologia usata dalle parti e, soprattutto, l'immediato addebito da parte della Banca del corrispondente importo nel conto anticipi di Vir Mauri s. p. a. Il Giudice del merito, inoltre, ha dato espressamente conto della qualificazione dell'operazione di anticipazione del credito estero, adottata dal Tribunale, in termini di apertura di credito o di linea di fido, per discostarsene motivatamente, pervenendo alla diversa qualificazione di cui si è detto. Col secondo quesito, la ricorrente chiede Se abbia il debitore il diritto di imputazione di pagamento ai sensi dell'articolo 1193 c.c. e se ciò gli sia consentito indipendentemente dalle indicazioni del terzo in relazione ad un contratto, cui la banca creditrice è estranea. Conseguentemente, se sia legittima la riscossione da parte della banca sul conto anticipi export del corrispettivo di una anticipazione affidata, intervenuta con contestuale costituzione in pegno delle relative somme, cui si aggiunge la volontà del debitore di imputare il pagamento alla estinzione di detto specifico rapporto. Detto quesito postula egualmente la natura affidata del conto anticipi export e vorrebbe ricostruire in termini diversi quanto accertato sul piano del fatto dal Giudice del merito la parte, inoltre, non indica neppure con quale affermazione la Corte d'appello avrebbe contraddetto la facoltà di imputazione spettante al debitore, ex articolo 1193 C. C. 1.4.- Col quarto mezzo, BNL si duole della violazione e falsa applicazione degli articolo 112, 113, 116 c.p.c., 67 l.f., 1842, 1843, 1852 c.c., e richiama nella rubrica anche il vizio ex articolo 360 numero 5 c.p.c. La parte articola il seguente quesito Se il debitore, ricevuta una somma quale corrispettivo di un contratto con un terzo, abbia, avendo effettuato la relativa imputazione, il diritto di pagare un credito affidato garantito da pegno, anche indipendentemente da detta garanzia, e se sia possibile che la somma possa collegarsi al negozio non revocato assumendo la revocabilità del predetto pagamento del debito derivante da anticipazione export affidata. Sostanzialmente, col motivo, la parte, sempre postulando la natura di conto affidato, contesta la revocatoria del pagamento per la mancata revoca dei negozi sottostanti. 2.4.- Il motivo presenta profili di inammissibilità ed infondatezza. La Corte d'appello, con accertamento di fatto, ha escluso che il pagamento di cui si chiede la revoca fosse oggetto di pegno, rilevando che il credito della Banca derivante dall'anticipazione era stato soddisfatto non con le somme oggetto di pegno, provenienti dal credito verso il cliente estero, ma con il danaro pervenuto dalla Vir Mauri s.r.l., in pagamento della vendita della merce, quindi con provvista proveniente dal patrimonio della società poi fallita. A fronte di detta ricostruzione, la ricorrente vorrebbe inammissibilmente offrire la propria diversa interpretazione dei fatti, ed il riferimento, nel quesito, alla non revocabilità del pagamento in quanto collegato a negozio non revocato è infondato, atteso che i pagamenti solutori sono revocabili ex articolo 67 l.f. anche se non sono revocati i negozi dai quali derivano e sul principio, vedi la pronuncia 3583/2011, che ha affermato che, in tema di revocatoria di cui all'articolo 67, secondo comma, l.f., i pagamenti di debiti liquidi ed esigibili devono essere considerati atti giuridici distinti dal rapporto che ne costituisce la causa, rilevando nella loro obiettiva natura di atti estintivi delle obbligazioni del fallito e pregiudizievoli per la massa dei creditori, e, quindi, suscettibili di revoca indipendentemente dalla revocabilità dei negozi in adempimento dei quali essi sono stati effettuati . 1.5.- Col quinto mezzo, BNL denuncia il vizio di violazione e falsa applicazione degli articolo 1842, 1843, 1852 c.c. e 67 l.f., sempre sostenendo la necessità della revoca del negozio e della garanzia la parte si riferisce inoltre della rubrica al vizio ex articolo 360 numero 5 c.p.c., ma non articola il necessario momento di sintesi. 2.5.- Il motivo è inammissibile, posto che la questione che la parte pone, come reso palese dal di diritto, contrasta con la ricostruzione dei fatti, operata dalla Corte di merito. 1.6.- Col sesto mezzo, BNL denuncia, sotto altro aspetto, la violazione e falsa applicazione degli articolo 1842, 1843, 1852 c.c., 67 l.f. si riferisce anche al vizio di motivazione in rubrica, senza articolare il necessario momento di sintesi . La parte ribadisce che si trattava di conto affidato per rapporto affidato, e quindi di rimesse su conto affidato, non aventi natura solutoria, ma ripristinatoria della provvista. 2.6.- Il motivo è manifestamente infondato. Correttamente la Corte del merito ha qualificato come finanziamento l'anticipo export, sulla scia del costante orientamento sui conti anticipi affidati, come espresso in particolare nella pronuncia 8662/97 in relazione proprio a conto anticipo export, che in massima così si è espressa dal contratto di apertura di credito quale disciplinato dal codice civile discendono l'obbligo della banca di tenere la somma, predeterminata nell'ammontare e per il periodo stabilito, a disposizione del cliente e il diritto di questi di disporre della stessa, in più volte e secondo le forme di uso se non è stato convenuto altrimenti, come previsto dall'articolo 1843, ovvero in qualsiasi momento, salva l'osservanza del termine di preavviso eventualmente pattuito, se l'apertura è regolata in conto corrente, a norma dell'articolo 1852 non concretano l'apertura di credito i contratti i quali, pur prevedendo la concessione di un fido al cliente non determinano con immediatezza l'insorgenza dell'obbligazione della banca e del corrispondente diritto del cliente, ma prevedono che il fido sarà completamente operante al momento del compimento di determinati atti o del realizzarsi di determinate condizioni o circostanze e solo nell'ammontare corrispondente alla concreta operazione correlata a quell'atto a quella condizione o a quella circostanza consegue che relativamente a tali contratti diversi dall'apertura di credito i versamenti effettuati dal cliente sul conto corrente non possono essere considerati atti di natura ripristinatoria della provvista correlata al fido e, come tali, sono revocabili ai sensi dell'articolo 67, 2° comma l.f. 1.7.- Col settimo mezzo, BNL si duole della pronuncia in relazione alla ritenuta sussistenza del requisito soggettivo, per violazione e falsa applicazione degli articolo 1842, 1843, 1852 c.c., 67 l.f. e 346 c.p.c., e richiamo anche il vizio di motivazione, non accompagnato dalla sintesi. La ricorrente esamina gli elementi valutati dalla Corte del merito, per sostenere che sulla base degli stessi, e valutandosi altri elementi di segno opposto, si sarebbe dovuto pervenire alla carenza di prova sul punto. 2.7.- I1 motivo è inammissibile. E' di palese evidenza come la parte intenda ottenere un diverso apprezzamento degli elementi di prova raccolti in corso di causa, inammissibile nel giudizio di legittimità. 1.8.- Con l'ottavo motivo, la Banca, alla stregua dei denunciati vizi ex articolo 360 nnumero 3 e 5 c.p.c. ed al fine di ottenere la rimessione alle Sezioni unite, ex articolo 374 c.p.c., chiede alla Corte Se, realizzato un pegno antecedentemente la dichiarazione di fallimento, senza revoca dello stesso e senza alcuna eccezione in merito, in costanza di giudicato sul punto, su somme dalla banca incassate in dipendenza di rapporti affidati e nei limiti degli affidamenti stessi, sia ammissibile ed esperibile, nonché accoglibile, la domanda revocatoria fallimentare relativa alle stesse somme così riscosse. 2.8. Il motivo è inammissibile. E' sufficiente a riguardo ribadire che la Corte del merito ha ritenuto che il pagamento non era coperto da pegno, provenendo dalla vendita del magazzino alla società Vir Mauri s.r.l., ed ha fatto riferimento alla sentenza delle Sezioni unite 7028/2007 quale argomento aggiuntivo, atteso che il principio espresso da detta pronuncia non trovava applicazione nel caso. Ne consegue che le censure della ricorrente al principio espresso dalla pronuncia delle Sezioni unite, in ogni caso, sono prive di decisività, e quindi inammissibili. 1.9.- I1 nono motivo verte sulle spese la parte si duole della condanna alle spese, adottata dalla Corte d'appello, ignorando motivazioni contrarie alle tesi della parte vittoriosa e disattese, senza ulteriormente tenere conto di un mutamento della giurisprudenza della Suprema Corte sezioni Unite 2.9.- Il motivo è inammissibile, non potendo sindacarsi, a fronte della soccombenza totale della parte, il mancato esercizio della facoltà di compensazione delle spese. 3.1.- Conclusivamente, va respinto il ricorso e va condannata la ricorrente alle spese del grado. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso condanna la ricorrente alle spese, liquidate in euro 8000,00, oltre euro 200,00 per esborsi oltre spese forfettarie ed accessori di legge.